Sentenza 7 luglio 2003
Massime • 1
In tema di procedimento per decreto, la previsione di cui all'art. 461, comma primo, cod. proc. pen. - stabilendo espressamente che l'imputato può proporre opposizione personalmente o a mezzo del difensore eventualmente nominato - circoscrive l'area dei soggetti legittimati a proporre l'opposizione al difensore di fiducia escludendo, a tal fine, la legittimazione del difensore d'ufficio.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. IV, sentenza 07/07/2003, n. 42682 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 42682 |
| Data del deposito : | 7 luglio 2003 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.:
Dott. D'URSO GIOVANNI Presidente
Dott. COSTANZO ENZO Consigliere
Dott. DE GRAZIA BENITO ROMANO Consigliere
Dott. VISCONTI SERGIO Consigliere
Dott. PALMIERI ETTORE Consigliere
ha pronunciato la seguente
SENTENZA/ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
1) AD MA, Nato il 13 dicembre 1955;
avverso l'ORDINANZA del 30/07/2002 del G.I.P. del TRIBUNALE di ANCONA;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dr. COSTANZO ENZO;
lette le conclusioni del P.G. Dr. A. M. De Sandro che ha chiesto l'annullamento, con rinvio, dell'ordinanza impugnata. OSSERVA
Con il provvedimento in epigrafe riportato, il G.I.P. del Tribunale di Ancona dichiarava non luogo a provvedere ex art. 461 C.P.P. in ordine all'opposizione al Decreto Penale di condanna, proposta dal difensore di ufficio di AD MA condannato, con il provvedimento suddetto emesso in data 30/7/2002, al pagamento della somma di Euro 955,00 di ammenda per il reato di guida in stato di ebbrezza, contestato ai sensi dell'art. 186 codice stradale.
Avverso il provvedimento suddetto propone ricorso per Cassazione il difensore d'ufficio dell'imputato, deducendo l'ammissibilità dell'opposizione al Decreto Penale di condanna da parte del difensore d'ufficio, richiamando la decisione emessa in tal senso da questa S.C.(Cass. sez. IV, 29/11/2000 n. 4716, RV 219414). Secondo tale pronuncia, l'art. 461/1 C.P.P. sancirebbe esplicitamente la legittimazione del difensore "eventualmente nominato", a proporre l'opposizione contro il Decreto Penale, in quanto né la lettera della legge (che farebbe riferimento al difensore, indistintamente, senza precisare l'origine della nomina), né ragioni di ordine logico o di diversa natura consentirebbero di pervenire ad un interpretazione atta a limitare la portata della proposizione ai casi in cui sia stato nominato un difensore d'ufficio; peraltro, l'assetto normativo contenuto negli artt. da 96 a 108 del Codice di rito penale non determinerebbe alcuna differenza fra i diritti e le facoltà attribuiti al difensore di fiducia ed a quello di ufficio, onde una ipotetica limitazione fra i due mandati comporterebbe una limitazione del diritto di difesa ed una disparità di trattamento, entrambe prive di qualsiasi giustificazione e, quindi, eventualmente censurabili sotto il profilo della legittimità costituzionale della norma.
Orbene, va preliminarmente rilevato che l'art. 461/1 cit. stabilisce esplicitamente che l'imputato, personalmente o a mezzo del difensore eventualmente nominato, può propone opposizione mediante dichiarazione ricevuto, nella Cancelleria del G.I.P. che ha emesso il Decreto ovvero nella Cancelleria del Tribunale o del Giudice di Pace del luogo in cui si trova l'opponente.
Dalla Relazione al progetto preliminare ed al testo definitivo del codice di procedura penale (riportata in Gazz. Uff., suppl. ord. n. 2 del 24/10/1988 n. 250 pagina 111), risulta esplicitamente evidenziato che si era ritenuto opportuno, al fine di facilitare la presentazione dell'opposizione, consentire che questa potesse essere proposta anche dal difensore appositamente nominato dall'imputato inserendo, di conseguenza, tra i requisiti del decreto, l'avvertimento che l'imputato ha facoltà di nominare un difensore. In tal senso dispone, infatti, l'art. 460/1 lett. g) C.P.P.. Peraltro, l'indirizzo di questa S.C., era in tal senso precedentemente alla pronuncia esaminata in quanto aveva stabilito che al difensore, quale soggetto legittimato a proporre opposizione al Decreto Penale di condanna senza alcuna necessità di specifico mandato, la nomina può essere conferita con le ordinarie formalità, sia anteriormente che successivamente all'emissione del decreto (Cass. sez. I, 7/2/1994 n. 1366, Forest ed altri).
Alla stregua di siffatte considerazioni, il difensore nominato d'ufficio non può ritenersi in alcun modo legittimato ad esperire l'opposizione al Decreto Penale di condanna, onde il ricorso avanzato deve essere respinto con le connesse statuizioni.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.
Così deciso in Roma, il 7 luglio 2003.
DEPOSITATA IN CANCELLERIA IL 7 NOVEMBRE 2003.