Sentenza 3 aprile 2008
Massime • 1
Integra l'elemento soggettivo del delitto di soppressione, distruzione e occultamento di atti veri (art. 490 cod. pen.), la consapevolezza che la condotta - nella specie, taglio della parte superiore, in cui sia indicata la data, di alcune bolle di accompagnamento utilizzate successivamente in giudizio per ottenere il pagamento delle relative forniture - impedisce all'atto di adempiere alla funzione di prova con la specifica intenzione, nel caso in cui l'atto sia una scrittura privata, di procurare a sé o ad altri un vantaggio o di recare ad altri un danno, che può consistere in un vantaggio qualsiasi, di natura economica o anche soltanto morale e persino legittimo e giuridicamente lecito, sicchè non è affatto necessaria a tal fine la prova di un profitto ingiusto.
Commentario • 1
- 1. È furto rubare un oggetto per vendetta o dispetto?Angelo Greco · https://www.laleggepertutti.it/ · 13 ottobre 2023
Cass. pen., sez. Unite, ud. 25 maggio 2023 (dep. 12 ottobre 2023), n. 41570 Presidente Diotallevi – Relatore De Marzo Ritenuto in fatto 1. Con la sentenza sopra indicata la Corte d'appello di Palermo ha confermato la decisione di primo grado che aveva condannato C.C. alla pena di mesi otto di reclusione e di Euro 300,00 di multa, avendolo ritenuto responsabile del reato di cui all'art. 624-bis c.p., per avere strappato di mano il telefono cellulare a B.G. . Secondo quanto rilevato nella sentenza impugnata, il gesto dell'imputato era da ricondurre ad un movente di ritorsione e di dispetto nei confronti della donna, dopo che quest'ultima aveva chiamato i carabinieri, richiedendone …
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. V, sentenza 03/04/2008, n. 31061 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 31061 |
| Data del deposito : | 3 aprile 2008 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Udienza pubblica
Dott. PIZZUTI Giuseppe - Presidente - del 03/04/2008
Dott. CARROZZA Arturo - Consigliere - SENTENZA
Dott. FERRUA Giuliana - Consigliere - N. 1565
Dott. ROTELLA Mario - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. SAVANI Piero - Consigliere - N. 001535/2008
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA/ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
DI AU, N. IL 12/08/1947;
avverso SENTENZA del 22/06/2007 CORTE APPELLO di LECCE;
visti gli atti, la sentenza ed il ricorso;
udita in PUBBLICA UDIENZA la relazione fatta dal Consigliere Dr. SAVANI PIERO;
Udito il Procuratore Generale in persona del Dr. Baglione Tindari, che ha concluso per l'inammissibilità del ricorso;
Udito, per la parte civile, l'avv. Cannoletta Pantaleo di Lecce;
Udito il difensore Avv. Rella Luigi di Lecce.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
DI IO è stato tratto a giudizio per rispondere del delitto di falso in scrittura privata ai sensi dell'art. 485 c.p., per aver alterato tre bolle di accompagnamento della merce a suo tempo fornita a EL Antonio, tagliandone la parte superiore dov'era indicata la data, ed averne poi fatto uso producendole nel giudizio civile instaurato nei confronti del EL per ottenere il pagamento delle relative forniture.
Condannato per il delitto lui contestato dal Tribunale di Lecce alle pene ritenute di giustizia, oltre al risarcimento del danno alla costituita parte civile, lo DI ricorre per cassazione chiedendo l'annullamento della sentenza della Corte d'Appello che aveva confermato la dichiarazione della sua penale responsabilità in relazione al fatto di cui sopra, riqualificato come violazione dell'art. 490 c.p., ed aveva anche confermato le statuizioni civili della sentenza di primo grado.
Con il primo motivo di ricorso deduce inosservanza o erronea applicazione di norme extrapenali di cui si deve tener conto nell'applicazione della legge penale, con riferimento all'art. 2955 c.c., nonché manifesta illogicità della motivazione per aver ritenuto che l'imputato aveva agito per poter azionare un credito prescritto, mentre invece tale non era, con la conseguenza che il taglio della parte superiore delle bolle in questione non avrebbe avuto per lui alcuna utilità e quindi si sarebbe trattato di falso innocuo.
Con il secondo motivo deduce che la Corte territoriale aveva erroneamente rigettato il motivo di appello concernente l'improcedibilità dell'azione penale per tardività della querela, posto che il momento in cui il EL era venuto a conoscenza della falsificazione non si sarebbe dovuto situare in corrispondenza della data di proposizione della causa civile, nel 2002, bensì nel momento, 27 dicembre 2000, in cui il suo legale aveva spedito una fotocopia delle bolle al legale del EL, chiedendo il pagamento della merce, o in un momento appena successivo, quando EL aveva rinvenuto uno degli originali in suo possesso della bolla, che portava la parte superiore intatta (13.1.2001).
Ha depositato memoria la parte civile ribattendo che non aveva rilievo il regime della prescrizione del credito dello DI in quanto il vantaggio di cui alla norma incriminatrice poteva essere individuato in qualsiasi altro beneficio come ad esempio il tempo da prendere a base per il calcolo degli interessi.
Quanto alla procedibilità, sostiene la p.c. che il ricorrente confonde la data di commissione del reato con querela in cui la p.l. aveva potuto rendersi conto con compiutezza della falsificazione. MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso è infondato.
L'elemento soggettivo del delitto di soppressione, parziale nel caso, di scritture private vere (art. 490 c.p.) nei termini materiali sopra riferiti su cui non v'è questione, consiste nella consapevolezza che, in conseguenza della condotta illecita, l'atto soppresso in una sua parte non sarà in condizione di adempiere alla funzione di prova (nel caso di specie di prova della data in cui s'erano verificate le forniture) che gli è propria, ovvero la consapevolezza di creare, con la propria condotta, una situazione di pericolo per il normale svolgimento del traffico giuridico. Trattandosi di soppressione parziale di una scrittura privata, la norma, con il rinvio contenuto nel capoverso alla disposizione di cui all'u.c. del precedente art.489 c.p., richiede anche la specifica intenzione di procurare a sè o ad altri un vantaggio o di recare ad altri un danno. In tema di vantaggio necessario per integrare l'elemento soggettivo del delitto, la giurisprudenza è costante nell'affermare che (cfr. Cass. Sez. 5, sent. n. 581 del 31 marzo 1967, Rv. 104691 Imp.: Paolorosso) il vantaggio proprio o il danno altrui, il cui concorso è necessario perché sia punibile il reato di falsità per soppressione di scrittura privata ... è un vantaggio qualsiasi, di natura economica o anche soltanto morale e persino legittimo e giuridicamente lecito, onde non è affatto necessario, ai fini dell'esistenza del reato, che sussista la prova di un profitto ingiusto particolare;
nello stesso senso la recente sentenza della Sez. 2, n. 44612 del 23 ottobre 2007, imp. De Roma, che dimostra il definitivo consolidamento dell'interpretazione sul punto.
Così, del tutto irrilevante è l'interpretazione della concreta situazione giuridica sottoposta da ricorrente al giudice civile, sulla natura delle forniture effettuate al EL, e la soluzione, in punto di prescrizione del diritto di credito, da questi adottata quando risulta pacifico che proprio la soppressione della parte relativa alla data di ciascuna delle tre bolle di accompagnamento utilizzate processualmente dal prevenuto per vantare il proprio diritto aveva dato origine ad una controversia riguardante la data della fornitura.
È sufficiente ad integrare il danno della p.c. ed il vantaggio quanto meno in termini di posizione processuale dello DI l'avvenuto utilizzo delle scritture alterate.
La Corte territoriale, quali che siano state le conclusioni assunte incidentalmente sulla sussistenza del credito vantato, ha correttamente osservato che il taglio delle bolle di consegna della merce era avvenuto al chiaro fine di non permettere la rilevazione dell'epoca di insorgenza del credito azionato così da paralizzare l'eventuale (anzi probabile) eccezione di prescrizione da parte del debitore;
con ciò il giudice del merito ha dato conto di quello che era stato il fine di vantaggio di posizione cui aveva mirato l'imputato, anche con la semplice richiesta di pagamento avanzata tramite il legale, che aveva messo nelle condizioni il debitore di porre in atto azioni difensive onde individuare nel tempo il rapporto giuridico in contestazione e contrastare quella pretesa. Tanto basta per dar conto del ricorrere dell'elemento soggettivo del reato e della non innocuità del falso, come preteso dal ricorrente. Infondata è anche la pretesa improcedibilità dell'azione penale. Il termine per la proposizione della querela decorre, secondo il disposto dell'art. 124 c.p., dalla notizia del fatto costituente reato e cioè, come ritiene la costante giurisprudenza, dalla data in cui il querelante ha la piena cognizione di tutti gli elementi che consentono la valutazione dell'esistenza del reato. I giudici di merito hanno correttamente individuato una tale data in quella (28 febbraio 2002) dell'udienza nella quale il EL, costituitosi in giudizio, aveva potuto esaminare gli originali delle tre bolle prodotti dallo DI dai quali era apparsa evidente la fisica mancanza della parte superiore che in origine portava la data. La querela proposta in data 10 maggio 2002 era quindi tempestiva, posto che del tutto irrilevante ai fini della piena comprensione da parte del querelante dell'avvenuta realizzazione del delitto erano state le precedenti corrispondenze intervenute con il legale del ricorrente, quando il 13 gennaio 2001 gli erano state inviate le fotocopie delle bolle.
Invero, come ha esattamente osservato la Corte territoriale, dalla semplice fotocopia non era dato trarre la sicura convinzione di un'avvenuta alterazione dell'originale, essendo sempre possibile che fosse stata l'erronea realizzazione della copia la causa della mancanza di parti della riproduzione del documento, così che irrilevante ai medesimi fini era il fatto che alcuni giorni dopo il EL avesse potuto confrontare le fotocopie ricevute con uno degli originali rimasti in suo possesso, riscontrando che la fotocopia non riproduceva esattamente l'originale. In quella situazione altro non era dato di sapere al predetto, che quindi non era certo nelle condizioni per poter affermare con certezza l'esistenza, sui documenti ancora in possesso dell'imputato delle stesse alterazioni che potevano apparire dalle fotocopie.
Il ricorso va quindi rigettato, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali ed alla rifusione delle spese sostenute nel grado dalla p.c., che si liquidano come da dispositivo.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché alla rifusione delle spese sostenute dalla parte civile liquidate in complessivi Euro 1.800,00=, comprensivi di onorali difensivi, oltre accessori come per legge. Così deciso in Roma, il 3 aprile 2008.
Depositato in Cancelleria il 3 aprile 2008.
Depositato in Cancelleria il 24 luglio 2008