Sentenza 14 febbraio 2013
Massime • 1
In tema di decreto di riapertura delle indagini preliminari, il difetto di legittimazione del Pubblico Ministero richiedente non comporta l'improcedibilità dell'azione che è conseguenza soltanto dell'eventuale assenza di un decreto di autorizzazione del Gip. (Nella specie, la richiesta di riapertura era stata avanzata dal P.M. distrettuale in relazione ad un reato comune).
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. I, sentenza 14/02/2013, n. 11997 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 11997 |
| Data del deposito : | 14 febbraio 2013 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Udienza pubblica
Dott. GIORDANO Umberto - Presidente - del 14/02/2013
Dott. CAIAZZO GI Pietro - Consigliere - SENTENZA
Dott. ROMBOLÀ Marcello - Consigliere - N. 226
Dott. BARBARISI RI - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. SANTALUCIA SE - rel. Consigliere - N. 16022/2012
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
MM NZ N. IL 16/10/1956;
MM AV N. IL 14/09/1964;
MM AN N. IL 18/06/1952;
LL VA N. IL 13/12/1951;
avverso la sentenza n. 13/2010 CORTE ASSISE APPELLO di CALTANISSETTA, del 11/07/2011;
visti gli atti, la sentenza e il ricorso;
udita in PUBBLICA UDIENZA del 14/02/2013 la relazione fatta dal Consigliere Dott. GIUSEPPE SANTALUCIA;
Udito il Procuratore Generale in persona del Dott. Volpe SE, che ha concluso per il rigetto dei ricorsi;
udito il difensore avv. Monaco e Sinatra.
RITENUTO IN FATTO
La Corte di assise di appello di Caltanissetta ha confermato la sentenza con cui la Corte di assise di quella città condannò MM DE e MM ZI, quali mandanti e concorrenti morali, alla pena dell'ergastolo; e MM UE e OR OR, quali esecutori materiali, alla pena di ventidue anni di reclusione, previo riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche in equivalenza con le aggravanti contestate, tutti per concorso nell'omicidio di IS MM, commesso in Gela il 29 giugno 1988, e causato da un errore nell'uso dei mezzi di esecuzione, dato che i destinatari del progettato omicidio erano AF CO e VI UD, che comunque subirono l'ulteriore offesa dell'essere colpiti dalle schegge del parabrezza dell'autovettura a bordo della quale viaggiavano, raggiunto da colpi di arma da fuoco. In particolare, la vittima fu raggiunta da un colpo di fucile esploso dal complice BI SA, che era a bordo della stessa autovettura, colpo diretto verso il veicolo ove invece vi erano le vittime predestinate, AF e UD.
La Corte di assise di appello ha preso in esame gli elementi probatori, costituiti, oltre che dai rilievi di polizia effettuati lo stesso giorno in cui si verificò l'omicidio appena dopo il rinvenimento del cadavere di MM IS, e dalle dichiarazioni rese da alcuni testimoni oculari, soprattutto dalle dichiarazioni dei collaboratori di giustizia BI SA, UE RI NT e GI NA, tutti partecipi, con ruoli esecutivi diversi, del progetto criminoso poi sfociato nell'omicidio, per errore esecutivo, di MM IS. Sin da subito fu accertato che vi era stato un conflitto a fuoco tra gli occupanti di due autovetture, una AT Ibiza a bordo della quale viaggiava IS MM, e una Rat Uno, con a bordo CO AF e VI UD, che percorrevano la strada statale 117-bis tra Gela e Catania.
In base all'indagine balistica fu accertato che MM IS, alla guida dell'autovettura AT Ibiza, era stato raggiunto da un colpo esploso dal fucile che fu rinvenuto a bordo della stessa autovettura e che recava tracce "a spruzzo" di sostanza ematica e cerebrale. Dal fatto che il percussore fu trovato in perfetta efficienza, si escluse che potesse essersi verificata un'esplosione accidentale. La perizia medico-legale, conformemente, appurò che l'MM era deceduto perché raggiunto da un colpo di arma da fuoco esploso all'interno dell'autovettura a bordo della quale viaggiava, con direzione da dietro in avanti, e da qui si arguì che lo sparatore doveva essersi trovato seduto sul sedile posteriore.
La Corte di assise di appello ha quindi preso in esame le dichiarazioni dei collaboratori di giustizia, in specie quelle di SA BI e GI NA, entrambi esecutori materiali dell'attentato per il quale è processo;
e poi quelle di NT UE, che pure fece parte del gruppo di fuoco che doveva portare ad esecuzione il progetto di uccidere le vittime predestinate AF CO e VI UD. Ha quindi approfondito anche le dichiarazioni di altri collaboratori di giustizia, NA UE e NA GI e IP BI, che contribuirono a descrivere il contesto malavitoso di riferimento, ma che non erano a conoscenza diretta del fatto, non potendo quindi contribuire alla sua ricostruzione.
Premessi i criteri normativi di valutazione delle dichiarazioni accusatorie dei collaboratori di giustizia, la Corte di assise di appello ha osservato, quanto al profilo dell'attendibilità intrinseca, che le dichiarazioni rispondono ai requisiti di autonomia, spontaneità, logicità e coerenza;
tutti i collaboratori erano inseriti a pieno titolo nell'ambito della criminalità organizzata gelese (cosa nostra e stidda), sicché il loro racconto deve essere considerato frutto di un patrimonio cognitivo autonomo;
alcuni di loro furono partecipi diretti dell'episodio criminoso per cui è processo, specificamente BI SA, GI NA e UE NT. Non è stato raccolto, del resto, alcun elemento che possa far ritenere che le dichiarazioni siano state indebitamente influenzate da fattori esterni;
esse, inoltre, appaiono immuni da contraddizioni interne e sono state nel tempo confermate dagli stessi dichiaranti, pur se con qualche minima divergenza, dovuta essenzialmente al decorso del tempo.
Non ha poi rilievo che UE RI NT avesse omesso inizialmente di riferire del coinvolgimento del cognato NA GI, prima che anche quest'ultimo intraprendesse un percorso collaborativo con la giustizia, o che SA BI, che fu quello che esplose per errore il colpo mortale per MM IS, avesse tentato di accreditare, nel corso del separato processo a suo carico ed all'inizio della collaborazione, la tesi che a sparare, sia pure accidentalmente, fosse stato DE SE, e ciò per l'evidente timore di ritorsioni a suo carico. Si è trattato all'evidenza di versioni false ma legate comunque a circostanze particolari, rimaste estranee all'attuale realtà processuale.
In ordine all'attendibilità estrinseca, la Corte territoriale ha rilevato che le dichiarazioni di GI NA e SA BI, che costituiscono l'asse portante del processo, ricostruirono nel medesimo modo il contesto criminale, facendo entrambe riferimento alla volontà del gruppo MM-NT di emergere e di imporsi sul territorio in contrapposizione al gruppo degli "stiddari", detto anche gruppo dei pastori, e specificamente di uccidere SC e UD, ritenuti vicini a tale ultimo gruppo criminale e responsabili della morte dello zio degli MM (tale FO GE).
Le dichiarazioni dei predetti sono convergenti anche sulle modalità con cui fu pensato e poi attuato l'agguato ai danni di SC e UD, in ordine ai soggetti che presero parte all'esecuzione dell'attentato. Sia NA che BI riferirono del ruolo di primo piano assunto dai fratelli MM, che presero l'iniziativa e decisero l'attentato, e descrissero il ruolo ricoperto da OR OR ed UE MM, impiegati come staffette del gruppo di fuoco, con il compito di seguire il gruppo in modo da individuare la presenza eventuale di Forze dell'Ordine, nonché di dare il segnale dell'arrivo delle vittime, e recuperare poi i complici dopo aver compiuto l'attentato ed eliminare i mezzi di spostamento utilizzati.
Dichiarazioni convergenti furono rese anche da NT UE RI, la cui ricostruzione è stata tuttavia meno precisa per una certa tendenza a confondersi nel corso della narrazione. V'è poi da considerare che anche IP RD, che pure non prese parte alla vicenda per cui è processo, riferì che OR OR ed UE MM erano impiegati abitualmente come staffette nelle azioni armate del gruppo criminoso degli MM, che frequentavano abitualmente.
La Corte di assise di appello ha poi escluso che possa avere rilevanza il fatto che il racconto di BI e NA non sia convergente con riferimento alla seconda fase dell'esecuzione del progetto criminoso, quella iniziata con il guasto meccanico alla motocicletta in uso, nell'attuazione del programma criminoso, a BI SA e IS MM, costretti così a prendere posto sull'autovettura AT Ibiza, lasciando che NA GI e UE RI NT restassero là ove si era verificato il guasto meccanico nel tentativo di porvi riparo. Ha spiegato che non è tanto di non convergenza che occorre dire, quanto di una rappresentazione di contenuti diversi, dato che, dopo il guasto meccanico, le strade dei due si divisero: il BI fece rientro autonomamente, dopo che per errore fu ucciso MM IS, nel covo degli MM, e GI NA, unitamente ad UE RI NT, fu recuperato da OR OR.
Ancora priva di rilievo è la divergenza nel racconto dei collaboratori circa l'uso di ricetrasmittenti, trattandosi di divergenze dovute al tempo trascorso e comunque relative ad aspetti marginali nel contesto della complessiva ricostruzione. Quel che importa è che sia BI che NA indicarono in OR OR ed UE MM le persone incaricate del ruolo di vedetta e di staffetta, indipendentemente dal fatto se detenessero ricetrasmittenti. Peraltro, è apparso più che ragionevole che il gruppo di fuoco disponesse di più ricetrasmittenti, in quanto ben si sapeva che le vittime avrebbero dovuto percorrere un certo tragitto prima di essere intercettate.
Sempre sul piano delle valutazioni dell'attendibilità estrinseca, la Corte territoriale ha evidenziato che, come narrato da NA GI, la perizia balistica accertò che i fucili e il revolver cal. 38, usati nella vicenda criminosa per cui è processo, erano stati utilizzati nell'esecuzione di altri omicidi, commessi il 23 dicembre 1987 e il 21 marzo 1988.
In ordine poi alla posizione di OR OR, la Corte di assise di appello ha rigettato la questione della nullità del decreto di riapertura delle indagini emesso il 21 aprile 2007. Ha sul punto rilevato che, al di là dell'osservazione che la vicenda criminosa si collocò in un contesto di criminalità mafiosa, il fatto che la riapertura fu chiesta dal pubblico ministero distrettuale non può inficiare in alcun modo il provvedimento, anche perché, come già rilevato da questa Corte in sede di incidente cautelare - sentenza n. 41240 del 2008 - al momento della riapertura l'episodio fu qualificato come omicidio doloso e non colposo. Nel merito la Corte territoriale ha evidenziato la convergenza delle chiamate sul contributo dal OR fornito nel dare il segnale sulla presenza delle vittime destinate e nel recupero di una parte del gruppo esecutivo, dopo che ebbe a constatare il fallimento del progetto delittuoso e la morte non programmata di MM IS. Ha poi precisato che il BI, più che menzionare il OR come partecipe della fase di ideazione e di decisione del progetto criminoso, si limitò ad indicarlo fra i frequentatori del gruppo degli MM. Nessun rilievo può poi avere il fatto che il NA dichiarò inizialmente di non ricordare se il OR fosse presente nel momento in cui fu deciso di uccidere SC e UD, dato che non può essere considerata segno di contraddizione o incostanza. Nessun rilievo deve poi darsi al fatto che i collaboratori NA UE, NA ER e NA GE, che riferirono di aver appreso dell'episodio criminoso dal fratello GI, non indicarono fra i mandanti anche il OR. Si tratta di dichiarazioni de relato e relative ad avvenimenti occorsi in un periodo in cui costoro non avevano una diretta partecipazione al gruppo criminale degli MM. Del pari irrilevante è poi la discrasia tra le dichiarazioni di GI NA e di UE RI NT, avendo solo il primo riferito di essere stato prelevato dal OR dopo che l'attentato era andato a vuoto ed era morto MM IS, mentre il secondo narrò di essere ritornato a piedi nel covo degli MM. Si tratta, infatti, di divergenza su un punto non fondamentale, dovuta ad una lacuna nei ricordi.
Nè può poi ritenersi che, a causa del guasto meccanico alla motocicletta e al conseguente mutamento di programma esecutivo, lo sparo mortale si configuri come evento del tutto fortuito, imprevedibile e non voluto. Gli accadimenti sono, infatti, ricondudbili alla schema del reato aberrante.
La gravità della condotta ha infine impedito di accedere alla richiesta del riconoscimento della prevalenza delle circostanze attenuanti generiche sulle contestate aggravanti. In ordine alla posizione di MM UE, la Corte territoriale ha posto in evidenza le convergenti dichiarazioni di SA BI e GI NA sul fatto della frequenza abituale del gruppo degli MM nel periodo di riferimento, e che svolse nella vicenda specifica il ruolo di vedetta e di fiancheggiatore del gruppo di fuoco. Ha quindi precisato che non può avere alcuna influenza sul giudizio di attendibilità il dato che la vicenda per cui ora è processo sia stata oggetto di diversi altri processi;
non ha trovato riscontro alcuno la prospettazione difensiva secondo cui le dichiarazioni accusatorie de BI, ultimo tra i soggetti che collaborarono con la giustizia sull'episodio per cui è processo, possano essere state influenzate dalla conoscenza di quanto avvenuto in altri pregressi processi sulla stessa vicenda;
si sono anzi colti elementi di originalità rispetto alle precedenti acquisizioni processuali.
GI NA, inoltre, delineò il ruolo di MM UE nell'azione omicidaria sin dal primo interrogatorio reso del dicembre 2001; e le imprecisioni del racconto in ordine al numero delle ricetrasmittenti utilizzate non può essere indicativa dell'estraneità di UE MM ai fatti delittuosi per cui è processo.
La gravità della condotta ha infine impedito di accedere alla richiesta del riconoscimento della prevalenza delle circostanze attenuanti generiche sulle contestate aggravanti. In riferimento infine alla posizione di MM ZI e MM DE, la Corte territoriale ha affermato che la correttezza della qualificazione come reato aberrante ha trovato conferma nella sentenza emessa da questa Corte nell'ambito della medesima vicenda e nei confronti di due imputati di reato connesso (proprio BI SA e GI NA). D'altronde, il colpo di fucile che uccise MM IS partì accidentalmente dopo che il conflitto a fuoco aveva avuto ampia esecuzione, nel passaggio dal DE, seduto sul sedile anteriore, al BI, seduto sul sedile posteriore, e dopo che quest'ultimo aveva già esaurito i colpi del proprio fucile. L'autovettura delle vittime designate fu attinta da ben nove colpi di arma da fuoco e dalla localizzazione dei colpi e della presumibile traiettoria deve ritenersi che l'indi rizza mento e l'uso delle armi letali verso le vittime originariamente designate fosse già ampiamente avvenuto nel momento in cui partì il colpo che uccise MM IS.
Avverso la sentenza ha proposto ricorso, per mezzo del difensore avv.to Flavio Sinatra, OR OR, deducendo:
- violazione di legge, perché il decreto di riapertura delle indagini fu emesso su richiesta di un pubblico ministero, il pubblico ministero distrettuale, privo di legittimazione, trattandosi all'epoca di indagini per un reato comune. Ciò equivale a mancanza delle condizioni di una valida procedibilità.
- Violazione di legge e difetto di motivazione. Le dichiarazioni del collaboratore di giustizia BI SA, circa la partecipazione del OR alle riunioni in cui sarebbe stato deciso e pianificato l'omicidio di AF CO e VI UD, non hanno trovato riscontro nelle dichiarazioni di NA GI e in quelle di UE RI NT, dal momento che il NA è risultato inattendibile, avendo ripetutamente mutato versione dei fatti, e il secondo, per come ammesso dalla stessa Corte di assise, fece riferimento ad una diversa riunione, alla quale, per sua stessa ammissione, non aveva preso parte il OR. Del resto, SA BI, nell'ambito dell'altro procedimento che lo vide imputato per gli stessi fatti unitamente a GI NA, definito con sentenza irrevocabile prodotta ed utilizzata nel presente giudizio, fece sul punto dichiarazioni discordanti con quelle rese in questo procedimento. La Corte di primo grado avrebbe pertanto dovuto tenere in considerazione anche quanto affermato dagli altri collaboratori sentiti nel giudizio di primo grado (NA UE, NA ER e NA GE), i quali esclusero una partecipazione del OR alla deliberazione del mandato omicidiario. I giudici di merito, inoltre, hanno ritenuto provato il ruolo di vedetta ed apripista, asseritamente stato svolto dal OR con UE MM, nonostante le incoerenze e contraddizioni in cui sono incorsi sul punto i collaboratori di giustizia, concordi solamente sul dato non significativo che il OR, in quegli anni e in episodi simili, avesse assunto in altre occasioni quel (supposto) ruolo. Non v'è in particolare concordanza di dichiarazioni circa il soggetto che ebbe il compito di avvisare il gruppo di fuoco non appena avvistata la presenza delle vittime e che intervenne non appena la motocicletta, a bordo della quale viaggiavano GI NA e UE RI NT, ebbe un guasto. Peraltro, le dichiarazioni rese dai collaboratori NA e BI, già tra loro discordanti, divergono da quelle dagli stessi rese in altro procedimento, i cui atti sono confluiti nel presente procedimento, con cui descrissero diversamente ciò che avvenne una volta che la motocicletta di cui appena si è detto ebbe il guasto. Per la fase prettamente esecutiva, infine, il OR non è menzionato da alcun collaboratore di giustizia: in essa fu presente solo SA BI che nulla disse di un protagonismo del OR.
La lettura complessiva del materiale probatorio evidenzia una motivazione meramente apparente, nella parte in cui la sentenza, accomunando le due principali fonti narrative (NA GI e SA BI), estende apoditticamente gli effetti conoscitivi a tutto l'episodio in contestazione, non operando alcuna selezione tra la fase c.d. deliberativa e quella esecutiva. La Corte di merito, in particolare, non ha dato conto delle ragioni per le quali ha escluso la fondatezza dell'ipotesi che a sparare il colpo mortale in danno di MM IS furono SC e UD, a bordo dell'autovettura in fuga;
non ha tratto le necessarie conseguenze dall'assenza di costanza nelle dichiarazioni di GI NA con riguardo alla presenza del OR nella fase immediatamente precedente a quella esecutiva, dall'assenza di elementi precisi nelle dichiarazioni di BI SA, dalla provata assenza in capo al OR di un potere deliberativo rispetto ad altre persone, elementi tutti che avrebbero dovuto condurre all'affermazione di assenza di prova della partecipazione del OR alla fase deliberativa dell'omicidio. In ordine poi alla fase prettamente esecutiva ha irragionevolmente spiegato, evitando di prendere atto dell'intrinseca inattendibilità, il dato delle mutevoli versioni dei fatti rese da SA BI, ed ha erroneamente sminuito il profilo delle divergenze sussistenti tra le dichiarazioni di NA GI e quelle di NT UE RI.
Violazione di legge e difetto di motivazione. La Corte di merito non ha considerato che il guasto della motocicletta impose un mutamento di piano criminoso, interruppe il decorso causale in corso e obbligò ad una nuova determinazione di azione e di protagonisti, estromettendo, per espresso ordine di MM ON, i soggetti che, al momento del guasto, si adoperarono per fare ripartire la motocicletta: ovvero GI NA ed NT UE RI, infatti assolti proprio per questa ragione in sede di giudizio abbreviato, e lo stesso OR che si trovava insieme a loro, a detta proprio di GI NA, occupato a tentare la riparazione del guasto. Ancora, la Corte di merito ha errato nel ritenere un mero errore nella fase di esecuzione l'esplosione del colpo, partito accidentalmente dal fucile al momento in cui il DE lo passò al BI. Si è invece trattato di un evento del tutto fortuito, imprevedibile e non voluto, idoneo ad interrompere anch'esso il nesso causale. La morte cagionata da un colpo d'arma da fuoco partito accidentalmente all'atto del passaggio del fucile e/o in una manovra di presa è evento del tutto diverso da quello voluto, assolutamente imprevedibile e di cui gli agenti non potevano rappresentarsi, a priori, il rischio della verificazione, seppure non avulso dall'antecedente. Si è dunque trattato di causa sopravvenuta da sola sufficiente a determinare l'evento. - Violazione di legge e difetto di motivazione, perché la Corte di merito si è limitata a richiamare genericamente la gravità della condotta, per negare la richiesta prevalenza delle circostanze attenuanti generiche sulle contestate aggravanti, e ciò pur riconoscendo il ruolo di mero gregario del OR e l'interruzione successiva di ogni legame con la consorteria criminale, nonché la sussistenza di elementi contingenti, singolari e fortuiti che avevano connotato l'intera vicenda.
Ha poi proposto ricorso, per mezzo del difensore avv.to ER Monaco, UE MM, deducendo:
- violazione di legge e difetto di motivazione. La Corte di assise di appello ha formulato un giudizio positivo circa l'attendibilità intrinseca delle dichiarazioni di NT UE RI, NA GI e SA BI, trascurando: che già dal novembre del 1999 era un dato giudiziariamente accertato che MM IS fosse rimasto vittima di un colpo di fucile (amico) esploso dal sedile posteriore dell'autovettura di cui era alla guida nel corso di un agguato armato teso a AF CO e VI UD;
che l'NT aveva acquisito lo status di collaboratore di giustizia fin dal 1998, che GI NA collaborava con la giustizia dal gennaio 2001 e che BI SA si era deciso a collaborare nel novembre 2006; che nessuno di costoro, ne' altri collaboratori, aveva mai riferito della partecipazione di UE MM, dato questo che incide negativamente sui requisiti di spontaneità, logicità e coerenza delle loro dichiarazioni. La Corte di assise di appello ha ancora trascurato di considerare: che UE RI NT nulla aveva riferito sulla partecipazione al fatto del cognato NA GI e di SA BI;
che l'NT per lungo tempo nulla disse su quanti avevano preso parte alla riunione preparatoria dell'agguato a AF e UD;
che ha reso dichiarazioni contraddittorie e non riscontrate, nella loro veridicità, su aspetti rilevanti della vicenda.
La Corte di assise di appello ha omesso di considerare analoghi rilievi di inattendibilità mossi dall'odierno ricorrente in merito alle dichiarazioni di NA GI, che da collaboratore di giustizia aveva riferito soltanto della responsabilità sua e di SA BI, senza nulla dire sulla partecipazione di MM UE. La Corte territoriale ha invece ritenuto la convergenza delle dichiarazioni di GI NA e BI SA sul ruolo asseritamente svolto da MM UE, accomunando erroneamente in più ruoli, tra loro incompatibili, le diverse e contrastanti attribuzioni assegnate al ricorrente dai due collaboratori di giustizia. Ha poi pretermesso la corretta valutazione delle numerose discrasie nel racconto fornito dai due collaboratori su aspetti non marginali dello sviluppo dell'azione criminosa. Ha, ancora, omesso di considerare che ne' NA GI nè SA BI ebbero mai a riferire, l'uno ai fratelli poi divenuti anche loro collaboratori di giustizia e l'altro ad altri sodali, della presenza esecutiva di UE MM;
e che, allo stesso modo, nulla aveva riferito in precedenza, sulla partecipazione di UE MM, NT UE RI.
Del pari, la Corte territoriale ha omesso di considerare che BI IP, che iniziò a collaborare nel 2002, nulla aveva riferito di MM UE;
ha poi omesso di valutare che le dichiarazioni accusatorie di SA BI erano state precedute da quelle, nei suoi confronti, dei cognati NA GI ed NT UE RI e che, relativamente alla morte di MM IS, le indagini e le risultanze processuali non avevano offerto elementi diversi ed autonomi rispetto alle dichiarazioni dei predetti e, infine, del medesimo BI. La Corte territoriale avrebbe dovuto, pertanto, procedere con particolare rigore alla valutazione della genesi delle dichiarazioni e dei contrasti tra le stesse. Questi contrasti non avrebbero dovuto consentire di ritenere la partecipazione di UE MM al fatto e ciò in quanto, per le considerazioni svolte sulla prova generica, si sarebbero potuti aggiungere o togliere a piacimento partecipanti all'episodio, e ciò a maggior ragione in riferimento ai ruoli con fungibilità di protagonisti.
- Violazione di legge e difetto di motivazione, perché il giudizio sulla gravità dei fatti, asseritamente ostativo al riconoscimento della prevalenza delle circostanze attenuanti generiche sulle aggravanti, non può essere riferito ad un duplice omicidio, invero non commesso, ma, al più, ad un tentato duplice omicidio, in danno di SC e UD. La Corte territoriale avrebbe poi dovuto considerare che SA BI riferì che MM UE non era mai stato armato e mai aveva sparato.
Hanno infine proposto ricorso, per mezzo del difensore avv.to Tipo, MM ZI e MM DE, deducendo:
- Violazione di legge e difetto di motivazione. Non ricorre nel caso di specie l'ipotesi di aberratio ictus plurilesiva, dal momento che è stato accertato che le vittime designate furono ferite dalle schegge dei vetri del parabrezza, che era stato colpito in una fase temporale precedente rispetto al momento in cui si verificò la morte di IS MM e con armi diverse rispetto a quella che provocò poi la morte di quest'ultimo. Il danno riportato dalle vittime non fu pertanto conseguenza diretta dell'errore nell'uso dei mezzi di esecuzione, non essendo stato determinato dal passaggio del fucile dalle mani del DE a quelle del BI, ma dai colpi sparati in una fase antecedente. In ogni caso, non può ritenersi l'ipotesi del reato aberrante monolesivo, dal momento che non è possibile individuare l'ultimo essenziale passaggio, nella condotta presa in esame, dell'indirizzamento mirato dell'arma da fuoco verso la vittima prescelta. E, infatti, è incontroverso che l'arma da fuoco che procurò la morte di IS MM, al momento dell'evento lesivo, non era ancora stata indirizza verso le vittime prescelte. Si è verificato, piuttosto, un difetto di causalità, dato che lo sparo derivò da un fatto imprevisto e imprevedibile che si inserì nell'azione del soggetto e che non può in alcuno modo farsi risalire all'attività psichica dell'agente. Deve poi essere considerato che i ricorrenti sono imputati per concorso morale e il giudice di appello ha omesso di trattare la questione, specificamente proposta con i motivi di appello, del titolo del concorso, se cioè concorso ordinario ex art. 110 c.p. o concorso anomalo ex art. 116 c.p. E, comunque, la morte di IS MM, quale che sia la norma della partecipazione concorsuale di riferimento, non fu evento ne' previsto ne' prevedibile, non potendo in alcun modo essere considerato un logico sviluppo del piano criminoso inizialmente concordato. E quindi non può ipotizzarsi neppure un'ipotesi di concorso a titolo di dolo alternativo o eventuale. Non può poi trascurarsi che le dichiarazioni dei collaboratori di giustizia non hanno condotto ad una ricostruzione unica e riscontrata dell'episodio: un primo contrasto ha riguardato l'individuazione della persona che aveva in mano l'arma da cui sarebbe partito il colpo letale, dato che le dichiarazioni di NA GI sono divergenti da quelle di BI.
- Violazione di legge e difetto di motivazione. Il giudice di merito avrebbe dovuto applicare una sanzione penale inferiore a quella effettivamente irrogata;
appare, infatti, del tutto sproporzionata la determinazione della pena dell'ergastolo.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. I ricorsi proposti da MM UE e OR OR sono fondati nei limiti e per le ragioni che ora si illustrano.
2. Innanzitutto deve però essere rilevata l'infondatezza del motivo proposto dalla difesa di OR OR circa l'assenza di una valida condizione di procedibilità per essere stato emesso, il decreto di riapertura delle indagini, su richiesta di un pubblico ministero non legittimato. E, infatti, come affermato dalle Sezioni unite di questa Corte - Sez. U, n. 33885 del 24/06/2010 - dep. 20/09/2010, Giuliani ed altro, Rv. 247834, l'improcedibilità dell'azione è conseguenza soltanto del difetto di autorizzazione alla riapertura delle indagini, che è situazione ben diversa da quella prospettata dal ricorso. Pur tenendo ferma la premessa in fatto del rilievo difensivo, secondo cui all'epoca l'episodio fu qualificato come reato di omicidio comune, con conseguente attribuzione di legittimazione alle indagini all'ufficio non distrettuale del pubblico ministero, quel che può rilevare nel senso di uno stato patologico censurabile in sede di legittimità, stando alla disposizione dell'art. 414 c.p.p. sì come interpretata dalla Corte costituzionale e da questa Corte, è soltanto l'eventuale assenza di un decreto di riapertura emesso dal giudice che ha adottato il provvedimento di archiviazione.
3. Quanto, invece, alla definizione del ruolo partecipativo nell'attentato, e quindi nell'omicidio, attribuito a OR OR ed UE MM, la motivazione della sentenza impugnata rivela carenze che non si sottraggono al vaglio di legittimità. Il collaboratore di giustizia SA BI, che prese parte all'azione criminosa e che anzi fu quello del gruppo che esplose il colpo di fucile mortale per MM IS, dichiarò che il compito di segnalare al gruppo di fuoco quando le due vittime predestinate, AF e UD, si fossero allontanate dai locali dell'azienda di Di DI Orazio, in cui si erano recati per riscuotere denaro estorsivo, era stato affidato proprio a Di DI Orazio, che disponeva a tal fine di una ricetrasmittente. Altra ricetrasmittente, sempre secondo il racconto di SA BI, era nella disponibilità di MM IS (detto ON).
OR OR ed UE MM, invece, erano rimasti nella casa di campagna degli MM, pronti ad intervenire, dopo la commissione dell'attentato, per recuperare i componenti del gruppo di fuoco. L'affermazione fu poi precisata dallo stesso BI, che chiarì come anche OR OR ed MM UE avessero lasciato la casa di campagna degli MM, unitamente al gruppo di fuoco, per controllare la zona ove sarebbe stato compiuto l'attentato, per verificare l'eventuale presenza di pattuglie delle Forze dell'Ordine impiegate in ordinari compiti di prevenzione (fl. 30-32 della sentenza.)
Oltre a questo importante contributo, v'è quello di NA GI, che fece pure lui parte degli esecutori materiali dell'attentato;
proprio in ordine al profilo che inerisce al ruolo partecipativo di OR OR ed UE MM, rese dichiarazioni contrastanti con quelle del BI, affermando: che fu OR OR a dare notizia a lui e a MM IS (ON), che si trovavano a bordo di una motocicletta, nel frattempo fermatasi per un guasto, che le vittime, AF e UD, avevano lasciato l'azienda del Di DI;
che OR OR aveva una ricetrasmittente con la quale si teneva in contatto con UE MM, che invece si trovava nei pressi del luogo ove vi erano AF e UD, quindi nei pressi dei locali aziendali del Di DI;
che proprio OR OR ed UE MM avevano ricevuto l'incarico di dare al gruppo di fuoco il segale non appena le vittime si fossero allontanate dal luogo ove si erano recate per riscuotere il denaro estorsivo;
che aveva avuto modo di vedere, lasciando la casa di campagna degli MM, che OR OR ed UE MM si allontanavano dopo aver preso le ricetrasmittenti degli MM. Sulla dotazione di ricetrasmittenti ha poi detto anche il collaboratore di giustizia UE NT, anch'egli facente parte del gruppo di fuoco. Questi riferì che MM UE e OR OR avevano il ruolo di "staffetta", avevano a disposizione delle ricetrasmittenti con cui comunicavano con MM IE, che era rimasto a casa, e avrebbero dovuto avvisare i correi del passaggio delle vittime sulla strada, suonando per due volte il clacson dell'autovettura su cui si trovavano.
4. Le incongruenze non sono poche e non consentono di delineare con sufficiente precisione il ruolo esecutivo attribuito e svolto da OR OR ed UE MM, non potendo bastare, come invece ha ritenuto la Corte territoriale, che si sia registrata una convergenza sulla qualificazione di quel contributo in termini di "staffette del gruppo di fuoco" (fi. 55 della sentenza), espressione sintetica di un giudizio che, una volta scomposto nei necessari riferimenti di fatto, non rinviene un adeguato sostegno probatorio. Su quale fu l'uso preventivato e poi realizzato delle ricetrasmittenti la Corte territoriale non ha saputo dare una chiara risposta, relegando nell'area del marginale (fl. 66-67 della sentenza) un aspetto - quello di chi detenesse gli apparecchi ricetrasmittenti, con chi fosse in contatto, con quale finalità, di chi avesse segnalato la presenza delle vittime - che pure è essenziale per dare concretezza e specificità al racconto;
del pari, ha ritenuto di non dover indagare oltre su chi fosse stato incaricato di segnalare l'allontanamento delle vittime predestinate dai locali aziendali del Di DI;
ha quindi fatto ricorso ad argomenti logici, ipotizzando che le ricetrasmittenti in uso al gruppo potessero essere più di quelle menzionate dai collaboratori di giustizia (fl. 57 e 78 della sentenza), con cui ha finito per completare e riempire "i luoghi in ombra" del racconto confessorio ed accusatorio, al di là di quanto la pur necessaria revisione critica di una narrazione possa consentire.
5. La valorizzazione del "nucleo fondamentale" del racconto è servita alla Corte territoriale per superare in maniera insufficiente un altro contrasto tra le versioni dei collaboratori di giustizia, anch'esso inerente ad un profilo essenziale del ruolo di fiancheggiatori esecutivi di OR OR ed MM UE.
Il collaboratore di giustizia GI NA riferì che fu OR OR, a bordo di un'autovettura Fiat 500 di colore giallo a prelevare lui e UE RI NT, che si erano Impegnati nel tentativo di mettere nuovamente in azione la motocicletta, dicendo loro che erano tutti morti;
e che fu proprio OR OR a trasportarli nella casa degli MM (fl. 22 e 25 della sentenza); UE RI NT disse invece che, dopo il guasto alla motocicletta, furono recuperati da un cugino, OR NT, con un'autovettura (fl. 41 della sentenza.);
SA BI, invece, riferì che, immediatamente dopo il compimento del fatto, passarono OR OR ed MM UE, i quali ebbero a dire che gli altri erano andati in campagna da ZI e DE MM, e anzi ritennero che anche il BI e gli altri a bordo dell'autovettura (quindi, oltre MM IS, il DE) fossero morti;
il BI, appena dopo, ebbe a precisare che, per il vero, non vide OR OR ed UE MM, ma che poi seppe, una volta giunto a piedi e insieme al DE nella casa di campagna degli MM, che i due erano passati sui luoghi subito dopo l'attentato e avevano creduto che fossero morti tutti (fl. 34-35 della sentenza).
La Corte territoriale ha superato il dato della contraddizione nei racconti, attribuendo la diversità delle versioni al fatto che "i predetti collaboratori hanno vissuto momenti diversi, essendosi le loro strade separate, avendo l'equipaggio collocato sulla AT Ibiza proseguito autonomamente dopo il guasto della moto", ferma restando la marginalità del tema;
ha comunque omesso di farsi carico delle dichiarazioni dell'NT, il cui contrasto con quelle del NA non è spiegabile nel modo, peraltro generico, con cui ha ritenuto di risolvere la contraddizione con le dichiarazioni del BI. Ed anche il successivo argomento, svolto per appianare la contraddizione tra le dichiarazioni del NA e del BI in ordine al fatto se OR OR ed MM UE avessero fatto uso di una o di due autovetture (fl. 79 della sentenza), è carente e illogico.
L'imprecisione di un ricordo, infatti, può essere addotta con eccessiva facilità come soluzione, ove si tratti di comparazione dei racconti di due protagonisti di una stessa vicenda, ed è però solo in apparenza adeguata, ove non si misuri in un più approfondito esame del materiale probatorio e invece ricorra a mere deduzioni, plausibili ma non per questo idonee a colmare eventuali lacune del narrato. Non può allora essere sufficiente l'argomento, secondo cui "ragionevolmente il recupero dei killers (nel numero programmato di cinque) ... sarebbe potuto essere effettuato solo attraverso due autovetture" (fl. 79 della sentenza).
6. Per le appena richiamate incoerenze e insufficienze della motivazione, la sentenza deve allora essere annullata con rinvio.
7. Una ragione di annullamento di più ampio spettro attiene all'individuazione nel caso in esame di un reato aberrante. Il motivo è stato sviluppato dalle difese di MM DE e MM ZI, oltre che, in modo meno articolato, dalla difesa di OR OR. È però ovvio che essa, sì come riguarda la configurabilità stessa del reato nei termini di cui all'imputazione, si estende anche alla posizione di MM UE. 7a. La Corte territoriale ha ritenuto che il fatto possa essere inquadrato come reato aberrante ex art. 82 c.p., individuando un errore nei mezzi di esecuzione, dato che il BI esplose il colpo di fucile all'indirizzo di IS MM dopo che aveva avuto inizio il conflitto a fuoco e quindi dopo che era stato ampiamente realizzato "l'indirizzamento e l'utilizzo delle armi letali verso le vittime originariamente designate" (fl. 83 della sentenza.) L'assunto da cui muovono queste osservazioni è condivisibile, ed è pienamente conforme al dettato normativo che colloca l'errore, rilevante come veicolo di trasferimento dell'offesa su persona diversa, al momento dell'uso dei mezzi di esecuzione e quindi nella fase strettamente esecutiva. Gli ambiti spazio-temporali di questa fase sono delineati con sufficiente precisione dal riferimento all'uso dei mezzi predisposti per l'offesa, che rimanda all'attualità esecutiva come contesto necessario all'apprezzamento dell'errore distorsivo.
Occorre però che il momento esecutivo non sia ampliato oltre i confini che gli sono propri, attraverso la riconduzione in quel ristretto alveo anche dei tratti di condotta che non sono direttamente attuativi dell'offesa; è, infatti, da evitare che il dolo, indifferente soltanto al mutamento della vittima, vada a qualificare indebitamente anche atti di una qualche autonomia rispetto a quelli che l'offesa direttamente rechino. 7b. L'attività esecutiva può essere più o meno articolata e in essa possono inframmezzarsi pause, determinate dalle più varie necessità, che qualificano gli atti ivi eventualmente compiuti di un senso esecutivo meno stringente e che, anzi, possono a volte dirsi animate dal bisogno di preparare meglio l'immediatamente successivo atto esecutivo. Così può accadere, ad esempio, in quelle sospensioni nella realizzazione di programmi omicidiari con armi da fuoco più o meno articolati, dovute alla necessità di cambiare arma o posizione di tiro. I singoli atti compiuti a tali fini segnano una discontinuità, anche se non funzionale, con l'esecuzione direttamente offensiva, sì che occorre porre specifica attenzione alle modalità attuative, per verificare se ciò che in quei frangenti possa essere eventualmente causato si ponga, o no, come evento conseguente ad un errore esecutivo.
7c. In questa prospettiva, la Corte territoriale ha valorizzato le indicazioni provenienti dai rilievi compiuti dalla polizia giudiziaria nell'immediatezza del fatto e dagli accertamenti balistici, da cui risulta che l'autovettura delle vittime predestinate fu colpita da numerosi colpi d'arma da fuoco soprattutto nella parte laterale, lungo la fiancata destra, con una traiettoria di sparo coincidente con la posizione occupata dal BI sul sedile posteriore dell'autovettura tipo AT Ibiza, per poi così desumere che "l'indirizzamento e l'utilizzo delle armi letali verso le vittime originariamente designate fosse già ampiamente avvenuto, nel momento in cui è partito il colpo che ha ucciso l'MM IS" (fl. 83 della sentenza.)
Non ha però chiarito a sufficienza l'incidenza su quest'affermazione di fatto delle dichiarazioni del BI (fl. 33-34 della sentenza), secondo cui il colpo mortale partì dal fucile a pompa, tenuto dal DE, che sino a quel momento non era stato utilizzato nell'azione di fuoco. Il BI ha precisato che fu costretto a prendere il fucile tenuto dal DE, seduto sul sedile anteriore dell'autovettura, perché il suo, con cui sino a quel momento aveva fatto fuoco contro le vittime predestinate, era rimasto privo di colpi, chiarendo che in quel frangente non poteva certo dedicarsi a caricare il fucile. Il fucile da cui partì il colpo mortale non sembra allora annoverabile tra le armi che sino a quel momento erano state indirizzate e quindi utilizzate per uccidere le due vittime predestinate;
è dunque necessario approfondire ulteriormente la questione, perché risulti chiaro il rapporto tra la nozione di indirizzamento delle armi, valorizzata dalla Corte territoriale, e l'individuazione quanto più possibile precisa del momento in cui fu esploso il colpo, se cioè esso cadde prima o dopo il posizionamento di quel fucile contro l'autovettura in corsa delle due vittime predestinate. La Corte territoriale, sul punto, ha affermato che il colpo partì accidentalmente "nel passaggio del fucile ... dal DE ... al BI" (fl. 83 della sentenza) e resta così da chiarire se e come quest'affermazione, sempre che non debba essere ulteriormente precisata nella ricostruzione esatta delle modalità del fatto, possa conciliarsi con l'assunto circa l'avvenuto indirizzamento dell'arma letale verso le vittime predestinate.
8. Spetta allora al giudice del merito valutare, alla luce del principio di diritto appena prima articolato, se l'errore che portò alla morte di IS MM cadde nel momento esecutivo, se dunque possa essere qualificato come errore nell'uso dei mezzi di esecuzione.
P.Q.M.
Annulla la sentenza impugnata nei confronti di MM UE e OR OR e, limitatamente alla qualificazione del fatto, nei confronti di MM ZI e MM DE e rinvia per nuovo giudizio alla Corte di assise di appello di Catania. Così deciso in Roma, il 14 febbraio 2013.
Depositato in Cancelleria il 14 marzo 2013