Cass. pen., sez. I, sentenza 30/03/2004, n. 17951
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Sentenza 30 marzo 2004

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Ai fini della determinazione della durata della misura di sicurezza del ricovero in manicomio giudiziario rileva ex art. 222 cod. pen. la pena che la legge stabilisce per il reato addebitato e pertanto non è valutabile la riduzione di pena prevista in caso di giudizio abbreviato dall'art. 442 cod. proc. pen., stante il carattere processuale di detto istituto. (Fattispecie relativa al proscioglimento, a seguito di rito abbreviato, per infermità mentale da un reato punito con l'ergastolo con conseguente applicazione della misura del ricovero in manicomio giudiziario per una durata di anni dieci).

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. pen., sez. I, sentenza 30/03/2004, n. 17951
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 17951
    Data del deposito : 30 marzo 2004

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