Cass. civ., sez. I, sentenza 25/01/2001, n. 1072
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Sentenza 25 gennaio 2001

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In materia fallimentare, la partecipazione del giudice delegato, anche quale relatore, al collegio del Tribunale Fallimentare che decide su reclami contro i provvedimenti del medesimo giudice delegato, ancorché di natura giurisdizionale (nella specie, decreto in tema di distribuzione della somma ricavata dalla vendita dei beni fallimentari) trova la sua ragione nel principio di concentrazione processuale di ogni controversia presso gli organi del fallimento e nella particolare posizione di detto giudice delegato, il quale è garante della rapidità delle fasi processuali, per la continuità della sua conoscenza su fatti, rapporti, situazioni, richieste e mutazioni soggettive ed oggettive della procedura, e, pertanto, non implica violazione dell'obbligo di astensione previsto dall'art. 51, n. 4, cod. proc. civ. (Cfr. Corte costituzionale n.363/98).

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. civ., sez. I, sentenza 25/01/2001, n. 1072
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 1072
    Data del deposito : 25 gennaio 2001

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