Sentenza 10 febbraio 2003
Massime • 1
Ai fini della operatività della compensazione legale come fattispecie dalla quale deriva l'effetto estintivo dell'obbligazione, ciò che rileva è l'omogeneità delle obbligazioni, la liquidità ed esigibilità dei crediti e l'esistenza per ciascun credito di un titolo diverso, prescindendosi ai fini dell'operatività di tale forma di compensazione, da qualunque accordo intervenuto eventualmente tra le parti; ne consegue che unica prova richiesta è quella della contemporanea esistenza dei crediti contrapposti.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. III, sentenza 10/02/2003, n. 1955 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 1955 |
| Data del deposito : | 10 febbraio 2003 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. FIDUCCIA Gaetano - Presidente -
Dott. SABATINI Francesco - Consigliere -
Dott. DI NANNI Luigi Francesco - rel. Consigliere -
Dott. SEGRETO Antonio - Consigliere -
Dott. CHIARINI Maria Margherita - Consigliere -
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
NI NA, elettivamente domiciliata in ROMA VIA ANTONIO BENNICELLI 27, presso lo studio dell'avvocato GIULIO CEVOLOTTO, che la difende unitamente all'avvocato NATALE CALLIPARI, giusta delega in atti;
- ricorrente -
contro
LEGO SPA, in persona del legale rappresentante pro tempore rag. Pietro Olivotto, elettivamente domiciliato in ROMA VIA DELL'ARTE 66, presso lo studio dell'avvocato FLAVIA SBARRO, che lo difende unitamente all'avvocato GIOACCHINO SCHENATO, giusta delega in atti;
- controricorrente -
avverso la sentenza n. 191/99 della Corte d'Appello di VENEZIA, sezione 3^ Civile emessa l'1/2/99, depositata il 23/02/99; RG. 1042/1995;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 08/11/02 dal Consigliere Dott. Luigi Francesco DI NANNI;
udito l'Avvocato CEVOLOTTO GIULIO;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Umberto APICE che ha concluso rigetto del ricorso.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
1. NA AL, cessionaria di un credito di oltre lire 38 milioni vantato dalla snc AL RA nei confronti della spa EG, in data 4 luglio 1991 ottenne dal presidente del tribunale di Verona un decreto ingiuntivo contro la debitrice per l'ammontare del credito di cui era cessionaria.
2. La spa EG, con atto di citazione dell'11 settembre 1991 ha proposto opposizione contro il decreto ingiuntivo, deducendo che il credito portato dal decreto era estinto per compensazione con credito che essa vantava verso la AL RA.
La AL si è costituita nel giudizio, insistendo nella pretesa.
3. L'opposizione è stata rigettata dal tribunale e la decisione, impugnata dalla Società soccombente, è stata riformata dalla Corte di appello di Venezia con sentenza del 23 febbraio 1999. La Corte di appello ha ritenuto che il debitore ceduto nel caso di specie ben poteva opporre la compensazione al cessionario, sostanzialmente perché l'obbligazione principale si era estinta prima della notificazione della cessione.
4. Per la cassazione della sentenza NA AL ha proposto ricorso.
Resiste con controricorso la spa EG, che depositato anche memoria. Gli altri intimati non hanno svolto attività difensiva. MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Il ricorso, articolato in due motivi, è rigettato con le ragioni di seguito esposte.
2. NA AL, con il ricorso, si riferisce al capo in cui la sentenza impugnata ha ritenuto che la Società EG poteva legittimamente opporre alla cessionaria la compensazione che avrebbe potuto opporre al cedente.
2.1. La sentenza impugnata, sul punto, ha ritenuto:
- che la cedente AL RA non aveva contestato le fatture, portanti il credito ceduto ed emesse in suo favore dalla debitrice Società EG;
- che quest'ultima aveva anche inviato alla AL RA una somma di danaro per definire il rapporto con la creditrice;
- che la Società EG poteva opporre alla creditrice cessionaria la compensazione dell'obbligazione, così come avrebbe potuto opporla alla creditrice cedente, perché l'estinzione per compensazione dell'obbligazione si era verificata prima della cessione del credito.
2.2. Il primo motivo del ricorso contiene censura di violazione delle norme in tema di onere della prova del credito e forma della compensazione (artt. 2697 e 1967 cod. civ.). La ricorrente addebita alla decisione l'errore di non avere considerato che sulla Società EG gravava l'onere probatorio dell'esistenza dei fatti estintivi della pretesa creditoria, questi individuati in un'intervenuta transazione, la cui prova doveva essere data per iscritto.
Il secondo motivo reca la censura di insufficiente motivazione sul punto oggetto del motivo precedente.
I due motivi possono essere esaminati congiuntamente.
3. La compensazione è un modo di estinzione delle obbligazioni che trova luogo quando due soggetti hanno tra di loro rapporti di credito e di debito in direzione scambievole.
Le forme della compensazione possono essere legali, giudiziali e volontarie.
In quella legale (art. 1243, 1^ co.), oltre agli elementi indicate dalla legge, costituiti dalla omogeneità delle obbligazioni e dalla liquidità ed esigibilità del credito, è richiesto che i due crediti abbiano titoli diversi: non c'è compensazione, cioè, quando le obbligazioni derivino da un unico rapporto sinallagmatico, perché ciò contrasterebbe con la funzione del contratto. La compensazione volontaria si concretizza in una convenzione, intervenuta dopo la coesistenza dei debiti/crediti, con la quale le parti si accordano per far valere la compensazione, pur in mancanza dei requisiti previsti per la compensazione legale (o giudiziale):
art. 1252, primo comma, cod. civ. Il secondo comma della norma prevede anche un accordo preventivo, avente ad oggetto una compensazione per rapporti obbligatori futuri o non ancora sorti. La compensazione, volontaria o legale che sia, può essere considerata sia come fattispecie dal quale deriva l'effetto estintivo dell'obbligazione, sia come effetto in sè dell'elisione delle reciproche obbligazioni.
Sotto l'aspetto probatorio la compensazione legale si deve distinguere da quella volontaria.
La prima, infatti, si configura come fatto giuridico, che produce immediatamente effetti giuridici e richiede la sola prova della contemporanea esistenza dei crediti contrapposti. Nella compensazione volontaria, che, come si è visto, si fonda sull'accordo, è invece richiesta la prova di questo. In entrambi i casi, tuttavia, non è chiesto che le prove corrispondenti siano date con una forma particolare. Ciò accade anche nella compensazione volontaria fondata su un accordo contenuto in un atto che deve essere redatto per iscritto. La mancanza della forma scritta, infatti, inciderà sulla validità dell'atto in sè, ma non dell'accordo con il quale le parti hanno stabilito di elidere le rispettive posizioni di credito e di debito.
4. La decisione della Corte di appello è costruita intorno ad una compensazione legale;
nello stesso modo la AL ha costruito il ricorso, nel quale è fatto riferimento proprio alla compensazione legale.
4.1. In questo quadro la pretesa della ricorrente, che la prova della compensazione legale sia data per iscritto, è un fuor di luogo, in base alle considerazioni prima esposte.
Nel ricorso la AL insiste sul fatto che la compensazione legale si fondava su un presupposto, costituito da una transazione intercorsa tra le parti e sostiene che la prova della transazione doveva essere data per iscritto. Nella tesi della ricorrente, la mancanza della prova scritta della transazione equivaleva a mancanza della prova della compensazione.
4.2. La tesi non è fondata per la ragione che i presupposti della compensazione legale non sono rilevanti ai fini dell'effetto estintivo prodotto dai reciproci crediti e debiti, perché l'operatività di questa forma di compensazione prescinde da qualunque accordo intervenuto tra le parti, fondandosi esclusivamente sulla omogeneità delle obbligazioni e sulla liquidità ed esigibilità dei crediti.
Il richiamo alla transazione, d'altra parte, non può valere come riferimento alla compensazione volontaria, che richiede una convenzione tra le parti, perché l'esistenza della transazione risulta smentita dalla stessa sentenza impugnata, là dove questa ha escluso di doversi soffermare a discutere dell'esistenza della transazione, dichiarando che l'esame sarebbe stato compiuto solo sui fatti esposti.
5. Le considerazioni fin qui svolte esonerano dall'esame della censura relativa al difetto di motivazione della decisione.
6. Le spese di questo giudizio sono poste a carico della ricorrente, in base alla regola della soccombenza.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al rimborso delle spese di questo giudizio, che liquida in euro 127,00, oltre onorari liquidati in euro 1.200,00.
Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione Terza Civile della Corte di Cassazione, il 8 novembre 2002. Depositato in Cancelleria il 10 febbraio 2003