Cass. civ., sez. I, sentenza 16/02/1999, n. 1302
CASS
Sentenza 16 febbraio 1999

Fai una domanda sul provvedimento

Sintesi tramite sistema IA Doctrine

Massime1

In tema di vendita fallimentare, i mezzi di tutela offerti agli interessati avverso i relativi provvedimenti del giudice delegato corrispondono, "mutatis mutandis", a quelli esperibili in seno al processo di esecuzione individuale disciplinata dal codice di rito (salvo il necessario coordinamento, per effetto del quale all'opposizione agli atti esecutivi di cui all'art. 617 cod. proc. civ. corrisponde il reclamo ex art. 26 legge fall.), così che alla immediata impugnabilità dei singoli provvedimenti nei termini previsti dalla legge consegue una attenuazione (ma non anche una elisione "tout court") del generale principio di cui all'art. 159 cod. proc. civ. (a mente del quale la nullità di un atto si estende a tutti quelli successivi dal primo dipendenti), dovendosi, per l'effetto, distinguere situazioni invalidanti suscettibili di rilievo ulteriore in quanto impeditive del conseguimento stesso del risultato ultimo del processo (e cioè il trasferimento del bene come mezzo di soddisfacimento dei creditori) da situazioni invalidanti suscettibili, invece, di ulteriore rilievo solo se tempestivamente impugnate, salvo il limite rappresentato dalle preclusioni di cui all'art. 2929 cod. civ., alla cui stregua non sono opponibili all'acquirente nella vendita forzata le nullità degli atti esecutivi che abbiano preceduto la vendita stessa. (Nell'affermare il suindicato principio di diritto, la S.C. ha, così, rilevato, quanto al caso di specie - aggiudicazione di un complesso alberghiero di proprietà del fallito ad una società; comunicazione da parte di altra società, affittuaria dell'azienda, di voler esercitare il proprio diritto di prelazione; nuovo decreto del G.D. che, in accoglimento di tale istanza, ne stabiliva i modi ed i termini di attuazione; reclamo della prima società avverso tale provvedimento, ex art. 26 legge fall.; rigetto del reclamo da parte del tribunale; ricorso pendente per cassazione avverso tale provvedimento; successivo decreto di trasferimento del complesso alberghiero alla seconda società; reclamo avverso tale ulteriore provvedimento da parte della prima; dichiarazione di inammissibilità del tribunale - , che la tempestiva impugnazione del primo dei provvedimenti ora ricordati, attinente alla fase della vendita, comportava che il positivo accertamento della eventuale situazione invalidante si sarebbe esteso, senza necessità di ulteriore impugnazione, anche al successivo decreto di trasferimento - non potendo, in tal caso operare la preclusione dettata dall'art. 2929 cod. civ. a tutela del solo acquirente rimasto estraneo a precedenti atti del processo - con conseguente inammissibilità dell'autonoma impugnazione di tale ultimo provvedimento).

Commentario1

  • 1Atti prodromici non impugnati:
    https://www.fiscooggi.it/

Sul provvedimento

Citazione :
Cass. civ., sez. I, sentenza 16/02/1999, n. 1302
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 1302
Data del deposito : 16 febbraio 1999

Testo completo