Sentenza 17 luglio 2001
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. I, sentenza 17/07/2001, n. 9701 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 9701 |
| Data del deposito : | 17 luglio 2001 |
Testo completo
ITALIANA E N NBBLICA ZIO IN970 1 0 1 A R L T EL IS D G 17" E 9. R 8 T. A R D 'A L E 15-1967 L T E O ITALIANO N D E I S S "E N E S Z CONTE PREMA DICASSAZIONE I G A Oggetto G P SEZIONE PRIMA CIVILE SANZIONE AMMINISTRATIVA Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: R.G.N. 12239/99 Presidente Dott. Corrado CARNEVALE - Dott. Mario Rosario MORELLI Consigliere Cron.22303 Dott. Mario ADAMO Rel. Consigliere Dott. Giuseppe AR BERRUTI Consigliere Rep. Ud. 26/03/2001Dott. Luigi MACIOCE - Consigliere ha pronunciato la seguente S EN TENZA sul ricorso proposto da: DE OS NA, elettivamente domiciliato in ROMA VIA GRAZIOLI LANTE 15/A, presso l'avvocato SIGISMONDI CAMILLO, rappresentato e difeso da se medesimo;
- ricorrente
contro
PREFETTURA DI LECCE;
intimata avverso la sentenza n. 642/98 del Pretore di LECCE, depositata il 07/12/98; udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 26/03/2001 dal Consigliere Dott. Mario2001 884 ADAMO;
udito per il ricorrente, l'Avvocato Sigismondi, che ha chiesto l'accoglimento del ricorso;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Maurizio VELARDI che ha concluso per il rigetto del ricorso. Svolgimento del processo Con ricorso in data 18.12.1996 RD De OS proponeva opposizione avversO l'ordinanza -ingiunzione, emessa nei suci confronti dal Prefetto di Lecce, con la quale gli si ingiungeva di pagare la somma di £ 400.000, a titolo di sanzione amministrativa, conseguente alla violazione dell'art. 103 C.d.S., per avere l'autovettu- ra tg. BR 252351, di proprietà dell'opponente, viaggia- to alla velocità di kmh 70, lungo un tratto di strada ove il limite di velocità era fissato in 50 Kmh. Assumeva il DE OS che l'auto, all'atto del rile- vamento, era condotta da NI De OS il quale stava procedendo con innestata la seconda marcia, circostanza questa che escludeva la possibilità del superamento del limite di velocità, il cui erroneo rilevamento doveva attribuirsi al difettoso funzionamento dell'apparec- chiatura usata. Precisava altresì l'opponente che illegittimamente l'infrazione non era stata immediatamente contestata, come sarebbe stato possibile, considerato che il tratto 2 di strada era rettilineo e pianeggiante, tenuto altresì conto della modesta velocità della auto. Con sentenza in data 7.12.1998 il Pretore di Lecce respingeva l'opposizione. Per la cassazione della sentenza del Pretore propo- ne ricorso, fondato su due motivi, RD De OS. Non svolge attività difensiva il Prefetto di Lecce. Motivi della decisione Con il primo motivo il ricorrente lamenta violazio- e falsa applicazione dell'art. 23 L.689/81 in rela- ne zione all'art. 360 n 3 c.p.c. Rileva che 1'Amministrazione in violazione del- l'art. 23 L. 689/81 ha omesso di despositare dieci giorni prima dell'udienza fissata per la comparizione delle parti la documentazione prevista dall'articolo stesso, provvedendo al deposito nell'udienza successi- va, solo a seguito di sollecitazione da parte del Pre- tore. Il ritardo nel deposito della documentazione de qua, sulla quale il Pretore ha fondato il suo giudizio, rendendo inammissibile il deposito stesso, avrebbe dovu- to comportare l'inutilizzabilità dei documenti, con conseguente infondatezza della pretesa dell'Amministra- zione. Il motivo è infondato e va pertanto respinto. 3 Invero questa Corte Suprema ha più volte precisato che il termine di cui all'art. 23 L. 689/81 non è un termine perentorio il cui mancato rispetto renda inam- missibile il deposito tardivo della documentazione in possesso dell'Amministrazione, per nonessere tale pre- visione contenuta nella norma stessa. ( Cass. civ. sez. I 17.1.1998 n 373; Cass. civ. sez. I 6.8.1992 n 9310; Cass. civ. sez. I 3.8.1992 n 9211 ) A tale giurisprudenza si intende dare continuità posto che il deposito della documentazione in questione non è previsto nell'interesse esclusivo dell'Ammini- strazione ma solo al fine di rendere possibile l'acqui- sizione al giudizio di atti relativi alla vicenda, ed a tal fine è previsto un termine congruo per il deposito, stabilito in dieci giorni prima dell'udienza di compa- rizione, onde permettere all'opponente di esaminare tempestivamente la documentazione in possesso dell'Am- ministrazione, formulando in merito le proprie deduzio- ni. Il primo motivo va quindi respinto. Con il secondo motivo rileva il ricorrente che il giudizio di opposizione alle sanzioni amministrative ha connotazioni analoghe al giudizio di opposizione a de- creto ingiuntivo, posto che in entrambi tali giudizi l'attore in senso sostanziale non è l'opponente ma la 4 P.A. alla quale incombe quindi l'onere di provare la fondatezza della propria domanda. Pertanto, in riferimento al caso in esame, conside- rato che il Prefetto di Lecce è rimasto contumace e non ha prodotto quindi alcuna documentazione, eccettuata quella prevista dal richiamato art. 23 L. 689/8, la pretesa dell'Amministrazione era rimasta sprovvista di ogni fondamento probatorio. Ciò con particolare riferimento alla prova attinen- te al perfetto funzionamento delle apparecchiature uti- lizzate dai verbalizzanti. Il motivo testè sintetizzato è infondato e va per- tanto respinto. Invero, anche in riferimento alla censura in esame si osserva che questa Corte Suprema ha già statuito che si deve dare credibilità alle risultanze accertare dal- le apparecchiature usate dagli agenti accertatori, sal- va la facoltà dell'opponente di provare l'esistenza di difetti o interferenze che rendano inattendibili i dati desunti dalle apparecchiature medesime. Difetti o interferenze che non devono consistere in congetture astratte ma devono fare riferimento a fatti e circostanze concrete. ( ex plurimis Cass. civ. sez. I 5.6.1999 n 5542 ) Fatti e circostanze concrete non indicate dal ri- 5 corrente nel giudizio di merito e nel presente ricorso. Il ricorso pertanto va interamente respinto. Nulla spese, non avendo il Prefetto di Lecce svolto attività difensiva.
P.Q.M.
respinge il ricorso. Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del- la prima sezione civile, in data 26.marzo.2001 Il Presidente Il Consigliere estensore Corrado Carnevale lonate lamener Mario Adamo Mlar Idamo IL CANCELLIERE CANCELLERIA AR Di ZO 17 LUG. 2001 IN DEPOSITATA Oggi, IL CANCELLIERE¨ AR Di ZO E N IO A Z L A L R E T D IS 9 " G 7 . E 1 T R 3 R . 'A A N L D L 7 E 6 E 9 D T -1 N I E -5 S S N 3 E E " E S G I G A E L 0