Sentenza 24 gennaio 2002
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. I, sentenza 24/01/2002, n. 782 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 782 |
| Data del deposito : | 24 gennaio 2002 |
Testo completo
I L L O B 9 8 E 6 e E l . a N n N O e I M , Z p 1 A a 8 R 9 T m S 1 e IN N00782/02 I t - EPUBBLICA ITALIAN s G 1 i E 1 s - R l 4 a A 2 D e . h E L c T i f 3 i N CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE E 2 d S Oggetto o E M T R OPPOSIZIONE SEZIONE PRIMA CIVILE A A SANZIONE AMMINISTRATIVA Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: R.G.N. 18112/99 Presidente Dott. Angelo GRIECO Dott. Donato PLENTEDA Consigliere Dott. Walter CELENTANO Consigliere 456 Cron. Dott. Salvatore SALVAGO Rel. Consigliere Rep. Dott. Aniello NAPPI Consigliere Ud. 10/10/2001 f ha pronunciato la seguente SEN TENZA sul ricorso proposto da: REGIONE UMBRIA, in persona del Presidente della Giunta Regionale, domiciliata in ROMA VIA DEI PORTOGHESI 12, presso 1'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e difende ope legis;
ricorrente
contro
DOMINICI CRISTIANA, in proprio e nella qualità di socio accomandatario e legale rappresentante della PUNTOSOLE Sas, elettivamente domiciliata in ROMA VIA CADLOLO 32, presso l'avvocato STEFANO FARINA, rappresentata e 2001 difesa dall'avvocato LIETTA CALZONI, giusta procura a 2090 margine del controricorso;
14 controricorrente avversO la sentenza n. 249/98 del Pretore di PERUGIA, depositata il 26/06/98; udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 10/10/2001 dal Consigliere Dott. Salvatore SALVAGO;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Dario CAFIERO che ha concluso per l'accoglimento del ricorso. Svolgimento del processo Con sentenza del 26 giugno 1998, il Pretore di Pe- rugia ha accolto l'opposizione di ST MI all'ordinanza-ingiunzione di pagamento della somma di £.
2.003.000 intimatole dalla Regione Umbra, a titolo di sanzione amministrativa, per avere, quale rappresentan- te della soc. Puntosole, aperto al pubblico un'attività di estetista nei locali siti in Perugia via Adriatica n.57, senza essere in possesso della qualificazione professionale prevista dalla vigente normativa. Ha os- servato al riguardo: a) che non era stata raggiunta la prova della confessione stragiudiziale dell'opponente allegata dalla controparte;
b) che l'unico fatto pacifi- CO restava perciò l'uso in detto locale di lampade ab- bronzanti, di per sé neppure sintomatico dell'esercizio dell'attività di estetista;
c) che neanche la legge ri- на chiede per l'uso di queste lampade, una specifica qua- lifica professionale, ed in particolar modo quella di estetista. Per la cassazione di questa sentenza, la Regione Umbra ha proposto ricorso per un motivo;
cui resiste la MI con controricorso nel quale ha eccepito altre- sì l'inammissibilità dell'impugnazione. Motivi della decisione Il Collegio deve anzitutto rilevare che il ricorso è ammissibile, essendo stato proposto nel termine di un anno e 46 giorni previsto dal combinato disposto degli art.327 cod. proc. civ. ed 1 della legge 742 del 1969, decorrente dalla data di deposito della sentenza impu- gnata, avvenuto il 26 giugno 1998. Vero è che questo termine nel caso spirava, come de- dotto dalla MI, il 26 settembre 1999; ma è pur vero che tale giorno cadeva di domenica ed era perciò festivo, sicchè trova nel caso applicazione l'art.155, 4°comma cod. proc. civ., per cui in tal caso la scadenza è prorogata di diritto al primo giorno seguente non fe- stivo, che nella fattispecie era proprio il 27 settem- bre 1999, in cui il ricorso è stato notificato alla Do- minici. Con l'unico motivo del ricorso, la Regione Umbra, denunciando violazione degli art.115 cod. proc. civ.; le 3 segg. della legge 1 del 1990;2 e segg. della legge reg.umbra 10 del 1990, nonché del regol. del comune di Perugia appr. con delibera consiliare 23/1993, nonché omesso esame di fatti decisivi prospettati dalle parti e difetto di motivazione, censura la sentenza impugnata per avere omesso del tutto l'esame dei documenti pro- dotti, dei fatti allegati e delle eccezioni formulate con la memoria del 3 dicembre 1996, dichiarando di re- cepire senza alcuna motivazione l'interpretazione della normativa di riferimento offerta dalla controparte e dalle decisione del TAR da questa prodotte: e ciò mal- grado fosse pacifico in atti che la MI aveva fat- to uso presso il pubblico di lampade abbronzanti a mero uso estetico, mentre l'autorizzazione acquisita le con- sentiva soltanto la gestione di un centro medico sotto specifica responsabiità di un medico e singoli tratta- menti di fototerapia sotto il controllo di quest'ultimo e/o dei suoi collaboratori. Il Pretore doveva perciò considerare che l'impiego di tali lampade non avveniva per un fine medico-terapeutico, ma per un fine meramen- te estetico che non è libero, richiedendo il possesso di determinati requisiti professionali ed il conseguimento di specifici provvedimenti autorizzativi;
e che la leg- ge 1 del 1990 ne pretende la preventiva acquisizione nel rispetto dei necessari criteri di sicurezza e di 4 tutela della salute, per consentirne l'utilizzazione. Il ricorso è fondato. L'art.l dalla legge 4 gennaio 1990 n. 1 dispone che: "L'attività di estetista comprende tutte le pre- stazioni ed i trattamenti eseguiti sulla superficie del corpo umano, il cui scopo esclusivo o prevalente sia quello di mantenerlo in perfette condizioni, di miglio- rarne e proteggerne l'aspetto estetico, modificandolo l'attenuazione degli ine- attraverso l'eliminazione ○ stetismi preesistenti. Tale attività può essere svolta con l'attuazione di tecniche manuali, con l'utilizza- zione degli apparecchi elettromeccanici per uso esteti- CO, di cui all'elenco allegato alla presente legge, e con l'applicazione di prodotti cosmetici definiti tali dalla legge 11 ottobre 1986, n. 713″. Gli art.3 e 4 stabiliscono altresì che "La qualifi- cazione professionale di estetista si consegue mediante il superamento di valutazioni specifiche" e che "L'attività può essere svolta in forma individuale o di società ed è subordinata al possesso della apposita qualifica professionale, sia che venga esercitata in luogo pubblico, sia che in luogo privato ed anche a ti- tolo gratuito" Nell'elenco degli apparecchi elettromeccanici per uso estetico, allegato alla legge, sono, tra gli altri, 5 indicate le "lampade abbronzanti UV-A". Infine, la legge regionale Umbra 4 aprile 1990 n. 10, contenente norme di attuazione della legge 1 del 1990, riproduce le indicazioni contenute in quest'ulti- l'esercizioma, con riferimento ai requisiti per modalità didell'attività di estetista nonché alle esercizio (art. 2), ed all'obbligo del conseguimento della qualificazione professionale (art. 4); e prevede che l'esercizio dell'attività di estetista come sopra descritta è subordinato al rilascio di apposita auto- rizzazione da parte del sindaco del comune nel cui ter- ritorio si svolge l'attività (art. 6). Ora, il Pretore ha accertato (pag.2 e 3), senza al- cuna contestazione delle parti al riguardo, che in data 23 febbraio 1996 nei locali, aperti al pubblico della soc. Puntosole di cui l'opponente ST MI è rappresentante, erano presenti persone che venivano sottoposte a trattamento estetico con le attrezzature solari del tipo solarium UVA Maxi blu 4+100 e solarium trifacciali UVA Lucciola 4+100 alta pressione;
e che ·la sig.ra allo svolgimento di tale trattamento era preposta certa AU Taschini, pur essa sprovvista, al pari della MI, della necessaria qualificazione professiona- le. Per cui, detta attività configura la violazione delle norme indicate nell'ordinanza ingiunzione del ich Sindaco di Perugia riportata dalla sentenza impugnata. Infatti, il trattamento con raggi abbronzanti me- diante lamapade UV-A, svolto in un esercizio commercia- le, come già affermato da questa Corte in una fattispe- cie del tutto analoga (sent.4012/2000), costituisce at- tività protetta dalla legge che la subordina al rila- scio di apposita autorizzazione comunale, in quanto è eseguita sul corpo umano ed è diretta a migliorarne l'aspetto estetico 0 ad eliminarne о attenuarne gli inestetismi;
sicchè attraverso l'autorizzazione viene esercitato un riscontro, di carattere tecnico, circa la sussistenza, nel soggetto che è tenuto a richiederla, delle condizioni di idoneità nello svolgimento dell'at- tività secondo le previsioni dalla legge e nell'inte- resse della salute dei cittadini. La funzione dell'autorizzazione, infatti, è di pre- venzione in relazione agli elementi di pericolo o di danno che, nel quadro del pubblico interesse, l'attivi- tà può comportare. Né vale obiettare che la tabella allegata alla leg- ge 1/90 si limita ad includere le lampade abbronzanti UV-A tra le attrezzature utilizzabili da chi esercita l'attività di estetista senza con ciò stabilirne alcu- na esclusiva d'uso da parte di tale categoria profes- sionale;
e che d'altra parte, il loro utilizzo può es- 7 sere rivolto a finalità diverse da quelle indicate dal- la legge sudetta, quali quella abbronzante;
per cui an- che il Ministero della Sanità ha ritenuto di precisare che la gestione pura e semplice di apparecchi elottro- medicali di vario tipo non sempre e non necessariamente è collegata a trattamenti estetici richiedenti la pre- senza di un estetista durante il loro utilizzo: in quanto la sentenza impugnata ha accertato non già che l'opponente faceva uso (personale) di lampade abbron- zanti, bensì che nei propri locali appositamente at- trezzati sottoponeva i clienti "a trattamento estetico" mediante gli apparecchi solari in questione. Ed il se- condo comma dell'art. 1 della legge statale ed il se- condo comma dell'art. 2 della legge regionale si rife- riscono, entrambi, proprio allo svolgimento di attività con utilizzazione di apparecchi per uso estetico, per- ciò in essa comprendendone la fruizione in un ambiente appositamente attrezzato a tale fine;
che è l'elemento che differenzia l'impiego di questi ed altri apparecchi indicati dall'elenco allegato alla legge da altri usi o attività esercitabili in base alle norme di diritto co- mune e richiede la professionalità dell'intervento del- l'estetista fin dal momento della loro messa a disposi- zione. Pertanto, la sentenza impugnata che ha disatteso 8 R.q. 18117/94 questi principi va cassata e la Corte, non occorrendo ulteriori accertamenti, deve decidere nel merito ex art.384 cod. proc. civ. e perciò rigettare l'opposizione proposta dalla MI. Nessuna pronuncia va emessa per le spese del giudi- zio di merito, non essendosi ivi l'amministrazione co- stituita;
mentre quelle del giudizio di legittimità se- guono la soccombenza e si liquidano come da dispositi- vo.
P.Q.M.
La Corte accoglie il ricorso, cassa la sentenza impu- gnata e, decidendo nel merito, rigetta l'opposizione di CR MI che condanna al pagamento delle spe- se processuali liquidate in complessive £ 1.525.200 di cui £.
1.500.000 per onorario di difesa. Così deciso in Roma il 10 ottobre 2001. Il Consigliere estensore Il Presidente Angelo Griebt Salvago Salvatore Salvago polut M AEDAZIONE Prima Sezione Civije Depositato in Cancelleria JULIERE H 24 GEN. 2002 Luisa Passinetti Chore Fouineler BOLLI Livre Vousбогиб IL CANCA LUERE . 689 E REGISTRAZIONE N modifiche al sistema penale 24-11-1981, DA L. ESENTE 23 RT. 9 A