CASS
Sentenza 20 gennaio 2023
Sentenza 20 gennaio 2023
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. I, sentenza 20/01/2023, n. 2546 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 2546 |
| Data del deposito : | 20 gennaio 2023 |
Testo completo
SENTENZA sul ricorso proposto da: PP AL nato a [...] il [...] avverso l'ordinanza del 07/12/2021 del TRIB. SORVEGLIANZA di L'AQUILA udita la relazione svolta dal Consigliere EVA TOSCANI;
lette le conclusioni del Sostituto Procuratore generale, Francesca Ceroni, che ha chiesto la declaratoria d'inammissibilità del ricorso;
Penale Sent. Sez. 1 Num. 2546 Anno 2023 Presidente: BONI MONICA Relatore: TOSCANI EVA Data Udienza: 15/09/2022 RITENUTO IN FATTO 1. Con ordinanza in data 7 dicembre 2021 il Tribunale di sorveglianza dell'Aquila rigettava il reclamo presentato da AT EL avverso il provvedimento con il quale l'Amministrazione penitenziaria, in occasione del suo trasferimento dall'Istituto di pena di Sassari a quello dell'Aquila, disponeva che il trasferimento del materasso ortopedico e di numerosi libri dovesse avvenire a spese del detenuto. A ragione della decisione il Tribunale, dopo aver rammentato il perimetro entro il quale può essere invocata la tutela ex art. 35 legge n. 354 del 26 luglio 1975 (Ord. pen.), osservava che il materasso ortopedico éi numerosissimi libri rr- (ben quattrocentoquarantaquattro) erano stati acquistati dal detenuto con deliberazione autonoma, confidando erroneamente che lo Stato si accollasse le spese per la relativa spedizione in caso di trasferimento da una casa circondariale ad un'altra. 2. AT EL propone, con l'assistenza dell'avv. Piera Farina, ricorso per cassazione lamentando la violazione degli artt. 41-bis Ord. pen. e 83 Reg. es. Ord. pen., nonché carenza di motivazione. Evidenzia che tanto l'acquisto dei libri che del materasso ortopedico siano oggetto di specifica regolamentazione, del tutto negletta dal Tribunale di Sorveglianza. Segnatamente, per i libri è stabilito che non possano essere ceduti, inviati ai familiari o lasciati in dotazione all'Istituto, mentre, quanto al materasso, in forza dell'art.
5.1. Circolare Dap del 2 ottobre 2017, concernente l'organizzazione del circuito detentivo speciale previsto dall'art. 41-bis Ord. pen., ove sia stato acquistato a spese del detenuto, lo seguirà in occasione dei successivi trasferimenti. Rileva ulteriormente che la decisione di porre a suo carico le spese del trasferimento è contraria all'art. 83 Reg. es. Ord. pen. che prevede che gli oggetti di proprietà del detenuto eccedenti dieci chilogrammi «saranno trasferiti a spese del detenuto solo ove il trasferimento sia avvenuto su sua richiesta». 3. Il Sostituto Procuratore generale, con requisitoria scritta, ha prospettato la declaratoria d'inammissibilità del ricorso. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Il ricorso è fondato. 2 2. E' incontestato che il detenuto AT EL sia stato trasferito dapprima dalla Casa Circondariale di Sassari a quella di L'Aquila, per ragioni non riconducibili a una sua richiesta. In materia di trasferimenti dei detenuti, l'art. 83 Reg. Es. Ord. pen., dopo avere disposto, al comma 6, disposto «Il peculio del detenuto o dell'internato e gli altri oggetti di sua spettanza, che non sono stati consegnati alla scorta o inclusi nel bagaglio personale sono, nel più breve tempo possibile, trasmessi alla direzione dell'istituto di destinazione, contemporaneamente al fascicolo personale», al successivo comma 7 precisa che «Le spese per la spedizione degli oggetti indicati nel comma 6 sono, in ogni caso, sopportate dall'Amministrazione fino al limite di dieci chilogrammi di peso e, per l'eccedenza, dal detenuto o dall'internato che sia stato trasferito a sua domanda». A tale norma fa altresì riferimento l'art. 32 della Circolare Dap del 2 ottobre 2017 n. 3676/6126 che, sempre in materia di traduzione dei detenuti ovvero internati per trasferimento, stabilisce che «Il detenuto/internato traducendo, può portare con sé gli effetti personali negli zaini fomiti dall'Amministrazione, fino al complessivo massimo consentito di kg. 10 (dieci) e per un totale di 2 zaini. Pertanto a nessun titolo sarà consentito utilizzare qualsiasi materiale non conforme al tipo previsto. L'eventuale eccedenza sarà trattenuta dalla Direzione e trasmessa nei modi previsti dall'art. 83, commi 6 e 7, Reg. Es.» Con specifico riguardo, poi, al materasso ortopedico, l'art.
5.1 della menzionata Circolare, prevede che «Ove sia certificata dallo specialista l'assoluta necessità del presidio per la tutela della salute del detenuto/internato e vi sia la certificata impossibilità di provvedere alla fornitura da parte della ASL, la Direzione procederà all'acquisto del bene (cuscini, materassi ortopedici, sedie ergonomiche e altri presidi) che rimarrà di proprietà dell'Amministrazione. In caso di mancanza di fondi che non consentano l'acquisto del bene, è facoltà del detenuto di acquistarlo a sue spese. Pertanto, sarà cura di ciascuna direzione inserire nel modello dei generi acquistabili all'esterno, tramite l'impresa del sopravvitto, anche quattro diverse tipologie di materassi o altri effetti letterecci di regola richiesti per motivi sanitari». 3. In detta cornice, la decisione impugnata si palesa illegittima, avendo il Tribunale di sorveglianza confermato la decisione dell'amministrazione penitenziaria sulla scorta di una motivazione affatto eccentrica rispetto alle suindicate disposizioni che disciplinano la materia, omettendo di verificare se l'accollo delle spese al detenuto fosse giustificato dal peso complessivo degli oggetti personali da trasferire, in ipotesi eccedenti i dieci chilogrammi. 3 Il Presidente Il Consig 4. Ne discende l'annullamento con rinvio al medesimo Tribunale di sorveglianza per nuovo giudizio.
P.Q.M.
Annulla l'ordinanza impugnata e rinvia per un nuovo giudizio al Tribunale di sorveglianza di L'Aquila. Così deciso il 15 settembre 2022
lette le conclusioni del Sostituto Procuratore generale, Francesca Ceroni, che ha chiesto la declaratoria d'inammissibilità del ricorso;
Penale Sent. Sez. 1 Num. 2546 Anno 2023 Presidente: BONI MONICA Relatore: TOSCANI EVA Data Udienza: 15/09/2022 RITENUTO IN FATTO 1. Con ordinanza in data 7 dicembre 2021 il Tribunale di sorveglianza dell'Aquila rigettava il reclamo presentato da AT EL avverso il provvedimento con il quale l'Amministrazione penitenziaria, in occasione del suo trasferimento dall'Istituto di pena di Sassari a quello dell'Aquila, disponeva che il trasferimento del materasso ortopedico e di numerosi libri dovesse avvenire a spese del detenuto. A ragione della decisione il Tribunale, dopo aver rammentato il perimetro entro il quale può essere invocata la tutela ex art. 35 legge n. 354 del 26 luglio 1975 (Ord. pen.), osservava che il materasso ortopedico éi numerosissimi libri rr- (ben quattrocentoquarantaquattro) erano stati acquistati dal detenuto con deliberazione autonoma, confidando erroneamente che lo Stato si accollasse le spese per la relativa spedizione in caso di trasferimento da una casa circondariale ad un'altra. 2. AT EL propone, con l'assistenza dell'avv. Piera Farina, ricorso per cassazione lamentando la violazione degli artt. 41-bis Ord. pen. e 83 Reg. es. Ord. pen., nonché carenza di motivazione. Evidenzia che tanto l'acquisto dei libri che del materasso ortopedico siano oggetto di specifica regolamentazione, del tutto negletta dal Tribunale di Sorveglianza. Segnatamente, per i libri è stabilito che non possano essere ceduti, inviati ai familiari o lasciati in dotazione all'Istituto, mentre, quanto al materasso, in forza dell'art.
5.1. Circolare Dap del 2 ottobre 2017, concernente l'organizzazione del circuito detentivo speciale previsto dall'art. 41-bis Ord. pen., ove sia stato acquistato a spese del detenuto, lo seguirà in occasione dei successivi trasferimenti. Rileva ulteriormente che la decisione di porre a suo carico le spese del trasferimento è contraria all'art. 83 Reg. es. Ord. pen. che prevede che gli oggetti di proprietà del detenuto eccedenti dieci chilogrammi «saranno trasferiti a spese del detenuto solo ove il trasferimento sia avvenuto su sua richiesta». 3. Il Sostituto Procuratore generale, con requisitoria scritta, ha prospettato la declaratoria d'inammissibilità del ricorso. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Il ricorso è fondato. 2 2. E' incontestato che il detenuto AT EL sia stato trasferito dapprima dalla Casa Circondariale di Sassari a quella di L'Aquila, per ragioni non riconducibili a una sua richiesta. In materia di trasferimenti dei detenuti, l'art. 83 Reg. Es. Ord. pen., dopo avere disposto, al comma 6, disposto «Il peculio del detenuto o dell'internato e gli altri oggetti di sua spettanza, che non sono stati consegnati alla scorta o inclusi nel bagaglio personale sono, nel più breve tempo possibile, trasmessi alla direzione dell'istituto di destinazione, contemporaneamente al fascicolo personale», al successivo comma 7 precisa che «Le spese per la spedizione degli oggetti indicati nel comma 6 sono, in ogni caso, sopportate dall'Amministrazione fino al limite di dieci chilogrammi di peso e, per l'eccedenza, dal detenuto o dall'internato che sia stato trasferito a sua domanda». A tale norma fa altresì riferimento l'art. 32 della Circolare Dap del 2 ottobre 2017 n. 3676/6126 che, sempre in materia di traduzione dei detenuti ovvero internati per trasferimento, stabilisce che «Il detenuto/internato traducendo, può portare con sé gli effetti personali negli zaini fomiti dall'Amministrazione, fino al complessivo massimo consentito di kg. 10 (dieci) e per un totale di 2 zaini. Pertanto a nessun titolo sarà consentito utilizzare qualsiasi materiale non conforme al tipo previsto. L'eventuale eccedenza sarà trattenuta dalla Direzione e trasmessa nei modi previsti dall'art. 83, commi 6 e 7, Reg. Es.» Con specifico riguardo, poi, al materasso ortopedico, l'art.
5.1 della menzionata Circolare, prevede che «Ove sia certificata dallo specialista l'assoluta necessità del presidio per la tutela della salute del detenuto/internato e vi sia la certificata impossibilità di provvedere alla fornitura da parte della ASL, la Direzione procederà all'acquisto del bene (cuscini, materassi ortopedici, sedie ergonomiche e altri presidi) che rimarrà di proprietà dell'Amministrazione. In caso di mancanza di fondi che non consentano l'acquisto del bene, è facoltà del detenuto di acquistarlo a sue spese. Pertanto, sarà cura di ciascuna direzione inserire nel modello dei generi acquistabili all'esterno, tramite l'impresa del sopravvitto, anche quattro diverse tipologie di materassi o altri effetti letterecci di regola richiesti per motivi sanitari». 3. In detta cornice, la decisione impugnata si palesa illegittima, avendo il Tribunale di sorveglianza confermato la decisione dell'amministrazione penitenziaria sulla scorta di una motivazione affatto eccentrica rispetto alle suindicate disposizioni che disciplinano la materia, omettendo di verificare se l'accollo delle spese al detenuto fosse giustificato dal peso complessivo degli oggetti personali da trasferire, in ipotesi eccedenti i dieci chilogrammi. 3 Il Presidente Il Consig 4. Ne discende l'annullamento con rinvio al medesimo Tribunale di sorveglianza per nuovo giudizio.
P.Q.M.
Annulla l'ordinanza impugnata e rinvia per un nuovo giudizio al Tribunale di sorveglianza di L'Aquila. Così deciso il 15 settembre 2022