Sentenza 16 dicembre 2008
Massime • 1
In tema di misure di prevenzione della violenza occasionata da manifestazioni sportive, l'obbligo di presentazione ad un ufficio o comando di polizia (art. 6 L. 13 dicembre 1989, n. 401) non può estendersi agli incontri amichevoli genericamente indicati, difettando in tal caso non solo il requisito della sicura determinabilità da parte del destinatario ma anche quello dell'esigibilità dell'obbligo sui quali il giudice penale esercita il controllo in sede di convalida del provvedimento del Questore.
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. III, sentenza 16/12/2008, n. 9886 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 9886 |
| Data del deposito : | 16 dicembre 2008 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Camera di consiglio
Dott. DE MAIO Guido - Presidente - del 16/12/2008
Dott. PETTI Ciro - Consigliere - SENTENZA
Dott. TERESI Alfredo - Consigliere - N. 1576
Dott. FRANCO Amedeo - est. Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. MULLIRI Guicla Immacolata - Consigliere - N. 23040/2008
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
CC TT, nato a [...] il [...];
avverso l'ordinanza emessa il 28 marzo 2008 dal giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Forlì;
udita nella udienza in camera di consiglio del 16 dicembre 2008 la relazione fatta dal Consigliere Dott. Amedeo Franco;
lette le conclusioni del Procuratore generale con le quali chiede l'annullamento parziale con rinvio dell'ordinanza impugnata. SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con l'ordinanza in epigrafe il giudice per le indagini preliminari di Forlì convalidò il provvedimento del questore di Forlì che imponeva a OC TT l'obbligo di presentarsi negli uffici di polizia in occasione delle manifestazioni sportive in relazione alle quali gli era stato imposto il divieto di accesso nei luoghi del loro svolgimento.
Ha proposto ricorso per cassazione OC TT, a mezzo dell'avv. Francia Enrico, deducendo violazione della L. 13 dicembre 1989, n. 401, art. 6, comma 3, e mancanza di motivazione sui presupposti applicativi dell'obbligo di presentazione, in relazione alle ragioni di necessità ed urgenza, alla pericolosità del soggetto, alla congruità della misura, alla attribuibilità della condotta, alla valutazione delle esigenze lavorative, alla estensione della misura alle partite amichevoli.
Non è stata poi data motivazione sulla necessità di imporre l'obbligo di firma oltre ad divieto di accesso agli stadi. MOTIVI DELLA DECISIONE
Va ricordato che la necessità che il provvedimento di convalida contenga una adeguata motivazione su tutti i requisiti richiesti dalla L. n. 401 del 1989, art. 6 per l'emanazione della misura, ed in particolare in ordine alla sussistenza concreta ed attuale della pericolosità sociale del soggetto, alla attribuibilità della condotta allo stesso, nonché alla congruità della durata della misura, è stata affermata dalla Corte costituzionale con la sent. n. 512 del 2002, e che questa Corte ha ripetutamente affermato che "in sede di convalida del provvedimento del questore che, incidendo sulla libertà personale, imponga a taluno, ai sensi della L. 13 dicembre 1989, n. 401 e succ. modd., art. 6, comma 2, l'obbligo di presentarsi ad un ufficio o comando di polizia in coincidenza con lo svolgimento di manifestazioni sportive, il controllo di legalità del giudice deve riguardare l'esistenza di tutti i presupposti legittimanti l'adozione dell'atto da parte dell'autorità amministrativa, compresi quelli imposti dalla circostanza che con esso si dispone una misura di prevenzione (ragioni di necessità e urgenza, pericolosità concreta ed attuale del soggetto, attribuibilità al medesimo delle condotte addebitate e loro riconducibilità alle ipotesi previste dalla norma), ed investire altresì la durata della misura che, se ritenuta eccessiva, può essere congruamente ridotta dal giudice della convalida" (m. 229.110); e che "va annullata con rinvio l'ordinanza del giudice che, in sede di convalida del provvedimento emesso dal questore ai sensi della L. 13 dicembre 1989, n. 401 e succ. modd., art. 6, comma 2, limitandosi ad un controllo meramente formale, ometta di motivare in ordine all'esistenza dei presupposti legittimanti l'adozione da parte dell'autorità amministrativa della misura limitativa della libertà personale" (v. Sez. Un, 27.10.2004, n. 44273, ric. Labbia m. 229.110 e 229.11 2). Conformemente alle considerazioni svolte dal Procuratore generale nella sua requisitoria scritta, deve ritenersi che nella specie l'ordinanza impugnata contenga congrua ed adeguata motivazione sulla pericolosità sociale del ricorrente per l'ordine e la sicurezza pubblica, in ragione della condotta posta in essere e del possesso di uno strumento atto ad offendere, nonché dei precedenti di polizia, che avevano imposto l'adozione di analogo provvedimento, scaduto solo da alcuni mesi.
Altrettanto congrua ed adeguata è la motivazione sui fatti che hanno dato luogo alla applicazione della misura, che ragionevolmente sono stati ricostruiti e valutati come diretti ad una incursione ai danni della tifoseria opposta, tenuto conto delle manovre compiute, dell'appartenenza alla tifoseria cesenate, dei tafferugli appena conclusi, della presenza sulla strada di deflusso dei tifosi avversari subito dopo la fine della partita, dell'evidente collegamento tra le sei autovetture.
Motivatamente, dunque, il giudice ha ravvisato la presenza di una condotta finalizzata alla partecipazione ad episodi di violenza, idonea a porre in pericolo la sicurezza pubblica.
Dalla gravità della condotta tenuta e dalla pericolosità del soggetto è stata correttamente desunta anche la necessità e l'urgenza della misura, in quanto in tale situazione è stata ragionevolmente ravvisata l'esigenza di garantire, con la prescrizione della presentazione in un ufficio di polizia, l'effettiva osservanza del divieto di accedere ai luoghi dove si svolgono manifestazioni sportive.
Del resto, in presenza di manifestazioni violente, difficilmente potrebbe considerarsi non necessaria la prescrizione aggiuntiva per raggiungere la finalità di garanzia e per prevenire il ripetersi degli stessi episodi di violenza (Sez. 3^, 9 maggio 2007, n. 33861, Strabuzzi;
Sez. 3^, 15 novembre 2007, n. 351, Gergo). Inoltre, trattandosi di misura di prevenzione che presuppone la pericolosità sociale e non la commissione di un reato, è sufficiente l'accertamento del fumus di attribuibilità al soggetto delle condotte rilevanti ai fini della verifica della pericolosità, atteso che la misura maggiormente restrittiva del comma 2 si giustifica quando, per le peculiarità del caso, la prima misura appaia non del tutto sufficiente, senza che sia necessario che il divieto di accesso agli stadi sia già stato violato, ossia che sia già stato accertato lo specifico reato di cui alla L. n. 401 del 1989, art. 6, comma 6. Nella specie risulta poi adeguatamente motivata anche la durata della misura, in relazione alla descritta situazione di pericolosità. È invece fondato il motivo di ricorso con il quale il ricorrente lamenta l'estensione della prescrizione anche agli incontri amichevoli, per la ragione sia della difficoltà di conoscere in anticipo tale tipo di manifestazioni, non calendarizzate, sia della loro difficile classificazione.
In effetti, quando la norma in esame fa riferimento alle manifestazioni sportive "specificamente indicate" richiede che queste siano non tanto individuate nominatim (cosa normalmente impossibile) quanto piuttosto determinabili dal destinatario in modo certo sulla base degli elementi di identificazione forniti nel provvedimento e di elementi di fatto esterni al provvedimento ma generalmente noti, quali ad esempio i calendari ufficiali dei campionati e dei tornei. In tal modo è ugualmente garantito lo scopo del legislatore, che è quello di rendere determinato il divieto comportamentale. Nel provvedimento del questore emesso nella specie, invece, manca una idonea specificazione laddove sono richiamati anche gli incontri amichevoli, dal momento che i destinatari dell'obbligo possono non essere a conoscenza di tutti gli incontri amichevoli disputati dalla squadra in questione.
Per gli incontri amichevoli, se genericamente indicati, manca il requisito della sicura determinabilità da parte del destinatario dell'obbligo e fa altresì difetto l'esigibilità dell'obbligo stesso, che la citata sent. n. 512 del 2002 della Corte costituzionale impone al giudice di controllare in sede di convalida del provvedimento del questore.
Nella specie, l'ordinanza impugnata difetta di motivazione in ordine alla concreta determinabilità dell'obbligo di presentazione nella parte in cui questo fa riferimento anche a tutti indistintamente gli incontri amichevoli.
L'ordinanza impugnata deve dunque essere annullata limitatamente alla previsione di presentazione in occasione di incontri amichevoli, con rinvio al tribunale di Forlì per nuovo esame.
P.Q.M.
La Corte Suprema di Cassazione annulla l'ordinanza impugnata con rinvio al tribunale di Forlì.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte Suprema di Cassazione, il 16 dicembre 2008. Depositato in Cancelleria il 5 marzo 2009