Sentenza 14 dicembre 2018
Massime • 1
In tema di omesso controllo ex art. 57 cod. pen., sussiste la responsabilità del direttore responsabile di un periodico per la pubblicazione di un titolo di copertina che travisi ed enfatizzi in termini diffamatori il contenuto di un resoconto giudiziario pubblicato all'interno della rivista, in quanto il titolo di copertina presenta attitudine offensiva autonoma e anche più insidiosa capacità diffusiva, essendo suscettibile di colpire l'attenzione del lettore 'di passaggio' che potrebbe non acquistare la rivista e non accedere alle informazioni chiarificatrici contenute nell'articolo. (Fattispecie in cui la Corte ha ritenuto immune da censure la decisione con cui il giudice di appello aveva affermato il carattere diffamatorio del titolo di copertina di un noto periodico, che evocava il diretto coinvolgimento della persona offesa in un procedimento penale per corruzione riguardante, invece, un suo collaboratore).
Commentario • 1
- 1. Diffamazione: non è applicabile al direttore del giornale la riparazione pecuniaria (Cass. Pen. n. 44117/2019)Avvocato Del Giudice · https://www.avvocatodelgiudice.com/ricerca-contenuti-articoli · 5 settembre 2023
La massima In tema di diffamazione a mezzo stampa, non è applicabile l'istituto della riparazione pecuniaria, previsto dall'art. 12 l. 8 febbraio 1948 n. 47, al direttore del giornale che sia dichiarato responsabile del delitto di omesso controllo colposo della pubblicazione ai sensi dell'art. 57 c.p., in quanto l'irrogazione della sanzione pecuniaria costituisce una sanzione civile che consegue al reato di diffamazione, dei cui elementi costitutivi presuppone l'accertamento (Cassazione penale sez. V - 10/10/2019, n. 44117) Vuoi saperne di più sul reato di diffamazione? Vuoi consultare altre sentenze in tema di diffamazione? La sentenza integrale RITENUTO IN FATTO 1. Con la sentenza …
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. V, sentenza 14/12/2018, n. 6112 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 6112 |
| Data del deposito : | 14 dicembre 2018 |
Testo completo
06112-1 9 REPUBBLICA ITALIANA In nome del Popolo Italiano LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE QUINTA SEZIONE PENALE Composta da: - Presidente - Sent. n. sez. 3401/2018 Rossella Catena Michele Romano PU 14/12/2018- Paola Borrelli R.G.N. 14218/2018 Matilde Brancaccio Giuseppe Riccardi Relatore - ha pronunciato la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: HA NI, nata il [...] in [...] avverso la sentenza del 26/01/2017 della Corte di Appello di Roma visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal Consigliere GIUSEPPE RICCARDI;
udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore Tomaso Epidendio, che ha concluso chiedendo il rigetto del ricorso;
udito il difensore della parte civile, Avv. Giosuè Bruno Naso, che ha concluso chiedendo il rigetto del ricorso, riportandosi alle conclusioni scritte;
udito il difensore, Avv. Antonio Isoldi, che ha concluso chiedendo l'accoglimento del ricorso. RITENUTO IN FATTO 1. Con sentenza emessa il 26/01/2017 la Corte di Appello di Roma, per la sola pozione di HA, ha riformato la sentenza del Tribunale di Roma che aveva assolto LL CO, EZ HO ER e HA NI dal reato di G cui agli artt. 110 e 595 commi 1, 2 e 3 cod. pen. perché il fatto non costituisce reato. L'imputazione ha ad oggetto il contenuto, denunciato diffamatorio nei confronti del Presidente p.t. della Regione Lazio, OR AN, dell'articolo redatto da LL CO e EZ HO ER, dal titolo "La Cupola delle tangenti. Le mazzette di OR", in cui si faceva riferimento alla censurabile gestione del denaro pubblico da parte degli organi della Regione Lazio, emersa nell'ambito di procedimenti penali;
nel suddetto articolo, pubblicato sul periodico "L'Espresso" dell'08/03/2007, il cui direttore responsabile era la HA, veniva dapprima riportato il contenuto di un file, denominato "torax", rinvenuto nel computer dell'assessore ai trasporti della giunta OR, AN Giulio, in cui erano contenute notizie in merito a talune corresponsioni di denaro da parte di società affidatarie di appalti pubblici in corso di definizione, per poi dare spazio ad una aspra e motivata censura del persistere e dell'apparente consolidarsi del sistema c.d. delle tangenti nelle amministrazioni pubbliche. Il giudice di primo grado assolveva tutti gli imputati sulla base della veridicità delle notizie riportate, in quanto sia nell'articolo che nella titolazione interna ("la mazzette dell'uomo di OR") risulterebbe palese la non diretta riferibilità degli accertamenti penali alla persona dello OR, ma ad alcuni stretti collaboratori del medesimo. La Corte territoriale, pur condividendo la legittimità dell'articolo giornalistico, consentito dall'esercizio del diritto/dovere di cronaca e critica giornalistica, ha invece evidenziato come la copertina del periodico, che riportava il titolo "le mazzette di OR", eliminando l'inciso "dell'uomo", avrebbe creato, nei lettori, il convincimento di un esplicito coinvolgimento dello OR nelle vicende richiamate, che invece risultano attribuibili al solo AN;
si tratterebbe quindi di una mirata "manipolazione" dell'occhiello interno dell'articolo, che non può essere qualificata come un mero "giudizio critico di sintesi", ed alla quale deve attribuirsi una piena portata diffamatoria. La responsabilità per la titolazione diffamatoria, non essendo emersi elementi concreti per poterla attribuire anche agli autori dell'articolo, è stata dunque addebitata alla HA a titolo di omesso controllo sul periodico del quale era direttore responsabile, ma essendo decorso il termine massimo di prescrizione, la Corte territoriale ha dichiarato non doversi procedere per t estinzione del reato ed ha affermato la responsabilità dell'imputata ai soli effetti civili, con conseguente condanna della stessa al risarcimento dei danni in favore dello OR. 2 2. Avverso tale sentenza propone ricorso per cassazione il difensore di HA NI, Avv. Carlo Federico Grosso, deducendo la illogicità manifesta e la contraddittorietà del provvedimento impugnato con riferimento all'affermazione secondo cui la titolazione di copertina sarebbe una "manipolazione mirata" a fare ritenere falsamente lo OR attinto personalmente dalle tangenti;
deduce che la più ridotta titolazione di copertina rispondesse esclusivamente ad una esigenza di massima sintesi, dovuta ai ridotti spazi a disposizione, lamentando che la sentenza impugnata avrebbe fatto illogicamente passare come dolosa manovra, deliberatamente compiuta per denigrare il Presidente OR, quella che in realtà sarebbe una mera semplificazione giornalistica dovuta a ragioni di spazio;
in ogni caso, il lettore non avrebbe potuto essere indotto in errore, poiché sarebbe stato sufficiente dare uno sguardo alla titolazione interna ed al contenuto dell'articolo per rendersi conto di come stavano realmente le cose correttamente descritte. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Il ricorso è nel suo complesso infondato. La Corte territoriale, confermando sul punto il giudizio di primo grado, ha escluso la natura diffamatoria del contenuto dell'articolo giornalistico pubblicato sul periodico L'Espresso e della titolazione interna (il c.d. "occhiello"), che riferiva le vicende penali non direttamente allo OR ("le mazzette dell'uomo di OR"), affermando, al contrario, l'attitudine diffamatoria del titolo riportato sulla copertina del periodico, laddove, a caratteri cubitali, la frase dell' "occhiello" interno veniva personalizzata "le mazzette di OR" -, preceduta dalle parole "La cupola delle tangenti". Al riguardo, va ribadito il principio costantemente affermato dalla giurisprudenza di questa Corte, secondo cui il carattere diffamatorio di un articolo di stampa, il cui contenuto intrinseco sia immune da espressioni offensive, può essere circoscritto al solo titolo, anche per la sua efficacia suggestiva rispetto al testo dell'articolo, in particolare ove esso ne travisi ed amplifichi il contenuto (in tal senso, Sez. 5, n. 4558 del 09/12/2010, dep. 2011, Mauro, Rv. 249264: "In tema di diffamazione a mezzo stampa, non sussiste l'esimente dell'esercizio del diritto di cronaca (nella specie giudiziaria) qualora il titolo dell'articolo attribuisca alla persona offesa nei cui confronti penda un procedimento penale - una condotta sostanzialmente diversa da 4 3 quella avente riscontro negli atti giudiziari e nell'oggetto dell'imputazione; né, a tal fine, rileva l'estraneità del titolo al resoconto giudiziario esposto nell'articolo, in quanto il titolo di un articolo di stampa può assumere carattere diffamatorio non solo per il suo contenuto intrinseco ma anche per la sua efficacia suggestiva rispetto al testo dell'articolo, in specie ove esso ne travisi e amplifichi il contenuto"); la valutazione della portata diffamatoria di un articolo, infatti, deve essere effettuata prendendone in esame l'intero contenuto, sia sotto il profilo letterale sia sotto il profilo delle modalità complessive con le quali la notizia viene data, potendo assumere significato decisivo, tra l'altro, anche l'esame del titolo (Sez. 5, n. 5738 del 30/03/2000, Giustolisi, Rv. 216118; Sez. 5, n. 26531 del 09/04/2009, Cosentino, Rv. 244093, secondo cui l'affermazione circa la natura diffamatoria di un articolo di stampa implica la valutazione del contenuto complessivo dello stesso, anche in riferimento al titolo, soprattutto quando sia imposto dalla specificità del capo di imputazione), ed il reato di diffamazione commesso col mezzo della stampa può consistere anche nella autonoma efficacia e suggestione del titolo rispetto al testo, specie quando il titolo travisi ed amplifichi un testo veritiero (Sez. 5, n. 1298 del 12/01/1983, Scalfari, Rv. 157405). Del resto, quanto agli obblighi del direttore responsabile, è stato chiarito che ltre a vigilare a che nessuno venga offeso attraverso gli articoli del giornale, ha la funzione di disporre,o quanto meno approvare, l'impaginazione e quindi la presentazione degli articoli, attraverso la loro disposizione nelle pagine, e la redazione grafica e letterale dei titoli (Sez. 5, n. 8622 del 26/05/2000, Graldi, Rv. 216714). Tanto premesso, è dunque infondata la doglianza proposta dalla ricorrente peraltro, declinata nel merito dell'accertamento del fatto - secondo cui il titolo di copertina sarebbe stato ridotto per esigenze editoriali di sintesi, e non già per manipolare la notizia, con condotta al più rilevante sotto il profilo colposo, in quanto, oltre ad essere oggetto di una deduzione di fatto meramente assertiva e priva di fondamento probatorio, non si confronta con l'attitudine offensiva legata all'autonoma e anche più insidiosa diffusività diffamatoria di un titolo di copertina che, magari travisando il contenuto dell'articolo, è maggiormente suscettibile di attirare l'attenzione del lettore, anche solo occasionale o 'di passaggio' (sia nei luoghi di vendita al pubblico che nei sempre più diffusi siti informatici), che potrebbe non acquistare la pubblicazione e/o non leggere il contenuto dell'articolo; la capacità divulgativa di una notizia deve, infatti, essere riconosciuta in via autonoma al titolo di un articolo, soprattutto quando esso sia pubblicato in copertina. 4 4 2. Al rigetto del ricorso segue la condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché alla rifusione delle spese sostenute dalla parte civile nel presente grado di giudizio, che si liquidano in € 2.000,00, oltre accessori di legge.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché alla rifusione delle spese sostenute dalla parte civile nel presente grado di giudizio, che liquida in € 2.000,00, oltre accessori di legge. Così deciso in Roma il 14/12/2018 Il Consigliere estensore Il Presidente Giuseppe Riccardi Rossella Catena Giusepe Piccord Remin Cites DEPOSITATA IN CANCELLERIA - 7 FEB. 2019 || Funz ( iziario 5