Sentenza 4 aprile 2003
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- 1. Interpello del 05/01/2021 n. 5 - Agenzia delle Entrate - Direzione Centrale Persone Fisiche, Lavoratori Autonomi ed Enti non CommercialiAgenzia delle Entrate · 5 gennaio 2021
genzia Entrate Divisione Contribuenti Direzione Centrale Persone fisiche, lavoratori autonomi ed enti non commerciali Risposta n. 5 OGGETTO: Applicabilità della valutazione "automatica" dell'articolo 34, comma 5, d.lgs. 31 ottobre 1990, n. 346, al valore dichiarato, in sede di donazione of dichiarazione di successione di quota di società semplice che non abbia redatto né bilancio nè inventario, con riguardo agli immobili della società. Con l'istanza di interpello specificata in oggetto, e' stato esposto il seguente QUESITO L'Istante intende donare al proprio nipote (figlio di un fratello) la nuda proprietà della propria quota di partecipazione in una Società Semplice ("Alfa S.S."), …
Leggi di più… - 2. Circolare del 30/12/2003 n. 58 - Agenzia delle Entrate - Direzione Centrale Normativa e ContenziosoAgenzia delle Entrate · 30 dicembre 2003
L\'articolo 16 del testo unico dell\'imposta sulle successioni e donazioni approvato con decreto legislativo 31 ottobre 1990, n. 346 determina - ai fini dell\'applicazione di dette imposte - il criterio che deve essere adottato per valutare le partecipazioni societarie comprese nell\'attivo ereditario. Tale disposizione, anche dopo la soppressione dell\'imposta sulle successioni e donazioni, e\' ancora vigente ai fini della determinazione della base imponibile nei casi di trasferimenti di beni e diritti per donazione o altra liberalita\' tra vivi, fatti a favore di soggetti diversi dal coniuge, dai parenti in linea retta e dagli altri parenti fino al quarto grado (articoli 13 e …
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. V trib., sentenza 04/04/2003, n. 5282 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 5282 |
| Data del deposito : | 4 aprile 2003 |
Testo completo
ce 65025 OLG ITALIA се N 05 282 /03 NOME DEL C REPUBBLICA ITALIANA I I V _ Y 78 SUPRE 2 E 8 2 9 N / 1/5 SEZIONE TRIBUTARIA S 6 8 9 Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: R.G.N.12637/99 Dott. Alfio FINOCCHIARO Presidente Dott. Massimo ODDO Consigliere Consigliere Cron. 11720 Dott. Stefano MONACI Consigliere Rep. Dott. Vincenzo DI NUBILA Dott. Raffaele BOTTĄ Cong. Rel. Ud. 05/11/02 ha pronunciato la seguente: CORTE SUPR A DI CASSAZIONE TE AM LE . www sul ricorso proposto da: 65025 Ministero delle Finanze, in persona del Ministro pro- tempore, ed Ufficio del Registro e Successioni di Fi- renze, in persona del Direttore pro-tempore, elettiva- mente domiciliati in Roma, via dei Portoghesi 12, pres- so Avvocatura Generale dello Stato, che li rappresen- ta e difende per legge;
- ricorrente
contro
R LI IM, elettivamente domiciliato in Roma, via Po 8, presso l'avv. Prof. Ciuseppe Tinelli, che, dis- giuntamento e congiuntamente con l'avv. Marco Miccinesi del Foro di Firenze, lo rappresenta e difende giusta 3991 I delega in atti;
controricorrente - RL AR AN, LI AD, LI LL e LI IMtta - intimati non costituiti avverso la sentenza della Commissione Tributaria Regio- nale di Firenze, Sez. B. n. 81/08/98 del 11 maggio 1998, depositata il 11 giungo 1998, non notificata. Udita ia rclazione della causa svolta nella pubblica udienza del 5 novembre 2002 dal kelatore Cons. Raffaele Bolla;
Preso atto che nessuno è presente per le parti;
Udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Ge- nerale Dott. Vincenzo Maccarone, che ha concluso per il rigetto. SVOLGIMENTO DEL PROCESSO Con ricorso del 17 gennaio 1996 la sig.ra AR Anto- nietta RL ed i sig.ri AD, LL, IM e Si- monetta LI, nella loro qualità di eredi del sig. RO LI, impugnavano di fronte alla Commissione Tributaria di Primo Grado di Firenze l'avviso di ac- certamento, loro notificato il 27 novembre 1995 dal- l'Ufficio del Registro di Firenze, con il quale veniva rettificato il valore delle partecipazioni del de cuius nelle società "La Casaccia a Bellariva s.r.l.", il va- 2 lore della cui quoca veniva elevato da L. 140.000.000 a 4. 735.000.000, e "Le due fontane S.I.1.", il valore della cui quota veniva elevato da L. 970.000.000 a L. 2.502.600.000: à ricorrenti lamentavano la violazione dell'art. 16, comma 1, lettera b), D. Lgs. n. 346/1990 e la infondatezza della valutazione attribuita. L'Ufficio contestava ogni deduzione dei ricorrenti ed in parti- colare sosteneva la sostanziale invarianza dei criteri valutativi previsti dall'art. 16, comma 1, lettera b), J.Lgs. n. 346/1990 rispe to a quelli previsti dall'art. 22, comma 2, D.P.R. n. 637/1972. La Commissione adita con sentenza 1. 96/11/97 del 3 aprile 1997, depositata i? 10 aprile 1997, accoglieva il ricorso, dichiarando la illegittimità dell'avviso di accertamento nelia parte in cui l'Ufficio valuta il valoro delle quote sociali avendo riguardo al valore venale degli immobili». Appellava 1'Ufficio, ripropo- Пendo la propria posizione in ordine all'art. 16, comma I, lettera bj, D.Lgs. n. 346/1990, che non era condi- visa dalla Commissione Tributaria Regionale di Firenze, مجھے la quale, con ia sentenza in epigrafo, rigettava sul 1'appello dell'Ufficio e 1'appello incidentalepunto dei contribuenti sul capo relativo alle spese, mentre in accoglimento di alcune eccezioni di merito proposte dalle parti, in parziale riforma della sentenza di pri- 3 mo grado, confermava «i valori dichiarati con i cor- rectivo per lire 300 milioni inclusi per errore come voce passiva e di L. 49.012.191, non considerato nel- 1' accertamento come voce in detrazione>>. Avverso la sentenza della Commissione Tributaria Regio- nale di Firenze, l'Amministrazione finanziaria, con at- to notificato il 11-16 giugno 1999, propone ricorso per cassazione con unico motivo. Resiste il contribuente IM LI con controricorso notificato il 26 lu- glio 1999. MOTIVI DELLA DECISIONE Con l'unico complesso motivo di ricorso, l'Amministra- zione ricorrente censura l'impugnata sentenza per vio- Lazione e falsa applicazione dell'art. 16, D.Lgs. Π 346/1990, in connessione anche con gli artt. 2423 e sequenti c.c., in relazione all'art. 360 n. 3 c.p. . Il motivo nun è fondato. Та questione che viene sottoposta all'attenzione questa Suprema Corte è quella relativa all'interpreta- zione della norma di cui all'art. 16, comma 1, lettera B), T. , dell'imposta sulle successioni e donazioni ap- ت ھ ے provato con D.Lgs. n. 346/1990, in particulare se ta- le norma abbia carattere innovativo 0 se essa, Come so- atiene l'Amministrazione ricorrente, abbia un contenuto sostanzialmente identico a quello di cui all'art. 22, comma 2, del previgente D.P.R. n. 637/1972. Le due disposizioni presentano, infatti, una formula- zione differente. Mentre l'art. 22, comma 2, D.P.R. Π. 637/1972 disponeva, nella parte che qui interessa, che pеr le azioni non ammesse alla quotazione di borsa e per le quote di società non azionarie il valore venale è determinato avendo riguardo alla situazione patrimo- niale della società», l'art. 16, comma 1, lettera b), D.Lgs. n. 346/1990 (nella formulazione applicabile alla fattispecie che interessa in quanto precedente alia mo- difica introdotta dall'art. 69, comma 1, letlera i), L. n. 342/2000) dispone, invece, che «per le azioni e per i titoli o quote di partecipazione al capitale di enti diversi dalle società, non quotate in borsa né TA- goziati al mercato ristretto, nonché per le quote di società non azionarie, comprese le società semplici c le società di fatto, il valore proporzionalmente corri- spondente al valore, alla data di apertura della suc- cessione, del patrimonio netto dell'ente o della socie- tà risultante dall'ultimo bilancio pubblicato o dal- l'ultimo inventario regolarmente redatto ė vidimato, tenendo conto dei mutamenti sopravvenuti, ovvero, in mancanza di bilancio o inventario, al valore comples- sivo dei beni e dei diritti appartenenti all'ente c al- 5 la società al netto delle passività risultanti a norma degli articoli da 21 a 23, escludendo i beni indicati alle lettere h} e i dell'art. 12 e aggiungendo l'av- viamento». Fin dall'entrata in vigore di quest'ultima disposi- zione, l'Amministrazione finanziaria, probabilmente in- coraggiala anche dai primi commenti della dottrina alla nuova disciplina approvata con 11 D.Lgs. n. 346/1990, ha sostenuto che nulla fosse cambiato, in orcine alla successione ereditaria del socio in società non quo- tate, rispetto a quanto era disposto dalla disciplina previgente. Questo orientamento veniva formalizzato con la Ris. n. 351100 del 22 giugno 1992, e ribadito in una successiva circolare ministeriale - 5 marzo 1997, 1. sulla scorta di un parere del Consiglio di Stato €7/E - Sez. III, n. 403/56 del 23 aprile 1996 -, che con- - fortava le conclusioni cui era pervenuta l'Amministra- zione finanziaria. La posizione dell'Amministrazione finanziaria TION stata, tuttavia, condivisa dalla prevalente giurispru- RB denza di merito, favorevolmente commentata dalla mag- gior parte della dottrina, che ha attribuito alla norma del nuovo testo unico carattere innovativo, consisLenLe nella adozione del «valore (proporzionale) del patrimo- nio netto risultante dall'ultimo bilancio pubblicato>> come criterio estimativo da utilizzare per la determi- naziono della base imponibile dell'imposta di succes- sione applicabile alle partecipazioni in società non quotate e per le quali esista un sistema di contabilità crdinaria. Questa Suprema Corte, finora, ha avuto modo di espri- mersi solo incidentalmente sulla interpretazione dol- l'art. 16, comma 1, lettera b), D.Lgs. II. 346/1990 ed in particolare sul fatto ge tale disposizione abbia o mono carattere innovativo rispetto a quella di cui all'art. 22, comma 2, D.P.R. n. 637/1972. Una prima volta, сол la sentenza n. 3343/1994, cui fa riferimento l'Amministrazione nel ricorso per trarne conforto a sostegno della propria tesi, facendo leva su un inciso nel quale questa Suprema Corte, subito dopo aver citato gli art. 2437 e 2494 c.c., afferma che «con formula analoga a quella di questi due ultimi articoli>> la norma dell'art. 22, D.P.R. Π. 637/72 è stata tra- sfusa nell'art. 16, comma 1, lettera b), T.U. Una se- conda volta, con le sentenze nn. 993 e 6498 del 2000, con le quali, decidendo in ordine a fattispecie nelle erane in discussione i criteri per la determina-quali zione del valore del diritto degli credi alla liquida- zione di quote di società personali, questa Suprema Corte ha affermato, riferendosi all'art. 16 T.U., che, 7 alla luce di tale disposizione, le partecipazioni in società non quotate andrebbero «stimate, in linea di massimo, al valore di bilancio» (Cass. n. 993/2000) e cho la determinazione del valore della quota sociale, anche ai fini successori, dovrebbe «scaturire dal raf- fronto tra le attività e le passività sociali» (Cass. n. 6498/2000). Non è mancata, tuttavia, anche un'occasione nella quale questa Suprema Corte ha potuto assumere una posizione più diretta in ordine all'interpretazione dell'art. 16, comma 1, lettera b), D.Lgs. n. 346/1990 e al carattere innovativo di tale disposizione rispetlo a quella di cui all'art. 22, comma 2, D.P.R. n. 637/1972. Ciò è ac- caduto con la pronuncia dell'ordinanza 12 aprile 2000 (Pres. Cantillo, Est. Cicala, pubbl. in G.U., n. 6 1° serie specialc, del 7 febbraio 2001): con tale dinanza questa Suprema Corte considerata l'esistenza - di una innegabile, sostanziale, differenza tra l'art. 16, comma 1, lettera b), D.Lgs. n. 346/1990 e l'art. 22, comma 2, D. P. R. n. 637/1972, e rilevato che del ca- rattere innovative della prima di tali disposizioni la medesima Corte aveva già preso atto con la sentenza n. 993/2000, sia pure in Цп inciso costituente obiter dictum≫ si è posta il problema se il atto che la tassazione delle partecipazioni in società non quotate 8 in borsa venisse dal legislatore del 1990 svincolata da qualunque riferimento a valori effettivi, realizzabili sul mercato, si ponesse in contrasto con i principi di cui agli artt. 3, 53 e 76 Cost., rimettendo, quindi, la questione, dichiarata rilevante e nor manifestamente infondata, alla Corte costituzionale. Sulla scorta dei riferiti precedenti, è possibile os- servare in primo luogo che, nonostante alcuni commenta- tori abbiano ritenuto 'oscuro e contraddittorio" l'in- ciso della sentenza n. 3343/1994 riferito all'art. 16 T.U., esso in realtà si limitava a riscontare una ana- logia tra la disposizione di cui all'art. 2317, Comma 1, c.c. e quella di cui all'art. 16, comma 1, lettera b). D.Lgs. n. 346/1990: nel primo caso, Con il rife- rimento al bilancio dell'ultimo esercizio e cioè quello che, per essere relativo al periodo in cui il socio ha esercitato il diritto di recesso, è più idonec ad esprimero il valore attuale del patrimonio della so- cietà (cf . Cass. n+ 5850/2002), e nel secondo caso, con il riferimento alla aggiornabilità dell'ultimo bi- lancio approvato con i mutamenti medio tempore soprav venuti tra la data di approvazione e la data di aper- tura della successione, il legislatore indica la neces- sità che la valutazione della quota, fermo restando il riferimento al bilancio ai fini estimativi, sia la più 0 vicina possibile all'attuale valore del patrimonio del- la società. ci³, tuttavia, non significa che i valori indicati nel bilancio possano essere sostituiti, ai fini della tas- sazione delle partecipazioni in società non quotate ca- dute in successione, da autonole valutazioni dell'Am- ministrazione finanziaria, ma soltanto che quei valori possono [e anzi, in qualche misura, talvolta debbono) essere "attualizzati”, allo scopo di renderli adeguati a rappresentare fedelmente il patrimonio della società, che potrebbe ave= subito modificazioni, sotto il pro- filo attivo c/o sotto il profilo passivo, nello spazio di tempo intercorso tra la data di approvazione del- l'ultimo bilancio e il decesso del socio della cui suc- cessione si tratti. Un ulteriore passo, che consenta una valutazione estimativa difforme dalle risultanze di bilancio, è possibile solo attraverso una esplicita (e motivata) denuncia di inattendibilità di tali risultan- ZO unitamente alla prova dei valori ritenuti attendi- bili e delle relative ragioni. Non avrebbe altrimenti senso il riferimento operato dal legislatore ad una no- zione tecnica precisa come quella di "patrimonio netto risultante dal bilancio": appare significativo, in pro- -posito, che questa Suprema Corte proprio nella sen- tenza n. 3343/1994, già dapprima richiamata e alla cua- 140 Je l'Amministrazione ricorrerto sembra voler attribui- re valenza di supporto alle proprie besi ha affermato che l'art. 22, comma 2, D. P. R. n. 637/1972 non poteva essere interpretato nel senso che la situazione patri- moniale ai fini dell'imposta di successione andasso de terminata seguendo gli stessi criteri fissati per la redazione del bilancio, in quanto «il legislatore, se avesse inteso operare L rinvio formale al bilancio celle società, avrebbe usato tale specifico termine non quella sostanziale di "siluazione patrimoniale”». Sicché una volta che il legislatore abbia fatto effet- tivamente ricorso ad specifico riferimento al termine tecnico "bilancio", per di più collegato ad una espres- sione altrettanto tecnica, come è quella di "patrimonio netto", diventa di tutta evidenza insostenibile la tesi che tra l'art. 22, comma 2, D. P. R. n. 637/1972 e l'art. 16, comma 1, lettera by, D.Lgs. 11. 346/1990 non vi sia alcuna sostanziale differenza circa i criteri valutati- vi da utilizzare per la determinazione dell'imposta di successione relativamente alle partecipazioni in socio- tà non quotate. Peraltro, non sembra privo di rilevanza il fatto che il legislatore faccia riferimento alla nozione tecnica di "patrimonio netto risultante dal bilancio", quando si tratti di stabilire il valore nel "portafoglio indivi- [1 duale" delle partecipazioni in società non quotate at- che in fattispecie diverse da quella qui considerata. Così accade, ad es. per la determinazione del valcre delle componenti del patrimonio mobiliare che deve es- sere dichiarato per la richiesta di prestazioni sociali agevolate di cui al D.Lgs. n. 109/1998: in proposito il DM 29 luglio 1999 che approva i relativi modelli per la dichiarazione sostitutiva slabilisce che per le «par- tecipazioni azionarie in società non quotate in mercati regolamentati e partecipazioni in società non azionarie va assunto il valore della frazione del patrimonio netto, delerminato sulla base delle risultanze dell'ul- timo bilancio approvato anteriormente alla data di pre- sentazione della dichiarazione soslitutiva>. Quindi, contrariamente a quanto sembra ritenere l'Anti- nistrazione ricorrente, questa Suprema Corte nemmeroO con la sentenza 11. 3343/1994 ha inteso affermare una identità tra le previsioni di cui all'art. 22, comma 2, D.P.R. II. 637/1972 e quelle di cui all'art. 16, comma 1, lettera b), D.Lgs. n. 346/1990. D'altro canto, per sostenere una simile identità si dovrebbe privare ed infatti è proprio questa 1'operazione ermeneutica che l'Amministrazione ricorrente propone- di qualsiasi si- gnificato la distinzione che la norma del nuovo testo unico introduce tra l'ipotesi in cui esista e quella in 12 cui manchi un bilancio approvato. Ma si tratta di una posizione che suscita non poche perplessità e che que - sta Suprema Corte ha già mostrato di non poter condi- videre la formulazione dell'art. 16, comma 1, lettera b), D.Lgs. n. 346/1990, ha affermato, infatti, la Cor- te, «iacendo riferimento "al valore J del patrimonio netto... risultante dall'ultimo bilancio pubblicato" e prevedendo che solo "in mancanza di bilancio o inventa- rio" possa prendersi in considerazione il "valore COM- plassivo dei beni e dei diritti appartenenti all'ente o alla società al netto delle passività", indica che le partecipazioni sociali non quotate vanno stimate, in linea di massima, a_ valore di bilancio>> (Cass. 11. 993/2000). La ratio legis consiste nella necessità di limitare la discrezionalità dell'Amministrazione finanziaria, che rimane "libera" solo nel caso in cui si tratti di so- cietà per la quale non siano stati approvati bilanci o redatti inventari: quando, invece, un bilancio approva- to vi sia, il valore del patrimonio netto da questo ri- sultante è vincolante per l'Amministrazione finanzia- ria, che non può procedere ad una autonoma valutazione del valore complessivo dei beni e dei diritti apparte- nenti alla società al netto delle passività, salvo che non denunci (motivatamente) ia ina tendibilità delle 13 poste di bilancio. I.'Amministrazione finanziaria, esi- stendo un bilancio approvato, può soltanto procedere assumendosene il relativo onere probatorio ad una eventuale attualizzazione delle poste, attive e passi- ve, espresse nel medesimo bilancio, laddove quest'ulti- me, in ragione dei possibili mutamenti intervenuti nel lasso di tempo trascorso tra l'approvazione del bilan- cio e la morte del socio, fossero inadeguate a rappre- sentare fedelmente il patrimonio (attuale della socie- tà, A seguito della pronuncia da parte della Corte costitu- zionale dell'ordinanza n. 250 del 5 giugno 2002, depo- sitata il 14 giugno 2002, sono venuti a cadere anche i dubbi di costituzionalità che questa Suprema Corle si eza posti in ordine alle possibili conseguenze connesse al carattere innovativo riconosciuto all'art. 16, comma 1, lettera b), D. Lgs. n. 34€/1990. La Corte costituzio- nale, dichiarando la manifesta infondatezza della que- s-ione di costituzionalità posta da questa Suprema Cor- te con la richiamata ordinanza del 12 luglio 2000, ha affermato in particolare: «per quanto riguarda le par- tecipazioni azionarie non quotate, il riferimento al valore risultante dal bilancio o dall'inventario appare tutt'altro che irragionevole, considerata la mancanza di un valore di mercato della quola e la evidente im- 14 possibilità, per l'acquirente mortis causa, di proce- dere ad una autonoma valutazione degli elementi attivi e passivi del patrimonio sociale;
ferma sempre restando la possibilità, da parte dell'amministrazione finanzia- ria, di contestare il mancato rispetto dei criteri le- gali di redazione del bilancio o dell'inventario». Il ricorso, pertanto deve essere respinto. Sussistono giusti motivi, anche in considerazione della rilevanza e della sostanziale novità della questione, per compen- sare tra le parti le spese del presente giudizio.
P.Q.M.
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE Rigetta il ricorso e compensa le spese. Cosi deciso in Roma, nella camera di consiglio del 5 novembre 2002. Il Consigliere estensore 11 Presidente Dott. Raffaci otta Dott. fic Fincechiaro AuBu DEPOSITATU IN CANCELLERIA IL CANCELLIERE C -4 APR. 2003 Oggi Osvaldo Ascanic IL CANCELLIERE C1 I Osvaldo Ascanio 15