Sentenza 4 giugno 2001
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. III, sentenza 04/06/2001, n. 7516 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 7516 |
| Data del deposito : | 4 giugno 2001 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Oggetto LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE responsabi lit SEZIONE TERZA CIVILE 01 civile Dott. Francesco 7516 Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magist R.G.N.13343/98 Presidente Dott. Manfredo 15801/98 Consigliere 17161/88 Cons. Relatore 1795898 FINOCCHIARODott. Mario Consigliere Dott. Antonio SEGRETO 17312 Cron. Consigliere Dott. Alberto TALEVI 2780 Rep. ha pronunciato la seguente: Ud. 06/04/01 SE N TENZ A sul ricorso [13343/98 R.G.]proposto da: CORTE SUPPEHA MAS ZIONE LI - Le Assicurazioni d'Italia s.p.a., quale im- presa designata ex art. 20 legge n. 990 del 1969, Richiesta copia studio dal Sig. IL SOLE တော persona dell'Amministratore delegato Giancarlo Gianniper diritti il 4 GIU 2001 ni, elettivamente domiciliato in Roma, via E. Manfredi IL CANCELLS n. 17, presso l'avv. Mario Mazzà, che lo difende giusta 153 13000 delega in atti;
CANCELLERIA - ricorrente
contro
NE AL, OR IN, FORNACIA- : RI ME, AG MO, SANREMO Assicurazioni s.p.a. in liquidazione coatta amministrativa;
- intimati -
685 1 nonché sul ricorso (15801/98 R.G.) proposto da: ZA NE AL, OR IN, FRONACIARI 1800076 11.1.01. ME, elettivamente domiciliati in Roma, via Carlo Fe- lice n. 103, presso l'avv. Giancarlo Berchicchi, che li LIRE 10000 CANCELLE difende giusta delega in atti;
- controricorrenti ricorrenti incidentali -
contro
AX498577 LI Le Assicurazioni d'Italia, s.p.a., quale impresa designata;
AG MO;
LIRE 2000 CANCELLERIA intimati nonché sul ricorso (17161/98 R.G.) proposto da: BE430663 2 AG MO, elettivamente domiciliato in Ro- LIRE 2000 ma, via Boccea n. 86, presso l'avv. Massimo Cassel- CANCELLERIA la, che unitamente all'avv. Roberto Afeltra lo di- fende giusta delega in atti;
BE430670 - controricorrente ricorrente incidentale
contro
LIRE 2000 CANCELLERIA - Le Assicurazioni d'Italia s.p.a., quale LI impresa designata;
NE AL, OR IN, OR ME, BE430668 - intimati LIRE 2000nonché CANCELLERIA sul ricorso (17958/98 R.G.) proposto da: 2 BE430669 LI- Le Assicurazioni d'Italia s.p.a., quale im- presa designata ex art. 20 legge n. 990 del 1969, in persona dell'Amministratore delegato Giancarlo Gianni- ni, elettivamente domiciliato in Roma, via E. Manfredi n. 17, presso l'avv. Mario Mazzà, che lo difende giusta delega in atti;
- controricorrente ricorrente incidentale -
contro
NE AL, OR IN, FORNACIA- RI ME, AG MO, SANREMO Assicurazioni s.p.a. in liquidazione coatta amministrativa;
- intimati avversO la sentenza della Corte d'appello di Roma n. 314/98 del 18 novembre 1997, deliberata il 25 novembre 1997e pubblicata il 4 febbraio 1998 (R.G. 2623/94). Udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 6 aprile 2001 dal Relatore Cons. Mario Fi- nocchiaro;
Udito l'avv. M. Mazzà per la ricorrente principale non- ché ricorrente incidentale LI s.p.a. e l'avv. G. Berchicci per i ricorrenti incidentali NE e OR;
Udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Ge- nerale Dott. Massimo Fedeli, che ha concluso chiedendo l'accoglimento del ricorso IA r.g. 13343/98, il 3 rigetto del ricorso NE e AG, l'inammissibilità del ricorso incidentale IA r.g. 17958/98. SVOLGIMENTO DEL PROCESSO A seguito di sinistro stradale 4 maggio 1981, in esito al quale perdeva la vita OR UN, OR ME, OR IN e NE Ge- sualda convenivano in giudizio, innanzi al tribunale di Roma, AG MO nonché la SANREMO Assicurazioni, successivamente posta in liquidazione coatta ammini - strativa, per ottenere il risarcimento dei danni subi - ti. Svoltasi la istruttoria del caso l'adito tribunale dichiarava il AG responsabile esclusivo dell'in- cidente e, per l'effetto, lo condannava al pagamento, in solido con la SANREMO Assicurazioni, in liquidazione coatta amministrativa, per la parte rientrante nel mas- sima (lire 20 milioni) e in via esclusiva per il re- stante, di lire 70.845.000 (di cui lire 8.734.000 in solido con l'assicuratore) in favore di NE Ge- sualda e di lire 19.744.500 ciascuno (di cui lire 2.434.000 ciascuno in solido con l'assicuratore) in fa- vore di OR ME e OR IN. Gravata tale pronunzia in via principale dal GN FI (chiedendo fosse dichiarato il concorso di colpa nella misura del 50%) e in via incidentale dalla O- NE nonché dai OR, i quali chiedevano una di- versa liquidazione dei danni e la condanna della ASSI- TALIA s.p.a. quale impresa designata al pagamento oltre il massimale della somma dovuta per mala gestio, la corte di appello di Roma con sentenza 4 febbraio 1998 rigettava entrambi gli appelli, con conferma della sen- tenza impugnata e rivalutazione delle somme dalla stes- sa portate a titolo di risarcimento del danno secondo gli indici ISTAT dal dì della pronunzia di primo grado. Per la cassazione di tale pronunzia ha proposto ri- corso la LI, Le Assicurazione d'Italia s.p.a., quale impresa designata, affidato a due motivi: resi- stono con controricorso e ricorso incidentale, affidato a 4 motivi NE AL, OR IN e OR ME, nonché, con altro controricorso e ri- corso incidentale, affidato a un solo motivo, AG MO. La LI s.p.a. ha proposto, altresì, controri- corso e ricorso incidentale avverso il ricorso inciden- tale della NE e dei OR. MOTIVI DELLA DECISIONE 1. I vari ricorsi avverso la stessa sentenza devono essere riuniti, ai sensi dell'art. 335 c.p.c. 5 2. In limine osserva la Corte che il ricorso inci- dentale, ancorché condizionato, della IA s.p.a. nel resistere al ricorso incidentale della NE e dei OR [17958/98 R.G.] è inammissibile. In conformità ad una giurisprudenza più che conso- lidata, infatti, deve ribadirsi che in tema di giudizio di legittimità, la proposizione del ricorso incidentale da parte del resistente non legittima il ricorrente principale a proporre а sua volta ricorso incidentale (Cass. 1 dicembre 1999, n. 13358). In tema di ricorso per cassazione, in particolare, il ricorrente principale può, in caso di ricorso inci- dentale proposto dalla parte intimata, resistervi con controricorso, limitandosi, con tale atto, a confutare i motivi del ricorso incidentale (ovvero a prospettare questioni rilevabili di ufficio), senza alcuna possibi- lità di rappresentare questioni nuove ovvero di dedurre nuovi mezzi di impugnazione (Cass., 23 giugno 1998, n. 6233). I l ricorso incidentale per cassazione è esperibile infatti dalla parte cui è notificato il ricorso principale (art. 370 e 371 c.p.c.), non anche, pertan- to, dal ricorrente principale in risposta al ricorso incidentale di detta parte, operando, in difetto di espressa previsione di legge, il principio della consu- 6 mazione del diritto di impugnazione per effetto della proposizione del ricorso principale (Cass., 23 settem- bre 1998, n. 9500. Analogamente, Cass., 12 dicembre 1988, n. 6742).
3. Con il primo motivo del ricorso principale [13343/98 R.G.] la ricorrente LI s.p.a., denun- ziando «violazione e falsa applicazione di norme di di- ritto e omessa motivazione circa un punto decisivo del- la controversia (art. 360 c.p.c. nn. 3 e 5 ) in rela- zione all'art. 345 c.p.c.>>> censura la sentenza gravata nella parte in cui questa ha condannato essa concluden- te al pagamento di interessi e rivalutazione sulle som- me così come stabilite dal tribunale e con decorrenza dalla sentenza di primo grado sino alla pronuncia di secondo grado, omettendo di considerare che essa ASSI- TALIA aveva già provveduto, in esecuzione della senten- za di primo grado, al pagamento delle somme dovute, CO- me risultante dallo stesso fascicolo di parte e dalle quietanze in atti.
4. Il motivo è fondato e meritevole di accoglimen- to. È certo, in causa, in particolare, alla luce delle produzioni in atti (cfr. quietanze) e delle ammissioni delle parti (cfr. deduzioni svolte dai ricorrenti inci- dentali OR e NE) che in esecuzione del- la sentenza di primo grado la LI ha provveduto, tra il 24 marzo e il 1° aprile 1994 al pagamento delle somme poste a suo carico dalla sentenza stessa. La LI s.p.a., in particolare, ha corrisposto lire 19.900.000 in favore di OR ME, lire 11.425.000 in favore di OR IN e lire 38.673.000 in favore di NE AL. Pacifico quanto precede è palese la violazione di legge posta in essere dalla corte di appello di Roma allorché ha disposto - a norma dell'art. 345 c.p.c. la rivalutazione, per il tempo successivo alla sentenza di primo grado, dei crediti dei OR e della CA BONE, senza considerare che gli stessi erano stati estinti.
5. All'accoglimento del primo motivo del ricorso principale segue, altresì, l'assorbimento del secondo motivo dello stesso ricorso e con il quale la LI denunzia, in particolare, violazione e falsa applica- zione degli artt. 91 e 92 c.p.c.>> per avere la corte di appello di Roma disposto la compensazione delle spese di lite sull'erroneo presupposto della soccombenza di essa LI quanto alla rivalutazione delle somme indicate dalla sentenza di primo grado.
6. Quanto, ancora, al ricorso incidentale proposto da AG MO [17161/98 R.G.] quest'ultimo, con 8 un unico motivo censura la sentenza gravata denunziando mancato esame circa un punto decisivo della controver- sia (n. 5, art. 360 c.p.c.), per avere la corte di ap- pello di Roma dichiarato inammissibile l'appello inci- dentale proposto dai NE e dalla OR, re- lativamente alla richiesta condanna della impresa assi- curatrice oltre il massimale per mala gestio. - si osserva in ricorso già svolta «Tale domanda dall'assicurato AG MO, nel corso del giudizio di prime cure, non è stata presa in considera- zione dal giudice di secondo grado sulla motivazione della mancanza dagli atti di causa del fascicolo conte- nente la citazione dei danneggiati». Tuttavia, conclude il ricorrente, dagli atti del giudizio di appello si ricava il dato inequivocabile che tale azione di mala gestio era stata proposta dai danneggiati sia nell'atto introduttivo sia in sede di precisazione delle conclusioni e che comunque la socie- tà LI accettava il contraddittorio sulla materia sia nella propria comparsa di risposta che in quella conclusionale».
7. La sentenza impugnata è censurata nella parte de qua, anche con il ricorso incidentale [15801/98 R.G.] proposto da NE AL e da OR Caroli- na e ME, con il terzo e il quarto motivo. 9 7. 1. Con il terzo motivo i ricorrenti NE e OR denunziano, infatti, «violazione e falsa ap- plicazione dell'art. 348 c.p.c. in relazione al n. 3 dell'art. 360 c.p.c.», nonché «mancato esame di un pun- to decisivo della controversia in relazione al n. 5 art. 360 c.p.c.», censurando la sentenza gravata nella stessa ha dichiarato inammissibile parte in cui la l'appello incidentale relativo alla richiesta di con- danna della LI quale impresa designata a rivale- re il AG di tutte le somme da costui dovute ai danneggiati.
8. Con il quarto motivo mancora, i detti ricorrenti denunziano, ancora, condanna per mala gestio della so- cietà IA (art. 19, 1. n. 990 del 1969, art. 111 c.p.c. e art. 348 c.p.c. in relazione all'art. 360 n. 3 e 5)». Si osserva, infatti, che poiché appare ingiustifi- cato l'avere dichiarato inammissibile l'appello inci- dentale essendo onere del giudice rimettere la causa sul ruolo per l'acquisizione del fascicolo di parte di + la sentenza impugnata deve essere cassata primo grado con rinvio della causa ad altra sezione della Corte di appello perché accolga la domanda di mala gestio propo- sta nei confronti della LI. 10 9. Tutte le riassunte deduzioni (unico motivo del ricorso AG, nonché terzo e quarto motivo del ri- corso NE e OR) sono inammissibili, alla luce delle considerazioni che seguono. 9. 1. Giusta un insegnamento giurisprudenziale as- solutamente pacifico che nella specie deve trovare ul- teriore conferma, ove una sentenza (o un capo di que- sta) si fondi su più ragioni, tutte autonomamente ido- nee a sorreggerla, è necessario per giungere alla cassazione della pronunzia non solo che ciascuna di esse abbia formato oggetto di specifica censura, ma an- che che il ricorso abbia esito positivo nella sua inte- rezza con l'accoglimento di tutte le censure, affinché si realizzi lo scopo stesso dell'impugnazione. Questa, infatti, è intesa alla cassazione della sentenza in toto, о in un suo singolo capo, id est di tutte le ragioni che autonomamente l'una o l'altro sor- reggano. È sufficiente, pertanto, che anche una sola delle dette ragioni non formi oggetto di censura, ovvero che sia respinta la censura relativa anche ad una sola del- le dette ragioni, perché il motivo di impugnazione deb- ba essere respinto nella sua interezza, divenendo inam- missibili, per difetto di interesse, le censure avversO le altre ragioni (Recentemente, in tale senso, ad esem- 11 pio, Cass., 12 settembre 2000, n. 12040, specie in mo- tivazione). 9. 2. Pacifico quanto precede si osserva che i giu- dici del merito hanno posto, a fondamento della rag- giunta conclusione, quanto al rigetto della domanda di mala gestio, proposta dai danneggiati surrogandosi all'assicurato, due autonome, rationes decidendi, ognu- na sufficiente ex se, a sorreggere il loro dictum. Si precisa, infatti, al riguardo, da un lato, che «l'azione di mala gestio va dichiarata inammissibi- le, dovendo essere considerata domanda nuova, perché proposta per la prima volta in sede di gravame ... >>>, dall'altro, che «non sussiste, comunque, necessaria CO- incidenza tra ritardo e mala gestio, né vi è prova, SO- prattutto, che l'ulteriore danno (oltre alla rivaluta- zione ed agli interessi riconosciuti) sia derivato da tale pretesa mala gestio». Certo quanto sopra, non controverso che sia parte AG, sia la NE e OR censurano rationes decidendi è solo la prima, delle trascritte - la inammissibilità della de- palese - come anticipato duzione per carenza di interesse (cfr. art. 100 c.p.c.). 9. 3. È evidente, infatti (a prescindere dal consi- manifestamente infondate, derare che le censure sono 12 atteso che in caso mancata integrale produzione, ad opera delle parti, dei propri fascicoli di parte [come nel caso di specie, quanto al fascicolo di primo grado] il giudice del merito deve decidere la causa in base alle risultanze in atti, senza poter interferire sui poteri dispositivi delle parti stesse) che anche nella eventualità l'indagine sollecitata dai ricorrenti do- vesse concludersi nel senso che in realtà i danneggiati avevano dichiarato di volersi surrogare al danneggiante nella azione di mala gestio già nel corso del giudizio di primo grado, non per questo potrebbe giungersi alla cassazione della pronunzia gravata, la quale rimarrebbe ferma sotto il profilo non censurato (e, in particola- re, in merito all'assenza di qualsiasi coincidenza tra ritardo e mala gestio nonché quanto all'assenza di qualsiasi prova che l'ulteriore danno, oltre alla riva- lutazione e agli interessi riconosciuti, sia derivato da tale mala gestio). 10. Quanto, da ultimo, agli altri motivi del ricor- So incidentale di parte OR e NE [15801/98 R.G.] con il primo gli stessi denunziando «violazione e falsa applicazione dell'art. 2059 c.c. in nn. 3 e 5 dell'art. 360 c.p.c.» lamentano relazione ai di appello di Roma abbia rigettato che la corte l'appello incidentale, con il quale essi concludenti 13 avevano dedotto la irrisorietà dei danni morali loro liquidati per la perdita del loro congiunto. 11. Il motivo è infondato, sotto entrambi i profili in cui si articola. 11. 1. In ordine alla denunziata violazione, da parte dei giudici del merito, dell'art. 2059 C.C. per avere rigettato l'appello incidentale a suo tempo pro- posto da essi danneggiati al fine di conseguire una più congrua liquidazione dei danni morali subiti, la censu- ra è inammissibile. Deve ribadirsi al riguardo, infatti, che quando nel ricorso per cassazione pur denunziandosi violazione e falsa applicazione della legge, con richiamo di speci- fiche disposizioni normative, non siano indicate le af- fermazioni in diritto contenute nella sentenza gravata che si assumono in contrasto con le disposizioni indi- cate - о con la interpretazione delle stesse fornita dalla giurisprudenza di legittimità o dalla prevalente dottrina - il motivo è inammissibile poiché non consen- te alla Corte di cassazione di adempiere il compito istituzionale di verificare il fondamento della denun- ziata violazione (Cass. 12 maggio 1998 n. 4777). In altri termini è inammissibile il ricorso nel quale non venga precisata la violazione di legge nella quale sarebbe incorsa la pronunzia di merito, non es- 14 sendo al riguardo sufficiente un'affermazione apoditti- ca non seguita da alcuna dimostrazione dovendo il ri- corrente porre la Corte di legittimità in grado di orientarsi fra le argomentazioni in base alle quali si ritiene di censurare la pronunzia impugnata (Cass. 21 agosto 1997 n. 7851). Pacifico quanto precede si Osserva che nella spe- cie, come si ricava dal contesto del motivo, parte ri- corrente omette sia di indicare quale sia la interpre- tazione data, dal giudice del merito, della richiamata disposizione (art. 2059 c.c.) e i motivi per cui la stessa non possa essere accettata, sia quale sia la «corretta» interpretazione di tali norme. бал In realtà i ricorrenti incidentali, lungi non cen- surare l'interpretazione che il giudice del merito ha dato della ricordata disposizioni, si limitano a doler- si che l'esito della lite sia stato sfavorevole alle proprie aspettative, per essere state le risultanze di causa valutate in modo difforme alla loro, soggettiva, interpretazione di quelle stesse risultanze ed è evi- - che la denuncia esula totalmente dente - pertanto dalla previsione di cui all'art. 360 n. 3 c.p.c. 11. 2. Come anticipato la censura è infondata anche sotto il diverso profilo di cui all'art. 360 n. 5 c.p.c. 15 Giusta quanto assolutamente pacifico - presso una giurisprudenza più che consolidata di questa Corte re- golatrice, che in questa sede non può che ulteriormente ribadirsi il vizio di omessa, insufficiente 0 con- con ricorso pertraddittoria motivazione denunciabile cassazione ai sensi dell'art. 360 n. 5 c.p.c. si confi- gura solo quando nel ragionamento del giudice di merito sia riscontrabile il mancato 0 insufficiente esame di punti decisivi della controversia, prospettati dalle parti о rilevabili di ufficio, ovvero un insanabile contrasto tra le argomentazioni adottate, tale da non consentire l'identificazione del procedimento logico giuridico posto a base della decisione. Detti vizi non possono, peraltro, consistere nella difformità dell'apprezzamento dei fatti e delle prove e t e dato dal giudice del merito rispetto a quello preteso dalla parte, perché spetta solo a quel giudice indivi- duare le fonti del proprio convincimento e a tale fine valutare le prove, controllarne la attendibilità e la concludenza, scegliere tra le risultanze istruttorie quelle ritenute idonee a dimostrare i fatti in discus- sione, dare prevalenza all'uno о all'altro mezzo di prova (Recentemente, in tale senso, ad esempio, Cass. 8 agosto 2000, n. 10417, specie in motivazione). 16 L'art. 360, n. 5 ― infatti contrariamente a quan- to suppone l'attuale ricorrente non conferisce alla Corte di cassazione il potere di riesaminare e valutare autonomamente il merito della causa, bensì solo quello di controllare, sotto il profilo logico e formale e della correttezza giuridica, l'esame e la valutazione riservatocompiuti dal giudice del merito, cui l'apprezzamento dei fatti. Ne deriva, pertanto, che alla cassazione della sen- tenza, per vizi della motivazione, si può giungere solo quando tale vizio emerga dall'esame del ragionamento svolto dal giudice, quale risulta dalla sentenza, che si rilevi incompleto, incoerente e illogico, non già quando il giudice abbia semplicemente attribuito agli elementi valutati un valore e un significato difformi dalle aspettative e dalle deduzioni di parte (In questo senso, ad esempio, Cass., 8 agosto 2000, n. 10414, spe- cie in motivazione). Pacifico quanto sopra si osserva che nella specie i giudici del merito hanno liquidato il danno morale dei danneggiati tenendo presenti tutte le circostanze del caso e, in particolare la gravità del reato (di cui si è reso responsabile il AG), l'età della vittima (56 anni), l'indipendenza affettiva dei figli (la fi- glia IN all'epoca dei fatti di 28 anni era già 17 coniugata, mentre il figlio RO aveva 26 anni ed era economicamente autosufficiente), nonché le sofferenze derivate dal fatto agli appellati in ragione dei vinco- li che li univa alla vittima. Deve escludersi, pertanto, che sussista - al ri- guardo la denunziata violazione dell'art. 360 n. 5 c.p.c. Né, al riguardo, paiono pertinenti le considerazio- ni svolte dai ricorrenti incidentali allorché si affer- ma che le somme liquidate dovevano considerarsi irriso- rie perché già rivalutate al momento della sentenza e liquidate dopo oltre 12 anni dal sinistro. Accertato - infatti - che il danno morale è stato liquidato tenendo presenti tutte le circostanze del ca- so concreto, non controverso, contemporaneamente, che i giudici del merito hanno «rivalutato» la somma dovuta tenendo presente la svalutazione monetaria verificatasi nelle more tra il fatto e la sentenza di primo grado, palese che il dedotto vizio di motivazione non sussi- ste. 12. Con il secondo motivo i ricorrenti incidentali NE e OR denunziando «errata e falsa ap- plicazione dell'art. 1126 c.c. e 1. n. 39 del 1977, in relazione ai nn. 3 e 5 dell'art. 360 c.p.c.» censurano la sentenza gravata nella parte in cui ha riconosciuto 18 congrua la somma di lire 59.530.000 attribuita a titolo di danno patrimoniale, a NE AL, senza of - frire alcuna motivazione che potesse giustificare il suo orientamento e senza tenere conto che anche quel- l'importo veniva fissato al valore attuale della moneta e distanza di oltre 12 anni dal sinistro. Sempre con tale motivo, ancora, si denunzia la sen- tenza gravata nella parte in cui la stessa non ha dato ingresso, in causa, alla prova testimoniale dedotta da essi concludenti, perché contraria al contenuto dell'art. 4, della legge n. 39 del 1977. 13. Il motivo è infondato, sotto entrambi i profili in cui si articola. 13. 1. Quanto al primo, il denunziato vizio di mo- tivazione non sussiste, atteso che i giudici del merito hanno adeguatamente motivato le proprie conclusioni sul punto, evidenziando essere verosimile che il defunto versasse alla moglie (priva di una attività lavorativa propria) solo parte delle risorse del proprio lavoro e procedendo, altresì, alla rivalutazione delle somme do- vute, in considerazioni del tempo trascorso tra la data dell'evento e la sentenza di primo grado. 13. 2. Quanto al secondo profilo di censura, e con il quale, in particolare, si denunzia la violazione dell'art. 4, d. 1. 23 dicembre 1976, n. 857, conv. con 19 mod. in 1. 26 febbraio 1977, n. 39, atteso che il dan- neggiato è ammessO in ogni caso а dare la prova dei propri redditi effettivi non solo nella ipotesi in cui quelli risultanti dalle denunce fiscali sono inferiori a quelli reali, ma anche nella eventualità sia stata omessa [come nella specie] la produzione delle risul- tanze fiscali, la deduzione è inammissibile. Deve ribadirsi, infatti, al riguardo, in conformità a una giurisprudenza più che consolidata di questa Cor- te regolatrice, che quando, col ricorso per cassazione, si lamenti l'omessa ammissione di una prova testimonia- le da parte del giudice del merito il ricorrente ha l'onere di indicare nel ricorso i capitoli non ammessi, dovendosi in difetto ritenere il ricorso inammissibile (Cass., 12 maggio 2000, n. 6115). Il ricorso per cassazione, nel caso in cui si cen- suri con esso l'omessa ammissione di prove testimoniali da parte del giudice di merito, infatti, deve contenere a pena di inammissibilità in ossequio al principio di - l'indicazione del capitolato di prova autosufficienza - (Cass., 9 maggio 2000, n. 5876). Il ricorrente che in sede di ricorso per cassazione lamenti la mancata ammissione di una prova testimoniale - -in particolare ha l'onere di indicare specificamen- te le circostanze che formavano oggetto della prova, al 2 020 fine di consentire al giudice di legittimità il con- trollo della decisività dei fatti da provare, controllo che per il principio dell'autosufficienza del ricorso va compiuto sulla sola base del ricorso stesso senza possibilità di integrazione con altri atti (Cass., 12 maggio 1999, n. 4684). Atteso, infatti, il principio di autosufficienza del ricorso, la Corte di cassazione dev'essere posta in grado di compiere la propria valutazione, circa la ri- levanza e decisività delle prove non ammesse dal giudi- ce del merito, solo sulla base delle deduzioni contenu- te nell'atto, alle cui lacune non è consentito sopperi- re con indagini integrative (Cass., sez. un., 24 feb- braio 1998, n. 1988). Pacifico, in diritto, quanto precede si osserva che nella specie i ricorrenti pur dolendosi della ritenuta (da parte dei giudici di merito) inammissibilità delle prove per testi a suo tempo dedotte, hanno omesso di trascrivere, in ricorso, il contenuto delle dette pro- ve. Per tale via detti ricorrenti sono incorsi nella rilevata violazione dell'art. 366, n. 3 c.p.c., non po- nendo l'adita Corte nelle condizioni di valutare se in effetti sussisteva (0 meno) la lamentata (in) ammis- sibilità delle prove non ammesse. 21 14 Dichiarati - in conclusione inammissibili il ricorso incidentale della LI [17958/98 R.G.] nonché quello del AG [17161/98 R.G.] e rigettato in ogni sua parte il ricorso incidentale di NE AL e OR IN e ME [15801/98 R.G.], la sentenza impugnata deve essere cassata in relazione al primo motivo, accolto, del ricorso principale ASSI- TALIA [13343/98 R.G.], e, dichiarato assorbito il se- condo motivo dello stesso ricorso, la causa va rinvia- ta, per nuovo esame, alla stessa corte di appello di Roma, altra sezione, perché proceda a nuovo esame della questione specifica e provveda, altresì, atteso l'esito finale della lite, sulle spese di tutti i gradi del giudizio.
P.Q.M.
La Corte, riunisce i ricorsi;
accoglie il primo motivo del ricorso principale proposto da LI s.p.a. [13343/98 R.G.] e dichiara assorbito il secondo;
dichiara inammissibili i ricorsi incidentali proposti da LI s.p.a. [17958/98 R.G.] e da AG MO [17161/98 R.G.], rigetta il ricorso incidentale proposto da NE AL, OR IN e OR ME [15801/98 R.G.]; 2 2 22 2 -- - cassa in relazione al motivo accolto la sentenza impugnata e rinvia la causa, anche per le spese di que- sto giudizio di cassazione alla stessa corte di appello di Roma, altra sezione. Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del- la terza sezione civile della Corte di Cassazione, il giorno 6 aprile 2001. il Consigliere relatore est. листь flow il Presidente panfuck from IL CANCELLIERE C1 Giovanni Giambattista Depositata in Cancelleria -4610. 2001 oggi, lì IL CANCELLIERE C1 Giovanni Giambattista 120000 370000 UFFICIO DELLE ENTRATE ROMA > AGU. 200%e4 al n.38361 versare S.370.000 _SER | RECENTOSETTANEA MILAD Crigente Area Servizi (DOT FILIPPO) Respo, Boy ⚫tti Giudiziari ( N ACOND IL DIRIGENTE AREA SERVIZI (D.ssa M 23