Cass. pen., sez. III, sentenza 26/06/2014, n. 11479
CASS
Sentenza 26 giugno 2014

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Massime1

In tema di reato di occultamento o distruzione di scritture contabili, nel caso in cui l'imputato deduca che le scritture contabili siano detenute da terzi e, tuttavia, non esibisca un'attestazione rilasciata dai soggetti stessi recante la specificazione delle scritture in loro possesso ovvero i medesimi si oppongano all'accesso o non esibiscano in tutto o in parte detta documentazione, il giudice penale può trarre il convincimento della effettiva tenuta della contabilità da parte di terzi da prove, anche dichiarative, ulteriori e diverse dalla citata attestazione.

Commentario1

  • 1Occultamento o distruzione di scritture contabili: reati tributari e fallimentari a confrontoAccesso limitato
    Giovanni Tringali · https://www.altalex.com/ · 16 dicembre 2016

Sul provvedimento

Citazione :
Cass. pen., sez. III, sentenza 26/06/2014, n. 11479
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 11479
Data del deposito : 26 giugno 2014

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