Sentenza 11 luglio 2001
Massime • 1
In tema di scommesse clandestine sugli eventi sportivi, è manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale - proposta con riferimento ai principi di libera iniziativa contenuti nel Trattato CEE, in particolare negli artt.59 e 60, e ai principi di uguaglianza e di libera iniziativa contenuti negli art.3 e 41 della Costituzione o quelli contenuti negli artt.10 e 11 della Costituzione stessa in tema di rapporti con le norme di diritto internazionale - dell'art.4 legge n.401 del 1989 e successive modifiche, sotto il profilo della possibilità di ricomprendere nella fattispecie incriminatrice anche l'ipotesi in cui ad operare senza autorizzazione sia una ditta collegata telematicamente con una società di "bookmakers" situata in territorio estero (Nell'affermare tale principio la Corte ha evidenziato la rilevanza degli interessi legati alla sicurezza pubblica, come riconosciuti dagli artt.56 e 66 del Trattato CEE e dal nostro ordinamento, ed ha dichiarato manifestamente infondate le questioni di legittimità costituzionale sollevate dal ricorrente). [v. Corte di Giustizia, causa c-67/98, Zenatti]
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. III, sentenza 11/07/2001, n. 36206 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 36206 |
| Data del deposito : | 11 luglio 2001 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Camera di consiglio
Dott. FRANCESCO TORIELLO - Presidente - del 11/07/2001
Dott. ANTONIO ZUMBO - Consigliere - SENTENZA
Dott. CLAUDIO VITALONE - Consigliere - N. 2571
Dott. CLAUDIA SQUASSONI - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. ALFREDO MARIA LOMBARDI - Consigliere - N. 19325/2001
sul ricorso proposto da UC UG,
avverso l'ordinanza emessa dal Tribunale di Napoli in data 17.4.2001;
sentita la relazione del Consigliere Dott. Claudio Vitalone;
ascoltate le conclusioni del Pubblico Ministero nella persona del
Dott. Mario Fraticelli, che ha chiesto il rigetto del ricorso;
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Il G.I.P. del Tribunale di Napoli, con decreto del 23 marzo 2001, disponeva il sequestro preventivo dei beni (apparecchiature elettroniche ed altro materiale) rinvenuti all'interno del locale della ditta individuale "Play on line internet navigation" di UC UG, ove risultava attivato un centro di accettazione scommesse su eventi sportivi nazionali ed internazionali (partite di calcio), che venivano trasmesse in collegamento telematico ad una società di bookmakers, esteroresidente, denominata "Eurobet". Si accertava che il centro, collegato con circa 300 utenti, non aveva ottenuto alcuna autorizzazione - ne' dell'Autorità di P.S. ne' del C.O.N.I. - per lo svolgimento della sua attività.
Su istanza di riesame presentata dal UG - a carico del quale era stato ipotizzato il reato di cui all'art. 4 L. 401/89 (come modificato dall'art. 11 co. 35 L. 537/93, integrato dall'art. 11 co. 4 d.l. 557/93, convertito nella L. 133/94, ed ulteriormente modificato dall'art. 37 co. 5 L. 388/2000) - il Tribunale, con l'ordinanza richiamata in epigrafe, confermava integralmente la statuizione cautelare.
Ricorre ora per cassazione il UG, chiedendo preliminarmente la rimessione degli atti alla Corte costituzionale e alla Corte di Giustizia europea per contrasto degli artt. 4, 4 bis e 4 ter della L.401/89 con la normativa costituzionale e con la normativa della CE.
Esisterebbe - si afferma - una disparità di trattamento tra l'allibratore italiano (regolarmente autorizzato in Italia) e quello straniero (debitamente autorizzato all'estero). L'art. 88 t.u.l.p.s. (come novellato dall'art. 37 L. 388/00) avrebbe liberalizzato la materia, escludendo che lo Stato vi eserciti competenze esclusive e prevedendo al contrario la possibilità di rilasciare licenza per l'esercizio di scommesse in tutti i settori e non più soltanto - come per il passato - in relazione a specifiche gare.
La diversa argomentazione del Tribunale, secondo la quale "dall'art. 88 TULPS si ricava chiaramente che, in linea di principio, l'organizzazione delle scommesse è vietata" sarebbe il frutto di un ragionamento non corretto, così come non corretta sarebbe l'affermazione secondo cui il gioco e le scommesse sarebbero potenzialmente visti dallo Stato come possibili mezzi di turbativa dell'ordine pubblico, alla cui tutela sarebbe finalizzata la normativa in questione.
Devo invece ritenersi - afferma il ricorrente - che la posizione del legislatore sia oggi profondamente mutata, e che la normativa in materia abbia come scopo precipuo l'acquisizione di risorse finanziarie per lo Stato, traendo profitto da un fenomeno in costante espansione, al quale partecipa un numero ragguardevole di persone. Certamente - precisa il ricorrente - lo Stato non ha rinunciato, in subiecta materia, a tutelare l'ordine pubblico e la sicurezza, ma la "finanziaria del 2001" ha mutato decisamente la "ratio" del sistema, perseguendo - accanto alla tutela dei valori tradizionali - altri interessi, quali la difesa dell'imprenditoria privata e l'acquisizione di mezzi economici per il finanziamento dei pubblici bilanci.
E UG prosegue, chiarendo che la sua attività non è quella di organizzare le scommesse, in quanto chi organizza è colui che sceglie gli e venti sportivi, stabilisce le quote ed assume il rischio d'impresa. Egli non svolgeva neppure attività di raccolta, poiché le puntate venivano effettuate direttamente dagli scommettitori, tramite il "collegamento-internet" da lui fornito con il sito della "Eurobet", utilizzando un conto corrente aperto direttamente da quest'ultima al nome dei singoli scommettitori- Era la "Eurobet" a gestire riscossioni e pagamenti, mentre egli si limitava alla prestazione di un servizio di mera "intermediazione", garantendo l'accesso telematico agli scommettitori e lucrando su tale attività, senza alcuna partecipazione ai guadagni dell'allibratore straniero.
Si trattava dunque di un'attività lecita, conforme alla direttiva 97/7 CE, relativa alla protezione dei consumatori in materia di contratti a distanza.
Ne conseguirebbe che la modifica introdotta all'art. 4 cit. si porrebbe in contrasto con la normativa CE - ed in particolare con gli artt. 43 ss. e 49 e ss. del Trattato CE in materia di libertà di stabilimento e di prestazione di servizi trans-frontalieri - in quanto di fatto vieterebbe lo svolgimento di attività di raccolta, accettazione e trasmissione di proposte di scommessa su eventi sportivi, in assenza di autorizzazioni prescritte dal diritto interno, ma in presenza di analogo provvedimento concesso all'allibratore estero dal paese di appartenenza. Da qui la richiesta di trasmissione degli atti alla Corte di giustizia europea ai sensi dell'art. 234 Trattato CEE.
Il UG chiede altresì la trasmissione degli atti alla Corte Costituzionale perché l'art. 4 (come novellato) si porrebbe in contrasto con la Carta fondamentale e in particolare:
- con l'art. 3, per l'ingiustificata limitazione del diritto d'impresa e l'ingiustificata disparità di trattamento tra l'allibratore italiano e quello straniero);
- con l'art. 41, per la limitazione non giustificata dell'iniziativa economica privata;
- con l'art. 10 co. 2, perché il trattamento degli operatori stranieri all'interno dello Stato italiano non sarebbe conforme ai trattati internazionali, vietando di fatto l'esercizio di attività di organizzazione, raccolta e trasmissione scommesse, ancorché autorizzate da uno Stato membro;
- con l'art. 11, perché la norma in discorso non rispetterebbe le limitazioni alla sovranità nazionale e non assicurerebbe la condizione di parità agli altri Stati.
Sarebbe altresì violato il principio di proporzionalità, in ragione dello squilibrio esistente tra la misura sanzionatoria prevista e l'entità dell'interesse protetto, nonché il principio di determinatezza e tassatività, in relazione agli indirizzi enunciati dal giudice delle leggi (sent. 364/88) sull'obbligo del Legislatore di formulare il comando normativo in maniera chiara e precisa. Da ultimo, il ricorrente deduce carenza ed illogicità della motivazione ed erronea applicazione della legge penale, per non avere il Tribunale risposto in relazione ad alcuni profili d'illegittimità proposti.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Sul fondamento delle ragioni di gravame, va preliminarmente rilevato che il giudice del riesame, premessa una puntuale descrizione del rilievo della riforma introdotta con la L. 23 dicembre 2000 n^. 388, ha ritenuto che l'attività ascritta al UG fosse comunque assoggettabile alla nuova previsione sanzionatoria, che vieta "l'accettazione o in qualsiasi modo la raccolta, anche per via telefonica o telematica, di scommesse di qualsiasi genere da chiunque accettate in Italia o all'estero".
Sulla scorta di tale premessa, il Tribunale, rilevata la pertinenzialità delle apparecchiature e della documentazione sequestrate al reato ipotizzato ex art. 4 L. 401/89 e la sussistenza delle relative esigenze cautelari, ha affrontato circostanziatamente tutte le questioni di compatibilità della norma incriminatrice con il sistema costituzionale e con la Legislazione comunitaria, sottolineando - quanto a quest'ultima - che la giurisprudenza della Corte di Giustizia europea ha escluso l'obbligo di rimessione previsto dall'art. 234 (ex 177) del Trattato CEE, quando la norma comunitaria sia di agevole interpretazione o quando la Corte medesima ne abbia già chiarito il significato.
Alla stregua di tale indirizzo confortato anche dalle decisioni di questa Corte (5^ sezione penale, n. 3113 del 9 marzo 1988, ric. Andreotti;
3^ sezione penale n. 2530 del 24 giugno 1997, ric. Cacace), il giudice ha sottolineato che la questione sollevata dall'istante era stata affrontata e risolta in più occasioni dalla giurisprudenza comunitaria. Infatti, sia nella sentenza del 24-3-1994 (in causa C-275-92, Schindler), che nella più recente sentenza 21/10/1999 (in causa C-67/98, Zenatti), la Corte di Giustizia europea, pur statuendo che le disposizioni del Trattato relative alla libera prestazione dei servizi (art. 60) ed alla libera circolazione comunitaria (art. 159) si applicavano anche alla gestione di lotterie ed all'organizzazione di scommesse su eventi sportivi, ha costantemente riaffermato il principio secondo cui le normative nazionali che ostacolino la libera prestazione di servizi sono ammesse se giustificate da obiettivi di politica sociale, tendenti a limitare gli effetti nocivi di tale attività ed ove le restrizioni imposte non siano sproporzionate rispetto agli obiettivi perseguiti. In sostanza - ha additivamente precisato il Tribunale - la giurisprudenza costante della Corte di Giustizia ha sempre ritenuto che il principio della libera circolazione comunitaria poteva essere derogato da esigenze imperative, connesse all'interesse generale "per motivi di ordine pubblico, di pubblica sicurezza e di sanità pubblica", espressamente previsti dall'art. 56 e richiamati dall'art. 66 del Trattato. In particolare, un'autorizzazione limitata dei giochi d'azzardo nell'ambito di diritti speciali od esclusivi riconosciuti o concessi a determinati enti, "che presenta il vantaggio di incanalare il desiderio di giocare e la gestione dei giochi in un circuito controllato, di prevenire il rischio che tale gestione sia diretta a scopi fraudolenti e criminosi e di impiegare gli utili che ne derivano per fini di pubblica utilità, serve anch'essa al perseguimento di detti obiettivi" (punto 37 della sentenza della Corte di Giustizia 21-9-1999, in causa C-124,97). Traendo a coerenti conseguenze la premessa, il giudice del riesame ha sottolineato che la legislazione italiana in materia di giuoco e di scommesse è frutto di un compromesso tra l'intento di vietare private attività che possono essere moralmente riprensibili e che possono essere occasione di frodi ed inganni, e la necessità di disciplinare e controllare ovvero di gestire quelle tra esse che, nonostante le proibizioni, si sono radicate nella coscienza della collettività (è il caso del gioco del lotto) o quelle che siano organizzate per il conseguimento di finalità di interesse generale o comunque meritevoli di tutela.
In tale prospettiva, anche con richiamo agli orientamenti di questa Corte Suprema, il Tribunale ha escluso i denunciati profili d'incompatibilità della norma incriminatrice in questione con il sistema comunitario. Una disciplina derogatrice - si afferma - è certamente legittima in relazione alla tutela di particolari valori di ordine morale, religioso e culturale, presenti nel nostro ordinamento. E se non va trascurato che le attività di gioco e di scommessa possono talvolta essere un mezzo di finanziamento rilevante per fini di beneficenza o di interesse generale, come le opere sociali, le opere caritatevoli, lo sport e la cultura, si deve riconoscere che queste peculiarità del fenomeno ben giustificano che le autorità nazionali dispongano di un potere discrezionale per definire le esigenze di tutela dell'ordine sociale e gli strumenti cui affidare tale tutela.
Ne consegue la piena compatibilità comunitaria della L. 13 dicembre 1989 n. 401, anche in virtù delle modifiche ad essa apportate dalla
L. 388/2000, in linea con l'esigenza di confermare la disciplina del monopolio e del controllo statale sull'organizzazione di lotterie, concorsi pronostici, giochi e scommesse, al fine di tutelare l'ordine pubblico e la sicurezza.
Con riferimento alle questioni di legittimità costituzionale sollevate dal UG per contrasto con il principio di libertà di iniziativa economica (art. 41 Cost.) o con quelli fissati dagli artt. 3, 10 comma 2 ed 11 della Costituzione, il giudice del riesame, nell'uniformarsi ad insegnamento di questa Corte (sentenza 2530/97, cit.), ha sottolineato come la scelta legislativa sia sorta dall'esigenza di un corretto bilanciamento dei valori a confronto e come l'evocata libertà d'impresa economica non potesse svolgersi in contrasto con l'utilità sociale o in modo da recare danno alla sicurezza, alla libertà e alla dignità umana. Si tratta di un equo contemperamento di esigenze diverse, che riguardano soggetti portatori di interessi variamente protetti e comunque meritevoli di tutela, che trovano negli equilibri della scelta legislativa la loro necessaria composizione. Ed è nel corretto bilanciamento dei valori in gioco la legittimità costituzionale delle riserva a favore dello Stato di poteri di controllo e di indirizzo ed il fondamento dei divieti che presidiano, con l'efficacia della sanzione penale, il rispetto della scelta legislativa.
Alla stregua di quanto sin qui esposto è evidente il profilo d'inammissibilità dell'impugnazione proposta dal UG. Essa è fondata precipuamente su motivi che ripropongono le stesse ragioni già analiticamente esaminate e disattese dal giudice del riesame. Tali motivi si rivelano conseguentemente privi del requisito di specificità, richiesto dall'art. 581 lett. e) c.p.p., da cogliersi non soltanto nella genericità della allegazione intesa come indeterminatezza, ma anche per il difetto di correlazione tra le argomentazioni della decisione impugnata e quelle poste a fondamento del gravame, che non possono ignorare le spiegazioni del giudice censurato senza cadere nel vizio di aspecificità.
Nel caso in esame, con la sola eccezione delle questioni inerenti l'asserita irrazionalità della pena e la pretesa genericità del precetto, tutte le ragioni dedotte dal UG si esauriscono nella mera iterazione di deduzioni contenute nell'istanza di riesame, senza alcuna sostanziale attenzione alle puntuali ed esaurienti argomentazioni contenute nell'ordinanza denunciata e senza suggerire all'apprezzamento di questa Corte elementi di significativa novità. Le puntuali considerazioni svolte dal Tribunale sull'evoluzione del sistema normativo e sulla chiarissima portata precettiva della modifica introdotta con l'art. 37 comma 5 della L. 23 dicembre 2000 n^. 388, nel rimarcare la perfetta razionalità della scelta normativa, realizzata attraverso una nitida descrizione dei comportamenti vietati, dimostrano la completa inconsistenza delle residuali eccezioni formulate dal ricorrente, con riferimento a pretese violazioni del "principio di proporzionalita" e di quello di "indeterminatezza e tassatività" della norma in contestazione. La genericità della censura che conclude il ricorso (pag. 8) non consente neppure di individuare quali siano i punti dell'istanza di riesame che il Tribunale non avrebbe preso in considerazione. L'impugnazione va pertanto dichiarata inammissibile e manifestamente infondate debbono essere dichiarate le questioni di legittimità con essa sollevate.
Alla declaratoria d'inammissibilità consegue l'obbligo del ricorrente di provvedere al pagamento delle spese del procedimento e di una somma in favore della Cassa delle ammende, che viene determinata equitativamente come da dispositivo, non ravvisandosi un'ipotesi di ricorso incolpevole, nei sensi di cui alla sentenza della Corte Costituzionale del 7 - 13 giugno 2000 n^. 186.
P.Q.M.
La Corte. dichiarata manifestamente infondate le questioni di costituzionalità dell'art. 4 L. 401/89 (come successivamente modificato), in relazione agli artt. 3, 10, 11 e 41 della Costituzione e dichiara inammissibile il ricorso, condannando il ricorrente alle spese del procedimento ed al versamento della somma di L.
1.000.000 a favore della Cassa delle ammende.
Così deciso in Roma, il 11 luglio 2001.
Depositato in Cancelleria il 6 ottobre 2001