Sentenza 16 febbraio 1999
Massime • 1
In tema di vendita fallimentare, i mezzi di tutela offerti agli interessati avverso i relativi provvedimenti del giudice delegato corrispondono, "mutatis mutandis", a quelli esperibili in seno al processo di esecuzione individuale disciplinata dal codice di rito (salvo il necessario coordinamento, per effetto del quale all'opposizione agli atti esecutivi di cui all'art. 617 cod. proc. civ. corrisponde il reclamo ex art. 26 legge fall.), così che alla immediata impugnabilità dei singoli provvedimenti nei termini previsti dalla legge consegue una attenuazione (ma non anche una elisione "tout court") del generale principio di cui all'art. 159 cod. proc. civ. (a mente del quale la nullità di un atto si estende a tutti quelli successivi dal primo dipendenti), dovendosi, per l'effetto, distinguere situazioni invalidanti suscettibili di rilievo ulteriore in quanto impeditive del conseguimento stesso del risultato ultimo del processo (e cioè il trasferimento del bene come mezzo di soddisfacimento dei creditori) da situazioni invalidanti suscettibili, invece, di ulteriore rilievo solo se tempestivamente impugnate, salvo il limite rappresentato dalle preclusioni di cui all'art. 2929 cod. civ., alla cui stregua non sono opponibili all'acquirente nella vendita forzata le nullità degli atti esecutivi che abbiano preceduto la vendita stessa. (Nell'affermare il suindicato principio di diritto, la S.C. ha, così, rilevato, quanto al caso di specie - aggiudicazione di un complesso alberghiero di proprietà del fallito ad una società; comunicazione da parte di altra società, affittuaria dell'azienda, di voler esercitare il proprio diritto di prelazione; nuovo decreto del G.D. che, in accoglimento di tale istanza, ne stabiliva i modi ed i termini di attuazione; reclamo della prima società avverso tale provvedimento, ex art. 26 legge fall.; rigetto del reclamo da parte del tribunale; ricorso pendente per cassazione avverso tale provvedimento; successivo decreto di trasferimento del complesso alberghiero alla seconda società; reclamo avverso tale ulteriore provvedimento da parte della prima; dichiarazione di inammissibilità del tribunale - , che la tempestiva impugnazione del primo dei provvedimenti ora ricordati, attinente alla fase della vendita, comportava che il positivo accertamento della eventuale situazione invalidante si sarebbe esteso, senza necessità di ulteriore impugnazione, anche al successivo decreto di trasferimento - non potendo, in tal caso operare la preclusione dettata dall'art. 2929 cod. civ. a tutela del solo acquirente rimasto estraneo a precedenti atti del processo - con conseguente inammissibilità dell'autonoma impugnazione di tale ultimo provvedimento).
Commentario • 1
- 1. Atti prodromici non impugnati:https://www.fiscooggi.it/
Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. I, sentenza 16/02/1999, n. 1302 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 1302 |
| Data del deposito : | 16 febbraio 1999 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. Michele CANTILLO - Presidente -
Dott. Pasquale REALE - Consigliere -
Dott. Vincenzo PROTO - Consigliere -
Dott. Giuseppe MARZIALE - Consigliere -
Dott. Sergio DI AMATO - Rel. Consigliere -
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
sul ricorso proposto da:
AR di NE GI & C. Snc, in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA VIA G. B. VICO 31, presso l'avvocato ENRICO SCOCCINI, che la rappresenta e difende, giusta procura speciale per Notaio Fausto Menozzi di Malè rep. n. 37100 del 27.6.1996;
- ricorrente -
contro
GES.T.A. INTERNATIONAL Srl, in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA VIA DI PORTA PINCIANA 6, presso l'avvocato MICHELE GIORGIANNI, che la rappresenta e difende, giusta procura a margine del controricorso;
- controricorrente -
contro
FALLIMENTO PARK HOTEL Srl;
- intimato -
avverso l'ordinanza del Tribunale di ROMA, depositata il 19/05/97;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 13/11/98 dal Consigliere Dott. Sergio DI AMATO;
udito per il ricorrente, l'Avvocato Scoccini, che ha chiesto l'accoglimento del ricorso;
udito per il resistente, l'Avvocato Di Giovanni, con delega, che ha chiesto il rigetto del ricorso;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Vincenzo MACCARONE che ha concluso in via principale per l'inammissibilità del ricorso e, in subordine, la rimessione alle Sezioni Unite.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Il giudice delegato al fallimento della s.r.l. PARK HOTEL, con decreto del 13 dicembre 1996, aggiudicava il complesso alberghiero di proprietà della fallita alla s.n.c. AR di NE LU & C. (d'ora in poi AR), al prezzo di lire 4.200.000.000=; con successivo decreto dell'8 gennaio 1997, il giudice delegato, a seguito della comunicazione con cui la GES.T.A. International s.r.l. (d'ora in poi GES.T.A.), affittuaria dell'azienda, dichiarava di volere esercitare il proprio diritto di prelazione, stabiliva i modi ed i termini relativi. Il reclamo che la AR proponeva avverso detto provvedimento, ai sensi dell'art. 26 l.f., sostenendo l'inesistenza di un diritto di prelazione dell'affittuaria, veniva respinto dal Tribunale con decreto del 25 gennaio 1997. Contro quest'ultimo decreto la AR proponeva ricorso per cassazione. In data 12 febbraio 1997 il giudice delegato emetteva decreto di trasferimento del complesso alberghiero a favore della GES.T.A.;
anche avverso questo provvedimento la AR proponeva reclamo, ai sensi dell'art. 26 l.f..; il Tribunale con decreto del 19 maggio 1997 dichiarava inammissibile il reclamo "in quanto proposto avverso un decreto del g.d. che, nella sequenza dei fatti come sopra riassunti, non ha un proprio autonomo rilievo, ma è strettamente correlato e costituisce logica conseguenza del precedente decreto in data 8/1/97, già reclamato con esito negativo dall'odierna ricorrente".
Avverso detto provvedimento propone ricorso per cassazione la AR, deducendo quattro motivi. La GES.T.A. resiste con controricorso. Nelle more del procedimento questa Corte, con sentenza n. 4852 del 14 maggio 1998 ha annullato con rinvio il decreto con cui il Tribunale di Roma aveva respinto il primo dei reclami della AR. La GES.T.A. ha presentato memoria.
MOTIVI DELLA DECISIONE
La resistente ha eccepito l'inammissibilità del ricorso in quanto diretto, secondo il suo assunto, avverso un provvedimento non avente carattere decisorio, considerato che il decreto di trasferimento ed il provvedimento pronunziato in seguito al reclamo hanno "una valenza meramente esecutiva dei precedenti provvedimenti mediante i quali - nel contraddittorio tra la soc.
GES.T.A. e la soc. AR - il G.D. ed il Tribunale avevano risolto la questione della esistenza del diritto di prelazione in capo alla prima".
L'eccezione deve essere esaminata congiuntamente al primo motivo di ricorso, col quale la stessa è strettamente connessa, considerato che con esso la difesa della soc. AR, deducendo la violazione e falsa applicazione dell'art. 26 l.f. in relazione all'art. 617 c.p.c., si duole che il suo reclamo sia stato dichiarato inammissibile senza tenere conto che il decreto che trasferiva il complesso alberghiero si presentava strutturalmente e funzionalmente autonomo rispetto al decreto che aveva riconosciuto il diritto di prelazione.
Sulla questione è necessario prendere le mosse dalla sentenza n. 11178 del 27 ottobre 1995, con cui le sezioni unite di questa Corte hanno affermato che il "modo in cui si presenta strutturato il processo esecutivo per espropriazione forzata mostra che esso non è costruito come una sequenza continua di atti ordinati ad un unico provvedimento finale - secondo lo schema proprio del processo di cognizione, che peraltro conosce la possibilità della decisione di questioni, con sentenza che non definisce il giudizio (art. 297, comma 2, n. 4), cod. proc. civ.); esso è costruito bensì come una successione di subprocedimenti, cioè in serie autonome di atti ordinati a distinti provvedimenti successivi. Le norme dettate nel capo I del titolo II del libro terzo, dedicate all'espropriazione forzata in generale, già nella loro articolazione in sezioni, evidenziano la distinzione tra la fase della vendita e dell'assegnazione, e quella della distribuzione del ricavato. Se poi si fa più specifico riferimento al caso dell'espropriazione forzata immobiliare (...) si nota che, nell'ambito del processo iniziato con il pignoramento, si ha la fase di autorizzazione della vendita conclusa dalla relativa ordinanza (art. 569, comma 3, cod. proc. civ.); quella di vendita, che, sulla base dell'ordinanza, inizia con la pubblicazione dell'avviso di vendita (artt. 570 e 576 n. 4 cod. proc. civ) e si conclude con l'aggiudicazione (artt. 572, 581 e 584 cod. proc. civ.); quella di trasferimento del bene (art. 586 cod. proc. civ.); infine quella di distribuzione del ricavato (artt. 596
a 598 cod. proc. civ.), oltre alle fasi eventuali dell'assegnazione (artt. 588 e 589 cod. proc. civ.) e dell'amministrazione giudiziaria (art. 591 cod. proc. civ.). L'autonomia di ciascuna fase rispetto alla precedente e la sua costituzione in subprocedimento, rispetto all'apertura del quale l'esistenza del provvedimento che conclude la fase precedente si pone come un presupposto, è resa evidente dal fatto che ciascuna serie di atti è ordinata ad un provvedimento che la conclude, il quale, quando abbia avuto esecuzione, non è ritrattabile dal giudice che lo ha emesso (art. 487, comma 1, cod. civ.), ma può essere dichiarato nullo solo a seguito di opposizione agli atti esecutivi".
Questi principi sono, naturalmente, applicabili anche alle vendite in sede fallimentare (Cass. 16 maggio 1997, n. 4350), sia perché anche in esse sussiste l'esigenza di una stabilità dei risultati prodotti dall'esecuzione forzata che non si prestano ad essere rimessi in discussione per motivi attinenti alla legittimità formale e sostanziale dell'esecuzione (sull'operatività dell'art. 2929 c.c. nelle vendite concorsuali v., oltre Cass. 4350\1997 cit, Cass. 11 giugno 1980, n. 3715), sia perché i mezzi di tutela offerti agli interessati nelle procedure fallimentari, contro i provvedimenti del giudice delegato inerenti alla vendita dei beni acquisiti alla massa, corrispondono a quelli esperibili nel processo di esecuzione singolare disciplinato dal codice di rito, salva la necessaria coordinazione, per cui in luogo dell'opposizione agli atti esecutivi, prevista dall'art. 617 c.p.c., va proposto il reclamo ex art. 26 l.f. (v. da ultimo Cass. 2 maggio 1997, n. 3796; Cass. 3 marzo 1995). La suddivisione del procedimento esecutivo in fasi autonome strumentalmente propedeutiche a distinti provvedimenti successivi e la immediata impugnabilità dei singoli provvedimenti con i mezzi specifici e nei termini previsti dalla legge comportano una riduzione della operatività dell'art. 159 c.p.c., in virtù del quale la nullità di un atto si estende agli atti successivi che ne siano dipendenti. Riduzione della operatività dell'art. 159 c.p.c. e non assoluta incapacità delle nullità avveratesi in una fase a propagarsi agli atti delle fasi successive, come è reso evidente dal rilievo che, altrimenti, considerato che le opposizioni ex art. 617 c.p.c., così come i reclami ex art. 26 l.f., non hanno alcuna efficacia sospensiva del procedimento, basterebbe il compimento anche di un solo atto della fase successiva per frustrare in toto le finalità dell'impugnazione dell'atto conclusivo della fase precedente. Si devono, pertanto, in relazione alle singole fasi, distinguere situazioni invalidanti suscettibili di rilievo ulteriore, "in quanto impediscano che il processo attinga il risultato che ne costituisce lo scopo", e cioè l'espropriazione del bene pignorato come mezzo di soddisfazione dei creditori intervenuti, e situazioni invalidanti suscettibili di ulteriore rilievo solo se tempestivamente impugnate (Cass. 11178\1995 cit.), salvo il limite rappresentato dalle preclusioni dell'art. 2929 c.c., alla cui stregua, non sono opponibili all'acquirente nella vendita forzata le nullità degli atti esecutivi che hanno preceduto la vendita (nel senso di sub- procedimento di vendita, cfr. Cass. 11 dicembre 1995, n. 12653). Nella fattispecie in esame il primo provvedimento impugnato atteneva, in relazione alle fasi individuate dalla sopra ricordata giurisprudenza, alla fase della vendita, che, come detto si conclude con l'aggiudicazione, ovvero, forse più esattamente, ad una fase eventuale, che si pone tra la vendita ed il trasferimento, nella quale il soggetto che è titolare del diritto di prelazione e che lo abbia esercitato si sostituisce all'aggiudicatario. La tempestiva impugnazione di questo provvedimento, che rappresenta il presupposto necessario del trasferimento in favore dello stesso soggetto, anziché dell'aggiudicatario, comporta che il rilievo della eventuale situazione invalidante si estenda, senza necessità di ulteriore impugnazione, al successivo decreto di trasferimento. Infatti, la preclusione dettata dall'art. 2929 c.c. non opera rispetto ad una nullità verificatasi nella stessa fase della vendita, o se si vuole in una fase eventuale successiva, ma certamente non in una fase precedente. Il che del tutto logicamente poiché la barriera preclusiva eretta dall'art. 2929 c.c. ha l'evidente scopo di tutelare l'acquirente nella vendita forzata rispetto ad atti del processo cui l'acquirente è rimasto estraneo;
ratio che, naturalmente, non ricorre nelle relazioni tra aggiudicazione e trasferimento o, come nella specie, tra provvedimento che devia gli effetti dell'aggiudicazione in favore del soggetto che ha esercitato il diritto di prelazione e decreto di trasferimento. La non operatività della preclusione ex art. 2929 c.c. esonera, poi, dall'esame dell'ulteriore problema se la preclusione stessa sia superabile, con conseguente propagazione della nullità, attraverso una duplice tempestiva impugnazione del provvedimento viziato e del provvedimento che in questo trova il suo presupposto necessario. Pertanto, la tempestiva impugnazione dell'atto che rappresenta il presupposto necessario del decreto di trasferimento, emesso il 12 febbraio 1997 dal giudice delegato del Tribunale di Roma, e l'assenza di preclusioni alla propagazione della nullità al suddetto decreto ne rendono inammissibile l'autonoma impugnazione. Soccorrono giusti motivi per compensare le spese del giudizio.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e compensa le spese. Così deciso in Roma nella camera di consiglio del 13 novembre 1998. Depositata in Cancelleria il 16/2/1999.