Sentenza 16 febbraio 2001
Massime • 2
I criteri di ermeneutica contrattuale fissati dagli artt. 1362 e seguenti cod. civ., ivi incluso quello dell'interpretazione secondo buona fede, devono essere rivolti all'individuazione dell'effettivo contenuto della comune intenzione dei contraenti e non possono giustificare una dilatazione della portata dei patti negoziali, con l'introduzione di diritti ed obblighi diversi da quelli con essi contemplati o l'eterointegrazione dell'assetto negoziale previsto dai contraenti, nemmeno se questo adeguamento si presenti in astratto idoneo a ben contemperare i loro interessi.
L'eccesso di potere giurisdizionale in cui siano incorsi gli arbitri, traducendosi in un vizio del lodo che ne comporta la nullità (ex art. 829, primo comma, numero 4, cod. proc. civ.), deve essere dedotto, come motivo di impugnazione, dinanzi alla corte d'appello, e non anche, per la prima volta, in cassazione (pena l'inammissibilità del ricorso), applicandosi anche alle sentenze arbitrali il principio (art. 161, comma primo, cod. proc. civ.) della conversione in motivi di gravame delle cause di nullità della sentenza.
Commentario • 1
- 1. Sentenza Cassazione Civile n. 38974 del 07https://www.laleggepertutti.it/
Cassazione civile sez. VI, 07/12/2021, (ud. 21/09/2021, dep. 07/12/2021), n.38974 LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SEZIONE SESTA CIVILE SOTTOSEZIONE 1 Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Dott. BISOGNI Giacinto – Presidente – Dott. MELONI Marina – Consigliere – Dott. IOFRIDA Giulia – rel. Consigliere – Dott. VELLA Paola – Consigliere – Dott. FALABELLA Massimo – Consigliere – ha pronunciato la seguente: ORDINANZA sul ricorso 24563-2019 proposto da: B.R., B.P., elettivamente domiciliati in ROMA, VIA ANNIA REGILLA, 137, presso lo studio dell'avvocato ROSA CARLO, rappresentati e difesi dall'avvocato ANTONIO TOMMASI; – ricorrenti – contro ARCHIFORM SRL IN LIQUIDAZIONE, in persona del …
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. I, sentenza 16/02/2001, n. 2293 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 2293 |
| Data del deposito : | 16 febbraio 2001 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. ALFREDO ROCCHI - Presidente -
Dott. GIOVANNI LOSAVIO - Consigliere -
Dott. DONATO PLENTEDA - Consigliere -
Dott. WALTER CELENTANO - Consigliere -
Dott. SALVATORE SALVAGO - rel. Consigliere -
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
sul ricorso proposto da:
CMF SUD SpA in liquidazione ora EC SpA in liquidazione, incorporante la LI SpA in liquidazione, in persona dei legali rappresentanti pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA LUNGOTEVERE DEI MELLINI 24, presso l'avvocato GIACOBBE GIOVANNI, che la rappresenta e difende, giusta procura speciale per Notaio Enrico Parenti di Roma rep. n. 62942 del 26/4/1999;
- ricorrente -
contro
AM SpA;
- intimata -
avverso la sentenza n. 3691/98 della Corte d'Appello di ROMA, depositata il 14/12/98;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 14/11/2000 dal Consigliere Dott. Salvatore SALVAGO;
udito per il ricorrente, l'Avvocato Giacobbe, che ha chiesto l'accoglimento del ricorso;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Raffaele CENICCOLA che ha concluso per il rigetto del ricorso. Svolgimento del processo
Con lodo del 28 luglio 1994, il collegio arbitrale previsto dall'art. 18 del regolamento disciplinante l'associazione temporanea di imprese finalizzata all'affidamento dei lavori per la costruzione della tratta di penetrazione al porto di Livorno, costituita tra s.p.a. CMF sud, s.p.a. Steiam e s.r.l. I.R., condannò la CMF sud che aveva ceduto il proprio ramo di azienda cui afferiva la commessa dei lavori intanto affidati in appalto dall'ANAS, alla s.p.a. CMF, al pagamento in favore della Steiam, di L. 3.800.000.000, attribuendo a tale cessione, la causa del mancato pagamento dei lavori nonché della loro sospensione da parte dell'Azienda committente, e della mancata sottoscrizione del contratto di appalto.
La CMF sud ha proposto impugnazione che la Corte di appello di Roma, con sentenza del 14 dicembre 1998 ha dichiarato inammissibile, osservando: a) che i contraenti nella prima parte della clausola compromissoria avevano previsto un arbitrato irrituale, mentre nell'ultima parte, dopo aver mostrato l'intendimento di istituire un arbitrato rituale per controversie superiori ad un imprecisato importo, avevano omesso di indicarne l'ammontare, perciò includendole tutte nell'ambito di operatività dell'arbitrato irrituale;
b) che la distinzione tra le due contrarie previsioni non poteva fondarsi sul valore economicamente rilevante della controversia, non essendo consentito al giudice al di fuori delle ipotesi specificamente previste dalla legge, integrare il contenuto delle clausole pattuite dalle parti;
c) che neppure poteva pervenirsi alla conclusione che l'indeterminatezza dell'oggetto e del contenuto di tale ultima parte della clausola ne comportasse la radicale nullità, sia perché la relativa eccezione non era stata formulata nè nel giudizio arbitrale, ne' con l'atto di impugnazione, sia per il principio di conservazione del contratto posto dall'art. 1367 cod. civ. e confermato dalla prevalenza, in caso di dubbio, da attribuire secondo la giurisprudenza all'arbitrato irrituale;
d) che infine non contrastava con tale interpretazione la circostanza che gli arbitri avessero emesso una decisione rituale, seguita all'osservanza delle norme processuali, sia perché le modalità con cui gli stessi avevano ritenuto di decidere la controversia non incideva sulla natura della clausola, sia perché anche nello svolgimento dell'arbitrato irrituale è consentita, ed è anzi doverosa, l'osservanza dei fondamentali principi posti dal codice processuale in relazione al contraddittorio ed all'attività difensiva delle parti.
Per la cassazione di questa sentenza la C.M.F. sud ha proposto ricorso per due motivi, illustrati da memoria. La società Steiam non ha spiegato difese.
Motivi della decisione
Con il primo motivo la s.p.a. C.M.F. sud, denunciando violazione degli art. 1362 e segg. cod. civ., nonché 823 ed 829 cod. proc. civ., nonché omessa e contraddittoria motivazione su di un punto decisivo della controversia, si duole che la sentenza impugnata abbia disapplicato le regole sulla interpretazione dei contratti pervenendo alla conclusione che la clausola compromissoria prevedesse per la controversia per cui è causa, la sua definizione mediante arbitrato irrituale (e comportasse, quindi, l'inammissibilità dell'impugnazione), in quanto: I) la loro contestuale applicazione conduceva ad una scelta a favore di un arbitrato rituale, ormai da privilegiare in caso di dubbio dopo la recente riforma legislativa dell'arbitrato; II) questa conclusione trovava conforto nella lettura unitaria della clausola che induceva a ritenere che le parti avessero previsto l'arbitrato irrituale, ad eccezione delle controversie di rilevante valore economico, quale quella in esame, per le quali invece avevano espressamente prescelto quello rituale;
III) ed era confermata anche dal loro comportamento successivo, avendo gli arbitri emesso una decisione in tutto e per tutto conforme ad un lodo adottato con l'osservanza delle norme di diritto;
IV) la Corte di merito, infine, non aveva collegato le due clausole come richiesto dall'art. 1363 cod. civ. ne' verificato le conseguenze di un tal collegamento, ne' ancora applicato il principio di buona fede imposto nella loro interpretazione dall'art. 1366 cod. civ.; ne' infine percepito che ogni diversa interpretazione avrebbe comportato la nullità dell'intera clausola compromissoria in contrasto con l'art. 1367 cod. civ.. Con il secondo motivo, deducendo violazione degli art. 1418 e segg. cod. civ., 828 ed 829 cod. proc. civ., lamenta che la Corte di appello abbia dichiarato inammissibile l'eccepita nullità della clausola compromissoria per indeterminatezza del suo contenuto, ove interpretata nei sensi propugnati dalla sentenza, perché tardivamente formulata, senza considerare che lo stesso nasceva dall'eccezione sollevata dalla controparte e che comunque la nullità era in ogni caso rilevabile di ufficio, anche perché gli arbitri avevano adottato un vero e proprio lodo formale, non consentito dal mandato loro conferito di procedere ad arbitrato irrituale. Il ricorso è infondato sotto tutti i profili dedotti. La C.M.F. sud, dopo avere interamente trascritto la clausola compromissoria contenuta nell'art. 18 del regolamento disciplinante i rapporti tra le imprese associate, e ricordato il principio ripetutamente enunciato da questa Corte, per cui l'interpretazione del contratto deve essere compiuta dal giudice accertando quale sia la comune intenzione dei contraenti, è pervenuta alla conclusione che in detta clausola, avente contenuto unitario e non scindibile, esse avessero previsto entrambe le fattispecie di arbitrato, quello irrituale (commi 1 - 5) per le controversie di non rilevante valore economico ed il ricorso all'arbitrato rituale (6^ comma) per quelle che invece avessero rilevante valore economico (pag. 8); laddove di tale criterio di ripartizione, come osservato dai giudici dell'impugnazione, non vi è menzione in alcuna delle disposizioni della pur dettagliata pattuizione, e neppure in quella del comma 60, sul quale è stato incentrato, la quale stabilisce, invece, che "Per controversie di valore superiore a lire... il collegio arbitrale deciderà formalmente e ritualmente con osservanza delle norme di legge".
Pur se infatti si accedesse all'assunto della ricorrente, che con tale clausola le parti avessero voluto introdurre un'ipotesi di arbitrato rituale per la composizione delle particolari controversie in essa individuate, è certo che la contrapposizione avrebbe dovuto fondarsi su uno specifico valore della controversia espresso mediante cifra numerica, che occorreva necessariamente "superare" per giustificare tale tipologia di arbitrato e che le parti hanno, invece omesso di indicare. Per cui, quale che fosse stato il criterio ermeneutico prescelto fra quelli riportati negli art. 1362 e segg. cod. civ. per valutare la comune intenzione delle parti al lume di detta omissione, nessuno di essi e meno che mai il loro collegamento avrebbe potuto comportare l'attribuzione al giudice del merito del potere di ricostruire il sistema negoziale in maniera da prescindere totalmente dalla loro volontà ancorata ad una suddivisione delle controversie in base ad un determinato importo in lire... e sostituirla con altro e diverso criterio, fondato questa volta sul rilevante valore economico di esse;
ed a maggior ragione di istituire nell'ambito di esso un qualsivoglia parametro in base al quale attribuire o meno la qualifica di "rilevante" al valore di una controversia sì da giustificare per quella in esame la scelta dell'arbitrato rituale.
Questa Corte è, infatti, fermissima nel ritenere che i criteri di ermeneutica contrattuale enunciati dalle ricordate norme codicistiche, ivi incluso quello dell'interpretazione secondo buona fede invocato dalla ricorrente, non possono in nessun caso giustificare una dilatazione della portata dei patti negoziali con l'introduzione di diritti ed obblighi diversi da quelli con essi contemplati e/o l'eterointegrazione dell'assetto negoziale previsto dai contraenti, nemmeno se questo adeguamento si presenti in astratto idoneo a ben contemperare i loro interessi (Cass. 5296/1988;
3480/1987; 5620/1983; 726/1983).
Ma i giudici dell'impugnazione, coniugando il significato letterale delle disposizioni della clausola compromissoria con l'indagine sull'effettivo contenuto della comune intenzione dei contraenti, hanno dimostrato che le parti non avevano in realtà indicato il valore oltre il quale le controversie dovessero decidersi con arbitrato rituale proprio perché avevano voluto demandare agli arbitri di definire ogni questione mediante arbitrato irrituale e sopprimere ogni possibile distinzione al riguardo: e ciò non senza evidenziare che anche nel caso in cui residuasse un dubbio circa i motivi per cui non avevano materialmente espunto dal contesto della clausola la disposizione non completata, in tal modo rimasta priva di significato, il criterio sussidiario di cui all'art. 1367 cod. civ. imponeva di superarlo in favore di detta interpretazione comportante la validità della clausola piuttosto che nel senso della sua radicale nullità, sostenuta, infatti, dalla società C.M.F. con il secondo motivo del ricorso.
E questa interpretazione resiste alle numerose censure della ricorrente fondate tutte sulla duplice supposizione (in cui, peraltro ciascun postulato è in contrasto con l'altro) che, per un verso, la mancata specificazione dell'importo del valore della controversia discriminante la previsione dell'arbitrato rituale fosse frutto di un mero errore materiale delle parti (pag. 12); e, per altro verso, che esse avessero volutamente inteso ripartire la competenza arbitrale in funzione della rilevanza economica della controversia piuttosto che in base ad un valore espresso in cifre determinate alla lira (pag.8 e 14): supposizione che si esaurisce con riguardo ad entrambi i profili, in una affermazione apodittica e che tuttavia assurge a presupposto già documentato e non più contestabile di ciascuna violazione attribuita alla diversa ricostruzione della volontà delle parti offerta dalla sentenza impugnata;
di cui, invece, occorreva dimostrare gli errori logico - giuridici nonché le carenze motivazionali nel recepire l'interpretazione suddetta. Ma siffatti errori non erano, nel caso, neppur configurabili, essendosi la Corte di appello attenuta al principio ripetutamente enunciato da questa Corte che il criterio del riferimento al senso letterale delle parole adoperate dai contraenti (dal quale la società ha dovuto significativamente dare atto [pag.91] di essersi discostata), si pone - proprio nella ricerca della comune intenzione degli stessi - come strumento di interpretazione fondamentale e prioritario: ed assumendo lo stesso nel caso significato chiaro ed univoco posto che i contraenti nella disposizione del 1^ comma della clausola avevano dichiarato che "Ogni controversia, nessuna esclusa, che dovesse insorgere tra le imprese associate.... sarà deferita ad un collegio arbitrale", disciplinandone nei successivi 4 commi la composizione ed i poteri, sì da far ritenere concordemente alle parti ed ai giudici di merito che essi, con tali norme, avessero inteso prevedere un arbitrato irrituale. Ragion per cui al lume di tale comune volontà, manifestata in modo certo ed immediato, i giudici di appello, operando proprio quella correlazione tra le diverse proposizioni della clausola che la ricorrente ha invocato, ma poi non applicato, hanno correttamente escluso (Cass. 9789/1998) che l'omissione di cui al 6^ comma fosse espressione di un mero errore materiale (che risulterebbe inconciliabile con la circostanza che tutte le pagine contenenti la clausola sono state specificamente corrette anche con l'aggiunta di postille e sottoscritte una per una da ognuno dei tre contraenti) e nella comune volontà di non completare la disposizione hanno, invece, ravvisato la conferma ulteriore e più puntuale del loro intendimento di attrarre ogni genere di controversia nell'ambito di operatività dell'arbitrato irrituale (che è significativamente il solo ad essere minuziosamente disciplinato dalla clausola), in coerenza con quanto avevano annunciato in termini inequivoci nella sua parte iniziale (Cass. 833/1999; 6928/1997; 9549/1994).
Va aggiunto che la Corte territoriale non si è sottratta neppure all'onere di esaminare la censura con cui la C.M.F. richiamando il criterio del comportamento delle parti anche posteriore alla conclusione del contratto (che pur secondo l'orientamento prevalente di questa Corte ha carattere sussidiario), ha dedotto che gli arbitri avevano nella fattispecie seguito anche nella stesura del lodo le norme di legge sostanziali e procedurali, avendo correttamente osservato al riguardo che, a prescindere dalla valenza di detto assunto per dimostrare i poteri che le parti avevano conferito agli arbitri, nonché il carattere da esse attribuito all'arbitrato, in realtà il collegio arbitrale si era limitato ad applicare il principio del contraddittorio con tutte le conseguenze in ordine alle difese che a ciascuna delle parti devono essere in egual misura consentite: principio che secondo la giurisprudenza di questa Corte è ineludibile e da osservare rigorosamente anche in questa forma più libera di arbitrato.
Dalle considerazioni svolte consegue il rigetto anche dei profili del secondo motivo con cui la CFM sud ha dedotto la nullità dell'intera clausola compromissoria, per indeterminatezza e contradditorietà del suo contenuto, fondati tutti sul presupposto di cui si è dimostrata l'inconsistenza, che la pattuizione del 6^ comma contenesse la previsione di un arbitrato rituale per determinate categorie di controversie di cui tuttavia le parti avevano omesso di indicare il valore, perciò rendendo assolutamente incerto il criterio di distinzione tra di esse effettivamente previsto. E la Corte deve, infine, respingere anche l'ultima doglianza del motivo suddetto, con cui la ricorrente deduce che, se la clausola compromissoria avesse effettivamente conferito agli arbitri il potere di svolgere un'attività negoziale per qualsiasi controversia, in tal caso gli stessi avrebbero certamente esorbitato dal mandato e dai limiti del compromesso con la conseguente nullità del lodo ai sensi dell'art. 829 n. 4 cod. proc. civ., avendo la Corte di appello accertato (e la C.F.M. ammesso) di avere formulato la relativa doglianza non già con l'atto di impugnazione, ma soltanto nella memoria conclusiva depositata nel giudizio di impugnazione;
e perciò correttamente dichiarato la relativa censura inammissibile posto che anche l'eccesso di potere giurisdizionale si traduce in un vizio del lodo che ne comporta la nullità e che deve pertanto essere denunciato dalla parte interessata a prescindere dalle eccezioni e dai rilievi della controparte, mediante specifico motivo di impugnazione della sentenza. E deve dedursi, quindi, dinanzi alla Corte di Appello con le forme e nei termini peculiari dell'appello, e non anche, per la prima volta nella memoria conclusionale in detto grado del procedimento o addirittura in Cassazione, pena l'inammissibilità del ricorso: applicandosi anche alle sentenze arbitrali il principio (art. 161, comma primo, c.p.c.) della conversione in motivi di gravame delle cause di nullità della sentenza.
Nessuna pronuncia va emessa in ordine alle spese processuali perché la s.p.a. Steiam, cui l'esito del giudizio è stato favorevole, non ha spiegato difese.
P.Q.M.
La Corte, rigetta il ricorso.
Così deciso in Roma, il 14 novembre 2000.
Depositato in Cancelleria il 16 febbraio 2001