Sentenza 14 gennaio 2004
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., SS.UU., sentenza 14/01/2004, n. 376 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 376 |
| Data del deposito : | 14 gennaio 2004 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. CARBONE Vincenzo - Primo Presidente f.f. -
Dott. OLLA Giovanni - Presidente di sezione -
Dott. RAVAGNANI Erminio - Consigliere -
Dott. SABATINI Francesco - Consigliere -
Dott. ALTIERI Enrico - rel. Consigliere -
Dott. VARRONE Michele - Consigliere -
Dott. VITRONE Ugo - Consigliere -
Dott. TRIOLA Roberto Michele - Consigliere -
Dott. MARZIALE Giuseppe - Consigliere -
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
UM ON, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA CARD. CAPRARA 34, presso lo studio dell'avvocato OTTAVIO STRACUZZI, che lo rappresenta e difende, giusta delega a margine del ricorso;
- ricorrente -
contro
MINISTERO DELLA GIUSTIZIA, PROCURATORE GENERALE PRESSO LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE;
- intimati -
e sul 2^ ricorso n^ 01/02/9895 proposto da:
MINISTERO DELLA GIUSTIZIA, in persona del Ministro pro tempore, domiciliato in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12, presso l'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che lo rappresenta e difende ope legis;
- controricorrente e ricorrente incidentale -
contro
PROCURATORE GENEALE PRESSO LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE, UM ON;
- intimati -
avverso la sentenza n. 156/01 del Consiglio superiore magistratura, depositata il 15/01/02;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 06/11/03 dal Consigliere Dott. Enrico ALTIERI;
udito l'Avvocato Ottavio STRACUZZI;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. MARTONE NI che ha concluso per il rigetto di entrambi i ricorsi. SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
A seguito di indagine compiuta dall'Ispettorato Generale per fatti emersi da audizioni effettuate nel febbraio 1998 dinanzi alla Commissione Parlamentare Antimafia su asserite anomalie verificatesi negli uffici giudiziari di Messina, il Ministro della Giustizia iniziava l'azione disciplinare nei confronti del dott. NI BO, procuratore della Repubblica presso il tribunale di Messina, per diversi capi d'incolpazione, relativi ad una ritenuta omessa vigilanza su un'indagine condotta da sostituti del suo ufficio;
ad omessa vigilanza sul passaggio delle consegne fra magistrati dell'ufficio; alla rivelazione indebita di notizie riservate e alla mancata astensione in procedimenti penali contro magistrati di altri distretti, a loro volta titolari di indagini riguardanti lo stesso BO ed altri magistrati della Procura di Messina.
L'istruzione condotta dalla Procura Generale presso questa Corte si concludeva col rinvio a giudizio del magistrato per i seguenti capi d'incolpazione:
1) illecito disciplinare di cui all'art. 18 r.d.l. 31 maggio 1946, n. 511) per avere, in qualità di procuratore della Repubblica presso il tribunale di Messina, omesso di vigilare (e all'occasione di dare il necessario impulso o comunque di delegare a tal uopo il procuratore aggiunto) sulla conduzione del procedimento penale "SITIEL" n. 2297 / 93 mod. 45, noto come "Farmatruffa", assegnato congiuntamente ai sostituti dott. Angelo Giorgianni e dott. Vincenzo RO, e avere, così, consentito che la trattazione del procedimento subisse gravi ritardi e fosse condotto dai magistrati assegnatari con le modalità di seguito riportate.
Il procedimento veniva assegnato ai due sostituti il 22 settembre 1993; nello stesso venivano acquisiti atti trasmessi per competenza dalla locale procura circondariale. Da tale momento e per oltre tre anni e mezzo, e nonostante la procura circondariale avesse disposto due consulenze tecniche dalle quali emergeva chiaramente il meccanismo illecito adottato per l'approvvigionamento dei tarmaci presso il Policlinico di Messina, l'attività d'indagine dei due sostituti, e in particolare del dott. RO, era consistita:
a) nel richiedere, in data 15 dicembre 1993, alla procura circondariale di voler specificare i reati per i quali il procedimento era stato trasmesso per competenza alla procura presso il tribunale;
b) nel chiedere, il 22 luglio 1994 e per una sola volta, la proroga dei termini per le indagini preliminari, richiesta che il g.i.p. accoglieva;
c) nel chiedere alla p.g., nell'ottobre 1994, con delega nella quale veniva specificato "con richiesta di consultare tutti gli atti del procedimento ... e riferire con annotazioni relative alle indagini svolte", di effettuare un sunto delle indagini espletate senza delegare - ne' in tale occasione, ne' antecedentemente,(ad esclusione di due deleghe sulla carenza di reattivi presso nosocomi cittadini, una sola delle quali sottoscritta da entrambi i sostituti e relativa alla prima fase dell'indagine, ne' successivamente, indagini di alcun genere;
d) nell'omettere di espletare, dall'ottobre 1994 all'ottobre 1996, attività istruttoria, nonostante la p.g. delegata avesse restituito, nel febbraio 1995, gli atti d'indagine richiesti;
e) nel chiedere, in data 11 ottobre 1996, l'archiviazione per tutti i reati di competenza del tribunale (con esclusione, quindi, dei soli reati di truffa);
f) nell'omettere ogni richiesta sulla posizione dell'indagato DO ZZ (poi rinviato a giudizio su richiesta della procura generale);
g) formulando, nei confronti dell'indagata AO, l'accusa di corruzione per atti conformi ai doveri d'ufficio, mentre la stessa aveva dichiarato che le offerte le erano state fatte per atti contrari ai doveri d'ufficio;
h) nell'omettere di contestare aggravanti che risultavano inequivocabilmente ipotizzabili e indicando nella medesima rubrica il rettore del Policlinico di Messina D'Alcontres, allo stesso tempo, imputato e persona offesa del reato di truffa perpetrato in danno dell'istituto;
i) omettendo di evidenziare, nella richiesta di archiviazione parziale, la sussistenza di reati, della quale, nella parte narrativa della richiesta, si dava invece atto;
j) a seguito dell'accoglimento della richiesta da parte del g.i.p., il fascicolo veniva trasmesso dal dott. RO alla locale procura circondariale, che sollevava conflitto negativo di competenza, concluso col provvedimento in data 10 gennaio 1997 del procuratore generale che dichiarava la competenza della procura presso il tribunale di Messina;
k) nel richiedere, in data 17 luglio 1997, la proroga dei termini per le indagini preliminari del procedimento trasmesso dalla procura circondariale, che veniva nuovamente iscritto al n. 112 / 97 del mod. 21; proroga non concessa dal g.i.p., che, con provvedimento del 15 settembre 1997, rigettava la richiesta, restituendo gli atti al p.m. con l'indicazione di chiedere la riapertura delle indagini per i reati di competenza del tribunale per i quali era stata disposta l'archiviazione. Stante l'ulteriore inerzia del sostituto dr. RO, il procuratore generale, in data 30 settembre 1997, richiedeva in visione il fascicolo, che veniva avocato il 12 novembre 1997; il 13 marzo 1998 il procuratore generale ed un suo sostituto chiedevano il rinvio a giudizio dinanzi al tribunale di Messina di NO ZZ ed altri. Il dott. BO doveva pertanto rispondere, oltre che di omessa vigilanza sulle condotte irregolari dei due sostituti, per non aver esercitato, pur essendo consapevole dello stato di abbandono in cui si trovava il procedimento, l'attività di vigilanza complessiva e d'impulso che incombe al procuratore capo. E ciò soprattutto considerando la pubblicazione di alcuni articoli di stampa, comparsi sul quotidiano a diffusione nazionale "Il Giornale" prima dell'inizio del 1996, nei quali si parlava di " garantismo familiare", con riferimento al fatto che uno degli indagati, EG ZZ, era il cognato della moglie del dott. BO. Tale attacco avrebbe dovuto indurre quest'ultimo a procedere - personalmente o tramite il procuratore aggiunto - ad una verifica dello stato del procedimento;
2) omissione dei doveri di vigilanza, in relazione all'art. 18 del r.d.l.vo 31 maggio 1946, n. 511, sulla conduzione del procedimento più rilevante condotto dall'ufficio, non imponendo, pur conoscendone la complessità, imposto un passaggio di consegne fra il dott. Giorgianni e i sostituti subentranti e per non aver contrastato lo smembramento della struttura che assisteva il dott. Giorgianni nella conduzione del " procedimento contenitore". In relazione a tale contestazione, la sentenza impugnata riferiva che, secondo il rapporto ispettivo, risultavano cancellati dalla memoria del computer usato dal dott. Giorgianni tutti i filea relativi ad indagini per reati contro la pubblica amministrazione;
3) violazione del dovere di correttezza (art. 18 r.d. l.vo 31 maggio 1946, n. 511), per aver omesso di astenersi dal trattare un procedimento contro il dott. TO TE, sostituto procuratore della Repubblica presso il tribunale di Reggio Calabria, che era stato titolare di indagine nei suoi confronti, nonché due procedimenti a carico del sostituto procuratore di Messina dott. Salvatore EM;
4) violazione del dovere di correttezza, per essersi ingerito in un'indagine non di competenza del suo ufficio, comunicando il contenuto di informativa del Gi.CO. di Firenze ad uno dei suoi sostituti, il dott. Franco HE, il quale appariva come uno dei possibili indagati dalla stessa informativa, e richiedendo notizie sullo svolgimento di tale indagine. In particolare, con nota del dott. Giovanni Lembo del 31 ottobre 1996, la Direzione Nazionale Antimafia trasmetteva al procuratore della Repubblica presso il tribunale di Messina, per quanto di competenza, copia dell'informativa del GI.CO. del 3 aprile 1996 del Gi.CO. di Firenze, diretta alla procura della Repubblica di La Spezia. Con lettera riservata del 14 novembre 1996, il dott. HE informava il procuratore capo - in riferimento a due conversazioni telefoniche con cellulare intercorse tra lui stesso e tale LD UX - che le telefonate potevano essere state fatte perché il UX si era unito con la sua barca a lui e a un gruppo di amici per alcune escursioni, oppure perché il figlio era amico della figlia della convivente del UX . Questi era coinvolto in un'indagine concernente un traffico d'armi, nella quale il dott. HE, secondo il Gi.CO., aveva disposto intercettazioni telefoniche.
Con nota del 19 novembre 1996 il dott. BO chiedeva al procuratore della Repubblica di La Spezia notizie di aggiornamento, richiesta alla quale l'ufficio destinatario rispondeva che non vi erano aggiornamenti da comunicare. Con successiva nota il dott. HE esponeva la propria versione difensiva sugli elementi di sospetto che potevano emergere dalla nota del Gi.CO. Infine, con missiva del 27 novembre 1996, il dott. BO disponeva che copia dell'informativa venisse trasmessa alla procura della Repubblica presso il tribunale di Reggio Calabria. Da ciò discendeva, secondo la contestazione, che il dott. BO - in relazione ad un procedimento avente ad oggetto collegamenti, rilevati dalla Guardia di Finanza tra magistrati inquirenti di Messina e soggetti riconducibili all'area degli indagati nell'operazione denominata " Arzente Isola", aveva messo al corrente uno dei predetti magistrati (appunto il dott. HE ) del contenuto dell'informativa, consentendogli di stendere ampie note difensive e aveva chiesto, altresì, aggiornamenti sulle indagini.
Con sentenza 7 dicembre 2001 - 15 gennaio 2002 la Sezione disciplinare del Consiglio Superiore della Magistratura assolveva l'incolpato da tutti gli addebiti, salvo da quello di cui al capo 3), seconda parte, per il quale irrogava la sanzione disciplinare dell'ammonimento.
Per quanto riguarda tale capo d'incolpazione la sentenza è così motivata:
- la procura di Reggio Calabria, competente ai sensi dell'art. 11 cod. proc. pen., aveva iniziato un'indagine nei confronti del dott.
BO, affidata congiuntamente ai sostituti TE, OL e NI, i quali, alla fine del 1996, aveva presentato una richiesta di rinvio a giudizio dello BO e di altre persone, per fatti relativi alla gestione di un pentito di mafia. Il dott. TE era stato, quindi, designato a rappresentare l'ufficio del P.M. all'udienza dinanzi al giudice per le indagini preliminari. Si trattava, pertanto, di un procedimento in cui le rispettive posizioni processuali del dott. TE e dell'indagato BO erano nettamente delineate;
- il dovere d'imparzialità avrebbe dovuto indurre l'incolpato, che era a perfetta conoscenza del procedimento e dello stato al quale era pervenuto, ad astenersi dal compimento di attività processuali in relazione alle quali il dott. TE aveva assunto la posizione d'incolpato;
- nel procedimento contro il dott. TE l'incolpato aveva svolto incisive funzioni accusatorie, violando i doveri imposti per assicurare la perfetta imparzialità dei comportamenti e per lasciar percepire all'opinione pubblica che tale obiettivo fosse realmente perseguito. La Sezione poneva in rilievo, quali elementi che evidenziavano il disvalore della condotta sul piano disciplinare, il fatto che l'iscrizione del TE nel registro degl'indagati era avvenuta, non sulla base di una notitia criminis qualificata, ma a seguito di notizie di stampa;
inoltre, il non avere tenuto conto, nel formulare l'imputazione a carico del TE, di una modifica legislativa intervenuta sette anni prima;
- la fonte della responsabilità disciplinare non era, pertanto, la mera violazione del dovere di astensione, ma rappresentava la combinazione di elementi di un comportamento, ne' sereno, ne' imparziale, verosimilmente venato da risentimento personale per l'iniziativa penale assunta dal TE;
- il giudizio di disvalore sulla condotta dell'incolpato non poteva essere eliso dalla successiva richiesta di archiviazione parziale formulata dall'incolpato nei confronti del collega, tanto più che quest'ultimo era stato costretto ad una rilevante attività difensiva e fin dall'inizio era manifesta l'inconfigurabilità dell'accusa sulla base dello jus superveniens.
Per quanto riguarda la contestazione di cui al capo 3) concernente la mancata astensione nei procedimenti contro il dott. EM, la responsabilità dell'incolpato doveva essere esclusa per insussistenza dell'addebito, non avendo egli compiuto alcun atto d'indagine in tali procedimenti.
In relazione agli altri capi d'incolpazione doveva pronunciarsi assoluzione perché i fatti non costituivano illecito disciplinare, in guanto:
- il presupposto, inespresso ma percepibile, del capo d'incolpazione (omessa vigilanza) era che la violazione dei doveri di vigilanza sarebbe stata determinata dal rapporto di affinità che legava il dott. BO ad uno degli indagati. Ma, secondo la Sezione disciplinare, l'accusa avrebbe dovuto spingersi oltre l'ipotesi contestata e sostanziarsi in una violazione comportamentale ben più grave, sconfinante nel favoritismo. Senonché, di tale ipotesi non esisteva traccia, ne' nella formulazione dell'accusa, ne' negli atti di indagine successivamente compiuti;
- guanto alla violazione del dovere di vigilanza - assai delicato perché afferente al rapporto tra capo dell'ufficio e sostituti - secondo una consolidata giurisprudenza disciplinare tale dovere non può spingersi fino al punto di espropriare i sostituti delle indagini a loro affidate, compiendo, così, un non consentito sindacato sul merito, il quale avrebbe costituito, a sua volta, un illecito disciplinare. D'altra parte, proprio la presenza tra le persone indagate di un affine del procuratore, ammesso che egli avesse avuto conoscenza delle notizie di stampa, avrebbe potuto essere interpretata come segno di indebita interferenza, in particolare, una sollecitazione ad una rapida definizione dell'indagine avrebbe potuto essere interpretata dai sostituti destinatari come una forma "implicita e subliminale" di propugnazione di un esito favorevole al ZZ, Era, quindi, evidente che la strada scelta dal procuratore era stata sostanzialmente conforme ai doveri del suo ufficio, anche tenuto conto della circostanza che nessun atto d'indagine era stato compiuto dai sostituti;
- quanto alla contestata, omessa vigilanza sul passaggio delle consegne tra il dott. Giorgianni, eletto senatore, e il sostituto a lui subentrato, tale controllo era da ritenersi estraneo ai doveri del capo dell'ufficio, essendo una misura di cautela che grava esclusivamente sul magistrato subentrante e si ricollega al dovere di lealtà che incombe a quest'ultimo. In tal senso esistevano prassi in tutti gli uffici giudiziari, soprattutto se di grandi dimensioni, nei quali non era ipotizzatale che il dirigente assista alle operazioni in questione;
- per quanto riguardava l'addebito concernente i rapporti col dott. HE, l'incolpato non aveva posto in essere alcuna forma di favoritismo, ne' risultava che al HE fossero state rivelate notizie coperte da segreto, essendo avvenuta soltanto una doverosa raccolta di notizie necessarie per interloquire con l'autorità competente.
Avverso tale sentenza NI BO e il Miniatro della Giustizia hanno proposto ricorso per Cassazione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con un unico, articolato motivo, denunciando violazione e falsa applicazione dell'art. 18 del r.d.l. vo 31 maggio 1946, n. 511, nonché omessa e/o insufficiente e/o contraddittoria motivazione, in relazione all'art. 360, comma 1^, n. 3 e n. 5 cod. proc. civ., il ricorrente deduce:
- premesso che l'art. 18, per l'indeterminatezza della formula in esso contenuto, attribuisce all'organo disciplinare un ampio margine di valutazione sull'esercizio delle funzioni giurisdizionali e sulla regola deontologica da osservarsi, (nel caso concreto la regola posta dall'art. 52 cod. proc. pen., di astenersi quando ricorrano "gravi motivi di convenienza", il giudice disciplinare deve in concreto verificare: se il comportamento del magistrato sia legittimo: a) tenuto conto delle circostanze nelle quali il comportamento si è verificato;
b) se il comportamento sia imputabile al magistrato a titolo di dolo o colpa;
c) se si sia verificata in concreto una lesione del prestigio dell'Ordine giudiziario. Secondo il ricorrente la sentenza impugnata avrebbe omesso ogni indagine e ogni motivazione sui detti elementi, configurando una vera e propria responsabilità obiettiva;
- in particolare, la sentenza non tiene conto delle seguenti circostanze:
-a) che titolare del procedimento contro il dott. BO era il dott. OL;
-b) il dott. TE non aveva svolto u significativi atti d'indagine "e si era limitato all'interrogatorio di tre dei cinque indagati e a qualche altro atto di marginale importanza;
-c) il dr. NI aveva firmato solo la richiesta di rinvio a giudizio, assieme a tutti i componenti del pool che si occupava di procedimenti ex art. 11 cod. proc. pen.;
-d) all'udienza dinanzi al g.u.p. non era intervenuto solo il dott. TE, ma anche il dott. OL.
- Inoltre, la Sezione disciplinare avrebbe dovuto accertare se veramente vi fosse stato un risentimento del dott. BO cosa che, invece, sarebbe esclusa dalla lettura degli atti, da cui risultava che il dott. TE aveva manifestato, dinanzi al g.u.p., l'avviso dell'estraneità del dott. BO ai reati contestatigli. Il che, ad avviso del ricorrente, si tradurrebbe in illogicità della motivazione. Ancora, contrariamente a quanto affermato nella sentenza, il procedimento contro il dott. BO non era pendente dinanzi agli uffici giudiziari di Reggio Calabria, in quanto il g.u.p. lo aveva trasmesso per competenza al p.m. di Nuoro. Il ricorrente lamenta, inoltre, che la sentenza conterrebbe affermazioni del tutto illogiche o non conformi a verità riguardo al procedimento contro il dott. TE, e in particolare:
- lo svolgimento, da parte del dott. BO, di funzioni accusatorie incisive nei confronti del TE. Egli si era, infatti, limitato a sentire brevemente il dott. EM, il quale gli aveva dichiarato che il TE non gli aveva preventivamente comunicato di non poter intervenire all'udienza ed il dott. Greco (presidente della corte d'assise), il quale aveva riferito che solo dopo le ore 12 il dott. TE si era presentato all'udienza, provocando l'abbandono dell'aula da parte dei difensori e il rinvio del processo;
- manifestamente erronea sarebbe la valutazione circa la singolarità dell'iniziativa a seguito di sole notizie di stampa, trattandosi di notizie di grande clamore. Stante la doverosità dell'esercizio dell'azione penale, l'iniziativa non poteva essere considerata come "un atteggiamento ne' sereno, ne' imparziale";
- le considerazioni svolte sull'attività difensiva del dott. TE e sulla (in)fondatezza dell'accusa nei suoi confronti costituiscono un indebito sindacato di merito sull'attività giudiziaria;
- premesso che l'inosservanza del dovere di astensione da parte del p.m. deve essere valutata con minore rigore di quella del giudice, la sentenza non avrebbe tenuto conto dei principi più volte affermati in materia dalla giurisprudenza;
- il procedimento contro il dott. TE doveva essere assegnato al dott. BO in forza di criteri automatici;
- la sentenza non si pone il problema della lesione del prestigio dell'ordine giudiziario in conseguenza dell'affermata condotta illegittima.
Denunciando violazione di legge per omessa o assolutamente illogica motivazione, la difesa dell'Amministrazione lamenta che sia stata esclusa la responsabilità dell'incolpato senza tener conto che non gli era stata contestata un'indebita ingerenza nelle indagini, ma il mancato esercizio della vigilanza sulle stesse, e del necessario impulso.
La decisione della Sezione disciplinare si baserebbe, inoltre, su mere congetture, quali le considerazioni sullo scopo dell'incolpazione, che sarebbe celatamente indirizzata a censurare un atteggiamento di favoritismo nei confronti di un prossimo congiunto. Quanto all'addebito relativo alla condotta posta in essere nei confronti del sostituto dott. HE (capo 4), la violazione del dovere di riservatezza emergeva dai fatti, e tale dovere sussisteva anche se dovesse condividersi la tesi che la notizia non era coperta da segreto.
4.1. Preliminarmente deve disporsi la riunione dei ricorsi, proposti avverso la stessa sentenza. Il gravame dell'Amministrazione deve essere qualificato come incidentale, in quanto successivamente notificato.
4.2. Le censure svolte nel ricorso di NI BO sono inammissibili.
Come lo stesso ricorrente ha riconosciuto, la definizione di illecito disciplinare contenuta nell'art. 18 del r.d.l.vo 31 maggio 1946, n. 511 costituisce un concetto giuridico indeterminato. Pertanto,
secondo la giurisprudenza delle Sezioni Unite (si veda, fra le altre, la sentenza 18 gennaio 2001, n. 5), l'individuazione dei modelli di condotta disciplinarmente rilevanti e la loro applicazione nel caso concreto da parte del giudice disciplinare non sono direttamente sindacabili in sede di legittimità, potendo la Corte di Cassazione svolgere soltanto un controllo di mera ragionevolezza, oltre che quello previsto dall'art. 360, comma 1^, n. 5, cod. proc. civ.. Orbene, le critiche del ricorrente contengono, in sintesi, una complessiva richiesta di rivalutazione dell'intera condotta dell'incolpato, al fine di escludere la sua riconducibilità alla previsione del citato art. 18, e tale richiesta si articola in una serie di critiche all'apprezzamento di fatti e situazioni, la cui materiale esistenza non viene contestata, critiche dirette ad ottenere nuove e diverse valutazioni della loro rilevanza, o addirittura una ricostruzione diversa da quella contenuta nella sentenza impugnata, riesame che, secondo il ricorrente, dovrebbe estendersi addirittura agli stati psicologici dei diversi protagonisti della vicenda. Tutto ciò non è ovviamente consentito nel giudizio di legittimità, ove le valutazioni ed apprezzamenti della Sezione disciplinare non siano espresse attraverso una motivazione carente, contraddittoria o affetta da errori giuridici che abbiano avuto un ruolo causale sulla decisione.
Quanto ai vizi di violazione di legge denunciati, la decisione è immune da rilievi, avendo evidenziato la violazione di legge processuale commessa da NI BO nell'esercizio delle sue funzioni, la sua volontarietà, e le circostanze nelle quali era stata commessa.
Quanto alla lesione del prestigio dell'Ordine giudiziario, la stessa, rilevata nella motivazione della sentenza, risultava evidente dal contesto del provvedimento impugnato, essendo l'irregolarità contestata emersa da un'indagine che riguardava anomalie dell'ufficio diretto da NI BO, i cui echi avevano ampiamente superato - giungendo ad un'inchiesta parlamentare - i confini degli uffici giudiziari di Messina.
4.3. Sono del pari inammissibili, per varie ragioni, le censure svolte nel ricorso del Ministro della Giustizia.
Per quanto attiene alla prima parte del motivo, dal ricorso non è dato desumere se le censure siano state rivolte con riferimento ai capi 1) e 2), o esclusivamente al primo. Se le censure devono essere riferite soltanto al primo capo, il Collegio rileva che le stesse contengono soltanto una generica enunciazione di principio, e cioè che la Sezione disciplinare avrebbe confuso l'addebito di negligenza con quello di favoritismo nei confronti di un congiunto, senza svolgere alcuna motivazione sulle ragioni poste a base della contestazioni e sull'intrinseca natura delle stesse. Inoltre, il ricorso dell'Avvocatura non contiene alcuna specifica critica alle articolate argomentazioni svolte nella decisione per spiegare l'irrilevanza disciplinare del mancato intervento del procuratore capo sui ritardi e sulle irregolarità nella conduzione dell'indagine da parte dei due sostituti.
Quanto all'addebito concernente le informazioni che il dott. BO avrebbe fornito al dott. HE circa l'indagine del GI.CO., il ricorso non contiene alcuna specifica critica alla motivazione della decisione impugnata, non contestando l'Amministrazione ricorrente l'affermazione (pur apodittica) che le notizie contenuta nell'informativa non erano coperte da segreto, e limitandosi a rilevare che, comunque, il procuratore BO aveva violato il dovere di riservatezza.
4.4. I ricorsi devono essere, pertanto rigettati. La reciproca soccombenza giustifica una pronuncia d'integrale compensazione delle spese di questa fase.
P.Q.M.
La Corte di Cassazione a Sezioni Unite;
riunisce i ricorsi e li rigetta;
compensa le spese.
Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio delle Sezioni Unite civili, il 6 novembre 2003. Depositato in Cancelleria il 14 gennaio 2004