Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 03/07/2001, n. 9006
CASS
Sentenza 3 luglio 2001

Fai una domanda sul provvedimento

Sintesi tramite sistema IA Doctrine

Massime1

In materia di previdenza a favore degli artigiani e commercianti, a seguito dell'abrogazione tacita, da parte dell'art. 12 della legge n. 155 del 1981 - che ha eliminato la riscossione dei contributi mediante ruoli - , delle disposizioni di cui agli artt. 36, secondo comma, della legge n. 1397 del 1960 e 2, quarto comma, del d.P.R. n. 266 del 1957, la cessazione dell'attività commerciale o di quella artigiana comporta l'estinzione dell'obbligo di versare i relativi contributi dalla data della stessa cessazione, indipendentemente dalla notificazione dell'evento prevista ai fini della cancellazione dall'elenco dei prestatori della specifica attività autonoma. Tuttavia l'iscrizione negli elenchi e il suo mantenimento possono costituire una presunzione semplice di continuazione dell'attività lavorativa, in quanto chiari indizi di svolgimento attuale della corrispondente attività professionale, sia pure suscettibili di essere smentiti da una prova contraria.

Commentari0

    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 03/07/2001, n. 9006
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 9006
    Data del deposito : 3 luglio 2001

    Testo completo