Sentenza 6 febbraio 2004
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. V trib., sentenza 06/02/2004, n. 2265 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 2265 |
| Data del deposito : | 6 febbraio 2004 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. FAVARA Ugo - Presidente -
Dott. CICALA Mario - Consigliere -
Dott. AMARI Eugenio - Consigliere -
Dott. MAGNO Giuseppe V.A. - rel. Consigliere -
Dott. FICO Nino - Consigliere -
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
Laborchimica s.r.l., in persona del legale rappresentante, signora IA FE, elettivamente domiciliata in Roma, via Nomentana, n. 76, presso l'Avvocato Carlo Selvaggi, che la rappresenta e difende con l'Avvocato Giampiero Pino per procura speciale a margine del ricorso.
- ricorrente -
contro
Ministero delle finanze;
- intimato -
avverso la sentenza m. 1284/2000 della Corte d'appello di Firenze, depositata in data 11.7.2000, notificata il 2.10.2000. Udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza dell'11.7.2003 dal Relatore Cons. Dott. Giuseppe Vito Antonio Magno;
Udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. MARTONE Antonio, che ha concluso per l'accoglimento del ricorso. SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
1. - La Laborchimica s.r.l. convenne in giudizio davanti al tribunale di Firenze, con atto di citazione notificato il 10.11.1998, l'amministrazione finanziaria dello Stato per sentirla condannare a restituire, con gl'interessi legali dalla domanda, rivalutazione e spese, la somma di Lire 13.500.000 percepita a titolo di tassa annuale di concessione governativa sulle società fino al 1992, deducendo che il pagamento non era dovuto, per contrasto della normativa nazionale con l'articolo 10 della direttiva comunitaria n. 335 del 17 luglio 1969.
La convenuta amministrazione, costituendosi in giudizio, eccepì preliminarmente l'incompetenza territoriale del tribunale di Firenze e, nel merito, l'intervenuta decadenza dal diritto di proporre la domanda nonché, gradatamente, l'infondatezza di questa, almeno per quella parte che doveva ritenersi remunerativa di un servizio effettivamente prestato.
2. - Avverso la sentenza del 16.10.1998, con cui il tribunale aveva condannato l'amministrazione convenuta al rimborso richiesto, con gl'interessi dalla domanda, quest'ultima propose appello, reiterando l'eccezione di decadenza dall'azione di ripetizione del preteso indebito, in difetto di prova della presentazione di tempestive istanze amministrative di rimborso;
rinnovò altresì l'eccezione concernente la decorrenza degli interessi e chiese di essere esonerata dal pagamento dell'IVA sulle somme per spese di giudizio da versare alla controparte. La società appellata resistette, chiedendo il rigetto del gravame.
3. - La corte d'appello di Firenze, con sentenza depositata in data 11.7.2000, notificata il 2.10.2000, accolse l'impugnazione, avendo ritenuto che si era verificata decadenza dal diritto di chiedere il rimborso;
quindi, in riforma della sentenza di primo grado, rigettò la domanda proposta dalla Laborchimica s.r.l. e compensò interamente fra le parti le spese dei due gradi di giudizio.
4. - Per la cassazione di tale sentenza propone ricorso, tempestivamente notificato e depositato, la Laborchimica s.r.l. deducendo un solo motivo, cui non resiste l'intimata amministrazione finanziaria.
MOTIVI DELLA DECISIONE
5. - Con l'unico motivo di gravame la Laborchimica s.r.l. censura la sentenza impugnata, ai sensi dell'articolo 360, 1^ co., n. 5, c.p.c., per omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione su un punto decisivo della controversia;
e precisamente per avere ritenuto compiuta la decadenza dal diritto al rimborso, trascurando di considerare che essa ricorrente aveva dedotto nell'atto di citazione in primo grado, e poi ribadito nell'atto di costituzione in appello e nella comparsa conclusionale, di avere inviato tempestive istanze di rimborso all'amministrazione, valide al fine d'impedire la decadenza, depositando altresì la relativa documentazione negli atti di causa. 6. - Il motivo è fondato.
6.1. - La corte fiorentina, infatti, dopo avere correttamente affermato la compatibilità con l'ordinamento comunitario delle norme nazionali che prevedono un termine di decadenza triennale, in deroga al regime ordinario dell'azione di ripetizione d'indebito tra privati (S.U., n. 3458/1996; Cass. nn. 11316/2000, 7176 /1999, 10231/1998, ed altre;
C.G.C.E. 15.9.1998, in cause riunite nn. 279, 280 e 281/1996), sostiene che la società ricorrente "non ha nemmeno dedotto di avere superato la decadenza mediante tempestive domande di rimborso". 6.2. - Tale affermazione corrisponde ad omissione di motivazione su una circostanza decisiva emergente dagli atti processuali, consistente nella dedotta interruzione della decadenza, mediante tempestive istanze di rimborso dirette all'amministrazione, essendo riportata in ricorso (p. 3), tra virgolette, una frase contenuta nell'atto introduttivo del giudizio di primo grado, in cui la contribuente affermava di "aver provveduto in data 28.6.1991 a presentare istanza di rimborso per gli anni 1988, 89, 90 e 91 ed altra istanza in data 22.2.1994".
La motivazione della sentenza impugnata, basata essenzialmente sul presupposto - che invece doveva essere sottoposto ad esame critico e dimostrato, stante la contestazione da parte della contribuente - della mancata eccezione d'interruzione della decadenza, deve quindi ritenersi del tutto omessa.
7. - Per tale ragione, il ricorso deve essere accolto e, per conseguenza, la sentenza impugnata deve essere cassata, con rinvio ad altra sezione della corte d'appello di Firenze che giudicherà uniformandosi al principio di diritto suespresso e provvedere anche al regolamento delle spese di questo giudizio di legittimità.
P.Q.M.
LA CORTE DI CASSAZIONE Accoglie il ricorso. Cassa la sentenza impugnata e rinvia, anche per le spese, ad altra sezione della corte d'appello di Firenze. Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione Quinta Civile - Tributaria, il 11 luglio 2003.
Depositato in Cancelleria il 6 febbraio 2004