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Sentenza 19 dicembre 2023
Sentenza 19 dicembre 2023
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. II, sentenza 19/12/2023, n. 50646 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 50646 |
| Data del deposito : | 19 dicembre 2023 |
Testo completo
SENTENZA sui ricorsi proposti da: DI TT LE nato a [...] il [...] RO AN JU nato a [...] il [...] avverso la sentenza del 20/01/2022 della CORTE APPELLO di BARI visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal Consigliere LUCIANO IMPERIALI;
letta la requisitoria del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore FULVIO BALDI, che ha chiesto l'annullamento della sentenza impugnata, con rinvio alla Corte di Appello di Bari RITENUTO IN FATTO 1. Di TT AL e IE NI hanno proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza della Corte di appello di Bari che in data 20/1/2022 ha confermato il giudizio di penale responsabilità espresso nei loro confronti dal Tribunale di Foggia il 12/11/2020 in relazione ai reati di ricettazione loro rispettivamente contestati. 2. Entrambi i ricorrenti deducono la violazione di legge per essere stata immotivatamente disattesa l'istanza di rinvio dell'udienza del 20/1/2022, inviata il giorno precedente l'udienza, 19/1/2022, dall'avv. Marro, difensore del IE, ed attestante la positività al Covid dello stesso. Anche il primo motivo del Di TT insiste su tale nullità, assumendo l'avv. Pierno di essere stato avvisato dell'istanza dall'avv. Marro. 2.1. Con un secondo motivo di ricorso l'avv. Pierno, difensore del Di TT, ha dedotto la manifesta illogicità della motivazione, per essersi riconosciuta la penale responsabilità del predetto in ordine alla ricettazione di quanto rinvenuto in un box pur «R, Penale Sent. Sez. 2 Num. 50646 Anno 2023 Presidente: ROSI ELISABETTA Relatore: IMPERIALI LUCIANO Data Udienza: 14/09/2023 nel difetto di prova della locazione dello stesso da parte del ricorrente, allora agli arresti domiciliari. Assume a tal proposito il ricorrente che tale locazione emergerebbe solo dalle parole del locatore, che il ricorrente indica come inattendibile e che aveva esibito alla P.G. copia del documento del Di TT, ma non il contratto di locazione, mentre il ricorrente avrebbe rilasciato dichiarazioni inutilizzabili in quanto in assenza di difensore e già raggiunto da indizi di reità. 3. Con requisitoria scritta del 14/6/2023 il pubblico ministero, in persona del sostituto Procuratore Generale Fulvio Baldi, ha chiesto l'annullamento della sentenza impugnata, con rinvio alla Corte di Appello di Bari. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Il ricorso proposto nell'interesse del IE è fondato, e pertanto nei suoi confronti la sentenza impugnata va annullata, mentre i motivi del ricorso proposto nell'interesse del Di TT sono inammissibili per la loro manifesta infondatezza, anche quando non attengono esclusivamente al merito della decisione impugnata. 2. Il difensore del IE, avv. Marra, risulta aver inviato alla cancelleria della seconda sezione penale della Corte di Appello di Bari, in data 19/1/2022, istanza di rinvio dell'udienza fissata per il giorno 20/1/2022 a causa del suo legittimo impedimento dovuto al suo stato di salute, essendo risultato positivo al virus "SARS Covid-19", come documentato da certificazione medica allegata. Dal verbale dell'udienza del 20/1/2022, invece, non emerge alcuna valutazione di tale istanza di rinvio, con conseguente violazione del diritto di difesa del IE, garantito nel caso di specie dal disposto dell'art. 420 ter cod. proc. pen. Per mera completezza di esposizione, atteso che l'istanza di rinvio è stata immotivatamente disattesa, giova peraltro ricordare che, secondo l'insegnamento delle sezioni unite di questa Corte di Cassazione, l'impedimento del difensore a comparire in udienza dovuto a serie, imprevedibili e attuali ragioni di salute, debitamente documentate e tempestivamente comunicate, non comporta alcun obbligo di nominare un sostituto processuale o di indicare le ragioni della mancata nomina (Sez. U, Sentenza n. 41432 del 21/07/2016, Rv. 267747), sicché non poteva in alcun modo negarsi il rinvio dell'udienza in relazione alla posizione del IE. La sentenza impugnata va, pertanto, annullata nei confronti del predetto, con trasmissione degli atti alla Corte territoriale per l'ulteriore corso. 3.1. Il primo motivo di ricorso proposto nell'interesse del Di TT è, invece, manifestamente infondato, in quanto ben diversa è la sua posizione rispetto a quella del coimputato, atteso che il legittimo impedimento del difensore del IE incideva sul diritto di difesa di quest'ultimo, ma non certo su quella del Di TT, in relazione al quale nessuna preclusione vi era allo svolgimento del processo, eventualmente previa separazione delle due posizioni: la circostanza, peraltro meramente dedotta dal ricorrente, secondo cui il difensore del Di TT sarebbe stato tempestivamente edotto della richiesta di rinvio dell'udienza avanzata dal difensore del coimputato, non comportava alcun diritto al rinvio del procedimento anche con riferimento alla posizione 2 Il Consigliere estensore dello stesso Di TT, atteso che non vi era alcun ostacolo alla difesa di quest'ultimo ad opera del suo difensore. 3.2. Il secondo motivo del ricorso proposto nell'interesse del Di TT è, invece, inammissibile perché attiene esclusivamente al merito della decisione della Corte territoriale, prospettando una "rilettura" degli elementi di fatto posti a fondamento della decisione che esula dai poteri della Corte di cassazione, trattandosi, invece, di valutazione riservata, in via esclusiva, al giudice di merito, senza che possa integrare il vizio di legittimità la mera prospettazione di una diversa, e per il ricorrente più adeguata, valutazione delle risultanze processuali (Sez. Un., 30/4-2/7/1997, n. 6402, riv. 207944). Il giudizio di penale responsabilità del ricorrente, infatti, lungi dal fondarsi su dichiarazioni del Di TT, che nel ricorso si assumono inutilizzabili ma non risultano in alcun modo menzionate nella sentenza impugnata, si fonda, invece, sul riconoscimento della piena disponibilità, da parte del predetto ricorrente, del box n. 5 dell'autoparco "Santa Maria" in Cerignola, all'interno del quale è stato rinvenuto l'autocarro provento di furto di cui al capo A): tale disponibilità è emersa soprattutto dalle dichiarazioni del teste Dell'Olio, proprietario del box, che ha indicato nel Di TT l'utilizzatore del bene, pur non avendo formalizzato il contratto di locazione, ma fornito soltanto generalità e documenti di identità, che a riscontro del suo assunto il predetto consegnava al teste Di Rubbo, ispettore di P.S. presso il Commissariato di Cerignola. Le sentenze di merito, che notoriamente si integrano a vicenda, formando un unicum inscindibile, trattandosi di cd. doppia conforme, senza incorrere in vizio logico alcuno hanno riconosciuto piena coerenza ed attendibilità alle dichiarazioni del teste, in quanto coerenti e disinteressate all'accusa, oltre che prive di intenti calunniatori ed indirettamente riscontrate dall'esibizione di copia del documento di identità del ricorrente che, peraltro, non è risultato fornire alcuna spiegazione alternativa. 4. Il ricorso del Di TT va, pertanto, dichiarato inammissibile, con conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali nonché al versamento, in favore della Cassa delle ammende, di una somma che, considerati i profili di colpa emergenti dai ricorsi, si determina equitativamente in euro tremila.
P.Q.M.
Annulla senza rinvio la sentenza impugnata nei confronti di IE NI Junior e dispone trasmettersi gli atti alla Corte di Appello di Bari per l'ulteriore corso. Dichiara inammissibile il ricorso di Di TT AL e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle Ammende. Così deciso il 14 Settembre 2023 Il Presidente
udita la relazione svolta dal Consigliere LUCIANO IMPERIALI;
letta la requisitoria del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore FULVIO BALDI, che ha chiesto l'annullamento della sentenza impugnata, con rinvio alla Corte di Appello di Bari RITENUTO IN FATTO 1. Di TT AL e IE NI hanno proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza della Corte di appello di Bari che in data 20/1/2022 ha confermato il giudizio di penale responsabilità espresso nei loro confronti dal Tribunale di Foggia il 12/11/2020 in relazione ai reati di ricettazione loro rispettivamente contestati. 2. Entrambi i ricorrenti deducono la violazione di legge per essere stata immotivatamente disattesa l'istanza di rinvio dell'udienza del 20/1/2022, inviata il giorno precedente l'udienza, 19/1/2022, dall'avv. Marro, difensore del IE, ed attestante la positività al Covid dello stesso. Anche il primo motivo del Di TT insiste su tale nullità, assumendo l'avv. Pierno di essere stato avvisato dell'istanza dall'avv. Marro. 2.1. Con un secondo motivo di ricorso l'avv. Pierno, difensore del Di TT, ha dedotto la manifesta illogicità della motivazione, per essersi riconosciuta la penale responsabilità del predetto in ordine alla ricettazione di quanto rinvenuto in un box pur «R, Penale Sent. Sez. 2 Num. 50646 Anno 2023 Presidente: ROSI ELISABETTA Relatore: IMPERIALI LUCIANO Data Udienza: 14/09/2023 nel difetto di prova della locazione dello stesso da parte del ricorrente, allora agli arresti domiciliari. Assume a tal proposito il ricorrente che tale locazione emergerebbe solo dalle parole del locatore, che il ricorrente indica come inattendibile e che aveva esibito alla P.G. copia del documento del Di TT, ma non il contratto di locazione, mentre il ricorrente avrebbe rilasciato dichiarazioni inutilizzabili in quanto in assenza di difensore e già raggiunto da indizi di reità. 3. Con requisitoria scritta del 14/6/2023 il pubblico ministero, in persona del sostituto Procuratore Generale Fulvio Baldi, ha chiesto l'annullamento della sentenza impugnata, con rinvio alla Corte di Appello di Bari. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Il ricorso proposto nell'interesse del IE è fondato, e pertanto nei suoi confronti la sentenza impugnata va annullata, mentre i motivi del ricorso proposto nell'interesse del Di TT sono inammissibili per la loro manifesta infondatezza, anche quando non attengono esclusivamente al merito della decisione impugnata. 2. Il difensore del IE, avv. Marra, risulta aver inviato alla cancelleria della seconda sezione penale della Corte di Appello di Bari, in data 19/1/2022, istanza di rinvio dell'udienza fissata per il giorno 20/1/2022 a causa del suo legittimo impedimento dovuto al suo stato di salute, essendo risultato positivo al virus "SARS Covid-19", come documentato da certificazione medica allegata. Dal verbale dell'udienza del 20/1/2022, invece, non emerge alcuna valutazione di tale istanza di rinvio, con conseguente violazione del diritto di difesa del IE, garantito nel caso di specie dal disposto dell'art. 420 ter cod. proc. pen. Per mera completezza di esposizione, atteso che l'istanza di rinvio è stata immotivatamente disattesa, giova peraltro ricordare che, secondo l'insegnamento delle sezioni unite di questa Corte di Cassazione, l'impedimento del difensore a comparire in udienza dovuto a serie, imprevedibili e attuali ragioni di salute, debitamente documentate e tempestivamente comunicate, non comporta alcun obbligo di nominare un sostituto processuale o di indicare le ragioni della mancata nomina (Sez. U, Sentenza n. 41432 del 21/07/2016, Rv. 267747), sicché non poteva in alcun modo negarsi il rinvio dell'udienza in relazione alla posizione del IE. La sentenza impugnata va, pertanto, annullata nei confronti del predetto, con trasmissione degli atti alla Corte territoriale per l'ulteriore corso. 3.1. Il primo motivo di ricorso proposto nell'interesse del Di TT è, invece, manifestamente infondato, in quanto ben diversa è la sua posizione rispetto a quella del coimputato, atteso che il legittimo impedimento del difensore del IE incideva sul diritto di difesa di quest'ultimo, ma non certo su quella del Di TT, in relazione al quale nessuna preclusione vi era allo svolgimento del processo, eventualmente previa separazione delle due posizioni: la circostanza, peraltro meramente dedotta dal ricorrente, secondo cui il difensore del Di TT sarebbe stato tempestivamente edotto della richiesta di rinvio dell'udienza avanzata dal difensore del coimputato, non comportava alcun diritto al rinvio del procedimento anche con riferimento alla posizione 2 Il Consigliere estensore dello stesso Di TT, atteso che non vi era alcun ostacolo alla difesa di quest'ultimo ad opera del suo difensore. 3.2. Il secondo motivo del ricorso proposto nell'interesse del Di TT è, invece, inammissibile perché attiene esclusivamente al merito della decisione della Corte territoriale, prospettando una "rilettura" degli elementi di fatto posti a fondamento della decisione che esula dai poteri della Corte di cassazione, trattandosi, invece, di valutazione riservata, in via esclusiva, al giudice di merito, senza che possa integrare il vizio di legittimità la mera prospettazione di una diversa, e per il ricorrente più adeguata, valutazione delle risultanze processuali (Sez. Un., 30/4-2/7/1997, n. 6402, riv. 207944). Il giudizio di penale responsabilità del ricorrente, infatti, lungi dal fondarsi su dichiarazioni del Di TT, che nel ricorso si assumono inutilizzabili ma non risultano in alcun modo menzionate nella sentenza impugnata, si fonda, invece, sul riconoscimento della piena disponibilità, da parte del predetto ricorrente, del box n. 5 dell'autoparco "Santa Maria" in Cerignola, all'interno del quale è stato rinvenuto l'autocarro provento di furto di cui al capo A): tale disponibilità è emersa soprattutto dalle dichiarazioni del teste Dell'Olio, proprietario del box, che ha indicato nel Di TT l'utilizzatore del bene, pur non avendo formalizzato il contratto di locazione, ma fornito soltanto generalità e documenti di identità, che a riscontro del suo assunto il predetto consegnava al teste Di Rubbo, ispettore di P.S. presso il Commissariato di Cerignola. Le sentenze di merito, che notoriamente si integrano a vicenda, formando un unicum inscindibile, trattandosi di cd. doppia conforme, senza incorrere in vizio logico alcuno hanno riconosciuto piena coerenza ed attendibilità alle dichiarazioni del teste, in quanto coerenti e disinteressate all'accusa, oltre che prive di intenti calunniatori ed indirettamente riscontrate dall'esibizione di copia del documento di identità del ricorrente che, peraltro, non è risultato fornire alcuna spiegazione alternativa. 4. Il ricorso del Di TT va, pertanto, dichiarato inammissibile, con conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali nonché al versamento, in favore della Cassa delle ammende, di una somma che, considerati i profili di colpa emergenti dai ricorsi, si determina equitativamente in euro tremila.
P.Q.M.
Annulla senza rinvio la sentenza impugnata nei confronti di IE NI Junior e dispone trasmettersi gli atti alla Corte di Appello di Bari per l'ulteriore corso. Dichiara inammissibile il ricorso di Di TT AL e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle Ammende. Così deciso il 14 Settembre 2023 Il Presidente