Sentenza 22 ottobre 2009
Massime • 1
La legittimità della dichiarazione di due diversi domicili per le notificazioni, sempre che non vi siano concrete ragioni per ritenere che la duplicità del domicilio si inseriva in un disegno di sleale precostituzione di eccezioni procedimentali, comporta che le notificazioni possano essere eseguite presso l'uno o l'altro domicilio e che, ove non risulti possibile la notificazione presso uno dei due, occorra eseguire la notificazione, a pena di nullità, presso l'altro.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. I, sentenza 22/10/2009, n. 46885 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 46885 |
| Data del deposito : | 22 ottobre 2009 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Camera di consiglio
Dott. SILVESTRI Giovanni Presidente del 22/10/2009
Dott. VECCHIO Massimo Consigliere SENTENZA
Dott. DI TOMASSI Mariastefania Consigliere N. 2741
Dott. CAVALLO Aldo Consigliere REGISTRO GENERALE
Dott. BONITO Francesco MS rel. Consigliere N. 18714/2009
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
1) NN LI N. IL 25/05/1980;
avverso l'ordinanza n. 189/2009 TRIBUNALE di BARI, del 20/04/2009;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. BONITO FRANCESCO MARIA SILVIO;
lette le conclusioni del PG Dott. STABILE Carmine, che ha chiesto il rigetto del ricorso.
La Corte:
OSSERVA IN FATTO ED IN DIRITTO
1.1 Con ordinanza emessa il 20 aprile 2009 il Tribunale di Bari, in composizione monocratica ed in funzione di giudice dell'esecuzione, rigettava l'istanza proposta da DO PO in sede di incidente di esecuzione, istanza volta a far dichiarare: a) la nullità della sentenza n. 1117/08 resa il dì 11.6.2008 e con essa la nullità sia della sua condanna ad anni quattro di reclusione ed Euro 20.000,00 di multa, perché giudicato colpevole del reato di cui al D.P.R. n. 309 del 1990, art. 73, sia del conseguente ordine di carcerazione e b) la restituzione nel termine per l'impugnazione. A sostegno della richiesta rivolta al Tribunale il ricorrente deduceva che, nell'ambito del procedimento de quo, aveva egli eletto domicilio presso l'abitazione della nonna, posta in via Appulo 31/P, luogo di sua abituale residenza e che successivamente, per mero errore materiale, aveva altresì indicato ed eletto come luogo del suo domicilio, l'indirizzo di via R. D'Addosio, presso l'abitazione della madre. Al primo dei domicilii eletti, precisava il ricorrente, risultava notificato soltanto un decreto di convalida di sequestro e nulla più, mentre l'estratto contumaciale della sentenza n. 1117/2009 gli era stata notificata nelle forme di cui all'art. 161 c.p.p., comma 4, mediante consegna al suo difensore di fiducia. Di
qui le dedotte nullità a fondamento dell'incidente di esecuzione di cui in premessa.
1.2 Il giudice territoriale motivava la sua decisione di rigetto sul rilievo che il DO mai aveva effettuato una rituale elezione di domicilio, che presuppone, come è noto, l'indicazione precisa del domiciliatario, ma si era limitato alla indicazione contestuale, inserita cioè nello stesso atto (verbale all'uopo redatto presso la Questura di Bari) di un doppio indirizzo, processualmente da qualificare come domicilii dichiarati (e non eletti). Tanto poi per pervenire alla conclusione che, attesa la relazione dell'ufficiale giudiziario incaricato della notificazione dell'estratto contumaciale il quale, all'esito della sua attività di ricerca del destinatario ebbe ad annotare nella relazione di notificazione che non vi era traccia presso l'indirizzo di via D'Addosio, 6, del notificando, e della equivocità oggettiva data dalla doppia dichiarazione di domicilio, l'adozione delle modalità di cui all'art. 161 c.p.p., comma 4, consentivano di ritenere regolarmente notificato l'atto processuale in parola. Di qui l'ulteriore conseguenza del passaggio in giudicato della sentenza e della maturata impossibilità di far valere eventuali nullità maturate nel corso del processo.
Con riferimento, infine, alla disciplina di cui all'art. 175 c.p.p., osservava il giudice territoriale che nel caso di specie non era provata la mancanza della effettiva conoscenza del procedimento e del provvedimento, mentre, per converso, andavano registrate circostanze di senso contrario, deponenti per una conoscenza da parte dell'imputato del processo e del suo esito, circostanze date dalla nomina fiduciaria di un difensore, dalla effettiva attività difensiva da questi svolta, dalla conoscenza, comunque acquisita, da parte dell'imputato del processo in corso, come provato dalla conoscenza diretta del decreto di convalida di sequestro e dalla nomina del difensore di fiducia.
2. Avverso detto provvedimento ha proposto ricorso per cassazione il DO, assistito dal suo difensore di fiducia, deducendone l'illegittimità dappoiché viziato da violazione di legge e difetto di motivazione ed all'uopo illustrando due motivi di impugnazione.
2.1 Col primo di essi denuncia la difesa ricorrente violazione dell'art. 161 c.p.p. e art. 157 c.p.p., sul rilievo che nel caso di specie è errato ritenere, come pure affermato dal giudice a quo, che la doppia dichiarazione di domicilio determinerebbe la inidoneità ad individuare il luogo della notifica, tanto che l'indirizzo di via D'Addosio, 6 è stato puntualmente individuato, di guisa che in tal caso, attesa l'assenza dell'imputato, ma ripetesi, la contestuale individuazione del luogo, andava applicato l'art. 157 c.p.p. col ricorso alla procedura di notificazione all'imputato mediante deposito dell'atto nella casa comunale.
Denuncia altresì la difesa ricorrente, ancora nell'ambito del primo motivo di censura, che nel caso di specie può individuarsi un ulteriore ed ancor più grave profilo di illegittimità nella circostanza che l'ufficiale giudiziario, pur in possesso di un doppio indirizzo, abbia scelto l'accesso ad uno soltanto di essi, ignorando del tutto l'altro, dove pure l'imputato risultava anagraficamente residente e dove, di fatto, risiedette fino al giorno del suo arresto per accadimenti diversi da quelli di causa, con la conseguenza, per il difensore, che la notificazione di poi eseguita dell'estratto contumaciale va considerata inficiata da irrimediabile nullità.
2.2 Col secondo motivo di impugnazione lamenta il ricorrente la violazione dell'art. 161 c.p.p., comma 4 e art. 175 c.p.p., nonché difetto di motivazione in ordine alla asserita effettiva conoscenza in capo all'imputato della pendenza del processo.
Deduce al riguardo la diligente difesa del DO che in ordine alla domanda di remissione in termini le circostanza richiamate nel provvedimento impugnato a riprova, per il giudice a quo, delle effettiva conoscenza da parte dell'imputato della pendenza processuale, non reggerebbero alla prova dei fatti giacché:
a) il verbale contenente la doppia dichiarazione di domicilio all'uopo richiamata dal giudice di prime cure non conterrebbe, in realtà, alcuna indicazione, se non di estrema genericità, relativa al processo;
b) il decreto di convalida di sequestro, anch'esso significativamente richiamato dal giudice territoriale, risulta in realtà notificato a mani della nonna dell'imputato;
c) il rilevato rapporto fiduciario con il proprio difensore, arricchito dal giudice a quo con riferimento alla effettività di una concreta attività difensiva, risulterebbe smentito dalla realtà, dappoiché quel difensore, nominato il 20.1.2004, è stato revocato in data 26.3.2004 nell'ambito di diverso procedimento (di natura esecutiva) con designazione di altro difensore di fiducia rimasto tale fino al marzo 2008;
d) il difensore di fiducia non ha svolto affatto nel corso del processo assidua e continua attività difensiva, come provato, ad avviso della difesa, dall'esame dei verbali di causa, dai quali non solo non risulta alcuna attività professionale apprezzabile, ma dai quali risulta la mancata comparizione al dibattimento dello stesso difensore, sostituito con difensore di ufficio reperito in udienza ai sensi dell'art. 97 c.p.p., comma 4. Tutte le riferite circostanze comproverebbero e comunque fortemente rafforzerebbero la presunzione, sempre ad avviso della difesa ricorrente, che l'imputato nulla abbia saputo del processo e della sentenza di condanna pronunciata a suo carico, avverso la quale (anche questo rafforzerebbe la detta presunzione) certamente avrebbe proposto appello perché evidenti i vantaggi di siffatta attività processuale (da pochi mesi l'imputato era tornato libero, si era sposato e divenuto genitore) ed aveva tutto l'interesse a sospendere l'esecutività della condanna.
3 II P.G. in sede ha depositato conclusioni scritte, chiedendo il rigetto del gravame.
4. È fondato il secondo argomento del primo motivo di ricorso. Come già innanzi sintetizzato, la difesa ricorrente lamenta che l'ufficiale giudiziario incaricato della notificazione all'imputato dell'estratto contumaciale della sentenza, abbia tentato di eseguirla presso uno soltanto degli indirizzi individuati dall'imputato stesso merce una doppia e contestuale dichiarazione di domicilio. La censura appare legittima.
Ed invero nel caso in cui l'autorità procedente abbia consentito all'indagato ovvero all'imputato di provvedere ad una doppia dichiarazione di domicilio ed i luoghi indicati siano forniti di apprezzabile giustificazione rispetto alle finalità della dichiarazione processuale (perché, ad esempio, residenze, quelle indicate, di familiari uniti al dichiarante da forte vincolo di parentela) tale da escludere un disegno di sleale precostituzione di eccezioni procedimentali, la duplice indicazione deve ritenersi legittimamente eseguita, con la conseguenza che le notificazioni indotte dallo sviluppo del procedimento penale potranno eseguirsi all'una ovvero all'altro indirizzo e che, in ipotesi di non riuscita notificazione ad uno dei due domicilii dichiarati, è onere dell'ufficiale notificatore, a pena di nullità della notificazione altrimenti eseguita, svolgere analoga attività di notificazione anche presso l'altro domicilio dichiarato.
Nel caso in esame l'imputato dichiarò alla P.G., che a tanto lo invitava in relazione al procedimento penale destinato poi a concludersi in prime cure con la sua condanna, due indirizzi ai fini delle notificazioni del processo (ipotesi incontroversa di domicilio dichiarato) l'uno riferito al luogo ove abitava la nonna ed ove aveva la sua residenza anagrafica e l'altro ove abitava la madre. Entrambe le indicazioni si appalesano corrette e legittime, dappoiché riferite a luoghi di stretto interesse familiare del dichiarante ed in quanto idonee a fornire più ampie possibilità di legittime notificazioni;
uno dei due domicilii dichiarati corrispondeva alla residenza anagrafica del dichiarante.
Orbene, l'ufficiale notificatore ha omesso nel caso di specie di eseguire doverosi accessi proprio presso il luogo di residenza, legittimamente e ritualmente indicato come domicilio dichiarato, limitando la sua ricerca ad uno soltanto dei domicilii processualmente idonei a costituire legittimi luoghi delle notificazioni all'imputato.
Da ciò consegue la nullità non già della sentenza di condanna pronunciata a carico dell'imputato, bensì la nullità della notificazione del suo estratto contumaciale, di guisa che la sentenza non è ancora passata in giudicato potendo essere tutt'ora impugnata e la stessa non costituisce, allo stato, titolo esecutivo valido per la detenzione.
È appena il caso infatti di annotare che le eventuali nullità intervenute nel corso del processo, alle quali, pure, del tutto genericamente fa riferimento la difesa ricorrente, risultano sanate perché non rilevate dal difensore di fiducia comparso al processo. Il secondo motivo di doglianza rimane assorbito dall'accoglimento della prima censura.
P.Q.M.
La Corte annulla senza rinvio l'ordinanza impugnata e dispone la trasmissione degli atti al Tribunale di Bari per la notifica dell'estratto contumaciale della sentenza n. 1117/08 emessa nei confronti di DO PO, di cui ordina la liberazione se non detenuto per altra causa.
Manda alla cancelleria per l'immediata comunicazione al procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Bari per l'esecuzione. Così deciso in Roma, il 22 ottobre 2009.
Depositato in Cancelleria il 9 dicembre 2009