Sentenza 4 giugno 2002
Massime • 1
La presunzione legale circa la eziologia professionale delle malattie contratte nell'esercizio delle lavorazioni morbigene investe soltanto il nesso tra la malattia tabellata e le relative specificate cause morbigene (anch'esse tabellate) e non può esplicare la sua efficacia nell'ipotesi di malattia ad eziologia multifattoriale (nella specie: carcinoma) in cui il nesso di causalità non può essere oggetto di semplici presunzioni tratte da ipotesi tecniche teoricamente possibili, ma necessita di concreta e specifica dimostrazione - quanto meno in via di probabilità - in relazione alla concreta esposizione al rischio ambientale e alla sua idoneità causale alla determinazione dell'evento morboso.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 04/06/2002, n. 8108 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 8108 |
| Data del deposito : | 4 giugno 2002 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. GUGLIELMO SCIARELLI - Presidente -
Dott. RAFFAELE FOGLIA - Consigliere -
Dott. GIUSEPPE CELLERINO - Consigliere -
Dott. GIANCARLO D'AGOSTINO - Consigliere -
Dott. GRAZIA CATALDI - rel. Consigliere -
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
BO AU, elettivamente domiciliato in ROMA VIA NICOTERA 29, presso lo studio dell'avvocato BARTOLO GALLITTO, che lo rappresenta e difende, giusta delega in atti;
- ricorrente -
contro
INAIL - ISTITUTO NAZIONALE PER L'ASSICURAZIONE
CONTRO
IGLI INFORTUNI SUL LAVORO, in persona del legale e domiciliato rappresentante pro tempore, elettivamente in ROMA VIA IV NOVEMBRE 144, rappresentato e difeso dagli avvocati ANTONIO CATANIA, GIUSEPPE DE FERRÀ giusta delega in atti;
- controricorrente -
avverso la sentenza n. 4675/99 del Tribunale di TORINO, depositata il 24/08/99 - R.G.N. 1873/98;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 06/03/02 dal Consigliere Dott. Grazia CATALDI;
udito l'Avvocato RASPANTI per delega CATANIA;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Giuseppe NAPOLETANO che ha concluso per il rigetto del ricorso. SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Il Pretore di Torino, esperita consulenza tecnica, con sentenza del 21 luglio 1998, rigettava il ricorso proposto dal sig. US OL il quale aveva chiesto che l'INAIL venisse condannato a corrispondergli la rendita per inabilità, negatagli in via amministrativa.
Avverso la decisione di primo grado il OL proponeva appello al Tribunale di Torino che, disposta una seconda consulenza tecnica, lo rigettava non riconoscendo un nesso causale o concausale certo tra la patologia presentata dall'appellante (carcinoma alla vescica) ed il tipo di attività dallo stesso svolta. Per la cassazione della sentenza del Tribunale il OL propone ricorso fondandolo su un unico motivo.
L'INAIL resiste con controricorso.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con l'unico motivo di ricorso, denunciando violazione e falsa applicazione del D.P.R. n. 1124 del 1965 e del D.P.R. n. 336 del 1994, nonché omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione su un punto decisivo della controversia, il ricorrente censura la sentenza impugnata per aver ignorato che la malattia professionale denunciata rientra tra quelle tabellate di cui al D.P.R. 336/1994 che, nell'allegato n. 4, riporta, tra le sostanze ivi indicate, le amine, (sostanze riguardanti il caso di specie) per cui, esisteva una presunzione giuridica che la malattia prevista dal fischio assicurato fosse stata causata dalla lavorazione svolta;
deduce che non era stato richiesta alla società in cui il ricorrente aveva lavorato, anche come verniciatore, nel periodo dal 1986 al 1990, la posizione assicurativa antinfortunistica dei suoi dipendenti addetti ai lavori di verniciatura ne' il C.T.U. aveva fatto alcun accertamento per verificare il tipo di vernici utilizzate presso la stessa impresa. Il ricorrente sostiene infine che il CTU non aveva tenuto in alcun conto le controdeduzioni del consulente tecnico di parte. Il motivo è infondato.
Il consulente tecnico nominato dal Tribunale, alla cui relazione fa riferimento la sentenza impugnata, ha precisato che, per la formazione di carcinoma alla vescica, sono a particolare rischio "soggetti in cui sì combinano il fumo di sigaretta e l'esposizione lavorativa" ed ha rilevato che il ricorrente, ancora fumatore all'epoca in cui fu espletata la consulenza tecnica, lo era dall'età di 22 anni, mentre aveva svolto attività di verniciatore, che avrebbe potuto esporlo a rischio in caso di uso vernici contenenti componenti cancerogene, limitatamente al periodo dall'86 al 90 e solo per alcuni giorni della settimana, ha, inoltre, sottolineato che, mentre il fumo appartiene sicuramente alle sostanze cancerogene, non erano note le vernici utilizzate dal ricorrente ed ha, conseguentemente concluso non vi era un rapporto causale e lo concausale certo tra la patologia presentata dal ricorrente e la sua esposizione lavorativa.
In merito all'inserimento delle "amine" (contenute in alcune vernici) tra le sostanze indicate nella tabella di cui al D.P.R. 336/1994 all. 4, si rileva che la presunzione legale circa l'eziologia professionale delle malattie contratte nell'esercizio delle lavorazioni morbigene investe soltanto il nesso tra la malattia tabellata e le relative specifiche cause morbigene, anch'esse tabellate, e non può esplicare la sua efficacia nell'ipotesi di malattia ad eziologia multifattoriale, come nel caso in esame, nel quale il nesso di causalità non può essere oggetto di semplici presunzioni tratte da ipotesi tecniche teoricamente possibili, ma necessita di concreta e specifica dimostrazione - quanto meno in via di probabilità - in relazione alla concreta esposizione al rischio ambientale e alla sua idoneità causale alla determinazione dell'evento morboso (cfr.: Cass. 2 settembre 1995 n. 9277). Nel caso esame, invece, il ricorrente non ha neanche provato - come risulta dalla sentenza impugnata e dallo stesso ricorso - di essere stato addetto ad una lavorazione a rischio: le doglianze mosse in proposito circa i mancati accertamenti presso l'impresa cui lavorava il OL sono del tutto infondate e non tengono conto che incombeva proprio al ricorrente provare, in base al principio generale di cui all'art. 2697 C.C. - che impone a chi vuol far valere un proprio diritto in giudizio di provare i fatti che ne costituiscono il fondamento - di essere stato addetto ad una lavorazione che esponeva all'azione delle "amine".
È priva di fondamento, infine, l'affermazione secondo la quale il c.t.u. non ha tenuto conto delle osservazioni del consulente tecnico di parte: l'elaborato di quest'ultimo è, al contrario, espressamente richiamato nella relazione peritale.
Il ricorso, pertanto, va rigettato.
Nulla è dovuto, ai sensi dell'art. 152 disp. att. c.p.c., per le spese del presente giudizio.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso.
Nulla è dovuto per le spese del giudizio di legittimità. Così deciso in Roma, il 6 marzo 2002.
Depositato in Cancelleria il 4 giugno 2002