Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 16/05/2003, n. 7714
CASS
Sentenza 16 maggio 2003

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L'interpretazione dei contratti collettivi di diritto comune è rimessa al giudice di merito, ed è sindacabile in sede di legittimità solo per vizi di motivazione, o per violazione dei canoni di ermeneutica contrattuale. (In applicazione di tale principio di diritto, la S.C. ha ritenuto esente da vizi la sentenza del giudice di merito che, in riferimento alla domanda di un ex dipendente delle Ferrovie dello Stato collocato in quiescenza per prepensionamento, volta ad ottenere la corresponsione dell'indennità sostitutiva delle ferie non godute, aveva interpretato gli artt. 52, comma nono, del contratto collettivo 90\92, e 4, comma quattordicesimo, del contratto collettivo 94\95 delle Ferrovie, nel senso che l'indennità sostitutiva fosse dovuta anche in caso di prepensionamento volontario, e per l'intero anno nel corso del quale si era verificato il prepensionamento anziché in relazione alle ferie effettivamente maturate).

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 16/05/2003, n. 7714
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 7714
    Data del deposito : 16 maggio 2003

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