Sentenza 27 marzo 2003
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 27/03/2003, n. 4665 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 4665 |
| Data del deposito : | 27 marzo 2003 |
Testo completo
| Aula 'A' REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE Oggetto SEZIONE LAVORO Lavoro Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Dott. Sergio 046 6 5 03 Presi R.G.N. 23601/00 Cron. 10481 Dott. Alberto SPANO' Consigliere Rel. Consigliere Rep. Dott. Luciano VIGOLO Ud.11/02/03Consigliere Dott. Attilio CELENTANO -- -- Consigliere Dott. Giovanni AMOROSO ha pronunciato la seguente - - - - S ENTENZA -......- sul ricorso proposto da:V E ER MI NA elettivamente domiciliata in ROMA VIA dell'avvocato FRANCOARNO 47, presso lo studio AGOSTINI, che la rappresenta e difende, giusta delega in atti;
- ricorrente
contro
INAIL - ISTITUTO NAZIONALE PER L'ASSICURAZIONE
CONTRO
GLI INFORTUNI SUL LAVORO, in persona del legale pro tempore, elettivamente domiciliato rappresentante ...... in ROMA VIA IV NOVEMBRE 144, rappresentato e difeso 2003 dagli avvocati ANTONINO CATANIA, GIUSEPPE DE FERRA' giusta procura speciale atto notar CARLO FEDERICO 835 -1- TUCCARI di ROMA del 19.12.2000, Rep. n. 55851; - controricorrente avverso la sentenza n. 935/00 del Tribunale di SAVONA, depositata il 18/07/00 - R.G. N. 1561/95; udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 11/02/03 dal Consigliere Dott. Luciano VIGOLO;
udito l'Avvocato FAVATA per delega CATANIA;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Pietro ABBRITTI che ha concluso per il rigetto del ricorso. -2- SVOLGIMENTO DEL PROCESSO. Con atto depositato il 17 luglio 1987, la sig.ra NN MI ricorreva al Pretore di Genova nei confronti dell'INAIL. Deduceva che il proprio marito, US RO, già dipendente della Italcantieri come operaio saldatore, deceduto il 5 aprile 1986 per neoplasia polmonare, era stato affetto da asbestosi, contratta in lavorazioni a bordo di navi, e che tale malattia professionale aveva svolto un ruolo causale o concausale nella determinazione del decesso. Chiedeva, pertanto, la condanna di controparte a corrisponderle iure successionis, i ratei di rendita cui il RO, che ne aveva fatto inutile richiesta all'Istituto, avrebbe avuto diritto in vita e, iure proprio, alla corresponsione della rendita ai superstiti ai sensi dell'art.85 del d.p.r.1965 n.1124. L'Istituto contestava l'esposizione a rischio del lavoratore e la sussistenza della malattia professionale. Con sentenza in data 28 aprile /3 ottobre 1989, il Pretore, all'esito di consulenza tecnica medico-legale d'ufficio e di chiarimenti dati dal consulente, rigettava le domande. L'appello della MI è stato poi respinto dal Tribunale di Genova con sentenza del 18 febbraio 1991 2360100.doc 3 Su ricorso dell'assicurata, la Corte di cassazione, con sentenza in data 21 dicembre 1993 /21 maggio 1994, n.5018, ha annullato la sentenza di appello ed ha rinviato la causa al Tribunale di Savona. Il giudice del rinvio, avanti al quale la causa è stata riassunta dalla MI, dopo avere disposto nuova consulenza tecnica medico-legale di ufficio e dopo avere chiesto chiarimenti al consulente, con sentenza in data 15 dicembre 1999 /18 luglio 2000, ha rigettato l'appello. Per la cassazione di quest'ultima sentenza ricorre NN MI con unico motivo. Resiste l'INAIL con controricorso. MOTIVI DELLA DECISIONE. Col motivo di impugnazione, la ricorrente deduce "violazione e falsa applicazione degli artt.3 e 85 d.p.r. 30 giugno 1965, n.1124, dell'art.4 della legge 27 dicembre 1975. n.780, dell'art.41 codcie penale e dei principi in materia di concausalità nonché dell'art.421, 437 e 384 codice procedura civile - Motivazione insufficiente e contraddittoria (art.360 c.p.c. nn.3 e 5)" e si duole della mancata considerazione delle argomentazioni del proprio consulente di parte dr.Azkel, conformi a quelle del dr. Calabresi, consulente del Pretore, circa l'effetto cancerogeno dei fumi di saldatura e di esposizioni anche basse ad asbesto (avente comunque efficacia concausale notevolmente più elevata se associata al fumo). 2360100.doc 4 Erroneamente il giudice di rinvio aveva considerato la neoplasia polmonare dei lavoratori esposti all'amianto solo secondaria alla comparsa dell'asbestosi, in contrasto con la nuova tabella ed escludendo la presunzione legale. il Tribunale di Savona aveva violato l'art.384 c.p.c. per avere prestato solo apparentemente adesione ai principi enunciati dalla sentenza rescindente, particolarmente nella valutazione del nesso concausale nella accelerazione della morte, laddove la stessa sentenza della Corte suprema aveva fondato le proprie considerazioni sul rilievo del consulente di primo grado che aveva "affermato con sufficiente precisione l'esistenza di un nesso causale o concausale". Il giudice del rinvio avrebbe dovuto ammettere la prova dedotta con l'atto introduttivo in punto di mansioni del lavoratore. La scelta tra le argomentazioni dei due consulenti non era stata motivata, particolarmente in punto di concausalità, apoditticamente esclusa dal prof. SI. Il richiamo alla sentenza di questa Corte sulla non operatività della presunzione legale di tecnopatia professionale in presenza di malattia multifattoriale, avrebbe trascurato la contraria giurisprudenza della stessa Corte di cassazione. Il ricorso è infondato. Deve premettersi che la Corte ha censurato la sentenza del Tribunale di Genova per avere lo stesso confermato la reiezione della 2360100.doc 5 domanda, già rigettata dal Pretore, avendo quel Collegio escluso la sussistenza della malattia professionale 'asbestosi', denunciata col ricorso introduttivo quale unico fondamento della domanda. A tale riguardo la sentenza rescindente ha ricordato che la Corte costituzionale (sentenza n.179/1988) aveva dichiarato illegittimità costituzionale, in riferimento all'art.38, comma 2 Cost., dell'art.3, comma 1 del d.p.r. 30 giugno 1965, n.1124 nella parte in cui non prevede che l'assicurazione contro le malattie professionali nell'industria è obbligatoria anche per malattie diverse da quelle comprese nelle tabelle allegate concernenti le dette malattie e da quelle causate da una lavorazione specificata o da un agente patogeno indicato nelle tabelle stesse, purché si tratti di malattie delle quali sia comunque provata la causa di lavoro." Ha quindi rilevato la Corte di cassazione che la lavorazione rientrava tra le attività protette, ai sensi dell'art.1 d.p.r. cit.,e che l'art. 144 dello stesso d.p.r., come sostituito dall'art.2 della legge 27 dicembre 1975, n.780 si limitava a considerare l'asbestosi senza ripetere la definizione data nel testo precedente ("per asbestosi deve intendersi una fibrosi polmonare provocata da inalazione di polvere di amianto"), mentre - l'art.4 della legge n.780/1975 cit. dispone che “le prestazioni assicurative sono dovute in tutti i case di silicosi o di asbestosi con le loro - conseguenze dirette · da cui sia derivata la morte ovvero una inabilità - permanente al lavoro". Di talché dovevano considerarsi tutelati tutti i casi di malattie provocate dall'asbestosi e non solo le malattie polmonari. m i L 2360100.doc 6 La Corte ha anche dato atto che nel ricorso al Pretore la MI aveva fatto presente che il marito "aveva presentato all'INAIL domanda di rendita per malattia professionale asbestosi contratta a seguito delle lavorazioni svolte dal 1969 al 1985 presso l'Italcantieri di Genova - Sestri in qualità di operaio saldatore a bordo di navi in costruzione a continuo contatto con coibentisti", aveva cioè fatto presente l'esposizione a rischio a causa dello svolgimento di attività protetta, senza che avesse l'onere, erroneamente ritenuto dal Tribunale, di precisare esattamente la malattia contratta. Infine, la Corte, con la sentenza rescindente, con riferimento al rapporto di causalità tra esposizione a rischio e malattia professionale, ha enunciato i seguenti principi di diritto: la relativa presunzione "opera a fronte di una accertata malattia tabellare che presenta cioè un determinato quadro caratterizzante sufficientemente l'affezione in base alla stessa previsione tabellare o, in base alla scienza medica, rispetto a malattie che pur non sono indicate come tipiche nelle tabelle e che tuttavia si rivelano riferite a dati tabellari;
talché, solo allorché manchino tali requisiti, spetta al lavoratore l'onere di provare il nesso causale tra attività svolta e stato morboso denunciato". Inoltre, “le conseguenze morbose della asbestosi assumono il ruolo di concausa della morte del lavoratore cagionata da malattia sopravvenuta e indipendente dalla tecnopatia predetta, solo quando si accerti che esse non hanno prodotto soltanto la debilitazione dell'organismo, di per sé 2360100.doc inidonea di norma ad influire con efficienza causale determinante sul decesso, ma hanno inciso anche sui caratteri della malattia sopravvenuta accelerandone il decorso verso l'esito letale". Tanto premesso, rileva la Corte che il giudice del rinvio ha ampiamente richiamato, nel motivare la decisione, la relazione del proprio consulente, prof. SI: questi ha rilevato che il RO aveva lavorato nella saldatura elettrica di strutture di acciaio in officina e solo saltuariamente (secondo l'INAIL cumulativamente per due anni) come elettricista a bordo per la stesura di cavi e collegamenti elettrici su navi in costruzione: solo in tale situazione era ipotizzabile una esposizione a inalazione di fibre di amianto prodotte da altre lavorazioni, peraltro difficilmente quantificabile e comunque con una insignificante possibilità o probabilità di sviluppo di tecnopatia da amianto. Non vi era, dunque, un rischio ambientale da asbestosi. Il RO, non affetto da questa patologia,era deceduto per un 'carcinoma broncogeno (epidermoide)', non considerato tipico neppure per i soggetti affetti da asbestosi nei quali vi è maggiore incidenza di tumori al polmone. I tumori del polmone, anche i carcinomi broncogeni, trovano nel fumo di tabacco il loro più significativo agente eziologico e il RO era un ex fumatore. Anche un rapporto di sola concausalità doveva essere escluso tenuto conto dei valori di riferimento e dei limiti di pericolistà stabiliti in sede scientifica e ripresi anche in ambito normativo (d. Igs n.277/1991 e d. Vin 2360100.doc 8 lgs. n.626/1994), considerato che un elettricista che a bordo di navi effettui la stesura di cavi o collegamenti elettrici, al limite anche con perforazione di pareti ricche di amianto, sarebbe comunque esposto ad un numero di fibre paragonabile all'esposizione di una popolazione industriale in genere a addirittura urbana. I fumi da saldatura non sono considerati, poi, dannosi per il polmone;
peraltro i saldatori sono protetti da opportuni sistemi di aspirazione. Il giudice di rinvio ha, quindi, ritenuto di doversi attenere a tali conclusioni, esaustive e persuasive, quanto a identificazione, in base alla documentazione in atti, delle specifiche mansioni espletate dal RO, il che aveva portato, sulla base di dati concreti e non di meri elementi presuntivi, alla esclusione del rischio. Pertanto, la relazione del prof. SI avrebbe dovuto ritenersi di gran lunga più condivisibile di quella espletata dal giudice di appello a mezzo del dr. Calabresi. Le contestazioni mosse alla prima da parte dell'assistita erano generiche e smentite da risultanze documentali, sicché apparivano inutili gli ulteriori accertamenti richiesti dalla Difesa della ricorrente. || Tribunale di Savona ha ulteriormente osservato che il prof. SI aveva escluso motivatamente la riconducibilità del tumore a qualsiasi lavorazione 'tabellata' suscettibile di una presunzione di cancerogenicità dell'attività concretamente svolta dal RO. 2360100.doc 9 Infine, il Tribunale di Savona ha considerato che, se è vero che la tabella approvata con d.p.r. n.336 del 1994 aveva espressamente previsto le malattie neoplastiche causate dall'asbesto e, tra esse, il carcinoma del polmone, la circostanza era irrilevante sia perché non poteva aversi riguardo a tabella diversa da quella vigente al momento dell'esposizione a rischio, sia perché la presunzione legale di professionalità delle malattie contratte in lavorazioni morbigene riguarda solo il nesso tra malattia tabellata e specifiche lavorazioni, pure tabellate, e non vale in presenza di malattia ad eziologia multifattoriale (come il tumore) per la quale il nesso di causalità non può essere oggetto di semplici presunzioni tratte da ipotesi tecniche teoricamente possibili, ma necessita di concreta e specifica dimostrazione quanto meno in via di probabilità in relazione alla concreta esposizione al rischio ambientale e alla sua idoneità causale alla determinazione dell'evento morboso. Era comunque assorbente l'esclusione dell'esposizione a rischio rispetto a ogni ulteriore valutazione sulla efficienza causale o concausale di tale esposizione rispetto all'insorgere della neoplasia. La Corte ritiene che le esposte argomentazioni del Tribunale di Savona si sottraggano alle censure della ricorrente. Rileva, anzitutto, che il Tribunale del rinvio ha escluso, anzitutto, come risulta dalla motivazione sopra sintetizzata, l'esposizione del RO a rischio di malattie professionali da fumi di saldatura di metalli o da amianto. Il Tribunale di Savona non si è limitato a una ricezione acritica 2360100.doc 10 degli argomenti del proprio ausiliare, tanto che li ha posti a confronto con quelli del consulente d'ufficio nominato in prime cure, senza trascurare neppure gli argomenti addotti dal consulente di parte dott. Arkel (cfr. pag.16 sentenza impugnata). Sostanzialmente, è stata considerata (dal dott. SI e) dal Tribunale di Savona la brevità del tempo in cui il RO ha svolto attività di elettricista a bordo delle navi, e la quantità minima di fibre di amianto che il lavoratore potrebbe avere inalato in quel periodo e la conseguente inefficienza causale di tale inalazione. Vero è che la scienza medico- legale ha riconosciuto la patogenicità della inalazione anche di piccole quantità di amianto, ma è ragionevole la considerazione del consulente prof. SI, recepita dal Tribunale di Savona, che non può ritenersi causa dell'insorgenza del tumore, ritenuto oltretutto aspecifico rispetto ai tumori causati dall'asbesto, di una quantità di tale sostanza comparabile a quella normalmente inalata da 'una popolazione industriale in genere o addirittura urbana'. È stato escluso, dunque, anche il nesso eziologico tra la lavorazione e la malattia, nesso che non era presunto e avrebbe dovuto, con riferimento all'epoca della prestazione dell'attività lavorativa, essere provato dal lavoratore o dal familiare superstite (v., sul necessario riferimento a tale periodo di eventuale esposizione al rischio e all'epoca di denuncia della malattia professionale, per la identificazione della tabella delle malattie professionali applicabile, Cass.24 aprile 1999, n.4107). 2360100.doc 11 Vero è che la inclusione nella successiva tabella (voce n.56) di cui al d.p.r. 13 agosto 1994, n.336 del carcinoma del polmone tra le malattie neoplastiche causate dall'asbesto, siccome frutto di evoluzione delle acquisizioni scientifiche della medicina del lavoro, può avere, in via di fatto, un valore indiziante del rapporto causale anche in relazione a malattie professionali anteriormente insorte e denunziate;
resta, tuttavia, il fatto che il rapporto causale è stato escluso, in concreto, dal giudice di rinvio, in aderenza alle sopra riepilogate argomentazioni del proprio ausiliare, non illogiche e conformi al diritto, anche sotto il profilo della ipotizzata concausalità con l'apporto dato all'insorgenza del tumore polmonare dal fumo di tabacco. La giurisprudenza di legittimità, in punto di nesso di causalità nelle malattie multifattoriali, contrariamente all'assunto della ricorrente, è costante nel senso che la presunzione legale circa la eziologia professionale delle malattie contratte nell'esercizio delle lavorazioni morbigene investe soltanto il nesso tra la malattia tabellata e le relative cause morbigene (anch'esse tabellate) e non può esplicare la sua efficacia nell'ipotesi di malattia ad eziologia multifattoriale (nella specie: carcinoma) in cui il nesso di causalità non può essere oggetto di semplici presunzioni tratte da ipotesi tecniche teoricamente possibili, ma necessita di concreta e specifica dimostrazione – quanto meno in via di probabilità - in relazione alla concreta esposizione al rischio ambientale e alla sua idoneità causale alla determinazione dell'evento morboso (cfr. oltre a 2360100.doc 12 Cass.2 settembre 1995, n.9277, citata dal Tribunale del rinvio, Cass. 4 giugno 2002, n.8108; 29 settembre 2002, n.12909; 5 ottobre 1998, n.9886; Cass. 27 giugno 1998, n.6388). Siffatta conclusione non contrasta con i principi enunciati dalla sentenza rescindente: la tabella n.8, come sostituita dal d.p.r. 9 giugno 1975, n.482, prevede, tra l'altro, lavori che comunque espongano ad inalazione di polvere di amianto, e, secondo gli accertamenti del giudice di rinvio, una tale esposizione, seppur minima si era avuta per il RO nel biennio in cui egli ebbe a prestare la propria attività lavorativa di installazione di cavi elettrici a bordo di navi nella cui coibentazione l'amianto era abbondantemente impiegato. Sennonché la presunzione, secondo gli accertamenti del giudice del rinvio, doveva ritenersi, in concreto, superata dalle indagini del proprio consulente tecnico, secondo il quale l'esposizione a rischio, per essere stata comunque minima e limitata nel tempo,non avrebbe potuto avere in alcun modo, secondo la scienza medica, efficacia causale o concausale. E' inammissibile la censura relativa alla mancata ammissione di prove dedotte con l'atto introduttivo. Infatti, secondo la consolidata giurisprudenza di questa Corte, il ricorrente per cassazione, ove denunci l'esistenza di vizi della sentenza correlati al rifiuto opposto dal giudice di merito, di dare ingresso a mezzi istruttori ritualmente introdotti, ha l'onere sia di dimostrare il nesso eziologico tra l'errore denunziato e la pronuncia emessa in concreto, sia di indicare specificamente, nel ricorso, i mezzi 2360100.doc 13 istruttori non ammessi, al fine di consentire al giudice di legittimità di verificare la validità e la decisività delle disattese deduzioni di prova sulla sola base del ricorso per cassazione, stante il principio di autosufficienza di tale atto di impugnazione, senza che si rendano necessarie indagini integrative o che possa ravvisarsi la sufficienza del richiamo 'per relationem' ad altri atti o scritti difensivi presentati nei gradi di merito (Cass. 2 febbraio 2001, n.2602; 9 maggio 2000, n.5876; 4 maggio 2000, n.5608). Conclusivamente, assorbito ogni altro profilo di censura, il ricorso deve essere rigettato. Non deve provvedersi in ordine alle spese, secondo il disposto dell'art. 152 disp.att.c.p.c. (in relazione alla sentenza della Corte costituzionale 13 aprile 1994, n.134 che ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'art.4, comma 2 e 3 del d.l. 19 settembre 1992, n.384, convertito con modificazioni in legge 14 novembre 1992, n.438), non ricorrendo l'ipotesi della pretesa manifestamente infondata e temeraria. P. T. M. La Corte rigetta il ricorso. Nulla spese. 0 1 Così deciso in Roma, addì 11 febbraio 2003. . T A S R S I A ' A D L T , , L E O A L S D L E I P O S S B IL PRESIDE N I I E N D S G I A O A T A S O IL CONSIGLIERE ESTENSORE. D O T P E T , I M I R O I R A D T S D I O E G T E е т R N E S E PANCELLIERE Depositato in Cancelleria 27 MAR. 2003 oggi, IL CANDEY WERE tide 2360100.doc 14