Cass. pen., sez. V, sentenza 03/04/2008, n. 31061
CASS
Sentenza 3 aprile 2008

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Massime1

Integra l'elemento soggettivo del delitto di soppressione, distruzione e occultamento di atti veri (art. 490 cod. pen.), la consapevolezza che la condotta - nella specie, taglio della parte superiore, in cui sia indicata la data, di alcune bolle di accompagnamento utilizzate successivamente in giudizio per ottenere il pagamento delle relative forniture - impedisce all'atto di adempiere alla funzione di prova con la specifica intenzione, nel caso in cui l'atto sia una scrittura privata, di procurare a sé o ad altri un vantaggio o di recare ad altri un danno, che può consistere in un vantaggio qualsiasi, di natura economica o anche soltanto morale e persino legittimo e giuridicamente lecito, sicchè non è affatto necessaria a tal fine la prova di un profitto ingiusto.

Commentario1

  • 1È furto rubare un oggetto per vendetta o dispetto?
    Angelo Greco · https://www.laleggepertutti.it/ · 13 ottobre 2023

    Cass. pen., sez. Unite, ud. 25 maggio 2023 (dep. 12 ottobre 2023), n. 41570 Presidente Diotallevi – Relatore De Marzo Ritenuto in fatto 1. Con la sentenza sopra indicata la Corte d'appello di Palermo ha confermato la decisione di primo grado che aveva condannato C.C. alla pena di mesi otto di reclusione e di Euro 300,00 di multa, avendolo ritenuto responsabile del reato di cui all'art. 624-bis c.p., per avere strappato di mano il telefono cellulare a B.G. . Secondo quanto rilevato nella sentenza impugnata, il gesto dell'imputato era da ricondurre ad un movente di ritorsione e di dispetto nei confronti della donna, dopo che quest'ultima aveva chiamato i carabinieri, richiedendone …

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Sul provvedimento

Citazione :
Cass. pen., sez. V, sentenza 03/04/2008, n. 31061
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 31061
Data del deposito : 3 aprile 2008

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