Sentenza 30 marzo 2004
Massime • 1
Ai fini della determinazione della durata della misura di sicurezza del ricovero in manicomio giudiziario rileva ex art. 222 cod. pen. la pena che la legge stabilisce per il reato addebitato e pertanto non è valutabile la riduzione di pena prevista in caso di giudizio abbreviato dall'art. 442 cod. proc. pen., stante il carattere processuale di detto istituto. (Fattispecie relativa al proscioglimento, a seguito di rito abbreviato, per infermità mentale da un reato punito con l'ergastolo con conseguente applicazione della misura del ricovero in manicomio giudiziario per una durata di anni dieci).
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. I, sentenza 30/03/2004, n. 17951 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 17951 |
| Data del deposito : | 30 marzo 2004 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Camera di consiglio
Dott. SILVESTRI Giovanni - Presidente - del 30/03/2004
Dott. RIGGIO Gianfranco - Consigliere - SENTENZA
Dott. VANCHERI Angelo - Consigliere - N. 1678
Dott. URBAN Giancarlo - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. DUBOLINO Pietro - Consigliere - N. 029689/2003
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
1) CA HA N. IL 26/09/1960;
avverso ORDINANZA del 17/06/2003 TRIB. SORVEGLIANZA di BOLOGNA;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. DUBOLINO PIETRO;
lette le conclusioni del P.G., il quale ha chiesto il rigetto del ricorso.
RILEVATO IN FATTO
- che il giudice per le indagini preliminari del tribunale di Modena, con sentenza in data 15 gennaio 2002, pronunciata all'esito di giudizio abbreviato, assolse CA ME dalle imputazioni di omicidio aggravato ed altro a lui ascritte per ritenuta incapacità d'intendere e di volere derivante da infermità di mente e dispose l'applicazione, nei di lui confronti, della misura di sicurezza del ricovero in ospedale psichiatrico giudiziario per la durata di anni cinque;
- che, su impugnazione proposta dalla locale procura generale relativamente al solo capo concernente la suddetta misura di sicurezza, il tribunale di sorveglianza di Bologna, con l'ordinanza di cui in epigrafe, in accoglimento del gravame, fissò la durata del ricovero in anni 10, ritenendo - contrariamente a quanto ritenuto invece dal giudice di primo grado - che ai fini della determinazione di detta durata, essendo questa correlata alla sola, oggettiva gravità del fatto, non potesse attribuirsi rilevanza alla diminuente prevista dall'art. 442 c.p.p. in conseguenza della scelta del rito;
- che avverso detta ordinanza ha proposto ricorso per Cassazione la difesa del CA, denunciando violazione di legge sull'assunto, nell'essenziale, che, comportando il rito abbreviato, ex lege, l'applicazione, in luogo dell'ergastolo, della pena di anni trenta di reclusione, a tale pena si sarebbe dovuto fare riferimento per determinare la durata della misura di sicurezza, con la conseguenza che tale durata sarebbe stata da quantificare in anni cinque e non in anni dieci;
CONSIDERATO IN DIRITTO
- che l'art. 222, ai fini della determinazione della durata del ricovero in manicomio giudiziario in caso di proscioglimento per infermità di mente, fa riferimento alla pena che "la legge stabilisce" per il reato addebitato al prosciolto, stabilendo, per quanto qui interessa, che detta durata sia di dieci anni, nel caso in cui la pena sia quella dell'ergastolo, ed in cinque anni, nel caso in cui la pena sia quella della reclusione non inferiore, nel minimo, a dieci anni;
- che per "legge", nell'interpretazione del suddetto articolo, non può che intendersi quella sostanziale, costituita dalla norma incriminatrice e da quelle che prevedono eventuali circostanze aggravanti o attenuanti, giacché solo tali norme valgono a definire la oggettiva gravità del fatto, alla quale il legislatore ha inteso correlare la durata minima della misura di sicurezza;
principio, questo, che appare, del resto, in linea con quanto già affermato da questa Corte relativamente alla determinazione della durata minima (anch'essa correlata alla pena stabilita dalla legge), dell'assegnazione ad una casa di cura e custodia, essendosi in proposito ritenuto che la pena alla quale occorre fare riferimento è quella astrattamente fissata dalla legge per il delitto commesso, ivi compresi gli aumenti e le diminuzioni derivanti da eventuali circostanze, ma con esclusione della diminuente di cui all'art. 89 c.p., proprio in quanto non attinente alla "gravità del fatto" ma ad una "qualificazione giuridica soggettiva dell'agente" (così, in particolare, Cass. 1^, 5 ottobre 1981 - 16 gennaio 1982 n. 281, Franchi, RV 151566; nello stesso senso, Cass. 1^, 28 aprile - 30 luglio 1981 n. 7671, Bertossi, RV 150017);
- che, pertanto, non merita censura, ma deve, anzi, essere condivisa la tesi espressa dal tribunale di sorveglianza circa la non valutabilità della riduzione di pena prevista, in caso di giudizio abbreviato, dall'art. 442 c.p.p., avuto riguardo al carattere essenzialmente processuale, e non sostanziale, di detta norma, nonostante i suoi indubbi riflessi anche di natura sostanziale, secondo l'ormai consolidato orientamento espresso, sia pure ad altra finalità, da questa Corte (ved., fra le altre: Cass. 1^, 5 - 23 giugno 2000 n. 7385, Hasani, 216255; Cass. 1^, 13 giugno - 7 luglio 2000 n. 8089, Incognito, RV 216620; Cass. 1^, 6 giugno - 7 luglio 2000 n. 8083, Agostino ed altri, RV 216615; Cass. 1^, 28 giugno - 27 luglio 2000 n. 8571, PG in proc. Auricchio, RV 216552);
- che, conseguentemente, del tutto corretta, contrariamente a quanto sostenuto dal ricorrente, appare, nella specie, la determinazione in anni dieci della durata del ricovero in ospedale psichiatrico giudiziario, atteso che il delitto contestato al CA era, pacificamente, in assenza della diminuente di cui all'art. 442 c.p.p., punibile con l'ergastolo;
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese del procedimento.
Così deciso in Roma, il 30 marzo 2004.
Depositato in Cancelleria il 16 aprile 2004