Sentenza 14 dicembre 1999
Massime • 1
Anche a seguito della trasformazione in società per azioni dell'Ente pubblico postale, permane in capo al dipendente incaricato della consegna dei telegrammi e delle relative attestazioni, l'esercizio di poteri certificativi propriamente insiti ad un pubblico servizio, quale resta quello telegrafico, a ragione della connotazione pubblicistica della disciplina normativa che continua a disciplinarlo, e del perseguimento di connesse finalità pubbliche, per le quali resta indifferente il fatto che, a seguito della "privatizzazione" della società per azioni, per l'espletamento risultino utilizzati strumenti privatistici. Prevale, in particolare, ai fini della qualifica di pubblico ufficiale in capo all'agente, il criterio oggettivo-funzionale di cui agli artt. 357 e 358 cod. pen. in riferimento alla natura del servizio telegrafico esercitato. (Fattispecie relativa a falsificazione della "scheda di servizio" del recapito telegrafico commessa da un agente del servizio telegrafico centrale. In forza del principio affermato, la Corte ha ritenuto sussistente la configurabilità del reato di cui all'art. 476 cod. pen..
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. V, sentenza 14/12/1999, n. 3282 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 3282 |
| Data del deposito : | 14 dicembre 1999 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Udienza pubblica
Dott. Guido IETTI Presidente del 14.12.1999
1. Dott. Carlo COGNETTI Consigliere SENTENZA
2. Dott. Nunzio CIMIETTI Consigliere N.2184
3. Dott. Angelo DI POPOLO Consigliere rel. REGISTRO GENERALE
4. Dott. Gennaro MARASCA Consigliere N. 24708/99
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
sul ricorso proposto da
RR OV (nato a [...] il [...]), avverso la sentenza della Corte di appello di Brescia, emessa in data 26 aprile 1999. Visti gli atti, la sentenza denunziata ed il ricorso;
Udita in pubblica udienza la relazione fatta dal Consigliere Dott. Angelo Di Popolo;
Udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Gianfranco Viglietta, che ha concluso per il rigetto del ricorso.
FATTO E DIRITTO
La Corte di appello di Brescia ha confermato la sentenza del Tribunale di Brescia, in data 20 giugno 1996, di condanna di RR GI (agente straordinario applicato presso l'Ufficio Telegrafico Centrale di Brescia) alla pena di giustizia, con la ritenuta continuazione, per reati di cui agli artt.619/1, 616, 476 e 479 C.P., addebitali come commessi nel contesto di una operata sottrazione (con sopressione) di cinque telegrammi e di falsificazione della relativa "scheda di servizio" del recapito (realizzata con apposizione di firme apogrife di ricevuta di tre destinatari).
Dalla sentenza impugnata risulta che:
- la vicenda giudiziaria aveva avuto origine dalla segnalazione di una testimone oculare della soppressione, che aveva consentito l'individuazione del RR (e questo aveva esibito la detta "scheda di consegna", contenente le indicazioni che due telegrammi erano stati "imbucati" e tre erano stati "consegnati": e, in relazione a tali indicazioni, era risultata avvalorata l'accusa a carico dello stesso imputato, esercente i correlativi poteri certificativi rilevanti ai sensi dell'art.357 c.p., di falsità ideologica - connessa alla attestazione di aver imbucato due telegrammi - e di falsità materiale connesse all'apposizione delle firme apocrife di tre destinatari);
- con l'impugnazione il RR ha lamentato l'indebita utilizzazione, in violazione della previsione di cui all'art.195 C.P.P., della testimonianza de relato del funzionario Gasparro;
e,
nel merito, ha addotto che difetta la prova rilevante in ordine alla natura apocrifa delle tre firme indicate, mentre i riferimenti della testimone "oculare" sono stati accreditati senza il necessario vaglio critico della sua attendibilità; in via di principio ha poi addotto che la "scheda di consegna" prende natura privatistica di quietanza (e ciò esclude la sussistenza dell'elemento materiale delle falsità contestate), mentre l'apposizione di tre firme di fantasia di destinatari dei telegrammi non integra gli estremi della falsità materiale, vertendosi pur sempre in ipotesi di non punibilità ai sensi dell'art.49 C.P.;
- la Corte di merito ha, in contrario, rilevato che: - le dichiarazioni "Gasparro" sono state legittimamente utilizzate, in presenza di specifiche indicazioni per l'individuazione della testimone oculare, della quale l'imputato ha omesso di richiedere l'assunzione; - il RR svolge, nell'ambito del servizio telegrafico di persistente rilevanza pubblicistica, specifiche pubbliche funzioni amministrative, correlate proprio ai poteri certificativi di compilazione della "scheda di consegna"; - le firme di fantasia integrano, di per sè, gli estremi materiali del reato contestato, del quale la punibilità non è esclusa dalle iniziative di eliminazione delle sue conseguenze, siccome alla consumazione;
- la pena è stata applicata nel minimo edittale.
Con il primo motivo il ricorrente ribadisce che sussiste la violazione della disciplina di cui all'art.195 C.P.P. nella indebita utilizzazione della testimonianza de relato "Gasparro", che non ha fornito in dibattimento adeguate indicazioni delle generalità della testimone di riferimento e che neppure aveva predisposto, quale ufficiale di P.G. tenuto, la necessaria verbalizzazione delle operazioni compiute. Ma la censura (attinente a questione non proposta nella sede di merito, per la parte relativa alla predetta mancata verbalizzazione) denota profili di apprezzabile infondatezza, già risultando che la previsione del quarto comma dell'art. 195 C.P.P., sostanzialmente richiamata a sostegno della tesi di inammissibilità delle dichiarazioni rese dal Gasparro, ha trovato sanzione di illegittimità costituzionale (Corte Cost. 31 gennaio 1992, n. 24) e che non corrisponde alla realtà processuale l'allegata insufficienza delle indicazioni sulle generalità della testimone oculare (e, in particolare, dal verbale di dibattimento in primo grado, che può essere esaminato a ragione del richiamo che si desume dal testo della sentenza impugnata, risultino specifici i riferimenti di tali generalità e così idonei a legittimare l'esercizio di ogni rilevante attività difensiva dell'imputato, anche ai fini di richieste di assunzione diretta della testimone).
Col secondo motivo di ricorso si sostiene che la sentenza impugnata evidenzia apprezzabili carenze motivazionali nell'affermazione della attribuibilità delle falsificazioni, indotta dal mero rilievo congetturale della contestazione della iniziativa di soppressione dei telegrammi ("stracciati" dal RR). Ma si tratta di censura infondata (per quanto ricollegata anche ad inammissibile istanza di rivalutazione complessiva delle emergenze processuali in punto di fatto), evidenziandosi che il correlativo supporlo argomentativo della sentenza impugnata è immune dai denunziati vizi logici e resiste (come plausibile e giustificata ricostruzione dei fatti sui riscontri delle prove acquisite e rilevanti anche nel profilo logico-indiziario grave, preciso e concordante) alla prospettazione di alternative ipotesi ricostruttive. Col terzo motivo si sostiene, sempre infondatamente, che ricorre la violazione di legge connessa al riconoscimento, nonostante la privatizzazione intervenuta, della natura pubblicistica del servizio relativo alla consegna dei telegrammi esercitato dall'Ente Poste e delle conseguenti attestazioni certificative apposte sulla "scheda di consegna" (per modo che i fatti al più integrerebbero la diversa fattispecie criminosa di cui all'arl.477 C.P.). E, invece, permane in capo al dipendente incaricato della consegna dei telegrammi e delle relative attestazioni l'esercizio di poteri certificativi propriamente insiti ad un pubblico servizio, quale resta quello telegrafico a ragione della connotazione pubblicistica della disciplina normativa che continua a disciplinarlo e del perseguimento di connesse finalità pubbliche, per le quali resta indifferente (e non esclude la correlativa qualificazione) il fatto che, a seguito della "privatizzazione" della società per azioni, per l'espletamento, risultino utilizzati strumenti privatistici. Prevale, in particolare, ai fini della qualifica di pubblico ufficiale in capo all'agente, il criterio oggettivo-funzionale di cui agli artt.357 e 358 C.P. in riferimento alla natura del servizio telegrafico esercitato. E, d'altra parte, a tale soluzione si adegua l'orientamento giurisprudenziale che si è venuto formando a seguito di recenti "privatizzazioni", essendosi riconosciuto, proprio in riferimento alla trasformazione dell'amministrazione postale (prima in Ente Poste e poi in società per azioni) che non ne deriva, di per sè, per i dipendenti la perdita della qualifica di pubblici ufficiali o di incaricati di pubblici servizi, secondo la natura degli adempimenti affidati, dato che il nuovo Ente - o società- resta comunque disciplinato (e, tanto più, nello specifico servizio telegrafico, può aggiungersi in riferimento alla fattispecie concreta) da una normativa pubblicistica e risulta caratterizzato dal perseguimento di finalità pubbliche (Cass., Sez. VI, 9 luglio 1998, n. 10138, Volpi, CED n. 211570). Con ultimo generico motivo si allegano vizi motivazionali del procedimento determinativo della pena. Ma si tratta, come è evidente, di inammissibile censura di merito sull'entità del concreto regime sanzionatorio adottato.
E complessivamente il ricorso resta, pertanto, rigettato, con la conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali.
P.Q.M.
La Corte di Cassazione rigetta il ricorso proposto da RR GI avverso la sentenza della Corte di appello di Brescia, emessa in data 26 aprile 1999, e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.
Così deciso in Roma, il 14 dicembre 1999.
Depositato in Cancelleria il 16 marzo 2000