Sentenza 25 giugno 2003
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. II, sentenza 25/06/2003, n. 10137 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 10137 |
| Data del deposito : | 25 giugno 2003 |
Testo completo
ESENTE DA REGISTRAZIONE E BOLLO ARTT. 46 K 30 L. 21-11-1991, N.374 REPUBBLICA ITALIANA GIUDICE DI PACEL IN NOME DEL POPOLO ITALIANO SZIC E SE ONDA CIVI1 01 37/03 LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE Ogget RECE CONTRATTUALE M istrati: Composta Presidente R.G. N. 15293/00 Dott. Franco PONTORIERI Cron.22483 ConsigliereDott. Olindo SCHETTINO Dott. Giovanni SETTIMJ Consigliere Rep. Dott. Lucio MAZZIOTTI DI CELSO- Rel. Consigliere- Ud.18/02/03 Dott. Ettore BUCCIANTE Consigliere - ha pronunciato la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: DILIEU DIFFUSIONE LINGUE EUROPEE SNC, in persona del legale rappresentante pro tempore ANCORA RI CO, elettivamente domiciliata in ROMA VIA POZZUOLI 7, presso lo studio dell'avvocato DANIELA COMPAGNO, che la difende unitamente all'avvocato PIETRO DI STEFANO, giusta delega in atti;
ricorrente
contro
NT ER;
intimato avverso la sentenza n. 1121/99 del Giudice di pace di 2003 CASTELLAMMARE DI STABIA, depositata il 16/11/99; 280 - -1- udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 18/02/03 dal Consigliere Dott. Lucio MAZZIOTTI DI CELSO;
udito l'Avvocato SULPIZIO Antonio con delega dell'Avv. DI STEFANO Pietro depositata in udienza, difensore del ricorrente che ha chiesto accoglimento del ricorso;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Vincenzo MARINELLI che ha concluso per rigetto. -2- Svolgimento del processo Con atto notificato il 16/7/1999 BI TO esponeva che nel gennaio 1999 era stato contattato da una ragazza - qualificatasi come procacciatrice di affari di una casa editrice - la quale gli aveva fatto sottoscrivere un mo- dulo prestampato di "proposta" di acquisto per un corso di inglese al prezzo di £ 1.250.000. In data 11/3/1999 era pervenuto all'abitazione di esso istante un pacco postale contenente detto corso con l'addebito di £ 50.000 per il ri- tiro. Esaminato il contratto prestampato aveva constatato che lo stesso con- teneva patti diversi da quelli illustrati dalla procacciatrice per cui il pacco era stato rispedito al mittente previa telefonata alla casa editrice Di.Li.Eu. la quale aveva poi chiesto il pagamento di £ 1.128.000. Il BI, quindi, chie- deva la dichiarazione di invalidità del contratto-proposta con condanna della convenuta alla restituzione di £ 50.000, oltre al risarcimento del danno. La s.n.c. Di.Li.Eu., costituitasi, chiedeva il rigetto della domanda e, in via riconvenzionale, la condanna del BI al pagamento di £ 1.228.000. Con sentenza 16/11/1999 il giudice di pace di Castellammare di Stabia di- chiarava nullo il contratto in questione e rigettava la domanda riconvenzio- nale della convenuta che condannava alla restituzione di £ 50.000. Osserva- va il giudice di pace: che l'attore era stato contattato non per una stipula di un contratto di acquisto, ma per una proposta suscettibile di ulteriore mani- festazione di volontà; che pertanto il contratto in esame andava annullato ex art. 1439 c.c. avendo avuto la proponente un comportamento non chiaro ri- spetto alla tipologia del contratto da sottoscrivere;
che le clausole del con- tratto erano da ritenersi nulle ex art. 1469 c.c. dal momento che in sede ne- goziale non erano stati illustrati e discussi i vari patti contenuti nel contratto;
3 che, in ogni caso, la telefonata dell'11/3/1999 poteva essere configurata co- me manifestazione della volontà di recesso dal contratto nel termine di sette giorni dalla ricezione della merce restituita al mittente. La cassazione della detta sentenza del giudice di pace è stata chiesta dalla s.n.c. Di.Li.Eu. con ricorso affidato a tre motivi. BI TO non ha svolto attività difensiva in sede di legittimità. Motivi della decisione Con il primo motivo di ricorso la società Di.Li.Eu. denuncia nullità della sentenza e del procedimento deducendo che, al contrario di quanto affer- mato nell'impugnata sentenza, nell'originale del contratto in questione non risulta alcuna sottolineatura della dizione "proposta". Il giudice non ha poi tenuto conto che le dichiarazioni precontrattuali, con le quali una parte cerca di rappresentare una realtà nel modo più favorevole ai propri interessi, non integrano gli estremi del dolus malus, né ha considerato che il procacciatore di affari è terzo rispetto al contratto stipulato per cui l'attività dolosa dello stesso spiegata, non rileva ai fini dell'annullabilità del contratto. Con il secondo motivo la società ricorrente denuncia violazione dell'articolo 6 decreto legislativo 15/1/1992 n. 50 di attuazione della Diret- tiva Comunitaria n. 85/577/CEE in materia di contratti negoziati fuori dai locali commerciali. La detta norma disciplina l'esercizio del diritto di reces- so contrattuale da parte del consumatore nonché le modalità di manifesta- zione della volontà di recedere nella specie non rispettate dal BI. Con il terzo motivo di ricorso la società Di.Li.Eu. denuncia vizi di moti- vazione circa un punto decisivo della controversia. Sostiene la ricorrente che nella specie non vi è stata una valida ed efficace forma di recesso. 4 La Corte rileva l'infondatezza o l'inammissibilità delle dette censure rela- tive ad una pronuncia di equità del giudice di pace. Occorre premettere che l'articolo 113 c.p.c. è stato modificato dall'articolo 21 della legge 374 del 1992 nel senso che, in relazione al giu- dizio di equità del giudice di pace, è stato soppresso il limite dell'osservanza dei "principi regolatori della materia". Il giudice di pace, quindi, nel pronunciare secondo equità, deve solo rispet- tare le norme della Costituzione e quelle comunitarie, oltre le norme regola- trici del processo la cui violazione è sempre denunciabile. Ne consegue che, al di fuori di tali limiti che il giudice di pace deve rigorosamente osservare, è insindacabile il giudizio equitativo di detto giudice salva, ovviamente, l'applicabilità degli articoli 132, n. 4, e 360, n. 4, c.p.c. nei casi di inesi- stenza, perplessità o mera apparenza della motivazione: l'equità, infatti, non significa mera discrezionalità o arbitrio per cui la valutazione equitativa de- ve pur sempre essere sorretta da ragioni in termini tali da poter seguire il processo logico adottato per pervenire ad essa. Pertanto il vizio di motiva- zione rileva solo quando sia configurabile l'inesistenza della motivazione o una motivazione apparente o in contrasto irriducibile tra affermazioni in- conciliabili, sì da precludere l'identificazione della "ratio decidendi", ovvero ancora una motivazione perplessa dalla quale non sia possibile stabilire la giustificazione di quanto posto a base della decisione. Le censure relative alla sufficienza ed alla correttezza della motivazione non sono quindi dedu- cibili nei confronti di sentenze pronunciate secondo equità. La giurisprudenza di questa Corte ha inoltre affermato (con sentenze con- formi alla decisione a Sezioni Unite 15/10/1999 n. 716) che la natura dell'equità di cui all'art. 113 c.p.c. è "formativa" o "sostitutiva" - che si ha quando il giudice prescinde dall'individuazione della norma astrattamente applicabile al caso concreto (l'indicazione della quale non sarebbe neppure richiesta al giudice di pace la cui valutazione equitativa sostituisce integral- mente, nel momento applicativo, la norma positiva ) - e non "suppletiva" o "integrativa" ravvisabile quando l'equità risulti funzionale al completamento della fattispecie normativa in relazione ad aspetti da questa non definiti. Il controllo in sede di legittimità sulle sentenze del giudice di pace pro- nunciate secondo equità è quindi limitato al rispetto della Costituzione, delle norme comunitarie e dei principi generali dell'ordinamento laddove siano espressione di norme costituzionali, anche se il giudice abbia ricavato la re- gola del giudizio concretamente applicata da norme di diritto avendole rite- nute, in maniera esplicita o implicita, conformi all'equità. Nel caso in esame non è censurabile ( in quanto non viola norme costituzio- nali né si pone in contrasto con quelle comunitarie o che regolano lo svol- gimento del processo ) la determinazione dei criteri equitativi applicati dal giudice di pace e posti a base della decisione impugnata la cui motivazione è adeguata e completa - con puntuale riferimento ai fatti di causa -e consente agevolmente di identificare con chiarezza la "ratio decidendi". Di conseguenza è inammissibile la censura relativa all'asserita violazione delle norme relative all'annullabilità del contratto per dolo posto in essere dal procacciatore di affari ( primo motivo ) ed al recesso ( terzo motivo ) trattandosi di norme di carattere sostanziale alla cui osservanza il giudice di -come appunto nella specie - in con- pace non è tenuto allorché pronuncia troversie di valore inferiore a due milioni. 16 Per quanto poi riguarda la denuncia relativa agli asseriti vizi di motiva- zione è sufficiente osservare che detti vizi, come sopra rilevato con riferi- mento alla sentenza del giudice di pace resa ex articolo 113 c.p.c., possono formare oggetto di censura con ricorso per cassazione solo ove tale sentenza sia affetta da nullità ex articolo 360 n. 4 c.p.c. per essere la motivazione del tutto mancante o apparente ovvero fondata su argomentazioni inidonee ad evidenziarne la ratio decidendi, ovvero ancora perplessa o del tutto contrad- dittoria, il che non è certo ravvisabile nel caso in esame. Va infine evidenziato che la seconda censura mossa dalla ricorrente è inammissibile in quanto relativa ad una questione priva del requisito della decisività riguardando un tema – recesso dal contratto ravvisabile nella tele- - fonata in data 11/3/1999 - che il giudice di pace ha trattato per trarne un ar- gomento aggiuntivo rispetto a tutte le altre deduzioni ed osservazioni (sopra riportate) idonee da sole a sorreggere la decisione impugnata. Pertanto an- che l'eventuale fondatezza della censura in esame non varrebbe a scalfire la sentenza di cui si chiede l'annullamento e che è giustificata in modo esau- riente da altre valide ragioni giuridiche e da altri ineccepibili rilievi. Il ricorso deve quindi essere rigettato. Nessun provvedimento va emesso in ordine alle spese di questo giudizio di legittimità nel quale l'intimato BI TO non si è costituito.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso. Roma 18 febbraio 2003 presidente Il consigliere estensore IL CANCELLIERE ✪t Trance doctors Francesco Catania DEPOSITATO IN CANCELLERIA 25 61U/2003 Roma IL CANCELLERE C1 Hanced geval is