Sentenza 3 luglio 2001
Massime • 1
In materia di previdenza a favore degli artigiani e commercianti, a seguito dell'abrogazione tacita, da parte dell'art. 12 della legge n. 155 del 1981 - che ha eliminato la riscossione dei contributi mediante ruoli - , delle disposizioni di cui agli artt. 36, secondo comma, della legge n. 1397 del 1960 e 2, quarto comma, del d.P.R. n. 266 del 1957, la cessazione dell'attività commerciale o di quella artigiana comporta l'estinzione dell'obbligo di versare i relativi contributi dalla data della stessa cessazione, indipendentemente dalla notificazione dell'evento prevista ai fini della cancellazione dall'elenco dei prestatori della specifica attività autonoma. Tuttavia l'iscrizione negli elenchi e il suo mantenimento possono costituire una presunzione semplice di continuazione dell'attività lavorativa, in quanto chiari indizi di svolgimento attuale della corrispondente attività professionale, sia pure suscettibili di essere smentiti da una prova contraria.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 03/07/2001, n. 9006 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 9006 |
| Data del deposito : | 3 luglio 2001 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. ROSARIO DE MUSIS - Presidente -
Dott. GUGLIELMO SCIARELLI - Consigliere -
Dott. ETTORE MERCURIO - Consigliere -
Dott. ETTORE RAFFAELE GIANNANTONIO - rel. Consigliere -
Dott. FEDERICO ROSELLI - Consigliere -
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
sul ricorso proposto da:
INPS - ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA SOCIALE, in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA VIA DELLA FREZZA 17, presso l'Avvocatura Centrale dell'Istituto, rappresentato e difeso dagli avvocati PONTURO DOMENICO, CORRERA FABRIZIO, FONZO FABIO, giusta delega in atti;
- ricorrente -
contro
ZE ST;
- intimato -
avverso la sentenza n. 344/98 del Tribunale di LIVORNO, depositata il 15/05/98 R.G.N. 1067/90;
udita la relazione della causa, svolta nella pubblica udienza del 29/03/01 dal Consigliere Dott. Ettore Raffaele GIANNANTONIO;
udito l'Avvocato FONZO;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Renato FINOCCHI GHERSI che ha concluso per l'accoglimento del ricorso.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
L'istituto nazionale della previdenza sociale (INPS) ingiungeva al signor ES ET il pagamento delle somme dovute a titolo di contributi assicurativi e previdenziali quale commerciante per gli anni 1981, 1982 e 1983.
Il signor ET proponeva opposizione dinanzi al Pretore di Livorno, quale giudice del lavoro. Riconosceva di essere stato iscritto negli elenchi nominativi dei commercianti negli anni 1981, 1982 e 1983 sino al 19 ottobre 1983 quando era stato cancellato dagli elenchi con delibera della competente commissione. Assumeva che l'iscrizione all'Enasarco non era di per sè prova dello svolgimento dell'attività lavorativa di commerciante e che quindi egli non era tenuto ai pagamento dei contributi.
Costituitosi in giudizio, l'inps chiedeva il rigetto dell'opposizione. Deduceva che nel periodo considerato il signor ET, nonostante fosse, pensionato dell'istituto dal 1^ giugno 1980, aveva tuttavia continuato a svolgere attività commerciale;
che., pertanto, i contributi erano dovuti sino ai momento della cancellazione dall'albo, e cioè sino al 19 ottobre 1983. Espletata l'istruttoria, con sentenza depositata in data 16 dicembre 1989 il Pretore accoglieva l'opposizione proposta dal signor ET e revocava di conseguenza il decreto ingiuntivo.
La decisione del Pretore è stata confermata dal Tribunale di Livorno con sentenza il 15 maggio 1998. In particolare il Tribunale ha affermato che l'iscrizione all'Enasarco non è di per sè prova dello svolgimento dell'attività lavorativa da parte dei ET;
che "vero semmai il contrario e cioè che "la titolarità da parte sua del trattamento pensionistico a carico dell'inps fa presumere la mancata prestazione di attività lavorativa a dispetto della tardiva cancellazione dagli elenchi".
Avverso la decisione del Tribunale l'istituto propone ricorso costituito da un solo motivo.
Motivi della decisione
Con un unico motivo l'istituto ricorrente denunzia la violazione e la falsa applicazione dell'art. 2697 del codice civile, degli articoli 115 e 116 del codice di procedura civile, dell'articolo 1 della legge 22 luglio 1966 n. 613, degli articoli 1 e 36 della legge 27 novembre 1960 n. 1397 e, infine, degli articoli 2, 5, 6 e 7 della legge 2 febbraio 1973 n. 12. Lamenta, inoltre, il vizio di motivazione della decisione. Assume che il ET era tenuto al versamento dei contributi in quanto risultava iscritto negli elenchi degli esercenti le attività commerciali nel periodo dal 1981 al 1983 e non aveva fornito alcuna prova in merito al mancato svolgimento della attività; che l'avvenuto pensionamento del ET, con decorrenza dal 1 giugno 1980, era privo di qualsiasi effetto ai fini di una corretta decisione della controversia essendo consentito ai pensionati, nel periodo in esame, di potere svolgere una attività di agenzia commerciale cumulandola con il reddito pensionistico. Il motivo è fondato.
È stato più volte affermato da questa Corte che, a seguito della abrogazione delle disposizioni di cui agli articoli 36, comma 2, della legge n. 1397 dell'anno 1960 e dell'articolo 2, comma 4, del decreto del Presidente della Repubblica n. 266 dell'anno 1957, la cessazione dell'attività commerciale, come di quella artigiana, comporta l'estinzione dell'obbligo di versare i relativi contributi dalla data della stessa cessazione e non dalla data in cui l'evento venga notificato ai sensi dell'art. 4, comma 2, della legge n. 1397 dell'anno 1960 e dell'articolo 2, comma e, del D.P.R. n. 266 dell'anno 1957. (Cass. 13 agosto 1981 n. 4915; Cass. 10 agosto 1987 n. 6 878; Cass. 26 gennaio 1990 n. 5291). Tuttavia, come ha anche affermato questa Corte, l'iscrizione in albi o in elenchi, anche se non ha più valore costitutivo, costituisce pur tuttavia chiaro indizio di svolgimento attuale della corrispondente attività professionale;
che una volta stabilito che è stata mantenuta l'iscrizione negli elenchi nominativi, non è ipotizzabile a carico dell'Istituto assicuratore un onere di controllo sulla effettiva continuazione dell'attività lavorativa da parte dell'iscritto (Cass. 24 luglio 1996 n. 6625). In sostanza dall'iscrizione nell'albo e dal mantenimento dell'iscrizione il giudice di merito ben può trarre una presunzione semplice di esplicazione e di continuazione dell'attività lavorativa, a meno che l'iscritto non dimostri il contrario: non dimostri, ad esempio, di avere richiesto la cancellazione e che tale cancellazione è avvenuta con ritardo rispetto alla richiesta.
Nel caso in esame il Tribunale, ha affermato che l'iscrizione all'Enasarco non è di per sè prova dello svolgimento dell'attività lavorativa da parte del ET e che la titolarità da parte sua del trattamento pensionistico a carico dell'Inps fa presumere la mancata prestazione di attività lavorativa.
La decisione del Tribunale non appare correttamente motivata, in quanto essa, pur affermando giustamente che l'iscrizione all'Enasarco non ha efficacia costitutiva dell'obbligo contributivo, ha però del tutto disconosciuto l'efficacia presuntiva che da tale iscrizione deriva. E non ha tenuto conto del fatto che il signor ET, pur contestando il proprio obbligo contributivo, non ha in alcun modo provato di non avere svolto alcuna attività commerciale nel periodo dal 1981 al 1983.
D'altra parte non può ritenersi che la prova della cessazione di tale attività possa essere costituita dal fatto che il signor ET è titolare di una pensione Inps dal 1 giugno 1980. Infatti la titolarità della pensione non esclude che il signor ET nel periodo in questione abbia potuto svolgere anche attività commerciale;
non esclude, cioè, quella presunzione di svolgimento dell'attività commerciale che deriva dall'iscrizione nel registro delle imprese e che deve essere posta a base della propria decisione da parte del giudice del merito nel caso che l'assicurato non abbia provato il venir meno dell'attività commerciale.
Il ricorso deve pertanto essere accolto, la sentenza impugnata deve essere cassata e la causa va rinviata per il riesame alla Corte di Appello di Firenze che si atterrà al seguente principio di diritto:
"in materia di previdenza a favore degli artigiani e dei commercianti, a seguito dell'abrogazione tacita, da parte dell'art. 12 della legge n. 155 del 1981 - che ha eliminato la riscossione dei contributi mediante ruoli -, delle disposizioni di cui agli articoli 36, secondo comma, della legge n. 1397 del 1960 e 2, quarto comma, del d.P.R. n. 266 del 1957, la cessazione dell'attività commerciale o di quella artigiana comporta l'estinzione dell'obbligo di versare i relativi contributi dalla data della stessa cessazione, indipendentemente dalla notificazione dell'evento prevista ai fini della cancellazione dall'elenco dei prestatori della specifica attività autonoma. Tuttavia l'iscrizione negli elenchi e il suo mantenimento possono costituire una presunzione semplice di continuazione dell'attività lavorativa, in quanto chiari indizi di svolgimento attuale della corrispondente attività professionale, sia pure suscettibili di essere smentiti da una prova contraria". Il giudice del rinvio provvederà altresì in ordine alle spese di questo giudizio di legittimità, ai sensi dell'ultimo comma dell'articolo 385 del codice di procedura civile.
P.Q.M.
La Corte accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia la causa alla Corte di Appello di Firenze che provvederà anche in merito alle spese di questo giudizio di legittimità. Così deciso in Roma, il 29 marzo 2001.
Depositato in Cancelleria il 3 luglio 2001