Cass. civ., sez. III, sentenza 10/02/2003, n. 1955
CASS
Sentenza 10 febbraio 2003

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Ai fini della operatività della compensazione legale come fattispecie dalla quale deriva l'effetto estintivo dell'obbligazione, ciò che rileva è l'omogeneità delle obbligazioni, la liquidità ed esigibilità dei crediti e l'esistenza per ciascun credito di un titolo diverso, prescindendosi ai fini dell'operatività di tale forma di compensazione, da qualunque accordo intervenuto eventualmente tra le parti; ne consegue che unica prova richiesta è quella della contemporanea esistenza dei crediti contrapposti.

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Sul provvedimento

Citazione :
Cass. civ., sez. III, sentenza 10/02/2003, n. 1955
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 1955
Data del deposito : 10 febbraio 2003

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