Sentenza 9 aprile 2001
Massime • 1
L'indennizzo ("rectius": risarcimento) dovuto al lavoratore subordinato ai sensi dell'art. 2, settimo comma, del D.Lgs. 27 gennaio 1992, n. 80, a compensazione del danno da lui subito per effetto della ritardata attuazione da parte dello Stato italiano della direttiva comunitaria 80/987 in materia di tutela dei lavoratori in caso di insolvenza del datore di lavoro, trova fondamento nella responsabilità aquiliana degli Stati membri della comunità europea in caso di omesso recepimento nel diritto interno delle norme contenute in una direttiva comunitaria.Ne consegue che il termine per la prescrizione del relativo diritto ha durata quinquennale, e non già decennale. Detto termine decorre dalla data in cui si è manifestata la insolvenza del datore di lavoro,ed è, quindi, venuta in essere la pretesa risarcitoria, non rilevando che tale data sia anteriore alla entrata in vigore del citato D.Lgs. n. 80 del 1992, purché successiva alla scadenza del termine in cui lo Stato avrebbe dovuto adeguare il proprio ordinamento alle prescrizioni comunitarie.
Commentari • 4
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 09/04/2001, n. 5249 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 5249 |
| Data del deposito : | 9 aprile 2001 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. MICHELE ANNUNZIATA - Presidente -
Dott. GIOVANNI PRESTIPINO - rel. Consigliere -
Dott. MARIO PUTATURO DONATI - " -
Dott. NATALE CAPITANIO - " -
Dott. RAFFAELE FOGLIA - " -
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
sul ricorso proposto da
PE IN, NO UI, AR ID, RZ EL, LD AR, ON OB, elett.te dom.ti in Roma, Via Bergamo n. 3, presso lo studio del Prof. Avv. Amos Andreoni, che unitamente all'Avv. Alberto Piccinini li rappresenta e difende per procura speciale a margine del ricorso.
- ricorrente -
contro
ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA SOCIALE - INPS, in persona del legale rappresentante, elett.te dom.to in Roma, Via della Frezza n. 17, presso l'Avvocatura centrale dell'Istituto medesimo, rappresentato e difeso dagli Avv. Antonio Todaro, Vincenzo Morielli, Luigi Cantarini e Patrizia Tadris per procura speciale in calce alla copia notificata del ricorso.
- resistente con procura -
per l'annullamento della sentenza del Tribunale di Bologna n. 365 del 20.11.1997 (R.G. n. 1589/97). Udita la relazione della causa svolta dal Consigliere Relatore Dott. Giovanni Prestipino nella pubblica udienza del 24.11.2000;
Sentito l'Avv. Giuseppe Li Marzi per delega dell'Avv. Amos Andreoni per i ricorrenti;
Sentito il P.M., nella persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Vincenzo Nardi, che ha concluso per il rigetto del ricorso. Svolgimento del processo
Con ricorso del 18 gennaio 1993 IN PE, UI NO, ID AR, EL RZ, AR BA, OB ON e IL RO convenivano davanti al RE del lavoro di Bologna l'Istituto Nazionale della Previdenza Sociale e il Governo della Repubblica Italiana e chiedevano che i convenuti fossero condannati a corrispondere loro l'indennità prevista dall'art. 2, settimo comma, d.lgs. 27 gennaio 1992 n. 80 per avere essi prestato attività di lavoro subordinato alle dipendenze di un'impresa dichiarata fallita il 12 dicembre 1984 e per non avere ottenuto il pagamento delle retribuzioni relative agli ultimi tre mesi del rapporto di lavoro. Entrambi i convenuti si costituivano in giudizio, contestando la fondatezza delle pretese avversarie e, in particolare, eccependo, il Governo della Repubblica Italiana, il proprio difetto di legittimazione passiva e l'INPS la prescrizione del diritto fatto valere dai ricorrenti.
Con sentenza del 7 marzo 1996 il RE rigettava il ricorso. Questa decisione, impugnata dai lavoratori solamente nei confronti dell'INPS, veniva confermata dal Tribunale di Bologna con sentenza del 20 novembre 1997. Il Tribunale osservava che dal giorno della dichiarazione di fallimento dell'impresa datrice di lavoro dei lavoratori appellanti (12 dicembre 1984) a quello di proposizione del ricorso era trascorso un termine superiore ai cinque anni, con la conseguenza che si era ormai maturata la prescrizione eccepita dall'INPS, dato che, dovendosi applicare l'art. 2948 n. 4 c.c. e pur stabilendo l'art. 2, settimo comma, d.lgs. 27 gennaio 1992 n. 80 che la normativa dettata dai commi precedenti si applica anche alle situazioni pregresse, tuttavia tale applicazione non può comprendere quelle fattispecie in relazione alle quali sono intervenuti eventi tali da determinarne l'estinzione.
Avverso questa sentenza hanno proposto ricorso per cassazione, ad eccezione di IL RO, tutti i lavoratori sopra indicati, che hanno dedotto tre distinti e complessi motivi poi illustrati da memoria.
L'INPS ha depositato la procura speciale alla lite.
Motivi della decisione
Va preliminarmente dichiarata l'inammissibilità del ricorso proposto dalla PE, dato che non risulta che quest'ultima abbia rilasciato al difensore la procura speciale prevista dall'art. 365 c.p.c.. Con tutti e tre i motivi dell'impugnazione, che per ragioni di connessione vanno congiuntamente esaminati, i ricorrenti denunciano i vizi di violazione e falsa applicazione degli artt. 2 d.lgs. 27 gennaio 1992 n. 80, 2946, 2947, 2948 c.c. nonché di omessa,
insufficiente e contraddittoria motivazione su punti decisivi della controversia, in relazione all'art. 360, primo comma n. 3 e 5, c.p.c. e sostengono che il Tribunale avrebbe errato nel ritenere la fondatezza dell'eccezione di prescrizione dedotta dall'INPS. A sostegno di tale censura i ricorrenti deducono, in via gradata, i seguenti argomenti: a) al contrario di quanto è stato ritenuto dal giudice di appello, il termine di prescrizione del diritto all'indennità, che può essere fatto valere nei confronti dell'ente previdenziale a norma del settimo comma del suddetto art. 2 del d.lgs. n. 80 del 1992 - e che è, per ciò solo, del tutto diverso dal diritto che può essere preteso dai lavoratori nei confronti del Governo IT o del datore di lavoro o degli organi della procedura fallimentare - decorre non già dal giorno della dichiarazione di fallimento dell'impresa datrice di lavoro, bensì dalla data di efficacia del d.lgs. n. 80 del 1992, considerato che solamente da quest'ultima data è possibile, per i lavoratori, promuovere il giudizio contro l'INPS allo scopo di ottenere il risarcimento dei danni causati dalla dichiarazione di fallimento del datore di lavoro e posto che il Tribunale, non accorgendosi della evidente contraddizione con la tesi poi seguita, ha più volte affermato che la responsabilità dell'INPS è sorta con la legge di delega 29 dicembre 1990 n. 428 e con l'entrata in vigore della legge delegata;
b) a voler prendere come punto di riferimento la procedura fallimentare, si dovrebbe affermare che il termine decorre dal giorno della chiusura del fallimento dell'imprenditore - datore di lavoro (non ancora verificatasi, nel caso in esame, all'epoca della proposizione del ricorso davanti al RE di Bologna), quando il credito viene ad esistenza in conseguenza del danno determinatosi nei confronti dei lavoratori, essendo possibile solo da quel momento acquisire la certezza del mancato pagamento;
c) che, a ritenere che il termine decorra dalla data in cui è reso esecutivo lo stato passivo nel fallimento, si dovrebbe affermare che lo stesso deve rimanere sospeso durante tutto il corso del procedimento fallimentare;
d) che, infine, se si vuole aderire alla tesi sostenuta dal Tribunale, si deve applicare, in mancanza di norme particolari o speciali, la disposizione generale contenuta nel suddetto artt. 2946 c.c. e affermare che il termine è di dieci anni e non di cinque.
Tutte queste censure sono prive di fondamento.
I. Con la direttiva del Consiglio CEE n. 80/987 del 20 ottobre 1980 erano state dettate le norme idonee a rendere armoniche le varie legislazioni nazionali nella concreta tutela dei lavoratori, in caso di insolvenza del datore di lavoro, per mezzo della costituzione di appositi "organismi di garanzia" all'interno di ciascun Stato membro. In particolare, era stato previsto che i lavoratori subordinati avessero comunque diritto ad ottenere il pagamento, in una data misura, delle retribuzioni loro non corrisposte a causa della suddetta insolvenza ed era stato fissato il termine ultimo del 23 ottobre 1983 per la concreta attuazione di tali disposizioni all'interno degli Stati membri.
Poiché lo Stato IT entro il termine indicato non aveva provveduto con un proprio provvedimento legislativo a rendere applicabili le norme della direttiva nel proprio ordinamento interno, era intervenuta la Corte di Giustizia CEE con due distinte sentenze, emesse, rispettivamente, in data 2 febbraio 1989, nella causa C- 22/87, Commissione delle Comunità europee
contro
Repubblica italiana, e in data 19 novembre 1991, nelle cause riunite C-6/90 e C- 9/90, RA, IF ed altri
contro
Repubblica italiana: alla Corte, infatti, quanto alla seconda delle due cause, da parte di due giudici italiani era stata sottoposta la questione pregiudiziale interpretativa sul valore da conferire alla direttiva e, soprattutto, per conoscere se la stessa fosse immediatamente applicabile all'interno di quegli Stati che non avessero provveduto alla sua attuazione e se, in caso contrario, potesse essere comunque proposta una domanda di risarcimento del danno nei confronti dello Stato che non aveva dato una pronta esecuzione alla normativa comunitaria. La Corte del Lussemburgo, giudicato con la prima sentenza lo Stato IT inadempiente agli obblighi comunitari, nella seconda sentenza aveva affermato il principio secondo cui, pur dovendosi escludere che la direttiva n. 80/987 del 1980 fosse automaticamente applicabile all'interno dei singoli Stati, tuttavia la sua mancata attuazione aveva implicato la nascita di situazioni giuridiche a favore di singoli lavoratori per il danno dagli stessi subito, il cui contenuto ben poteva essere determinato in base alle disposizioni inserite nella medesima direttiva, con la conseguenza che lo Stato IT, una volta accertato il nesso di causalità tra inadempimento e pregiudizio che ne era derivato, era tenuto al relativo risarcimento secondo le norme del suo ordinamento interno. Con questa pronuncia, come non ha mancato di rilevare la dottrina (ma v. in contrario, per quanto riguarda la giurisprudenza, Cass. 18 ottobre 1995 n. 10617), è stato sancito il principio della responsabilità aquiliana degli Stati membri - in caso di omesso inserimento nel diritto interno delle norme contenute in una direttiva comunitaria e, in generale, in caso di violazione di norme facenti parte del diritto comunitario - come conseguenza di un fatto illecito avente, di per sè, diretta rilevanza nell'ordinamento comunitario, ma, al tempo stesso, immediati riflessi nell'ordinamento interno;
ed è stato, quindi, riconosciuto, nella ricorrenza delle condizioni stabilite, che il singolo cittadino, leso in una sua situazione soggettiva attiva - non importa se di diritto soggettivo o di interesse legittimo (v., del resto, nel senso della risarcibilità anche dell'interesse legittimo e di ogni altro interesse giuridicamente rilevante, Cass. Sez. Un. 22 luglio 1999 n. 500) - possa conseguire il risarcimento del danno nei confronti del singolo Stato, che è tenuto a tale risarcimento a prescindere dalla configurabilità dell'elemento soggettivo della colpa (secondo alcuni Autori, per una sorta di responsabilità oggettiva). II. Con il d.lgs. 27 gennaio 1992 n. 80, che è stato emanato dal Governo per effetto della delega contenuta nell'art. 48 della l. 29 dicembre 1990 n. 428, finalmente nel nostro ordinamento è stata data attuazione alla suddetta direttiva del Consiglio CEE n. 80/987 del 20 ottobre 1980.
In particolare, nell'art. 1 e nei commi dal primo al sesto dell'art. 2 del decreto legislativo, una volta assegnato al Fondo di garanzia - già istituito presso l'INPS in base alla l. 29 maggio 1982 n. 297 - il compito di provvedere al pagamento dei crediti degli aventi diritto "inerenti gli ultimi tre mesi del rapporto di lavoro rientranti nei dodici mesi" precedenti determinati eventi (tutti collegati, per la maggior parte, all'apertura di un procedimento esecutivo concorsuale nei confronti del datore di lavoro), sono state inserite le disposizioni concernenti la misura, i termini e le modalità di tale pagamento "nei casi in cui le procedure indicate nell'art. 1 siano intervenute successivamente all'entrata in vigore del presente decreto legislativo" (c.d. prestazioni a regime). Nel settimo comma del medesimo art. 2, viceversa, è stato predisposto un meccanismo rivolto a far conseguire un indennizzo per il danno eventualmente patito da lavoratori dipendenti nel periodo relativo alla mancata attuazione della direttiva comunitaria ed è stato stabilito che per la determinazione della somma dovuta, da attribuirsi su apposita domanda, "trovano applicazione i termini, le misure e le modalità di cui ai commi 1, 2 e 4".
III. Con il settimo comma dell'art. 2, pertanto, il legislatore ha predisposto un sistema tale da permettere ai lavoratori, nei cui confronti si erano già maturate le condizioni oggettive previste dalla direttiva comunitaria (nel periodo successivo al 23 ottobre 1983, nel quale era scaduto il termine, come si è detto, per la relativa attuazione), di proporre le loro domande allo scopo di conseguire - o in sede non contenziosa o, in caso di contestazione, in sede giudiziaria davanti agli organi giurisdizionali italiani - quel medesimo risarcimento del danno che già poteva essere realizzato in precedenza, come aveva riconosciuto la seconda delle due sentenze della Corte di giustizia sopra indicate (quella resa nella causa RA, IF ed altri).
IV. Dalla esposizione del contenuto delle norme di legge emanate nell'ordinamento interno e dai rilievi da ultimo svolti vanno tratte le seguenti considerazioni (che valgono pure a confutare le argomentazioni svolte dai ricorrenti).
V. L'art. 1 e i primi sei commi dell'art. 2 del d.lgs. n. 80 del 1992 regolano una fattispecie del tutto diversa da quella contemplata dal settimo comma del medesimo art. 2, perché, pur essendo tutte le disposizioni contenute nell'uno e nell'altro articolo ispirate alla medesima ratio - la tutela che deve essere accordata ai lavoratori dipendenti da un'impresa in stato di insolvenza il primo gruppo di norme riguarda le prestazioni c.d. a regime (i crediti derivanti dalle procedure "intervenute successivamente all'entrata in vigore del presente decreto"), mentre la disposizione contenuta nel settimo comma disciplina l'indennizzo, avente funzione risarcitoria, che lo Stato IT è tenuto a pagare per essere rimasto inadempiente agli obblighi posti a suo carico dalla direttiva comunitaria. Non può trarre in inganno, al fine di ritenere il contrario, la norma (pure inserita nel suddetto settimo comma) che stabilisce che, per la determinazione dell'indennità, "trovano applicazione i termini, le misure e le modalità di cui ai commi 1, 2 e 4", dal momento che con tale norma il legislatore ha proprio voluto adattare alla materia presa in considerazione parte di una disciplina dettata in una materia avente diversa natura (cfr., del resto, la sentenza della Corte costituzionale n. 285 del 16 giugno 1993, in motivazione, nella quale si sottolinea la "diversità di natura" dell'indennità rispetto alle prestazioni erogate nel sistema a regime, con la precisazione che il richiamo ai commi 1, 2 e 4 "ha soltanto la funzione di indicare il parametro per la determinazione dell'indennità, la quale spetta a titolo di risarcimento del danno").
Pertanto, a fronte della duplice scelta che si poneva per realizzare la tutela delle posizioni giuridiche pregresse (in quanto venute in essere prima dell'entrata in vigore del decreto legislativo) - e per evitare, come occorre aggiungere, una nuova pronuncia di inadempienza dello Stato IT in sede comunitaria - il legislatore, anziché rendere retroattive le disposizioni dettate per l'avvenire, ha optato per un'altra soluzione e ha preferito emanare per quelle posizioni un'apposita disciplina, anche se il risultato conseguito deve considerarsi analogo a quello che si sarebbe potuto ottenere mediante la scelta della prima delle due opzioni.
VI. Tenuto conto di questi rilievi, per la decisione della presente controversia - che ha per oggetto il pagamento dell'indennità e non delle prestazioni a regime - non possono essere utilizzati, contrariamente a quanto sostengono i ricorrenti, ne' le regole poste dai commi dal primo al settimo dell'art. 2 non espressamente richiamate ne' i principi di diritto elaborati da questa Corte (cfr., in particolare, Cass. 21 ottobre 1995 n. 10968, indicata nel ricorso per cassazione) nella contigua materia regolata dall'art. 2 l. 29 maggio 1982 n. 297 e relativa al pagamento, da parte del Fondo di garanzia costituito presso l'INPS, del trattamento di fine rapporto ai lavoratori dipendenti da imprese insolventi (proprio perché, se non altro, dal settimo comma non è richiamato il terzo comma, il quale, a sua volta, rinvia, per la relativa diretta applicazione, a molte delle disposizioni contenute nel precedente testo di legge). VII. L'azione per ottenere l'indennità, che, a norma del settimo comma dell'art. 2 del d.lgs. n. 80 del 1992, deve essere esercitata contro l'INPS, è omogenea a quella che, pur con diverse modalità di esercizio, prima dell'entrata in vigore del decreto legislativo poteva essere promossa contro il Governo della Repubblica italiana e che era diretta conseguenza dell'inerzia posta in essere dallo Stato in ordine alla (immediata) attuazione della direttiva comunitaria. Non possono trarsi argomenti di sostanziale distinzione, infatti, fra le due azioni dalla diversità dei soggetti passivi dell'una e dell'altra in base alle seguenti ragioni.
Va richiamato quanto è stato detto sopra, quando è stato affermato che con la norma di cui al settimo comma dell'art. 2 del d.lgs. n. 80 del 1992 il legislatore ha predisposto all'interno dell'ordinamento,
ricorrendone le condizioni, un sistema per permettere ai lavoratori di conseguire quell'indennizzo (rectius risarcimento) - per il danno subito dalla mancata attuazione della direttiva - che già i medesimi lavoratori potevano ottenere mediante l'esercizio di un'azione la cui legittimità è stata proprio riconosciuta dalla Corte di Giustizia CEE con la sentenza RA (e che, per conseguenza, ben poteva essere espletata anche prima dell'emanazione della norma interna di attuazione della direttiva).
L'identità del risultato, ancorché attuato attraverso la predisposizione di un meccanismo diverso, dimostra l'omogeneità fra le due azioni, essendo quella proposta contro l'INPS, dopo l'entrata in vigore del d.lgs. n. 80 del 1992, diretta derivazione da quella che, in epoca precedente, già poteva essere esercitata, sempre davanti al giudice IT, per il conseguimento di, una medesima tutela (eventualmente attraverso l'intervento della Corte di Giustizia CEE, come poi è avvenuto); con la conseguenza che non può farsi questione per il fatto che, ora, il soggetto passivo dell'azione è l'Istituto previdenziale e non già, direttamente, lo Stato IT, posto che questa formale distinzione altro non è che l'effetto della disposizione contenuta nell'art. 4 del medesimo decreto legislativo del 1992 - secondo cui il Fondo di garanzia istituito presso l'INPS ha l'obbligo di provvedere a tutti "gli oneri - derivanti, dall'applicazione degli artt. 1, 2 e 3", senza esclusione dell'obbligazione relativa all'indennità prevista dal settimo comma - e considerato altresì che, come è stato asserito dalla Corte costituzionale nella sentenza n. 285 del 1993, sopra indicata, il legislatore ha voluto porre l'obbligazione avente per oggetto l'indennità non in capo allo Stato-persona, "ma a uno degli enti pubblici in cui si articola l'apparato dell'amministrazione indiretta statale": quello stesso ente, come è utile aggiungere, che è stato designato quale "organismo di garanzia" per assicurare, a norma dell'art. 4 della direttiva comunitaria, il pagamento dei crediti non soddisfatti dal datore di lavoro ai soggetti legittimati. D'altra parte, come occorre pure sottolineare, fermo restando il riferimento ad eventi venuti in essere in epoca precedente all'entrata in vigore del decreto legislativo, sotto il profilo sostanziale il diritto avente per oggetto l'indennità, che, ai sensi del settimo comma dell'art. 2, deve essere (formalmente) fatto valere contro l'INPS, non ha contenuto diverso da quella situazione giuridica soggettiva, sopra delineata, che, riguardo a quei medesimi eventi, anche in precedenza riceveva adeguata tutela qualora la domanda di risarcimento del danno fosse stata proposta direttamente nei confronti del Governo IT. Sebbene il diritto in questione trovi ora fondamento, per le modalità del suo esercizio e del suo soddisfacimento, nella norma emanata nell'ordinamento giuridico interno, tuttavia in precedenza, in capo a coloro che si trovavano nelle condizioni richieste, era già esistente, per effetto dell'entrata in vigore della direttiva comunitaria e della mancata attuazione della medesima, una posizione giuridica del singolo, di analogo contenuto e di identica natura, già immediatamente tutelabile.
VIII. Nel caso in esame, come è pacifico in causa, i lavoratori attuali ricorrenti erano dipendenti di un'impresa della quale era stato dichiarato il fallimento il 12 dicembre 1984, quando era già scaduto il termine assegnato allo Stato IT (e a tutti gli altri Stati dell'Unione) per attuare la direttiva comunitaria di cui si discute (3 ottobre 1983). Ne deriva che fin d'allora in capo ai medesimi lavoratori era sorta quella situazione giuridica di cui si è sopra parlato e della quale era possibile l'esercizio (v. in proposito, per un utile riferimento, la sentenza della Corte di Giustizia CEE del 10 luglio 1997, nella causa C-373/95, Maso ed altri
contro
INPS e
contro
Repubblica italiana), dato che, a ben vedere, la sopra rilevata omogeneità fra l'azione ora esercitata contro l'INPS e quella che, prima, poteva essere promossa contro il Governo IT si risolve in una vera e propria identità. Rilievi, codesti, che assumono importanza fondamentale ai fini della decisione che deve essere emessa e che sono sufficienti a confutare immediatamente una delle tesi sostenute dai ricorrenti, dato che il danno in capo a costoro è sorto all'epoca in cui si è manifestata l'insolvenza del loro datore di lavoro, quando la direttiva comunitaria non aveva avuto ancora attuazione, e non già al momento della chiusura del fallimento del suddetto datore di lavoro. IX. Il quinto comma, primo periodo, dell'art. 2 del d.lgs. n. 80 del 1992 stabilisce che il diritto avente per oggetto le prestazioni c.d.
a regime si prescrive nel termine di un anno. Viceversa, il settimo comma, ultimo periodo, del medesimo articolo dispone che l'azione per ottenere l'indennità della quale qui si discute deve essere "promossa entro un anno dalla data di entrata in vigore del presente decreto". Quest'ultima norma, come è pacifico, pone un termine di decadenza.
L'espressa previsione della decadenza, tuttavia, trattandosi di un diritto disponibile e in mancanza di una apposita disposizione di legge che ponga una diversa disciplina (arg. a contrario ex art. 2934, secondo comma, c.c.), non impedisce la prescrizione di tale diritto in caso di mancato esercizio nel termine stabilito dalla legge.
Su questo rilievo concordano i ricorrenti, i quali, nell'impugnare la sentenza emessa dal Tribunale di Bologna, non hanno negato che il diritto da essi fatto valere, oltre ad essere, in astratto, soggetto a decadenza, è anche passibile di prescrizione. Punti di contestazione da parte dei medesimi ricorrenti, riguardo alla pronuncia resa dal giudice di appello, sono, al contrario - come risulta dalle argomentazioni svolte a sostegno dei motivi del ricorso l'individuazione del dies a quo nonché la durata del termine necessario affinché il diritto, alla scadenza, sia considerato estinto per prescrizione.
Ora, riguardo al primo punto di contestazione, dopo quanto è stato sopra esposto non occorre spendere molte parole per confutare le diverse soluzioni alternativamente prospettate nel ricorso per cassazione.
Posto che il diritto all'indennità fatto valere dai ricorrenti nei confronti dell'INPS altro non è che la pregressa posizione giuridica soggettiva già esistente in capo ai medesimi ricorrenti nei confronti dello Stato IT e posto, quindi, che la relativa pretesa risarcitoria è certamente venuta in essere in epoca non successiva al 12 dicembre 1984 (quando è stato dichiarato il fallimento del datore di lavoro e quando era già scaduto il termine per l'attuazione della direttiva del Consiglio CEE n. 80/987; v., al riguardo, Corte di Giustizia CEE 10 luglio 1997, nella causa C- 373/95, Maso ed altri
contro
INPS e
contro
Repubblica italiana, già indicata), si deve ritenere che il termine di prescrizione, ai sensi dell'art. 2935 c.c., abbia avuto inizio, quanto meno, nel giorno sopra precisato (12 dicembre 1984).
Quanto al secondo punto, poi, per disattendere la censura indicata con la lettera d), vanno richiamate le argomentazioni svolte nel precedente punto I, nel quale è stata definita aquiliana, conformemente a quanto è stato sostenuto dalla dottrina, la responsabilità che è sorta a carico dello Stato IT (a causa della violazione posta in essere nell'ordinamento comunitario) e che ha avuto diretta rilevanza nei confronti dei cittadini interessati (cfr. Cass. 22 luglio 1999 n. 7922, in motivazione, che ha parlato "di riconducibilità della fattispecie alla generale previsione dell'art. 2043 c.c."). Pertanto, poiché l'azione da responsabilità extracontrattuale si prescrive nel termine di cinque anni dal giorno in cui il fatto si è verificato (art. 2947, primo comma, c.c.), si deve ritenere che nel caso in esame, quando è stato proposto il ricorso, la prescrizione si fosse già maturata. In questo senso, per conseguenza, deve essere corretta la motivazione della decisione emessa dal Tribunale di Bologna: non può condividersi, infatti, la tesi sulla quale ha fatto leva il giudice dell'appello, secondo cui l'applicazione del termine di prescrizione di cinque anni troverebbe fondamento nella norma contenuta nell'art. 2948 n. 4 c.c., giacché, pur non potendosi disconoscere l'innegabile collegamento che sussiste fra l'indennizzo di cui si discute e il rapporto di lavoro a suo tempo instaurato nei confronti dei lavoratori interessati (v. al riguardo Corte Cost. 16 giugno 1993 n. 285, sopra indicata, Cass. 11 agosto 1999 n. 860 e Cass. 22 luglio 1999 n. 7922, del pari già indicata, secondo cui il termine iniziale di prescrizione quinquennale dell'azione per cui è causa decorre dal giorno della dichiarazione di fallimento del datore di lavoro, vale a dire dal momento in cui si realizza "la perdita retributiva che l'indennizzo mira a compensare"), tuttavia non trattasi di somma relativa ad interessi o "che deve pagarsi periodicamente ad anno o in termini più brevi" ne' la stessa, come è ovvio, forma oggetto del trattamento di fine rapporto (v. i n. 4 e 5 del suddetto art. 2948). La sentenza impugnata, peraltro, una volta correttane la motivazione nei termini che sono stati esposti, deve rimanere ferma, ai sensi dell'art. 384, secondo comma, c.p.c., essendo il suo dispositivo conforme al diritto.
Avuto riguardo a tutte le considerazioni che precedono, dichiarato inammissibile il ricorso proposto dalla PE, deve essere rigettato il ricorso proposto da tutti gli altri lavoratori. Non avendo l'Istituto intimato svolto attività difensiva dopo il deposito della procura alla lite, non deve essere emesso alcun provvedimento sulle spese del presente giudizio di legittimità.
P.Q.M.
La Corte dichiara inammissibile il ricorso proposto da IN PE e rigetta il ricorso proposto dagli altri lavoratori. Nulla per le spese del giudizio di cassazione.
Così deciso in Roma, il 24 novembre 2000.
Depositato in Cancelleria il 9 aprile 2001