Sentenza 16 maggio 2003
Massime • 1
L'interpretazione dei contratti collettivi di diritto comune è rimessa al giudice di merito, ed è sindacabile in sede di legittimità solo per vizi di motivazione, o per violazione dei canoni di ermeneutica contrattuale. (In applicazione di tale principio di diritto, la S.C. ha ritenuto esente da vizi la sentenza del giudice di merito che, in riferimento alla domanda di un ex dipendente delle Ferrovie dello Stato collocato in quiescenza per prepensionamento, volta ad ottenere la corresponsione dell'indennità sostitutiva delle ferie non godute, aveva interpretato gli artt. 52, comma nono, del contratto collettivo 90\92, e 4, comma quattordicesimo, del contratto collettivo 94\95 delle Ferrovie, nel senso che l'indennità sostitutiva fosse dovuta anche in caso di prepensionamento volontario, e per l'intero anno nel corso del quale si era verificato il prepensionamento anziché in relazione alle ferie effettivamente maturate).
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 16/05/2003, n. 7714 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 7714 |
| Data del deposito : | 16 maggio 2003 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. IANNIRUBERTO EP - Presidente -
Dott. SPANÒ Alberto - Consigliere -
Dott. VIGOLO Luciano - rel. Consigliere -
Dott. MAZZARELLA Giovanni - Consigliere -
Dott. BALLETTI Bruno - Consigliere -
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
FF.SS. S.P.A. - FERROVIE DELLO STATO - SOCIETÀ DI TRASPORTI E SERVIZI PER AZIONI, in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA VIA SESTO RUFO 23, presso lo studio dell'avvocato LUCIO V. MOSCARINI, che lo rappresenta e difende, giusta delega in atti;
- ricorrente -
contro
SO PE, elettivamente domiciliato in ROMA VIA ROMAGNA 14, presso lo studio dell'avvocato ALBERTO BUZZI, rappresentato e difeso dagli avvocati GIANFRANCO DI MATTIA, PASQUALE FATIGATO, giusta delega in atti;
- controricorrente -
avverso la sentenza n. 1887/00 del Tribunale di FOGGIA, depositata il 21/10/00 R.G.N. 4135/99;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 28/01/03 dal Consigliere Dott. Luciano VIGOLO;
udito l'Avvocato CORBO NICOLA per delega MOSCARINI;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Maurizio VELARDI che ha concluso per il rigetto del ricorso. SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con sentenza in data 1 giugno 1999, il Pretore di Foggia accoglieva la domanda proposta, nei confronti dell'ex datrice di lavoro, Ferrovie dello Stato s.p.a., dal sig. EP SO collocato in quiescenza per prepensionamento ai sensi della legge 7 giugno 1990, n. 141 e condannava la stessa società a corrispondere a controparte l'indennità sostitutiva delle ferie non godute, secondo le previsioni degli artt. 52, comma nono, del contratto collettivo 1990/92 e 4, comma quattordicesimo, del contratto collettivo 1994/95.
L'appello della società è stato respinto dal Tribunale di Foggia con sentenza in data 21 settembre/21 ottobre 2000. Per la cassazione di questa pronuncia ricorrono le Ferrovie dello Stato - Società di trasporti e servizi per azioni, con tre motivi. Resiste il SO con controricorso.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Col primo motivo, la società deduce "violazione e falsa applicazione degli artt. 1362 e segg. cod. civ., erronea interpretazione dell'art. 52, commi 4 e 9, c.c.n.l. dei Ferrovieri del 1990/1992 e dell'art. 4, comma 14 del c.c.n.l. 1993/1995. Violazione e falsa applicazione dell'art. 36 Cost. e dell'art. 2109 cod. civ.. Omessa motivazione circa un punto decisivo (art. 360, nn.
3 e 5)" e sostiene che, essendo consentito al giudice del lavoro di acquisire d'ufficio i contratti collettivi e, inoltre, di valutarne la rispondenza all'art. 36 della Costituzione, gli stessi avrebbero dovuto considerarsi fonte di diritto oggettivo, la cui violazione era censurabile ai sensi dell'art. 360, n. 3 c.p.c.. Tanto premesso, la ricorrente sostiene che il Tribunale avrebbe immotivatamente affermato che l'art. 52, comma nono, c.c.n.l. cit. avrebbe dovuto applicarsi in qualsiasi ipotesi di risoluzione del rapporto di lavoro e anche in caso di esodo volontario del lavoratore, come tale riferibile a libera scelta di quest'ultimo. Si trattava, comunque, di interpretazione del contratto collettivo errata e censurabile anche ai sensi degli artt. 1362, 1369 e 1371 c. civ. (interpretazione sistematica delle clausola contrattuali, conforme alla natura e all'oggetto del contratto, e nel senso dell'equo contemperamento dei contrapposti interessi). Sicché la disposizione contrattuale avrebbe dovuto ritenersi concernere i soli caso di risoluzione 'ordinaria' del rapporto, tra i quali non rientrava certo il prepensionamento agevolato.
Col secondo motivo, deducendo "violazione e falsa applicazione delle stesse norme e principi sopra rubricati sotto altro profilo. Omessa motivazione circa un punto decisivo (art. 360 nn. 3 e 5)" sostiene che il principio costituzionale del diritto alle ferie e della sua irrinunciabilità comporta che le stesse siano ricollegabili all'effettiva prestazione dell'attività lavorativa con un rapporto di proporzionalità, da determinare dalla contrattazione collettiva e in tal senso avrebbero dovuto essere letti e interpretati gli artt. 52 c.c.n.l. 1990/1992, confermato dal c.c.n.l. 1993/1995, e integrato dall'art. 4 comma 14 del c.c.n.l. 1993/1995. Ne conseguiva che la possibilità di monetizzare le ferie non godute era limitata al "quantum" maturato secondo il principio della proporzionalità ed adeguatezza del riposo alla effettiva entità della prestazione lavorativa e che erroneamente il Tribunale aveva affermato la possibilità di corresponsione di una indennità sostitutiva riferita all'intero monte ferie annuale che il lavoratore non abbia avuto la possibilità di godere prima della data della risoluzione del rapporto, anziché a quelle effettivamente maturate.
La previsione di cui all'art. 52, comma nono, circa il diritto del lavoratore alle ferie in caso di risoluzione del rapporto o di sospensione dello stesso per aspettativa per motivi privati, ragguagliato al periodo annuale, costituendo trattamento di maggior favore rispetto a quello legale, non avrebbe comportato, come in caso di mancato godimento delle ferie proporzionate alle prestazioni, diritto ad indennizzo e, proprio per tale ragione, l'art. 52, comma nono, del contratto 1990/1992 aveva riconosciuto il trattamento alle ferie ragguagliate ad anno alla condizione che potessero essere godute prima della data di risoluzione del rapporto;
in caso contrario avrebbe dovuto escludersi il diritto anche all'indennità sostitutiva.
Il Tribunale, diversamente giudicando, sarebbe incorso in violazione del criterio ermeneutico di cui agli artt. 1362, 1363, 1369 e 1371 c.
civ. c. civ. nell'interpretazione del contratto collettivo. Col terzo motivo, infine, la società ricorrente denuncia la "violazione e falsa applicazione delle stesse norme e principi sopra rubricati sotto altro profilo, nonché dell'art. 2697 c.c.. Omessa motivazione circa un punto decisivo (art. 360 nn. 3 e 5)" avendo il Tribunale arbitrariamente attribuito alla datrice di lavoro la determinazione della materiale impossibilità per i lavoratori (ai quali era quindi riconosciuta l'indennità sostitutiva) di fruire del periodo feriale completo, quando avrebbe potuto imprimere alla procedura selettiva finalizzata al prepensionamento una cadenza meno "serrata", fissando per la risoluzione del rapporto una data tale da consentire ai lavoratori l'integrale fruizione delle ferie spettanti.
In realtà, osserva la ricorrente, a norma della legge n. 141/1990 cit., una volta pubblicata, in data 22 maggio 1995, la graduatoria degli aventi diritto a prepensionamento, la Società era tenuta a concludere il procedimento.
Prima della individuazione (tramite la graduatoria) dei lavoratori da avviare al prepensionamento, d'altra parte, la Società non avrebbe potuto concedere le ferie, per esigenze aziendali, alla massa dei lavoratori che avevano presentato domanda di collocamento in quiescenza e quindi neppure avrebbe potuto incorrere in responsabilità per violazioni del contratto relative alla fruizione dei congedi ordinari;
inoltre, per il periodo successivo alla pubblicazione della graduatoria, fino all'effettiva cessazione del rapporto, non risultava che i lavoratori avessero chiesto le ferie e che la datrice di lavoro le avesse rifiutate.
I tre motivi, che, per la stretta connessione delle censure, mentano trattazione congiunta, sono infondati.
La disciplina collettiva, secondo gli accertamenti del giudice di appello, risulta essere articolata come segue.
L'art. 52, comma nono, del c.c.n.l. 1990/1992 dispone che "il dipendente ha diritto, in caso di risoluzione del rapporto di lavoro o di sospensione dello stesso per aspettativa per motivi privati, al periodo completo di ferie, sempre che le stesse possano essere godute prima della data di risoluzione o della sospensione". L'art. 4, comma 14, del c.c.n.l. 1993 /1995 aggiunge che "il diritto alle ferie è irrinunziabile, ne deve essere assicurato il godimento e non è ammessa la sostituzione delle stesse con compenso alcuno salvo nei casi di risoluzione del rapporto di lavoro: in tale evenienza, per la mancata fruizione delle giornate di ferie per motivi non dipendenti dalla volontà del lavoratore verrà corrisposto 1/26.mo delle competenze fisse mensili". A fronte di entrambe tali previsioni il Tribunale ha sostenuto che non v'è motivo di limitarne la portata complessiva solo alle ferie non godute proporzionate al periodo di lavoro effettivamente prestato nel corso dell'anno, anziché, puramente e semplicemente, alle ferie spettanti in ragione della nuova complessiva disciplina introdotta con il contratto collettivo del 1993/95. Infatti, la deroga disposta con il nuovo contratto attiene proprio alle ipotesi di risoluzione del rapporto di lavoro, cioè a quelle che di regola costituiscono il presupposto per l'applicazione dell'art. 52, c. 9, e, quindi, per la nascita del diritto al periodo completo annuale di ferie, senza che la nuova disposizione sia arbitrariamente isolabile nel contesto della complessiva disciplina contrattuale. Siffatta interpretazione ha una sua coerenza logica interna nella disciplina voluta in sede di contrattazione collettiva, talché non "può disconoscere la piena rispondenza ai canoni di cui agli artt. 1362 e ss. c. civ..
Quanto alla considerazione che la risoluzione del rapporto di lavoro era da ricondurre alla domanda di prepensionamento degli interessati, questa Corte ha già avuto occasione di affermare che la disciplina di cui all'art. 1 della legge 7 giugno 1990, n. 141 attribuiva alla facoltà dell'Ente Ferrovie dello Stato l'adozione di un programma quinquennale per ridurre le eccedenze mediante pensionamenti anticipati e, se è vero che per favorire l'esodo (con evidenti benefici di bilancio per l'Ente) venivano riconosciuti ai lavoratori che ne avessero fatto domanda (irrevocabile, ancora nell'interesse dell'ente, esonerato, sia pure in parte, da successive assunzioni obbligatorie), consistenti vantaggi pensionistici (non può ritenersi che la domanda di prepensionamento renda di per sè imputabile ai lavoratori il mancato godimento delle ferie, il quale è invece determinato da una serie di condizioni connesse all'iter del relativo procedimento dal quale in sostanza dipende il momento in cui il rapporto viene a cessare e, con esso, la prestazione lavorativa (cfr. Cass. 11 dicembre 2001, n. 15627). Anche l'attribuzione dell'intero periodo annuale, in caso di risoluzione del rapporto di lavoro (e l'allora recente normativa sul prepensionamento dei ferrovieri ne costituiva l'ipotesi più rilevante) in corso di anno, ben avrebbe dovuto essere vagliata sotto l'aspetto premiale e incentivante della disciplina collettiva. Deve dunque confermarsi che solo l'ingiustificato rifiuto del lavoratore di accettare ogni soluzione offerta dal datore di lavoro, in grado di contemperare il suo diritto a godere del periodo feriale, compatibile con le esigenze di funzionalità aziendali (ragionevolmente sussistenti, considerata la massa dei prepensionandi, come per il periodo successivo alla domanda di pensionamento, considerato dal Tribunale, e, in egual misura, anche per il brevissimo lasso di tempo susseguito alla pubblicazione della graduatoria, a parte l'assorbente considerazione del Tribunale circa l'obbligo imprenditoriale di dare corso sollecito alla procedura e alle domande di prepensionamento) costituisce fatto estintivo del diritto alle ferie - in misura intera anziché ragguagliata al periodo "lavorato"- e preclusivo delle connesse pretese risarcitorie.
Pertanto, diviene irrilevante l'eventuale riferibilità al datore di lavoro dell'oggettiva non fruibilità delle ferie in misura pari all'intero periodo annuale, in quanto ciò che rileva ai fini del diritto alla indennità sostitutiva è la circostanza che di fatto il lavoratore non ha fruito del riposo feriale per l'intero periodo previsto dalla normativa collettiva.
D'altra parte non può negarsi che l'autonomia collettiva possa derogare "in melius", a vantaggio del lavoratore, al principio di proporzionalità delle ferie rispetto all'attività lavorativa (v. anche Cass. 5 gennaio 2001 n. 96), talché non può considerarsi illegittima la pattuizione del contratto collettivo che disponga per un periodo feriale eccedente rispetto a quello derivante dalla predetta proporzione, ne', di conseguenza, può censurarsi l'interpretazione, in tal senso, da parte del giudice del merito della relativa clausola contrattuale, ove, come nel caso di specie, non siano ravvisabili nel ragionamento dello stesso giudice vizi logici o giuridici.
A conclusione delle argomentazioni sopra esposte, non ritiene la Corte di derogare dalla costante giurisprudenza di legittimità, del resto richiamata dalla stessa società ricorrente, secondo cui l'interpretazione dei contratti collettivi di diritto comune è istituzionalmente riservata al giudice di merito e non è censurabile in sede di legittimità se non per vizi logici e giuridici.
La facoltà del giudice di merito di richiedere alle associazioni sindacali il testo dei contratti o accordi collettivi di lavoro, a norma dell'art. 425, terzo comma, c.p.c., eventualmente anche ai fini dell'applicazione degli artt. 36 Cost. e 2109 c. civ., lungi dal rispondere alla regola "iura novit curia", e dal conferire ai contratti collettivi di diritto comune la dignità di fonte di diritto oggettivo, si colloca nell'ambito dei precetti che regolano, nel rito del lavoro, la ricerca e l'acquisizione, anche d'ufficio, della prova e degli altri elementi utili di giudizio (analogamente a quanto è disposto nei primi due commi dell'art. 425 c.p.c. e negli artt. 420 e 421 c.p.c.) e, pertanto, nell'ambito di attività volte all'acquisizione dei "fatti" rilevanti e dell'accertamento della verità materiale.
Conclusivamente, assorbito ogni ulteriore profilo di censura, il ricorso deve essere rigettato.
Le spese seguono la soccombenza (art. 395 c.p.c.).
P.T.M.
La Corte rigetta il ricorso e condanna la ricorrente a pagare a controparte le spese in Euro 16,00, oltre ad Euro 1.200 per onorari. Così deciso in Roma, il 28 gennaio 2003.
Depositato in Cancelleria il 16 maggio 2003