Sentenza 9 gennaio 2002
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. III, sentenza 09/01/2002, n. 199 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 199 |
| Data del deposito : | 9 gennaio 2002 |
Testo completo
LA CORTE SUP EM00196/02 REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Oggetto Responsabilità civile;
SEZIO risarcimento danni da sinistro stradale Composta dagli Iil.mi Sigg.ri Magistrati: R.G.N. 21877/98 Dott. Angelo GIULIANO Presidente Dott. Luigi Francesco DI NANNI Rel. Consigliere Dott. Ennio MALZONE Consigliere Cron.317 Dott. Mario FINOCCHIARO Consigliere Rep. SS Dott. Donato CALABRESE Consigliere Ud. 12/10/01 ha pronunciato la seguente €1,55 CANCELLE SENTENZA sul ricorso proposto da: NO TR NQ GENITORE DEL FIGLIO RO, OF013470 elettivamente domiciliato in ROMA presso LA CORTE DI CASSAZIONE, difeso dall'avvocato DI MEGLIO GIUSEPPE, con studio in 80070 BARANO D'ISCHIA VIA VINCENZO DI MEGLIO N.49 BIS, giusta delega in atti;
ricorrente Fich nis studio dal IL SOLE 24 ORE contro 1.55 -9 GEN. 2002 ROMAGNOLI ROSARIO, D'AFFLITTO ANNA, ROMAGNOLI FABIO;
- intimati -
avverso la sentenza n. 2216/97 della Corte d'Appello di NAPOLI, sezione IV civile emessa il 2/10/96, depositata2001 1748 il 22/09/97; RG.20G. 2007/1996) 1 udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 12/10/01 dal Consigliere Dott. Luigi Francesco DI NANNI;
udito 1'Avvocato GIOVANNI DI MEGLIO (per delega Avv. Giuseppe Di Meglio); udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Maurizio VELARDI che ha concluso per il rigetto del ricorso. SVOLGIMENTO DEL PROCESSO 1. RI LI ed NA D'FF, genitori del minore AB LI, con atto di citazione del 14 ottobre 1986, hanno convenuto in giudizio davanti al tribunale di Napoli ET NO, genitore del mi- nore RO, e ne hanno chiesto la condanna al risarci- mento dei danni subiti dal loro figliolo in seguito al- l'investimento ad opera di un ciclomotore guidato da RO NO. Il convenuto si è costituito in giudizio ed ha spiegato domanda riconvenzionale per i danni riportati da suo figlio.
2. Il tribunale di Napoli ha accolto la domanda principale, ed ha rigettato la domanda riconvenzionale. ET NO ha impugnato la decisione con ri- ferimento sia all'accoglimento della domanda principa- le, sia al rigetto di quella riconvenzionale. 2 3. La Corte di appello di Napoli, con sentenza del 22 settembre 1997 ha dichiarato inammissibile l'impu- gnazione concernente la domanda riconvenzionale ed ha rigettato quella proposta in ordine all'accoglimento della domanda principale. Con riferimento a questo capo della decisione la Corte napoletana ha ritenuto che ET NO non aveva fornito la dimostrazione di non avere potuto im- pedire l'evento dannoso cagionato dal figlio RO e che il comportamento di quest'ultimo era la sola causa del- l'incidente.
4. ET NO ha proposto ricorso con il qua- le ha chiesto la cassazione della sentenza impugnata. Gli intimati RI LI, NA D'FF e AB LI non hanno svolto attività difensiva. MOTIVI DELLA DECISIONE 1. Il ricorso proposto da ET NO investe i soli capi della decisione della Corte di appello che si riferiscono all'affermazione della sua responsabili- tà quale genitore del figlio RO ed alla ricostruzione dell'incidente.
1.1. Con il primo motivo è censurato il punto della decisione in cui è stata affermato il principio che i genitori sono responsabili dei fatti dannosi cagionati dal figlio minorenne se non provano di avere esercitato 3 su di lui una sorveglianza adeguata alla sua età, prova che si raggiunge con la dimostrazione di avere imparti- to al figlio una conveniente educazione.
1.2. ET NO addebita alla sentenza impu- gnata i seguenti errori. Non avere considerato che la prova dei presupposti della domanda principale di risarcimento del danno non poteva " cadere a carico del convenuto, in quanto la prova dei fatti costitutivi dell'azione competono al- l'attore". Avere ritenuto che nella fattispecie ricorreva la responsabilità presunta del genitore, in contrasto con il fatto che il minore risiedeva presso altri familiari dall'età di quattordici anni e che egli era in possesso dell'autorizzazione amministrativa alla guida di moto- cicli. Non avere considerato che nel corso del giudizio RO NO aveva raggiunto la maggiore età e che da ciò conseguiva che la condanna al risarcimento del dan- no doveva essere pronunciata direttamente a carico del- lo stesso RO NO. Non avere dichiarato la sola sua responsabilità co- me genitore e la condanna di RO NO che aveva raggiunto la maggiore età. Il motivo non è fondato. 4 2. Il primo comma dell'art. 2048 cod. civ. dispone, tra l'altro, che i genitori sono responsabili del danno cagionato dal fatto illecito dei figli minori non eman- cipati. L'ultimo comma aggiunge che i genitori sono libera- ti dalla responsabilità soltanto se provano di non aver potuto impedire il fatto. La norma contempla un'ipotesi di responsabilità di- retta dei genitori per fatto illecito dei figli minori imputabili, benché presunta fino a quando non sia stata offerta la positiva dimostrazione, da parte dei medesi- mi. Tale prova consiste nella dimostrazione а carico dei genitori di aver impartito al minore un'educazione conforme alle condizioni familiari e sociali e di avere esercitato una vigilanza adeguata all'età, al carattere ed all'indole del minore medesimo (Cass. 28 marzo 2001, n. 4481; 10 maggio 2000, n. 5957; 9 ottobre 1997, n. 9815; 13.9.1996, n. 8263). Da ciò consegue che la prova liberatoria richiesta ai genitori, di non aver potuto impedire il fatto ille- cito commesso dal figlio minore, capace di intendere e volere, si concreta, normalmente, nella dimostrazione, oltre che di aver impartito al minore un'educazione consona alle proprie condizioni sociali e familiari, 5 anche di avere esercitato su di lui una vigilanza ade- guata all'età e finalizzata a correggere comportamenti non corretti e quindi meritevoli di un'ulteriore o di- versa opera educativa. I principi fin qui richiamati sono condivisi anche dalla dottrina, la quale concepisce la disciplina del- l'art. 2048 citato come norme di "propagazione" della responsabilità dal minore ai genitori, perché la norma quella svolge la funzione di norma costitutiva di un dovere legale di garanzia verso i terzi ed a protezione dei terzi esposti al rischio di un danno conseguente all'agire del minore. La responsabilità del genitore, dunque, è responsa- bilità a titolo personale per colpa propria presunta e per fatto altrui, come si ricava anche dall'uso del- l'avverbio "soltanto" contenuto nella norma. Naturalmente, la prova liberatoria non può consi- stere nel fatto che uno dei genitori (o anche entrambi) non siano stati materialmente vicini al minore, perché la prova consentita è solo quella dell'adeguata educa- zione impartita: Cass. 28 marzo 2001, n. 4481, citata.
3.1. I principi ora indicati escludono che la Corte di appello di Napoli sia incorsa negli errori denuncia- ti. Dalla natura della responsabilità posta a carico di 6 ET NO derivava che spettava a lui fornire la prova liberatoria della stessa responsabilità. Cioè, l'unico onere probatorio che questi doveva assolvere era quello di avere impartito al figlio un'educazione adeguata, nel che si traduce la prova li- beratoria indicata unanimemente dalla giurisprudenza di questa Corte. Il fatto che RO NO avesse vissuto lontano dal padre dall'età di quattordici anni non valeva a su- perare la responsabilità presunta del genitore, perché non è materiale vicinanza che può configurare la prova di non aver potuto impedire il fatto: Cass. 28 marzo 2001, n. 13424, tra le più recenti.
3.2. Le stesse considerazioni valgono per il fatto che RO NO fosse "autorizzato" [come si esprime il ricorrente] alla guida di ciclomotori. Infatti, le disposizioni del vigente codice della strada (d. lgs. 30 aprile 1992, n. 285) sulla circola- zione dei ciclomotori non contemplano alcuna valutazio- ne sulla persona di chi li conduce, vale a dire che non contengono una forma di controllo della capacità del minore, che sia assimilabile ad una valutazione tecnica delle sue attitudini alla guida e, quindi, della sua maturità sul piano evolutivo. Esse stabiliscono soltanto (artt. 74 e 75) che il 7 ciclomotore, per essere ammesso alla guida, deve ri- spondere а determinate caratteristiche tecniche, le quali sono attestate in un documento proprio del moto- veicolo, che non riguarda la persona del guidatore. L'affermazione, quindi, che RO NO fosse stato autorizzato "dalla p.a. а circolare a bordo dei motocicli" ed avesse raggiunto un grado evolutivo della sua personalità tale da sottrarre il padre dalla re- sponsabilità presunta di cui al citato art. 2048, è un fuor di luogo.
3.3. La sentenza impugnata ha chiarito in più punti che RO NO era minore all'epoca dell'incidente. Da ciò discende che anche la condanna per i danni da lui cagionati cadeva sul padre.
4. Con il secondo motivo è censurata l'individua- zione della causa dell'investimento. Il ricorrente censura la conclusione raggiunta dal giudice di appello come quella che non ha valutato cor- rettamente il mancato interrogatorio non reso dagli at- tori, le lettere inviate dal difensore degli attori stessi, lo stato dei luoghi in cui era avvenuto l'inci- dente e le deposizioni testimoniali raccolte. La censura è, in parte, inammissibile e, in altra parte, infondata.
4.1. E' inammissibile perché, facendo riferimento al mancato interrogatorio che gli attori non avrebbero reso ed alle lettere inviate dal procuratore degli at- tori non rispetta il canone dell'autosufficienza del ricorso per cassazione, indicato dall'art. 366 cod. proc. civ., il quale non consente la lettura degli atti di causa sulle circostanze di fatto dedotte. Il ricorrente nel ricorso non specifica, cioè, nè su quali capitoli era stato deferito l'interrogatorio formale, nè quale fosse il contenuto preciso delle let- tere del legale degli attori.
4.2. E' infondata, perché la valutazione del conte- nuto delle prove orali appartiene al giudice del merito ed è sindacabile soltanto quando sia frutto di inter- pretazione insufficiente o contraddittoria. La Corte di appello di Napoli ha esaminato la depo- sizione di tutti i testi escussi, valutando l'attendi- bilità solo di quelle rese da taluni con motivazione chiara ed esaustiva.
5. Il terzo motivo si riferisce alla liquidazione del danno sul punto specifico della percentuale dei po- stumi invalidanti accertati e sulla misura del danno liquidato.
5.1. La sentenza impugnata ha condiviso il parere del consulente tecnico d'ufficio, che aveva indicato la percentuale invalidante del 9% о del 10% (nota anche 9 Agenzia delle Entrate Ufficio di Roma 2. 15 Q ilIscritto a determinata nella pe n come micro/permanente), e 1'ha . centuale media del 9,5%, liquidando il danno equitati- vamente.
5.2.L'accertamento compiuto e la liquidazione ef- fettuata si sottraggono ad ogni critica, trattandosi proprio di invalidità di minima rilevanza, rispetto al- GOT 129,11 CRET 30,99 la quale la liquidazione equitativa è ampiamente giu- TOT 160,10 stificata: Cass. 21 gennaio 1995, n. 699. 6. Conclusivamente il ricorso deve essere rigetta- to. Nessuna pronuncia deve essere resa sulle spese di questo giudizio, perché gli intimati non vi hanno svol- to attività difensiva.
p. q. m.
La Corte rigetta il ricorso. LL річ Vese - Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del- terza sezione civile della Corte di cassazione, il la 12 ottobre 2001. Luigi Francesco Di Nanni, Est. by four Il Presidente liv Depositste in Cancelleria 9.1.02 IL CANCELLIERE C1 Gine Cegoti of 10