Sentenza 23 agosto 2003
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 23/08/2003, n. 12392 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 12392 |
| Data del deposito : | 23 agosto 2003 |
Testo completo
Aula "B" 1 23 92 /03 REPUBBLI CA I TALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO OGGETTO: Lavoro CAS SAZIONE LA CORTE SUPREMA D I R.G.n. 3207/01 SEZIONE LAVORO 26274 Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Cron. Mattone9 Presidente Dott. Sergio Rep. Prestipino Consigliere Rel.- Ud. 10.03.2003 ✓ "T Giovanni Francesco Antonio Maiorano TT" - Camillo Filadoro D'Agostino """ Giancarlo ha pronunciato la seguente " SENTENZA , , ! sul ricorso proposto, , ! ! 4 9 .. da S.r.l. DIAGNOSTICA DI RADIOLOGIA MEDICA, in persona del legale rappresentante, già elett.te dom.ta in Roma, Via Migiurtina n. 36, presso lo studio dell'Avv. Alfredo Galasso ed ora presso la cancelleria della Corte Suprema di Cassazione, rappresentata e difesa dal suddetto Avv. Alfredo Galasso in forza di procura speciale a margine del ricorso per cassazione. Ricorrente 1428
contro
ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA SOCIALE-INPS, in persona del legale rappresentante, elett.te dom.to in は Roma, Via della Frezza n. 17, presso l'Ufficio legale dell'Istituto medesimo, rappresentato e difeso dagli Avv. Domenico Ponturo, Fabio Fonzo e Fabrizio Correra in forza di procura speciale in calce al controricorso.
- Controricorrente -
per l'annullamento della sentenza del Tribunale di Trapani n. 14 del 17.3.2000. Udita nella pubblica udienza del 10.3.2000 la relazione della causa svolta dal Consigliere Relatore Dott. Giovanni Prestipino;
Sentito l'Avv. Antonino Sgroi per delega dell'Avv. Fabio Fonzo per l'Istituto controricorrente;
Sentito il P.M., nella persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Orazio Frazzini, che ha concluso per il rigetto del ricorso. Svolgimento del processo Con ricorso del 12 marzo 1994 la s.r.l. Diagnostica di Radiologia medica proponeva opposizione avverso il decreto con il quale il Pretore del lavoro di Trapani le aveva ingiunto di pagare all'Istituto Nazionale della Previdenza Sociale la somma di L. 304.047.846, oltre agli accessori a titolo di contributi omessi e sanzioni in relazione al periodo settembre 1982-settembre 1990, per non avere registrato tre medici che avevano - nei libri paga e matricola 2 prestato attività di lavoro subordinato e chiedeva che, accertato che i tre sanitari avevano svolto atività di lavoro autonomo, fosse disposta la revoca del decreto ingiuntivo. Instauratosi il contraddittorio e assunta la prova testimoniale dedotta dalle parti, il Pretore con sentenza del 20 luglio 1999 rigettava l'opposizione. Questa decisione, impugnata dalla società Diagnostica di Radiologia medica, veniva confermata dal Tribunale di Trapani con sentenza del 17 marzo 2000. Il Tribunale preliminarmente osservava che, per il principio della infrazionabilità della prova e non rinvenendosi nel materiale probatorio già acquisito Mi agli atti incertezze non altrimenti superabili, non poteva essere ammessa la prova testimoniale dedotta dalla società nel giudizio di appello e poi rilevava che dalle prove assunte era risultato che i tre medici, in relazione ai quali era stato redatto il verbale ispettivo dell'INPS, avevano svolto attività di lavoro subordinato, essendo emerso, in particolare, che i medesimi avevano osservato un orario di lavoro predeterminato, che avevano percepito una retribuzione fissa mensile e che, in caso di assenza, venivano sostituiti con altro personale medico scelto dalla società datrice di lavoro. - 3 Avverso questa sentenza ha proposto ricorso per cassazione la società Diagnostica di Radiologia medica in base a due distinti motivi. L'INPS ha resistito con controricorso. Motivi della decisione Con il primo motivo dell'impugnazione la società la violazione e la falsaricorrente denuncia applicazione dell'art. 437 c.p.c., oltre a vizi di motivazione, in relazione all'art. 360, primo comma n. 3 e 5, c.p.c. e lamenta che il Tribunale non abbia ammesso la prova testimoniale e documentale dedotta nel giudizio di appello. Tale prova, a detta della medesima ricorrente, era decisiva al fine di stabilire il carattere autonomo dell'attività lavorativa svolta dai tre medici, i quali a quel tempo avevano in corso un normale rapporto di lavoro subordinato presso l'ospedale S. Antonio Abate di Trapani. Questo motivo è inammissibile in base ad un duplice profilo. Un primo profilo di inammissibilità consegue dalla genericità della censura dedotta, dal momento che la ricorrente non indica, come era suo preciso onere, il contenuto della prova testimoniale e dei documenti (non oggetto del meglio precisati) che hanno formato provvedimento di inammissibilità emanato dal giudice dell'appello (cfr., al riguardo, Cass. 2 novembre 1998 n. 10913). Un ulteriore profilo di inammissibilità deriva dal rilievo che la ricorrente non investe, con i necessari rilievi critici, la principale ragione posta a base della decisione emanata sul punto dal giudice di appello quella relativa al principio di con la conseguenza che, infrazionabilità della prova - per ciò stesso, la decisione stessa deve rimanere ferma. Con il secondo motivo del ricorso la società Diagnostica di Radiologia medica deduce la violazione e la falsa applicazione degli artt. 2094 e 2222 c.c. e il vizio di omessa, contraddittoria insufficiente e motivazione su un punto decisivo controversia della (art. 360, primo comma n. 3 e 5, c.p.c.) e sostiene che il Tribunale, se avesse tenuto conto dei rilievi esposti nell'atto di appello e delle prove raccolte (dalle quali non si ricavava l'osservanza di un orario di lavoro), avrebbe dovuto affermare che i tre medici avevano prestato attività lavorativa autonoma, senza alcun vincolo di subordinazione con la società. Questo motivo è privo di fondamento. Nonostante la formale intestazione nel motivo del ricorso per cassazione, con il richiamo di vizi di + 5 violazione di legge, in effetti le censure dedotte dalla società ricorrente si risolvono unicamente nella prospettazione di pretesi vizi di motivazione, perché riguardano solamente le argomentazioni svolte dal giudice di appello, a sostegno della decisione emessa, in ordine alla valutazione del materiale probatorio acquisito alla causa. Nel ricorso per cassazione, infatti, non sono evidenziati punti della sentenza impugnata nei quali da parte del Tribunale vi sarebbe stata una erronea applicazione di norme di diritto, mentre lo stesso richiamo agli artt. 2094 e 2222 c.c. - relativi al contratto di lavoro subordinato e a quello ' di prestazione d'opera resta privo della necessaria- specificazione a fronte delle affermazioni contenute nella sentenza che si intendono censurare. D'altra parte, per costante giurisprudenza, il contraddittoria vizio di omessa, insufficiente motivazione, denunciabile in sede di legittimità, sussiste quando nel ragionamento seguito dal giudice di merito sia riscontrabile il mancato esame di punti decisivi della controversia, prospettati dalle parti o rilevabili d'ufficio, ovvero risulti un insanabile contrasto tra le argomentazioni svolte, tale da non consentire l'identificazione del procedimento logico posto a base della decisione. 6 ! aNel caso in esame, nel ricorso per cassazione parte un accenno, del tutto generico e, come tale "a dichiarazioni rese da altri soggettiinammissibile, coinvolti" che non sarebbero state prese in considerazione dal Tribunale, ma delle quali non sono precisati né il contenuto né la fonte non si indicano punti della controversia, decisivi per la pronuncia che è stata poi emessa, non esaminati o insufficientemente esaminati, con la conseguenza che tutte le argomentazioni svolte dalla società ricorrente si risolvono, in violazione del principio secondo cui il vizio di motivazione non può consistere nella mera difformità tra il valore ed il significato attribuito dal giudice agli elementi di fatto ed alle circostanze vagliati ed il valore e il significato pretesi dalla parte, in una diversa valutazione del materiale probatorio acquisito al giudizio. Il che va rapportato, soprattutto, alla doglianza con la quale la ricorrente si duole del fatto che il Tribunale non avrebbe tenuto conto dei rilievi esposti nell'atto di appello, ove si consideri che, viceversa, nella sentenza impugnata è stata data congrua risposta a tali rilievi, nella parte in cui è stato Osservato che il teste Venza, "nel riferire circa l'orario di lavoro osservato, ha previa lettura, la confermato integralmente, } 7 F dichiarazione resa il 9 ottobre 1990 agli ispettori dell'INPS, dalla quale si evinceva che le prestazioni lavorative si svolgevano dalle ore 9 alle ore 12, ovvero di pomeriggio". Avuto riguardo a tutte le considerazioni che precedono, poiché la sentenza impugnata si sottrae a tutte le censure dedotte dalla società ricorrente, il ricorso deve essere rigettato e la medesima società deve essere condannata alle spese e agli onorari della presente fase del giudizio.
P. Q. M.
La Corte rigetta il ricorso e condanna la società ricorrente a pagare all'INPS le spese del giudizio di cassazione, che liquida in Euro10,00 oltre ad Eu: 5.000/00 (cinquemila/00) per onorari. Così deciso in Roma il 10 marzo 2003 o P Mattary Il Consigliere estensole. Il Presidente: IL CANCELLEWERE Depositato in Cancelleria 23 AGO. 2003 oggi, CANCELLIERE могеfar 8