Cass. pen., sez. III, sentenza 11/07/2001, n. 36206
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Sentenza 11 luglio 2001

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In tema di scommesse clandestine sugli eventi sportivi, è manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale - proposta con riferimento ai principi di libera iniziativa contenuti nel Trattato CEE, in particolare negli artt.59 e 60, e ai principi di uguaglianza e di libera iniziativa contenuti negli art.3 e 41 della Costituzione o quelli contenuti negli artt.10 e 11 della Costituzione stessa in tema di rapporti con le norme di diritto internazionale - dell'art.4 legge n.401 del 1989 e successive modifiche, sotto il profilo della possibilità di ricomprendere nella fattispecie incriminatrice anche l'ipotesi in cui ad operare senza autorizzazione sia una ditta collegata telematicamente con una società di "bookmakers" situata in territorio estero (Nell'affermare tale principio la Corte ha evidenziato la rilevanza degli interessi legati alla sicurezza pubblica, come riconosciuti dagli artt.56 e 66 del Trattato CEE e dal nostro ordinamento, ed ha dichiarato manifestamente infondate le questioni di legittimità costituzionale sollevate dal ricorrente). [v. Corte di Giustizia, causa c-67/98, Zenatti]

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. pen., sez. III, sentenza 11/07/2001, n. 36206
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 36206
    Data del deposito : 11 luglio 2001

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