Sentenza 10 luglio 2002
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 10/07/2002, n. 10052 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 10052 |
| Data del deposito : | 10 luglio 2002 |
Testo completo
1 00527 02 REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE R.G.N.1844/00 Cron. 27321 SEZIONE LAVORO Rep. Composta dagli Ill.mi Siggi Magistrati. Ud. 16.4.02 Dott. Stefano CICIRETTI Presidente Dott. Fernando LUPI Consigliere rel. Dott. Corrado GUGLIELMUCCI Consigliere Dott. Aldo DE MATTEIS Consigliere $ Dott. Camilla DI IASI Consigliere ha pronunciato la seguente: SENTENZA sul ricorso proposto da: AT IT AT, elettivamente domiciliato in Roma, via Marsala 9 Ufficio Centrale Legale della Associazione Invalidi e Fam. Caduti F.S., presso gli avv. Francesco V. Papadia ed Edoardo Di Berardino, che lo rappresentano e difendono giusta procura in calce;
- ricorrente -
1643
contro
FERROVIE DELLO STATO s.p.a., in persona del procuratore speciale avv. Giancarlo Alvino, elettivamente domiciliata in Roma al viale Umberto Tupini, 113 presso l'avv. Nicola Corbo, che la rappresenta e difende giusta procura a margine;
- controricorrente -
avverso la sentenza del Tribunale di Bari n. 2488 del 4.11.1999. Udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 16.4.02 dal Relatore Cons. Fernando Lupi;
Udito l'avv. Francesco Papadia;
Udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Riccardo Fuzio, che ha concluso per l'accoglimento del primo motivo e per l'assorbimento del secondo. SVOLGIMENTO DEL PROCESSO Con sentenza del 4.11.1999 il Tribunale di Bari, decidendo sull'appello proposto da LA IT AT nei confronti delle Ferrovie dello Stato s.p.a, avverso sentenza del Pretore della medesima città, rigettava l'appello e con esso la domanda di accertamento che l'ipertensione arteriosa, dalla quale l'appellante è affetto, era dipendente da causa di servizio. Osservava che l'attore in ordine alla esposizione al rischio si era limitato a dedurre di essere ausiliario di stazione addetto alle cuccette e talvolta addetto alla manovra, ma non aveva allegato il modo concreto di svolgimento delle sue mansioni, né la sussistenza di eventuali rischi morbigeni, nè li aveva provati. Riteneva inutile l'acquisizione del fascicolo sanitario perché inidoneo a provare il rischio. Propone ricorso per cassazione affidato a due motivi il LA, resiste con controricorso la Ferrovie dello Stato s.p.a.. MOTIVI DELLA DECISIONE Con il primo motivo del ricorso,denunziando la violazione e falsa applicazione degli artt. 115, 116 c.p.c. e 2697c.c. ed il vizio di motivazione (art.360 nn. 3 e 5 c.p.c.), il LA lamenta che il Tribunale abbia escluso la prova del rischio, quando egli aveva richiesto prova per testi, il formale interrogatorio del legale rappresentante della società e l'acquisizione del fascicolo sanitario della società. Aveva cioè escluso la sussistenza della prova dopo aver negato l'ammissione di essa. Le censure sono inammissibili. Il ricorrente omette, in violazione del principio di autosufficienza del ricorso per cassazione, cfr. Cass. nn. 2838, 4684, 4754, 11386 del 1999 e n.2802 del 2000, di indicare i capitoli della prova per testi e quelli del deferito interrogatorio formale sicchè è precluso al Collegio, cui è inibito l'esame degli atti di verificare l'ammissibilità dei mezzi di prova di cui il LA lamenta la mancata ammissione. Inoltre il LA non indica i documenti del fascicolo sanitario che provassero la sussistenza e la natura dei rischi ed in particolare la natura stressante delle mansioni, che secondo il consulente di parte avrebbero causato l'ipertensione, sicchè la censura alla affermazione del Tribunale, che il fascicolo sanitario non contiene elementi in ordine ai rischi, appare generica. -3- Con il secondo motivo il ricorrente censura la sentenza impugnata per violazione dell'art. 41 del codice penale e per vizio della motivazione (art.360 nn. 3 e 5 c.p.c.) perché avendo condiviso la natura multifattoriale della genesi della " malattia, ha escluso la prova del nesso causale tra stress e ipertensione. La censura è infondata in quanto, avendo il Tribunale escluso che il ricorrente avesse dedotto e provato lo stress, non poteva incorrere nella violazione di legge e vizio di motivazione denunciati. Il ricorso va pertanto rigettato. Non si deve provvedere in ordine alle spese ex art. 152 disp. att. c.p.c.
P Q M
La Corte rigetta il ricorso, nulla per le spese. Così deciso in Roma il 16 aprile 2002 Il Consigliere Presidente Fenaul danselle Quick IL CANCELLIERE D in celleria 90 LUG. 2007 CANCELLIERECANC BOLLO, DI 602 -4-