Sentenza 9 maggio 2014
Massime • 1
In tema di riparazione per l'ingiusta detenzione, la decisione dell'imputato di sottrarsi alla cattura e di darsi alla latitanza non costituisce di per sé elemento per l'individuazione della colpa grave di cui all'art. 314, comma primo, cod. proc. pen.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. IV, sentenza 09/05/2014, n. 39529 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 39529 |
| Data del deposito : | 9 maggio 2014 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Camera di consiglio
Dott. BRUSCO Carlo Giuseppe - Presidente - del 09/05/2014
Dott. IZZO Fausto - rel. Consigliere - SENTENZA
Dott. MARINELLI Felicetta - Consigliere - N. 911
Dott. IANNELLO Emilio - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. DELL'UTRI Marco - Consigliere - N. 50941/2013
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
CO NC, n. a Gioia Tauro -RC- il 10/8/1980;
avverso l'ordinanza della Corte di Appello di Catania del 7/5/2013 (n. 101/2012);
udita la relazione fatta dal Consigliere Dott. IZZO Fausto;
lette le conclusioni del Procuratore Generale, Dott. D'ANGELO Giovanni, che ha chiesto il rigetto del ricorso;
lette le conclusioni dell'Avvocatura dello Stato che ha chiesto il rigetto del ricorso.
RITENUTO IN FATTO
1. Con ordinanza del 7/5/2013 la Corte di Appello di Catania rigettava l'istanza di riparazione per ingiusta detenzione avanzata da SC NC.
Questi, arrestato in data 19/7/2005 per i delitto di cui al T.U. n. 309 del 1990, artt. 73 e 74, era stato detenuto fino al 21/4/2006 e, successivamente, dal 10/8/2007 al 24/2/2009.
Con sentenza del 27/11/2007 in primo grado veniva condannato per associazione dedita al traffico di droga, ad anni 11 di reclusione;
successivamente veniva assolto con formula piena, per non aver commesso il fatto, con sentenza della Corte di Appello di Catania del 24/2/2009, passata in giudicato (il 10/7/2009). Osservava la Corte di merito che nella vicenda l'SC aveva mantenuto una condotta gravemente colposa che aveva concorso ad indurre in errore il giudice nella adozione e mantenimento della misura cautelare.
2. Avverso tale decisione ha proposto ricorso per cassazione l'interessato, a mezzo del difensore, deducendo la violazione di legge ed il vizio della motivazione laddove la Corte di merito aveva basato il suo convincimento su circostanze smentite dagli atti processuali ed in ogni caso non integranti una condotta connotata da colpa grave.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Il ricorso è fondato.
2. Ha osservato la corte di merito, nel rigettare la richiesta di equo indennizzo, che al momento della applicazione della misura cautelare sussistevano i gravi indizi di colpevolezza e che, indubbiamente, l'SC NC aveva dato causa all'adozione della misura, con dolo o, quantomeno, con colpa grave. A sostegno di tale affermazione, la corte ha indicato alcune intercettazioni (di cui non era interlocutore il ricorrente) nelle quali i conversanti facevano riferimento al fratello di SC LE (appunto SC NC), per eventuali incontri. Il provvedimento impugnato non chiarisce se tali incontri vi siano effettivamente stati e, pertanto non indica le concrete condotte che il ricorrente avrebbe tenuto onde desumerne una sua grave negligenza. L'equivoco in cui incorre il giudice di merito è quello di confondere la gravità indiziaria, smentita dalla assoluzione, con le condotte colpose ostative al riconoscimento dell'indennità, di cui non offre alcuna elemento da cui desumere che siano state effettivamente tenute.
L'unica comportamento attribuibile all'SC è una conversazione con tale IG CH (per la sollecitazione ad un incontro), di cui però non viene esplicitata la ragione della sua valenza negativa.
Quanto alla circostanza che l'imputato per un periodo si sia reso latitante, va ricordato l'insegnamento di questa corte di legittimità, secondo il quale "In tema di riparazione per l'ingiusta detenzione, la decisione dell'imputato di sottrarsi alla cattura e di darsi alla latitanza non costituisce di per sè elemento per l'individuazione della colpa grave di cui all'art. 314 c.p.p., comma 1" (Sez. 4^, Sentenza n. 42746 del 06/11/2007 Cc. (dep. 20/11/2007),
Rv. 238306).
Per quanto detto, si impone l'annullamento della ordinanza, con rinvio alla Corte di Appello di Catania per un nuovo esame.
P.Q.M.
La Corte annulla l'ordinanza impugnata con rinvio, per nuovo esame, alla Corte di Appello di Catania cui rimette anche il regolamento delle spese tra le parti del presente giudizio.
Così deciso in Roma, il 9 maggio 2014.
Depositato in Cancelleria il 25 settembre 2014