CASS
Sentenza 29 maggio 2026
Sentenza 29 maggio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. V, sentenza 29/05/2026, n. 19964 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 19964 |
| Data del deposito : | 29 maggio 2026 |
Testo completo
SENTENZA sul ricorso proposto da GN FU nato a [...] il [...]; avverso l’ordinanza del 5 gennaio 2026 della Corte d’appello di Bologna;
visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
sentita la relazione svolta dal consigliere IC OC;
letta la memoria del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale, ZI PO, che ha chiesto dichiararsi l’inammissibilità del ricorso;
RITENUTO IN FATTO 1. La Corte d’appello di Bologna, con l’ordinanza impugnata, ha dichiarato inammissibile l’appello proposto dal ricorrente ritenendo che, con l’impugnazione Penale Sent. Sez. 5 Num. 19964 Anno 2026 Presidente: MICCOLI GRAZIA ROSA ANNA Relatore: CUOCO MICHELE Data Udienza: 02/04/2026 2 proposta, l’imputato non si fosse confrontato con le ragioni addotte dal Tribunale a sostegno della sua decisione. 2. Ricorre per cassazione l’imputato deducendo, sotto il profilo della violazione di legge, che la Corte avrebbe pretermesso ogni valutazione in ordine alle specifiche censure sollevate con l’atto d’appello, con il quale, contrariamente a quanto ritenuto dalla Corte territoriale, era stato specificamente dedotto, da un canto, l’illogicità di una condotta di sottrazione della documentazione contabile a fronte di una regolare denuncia di furto e, con essa, la mancanza di un’intenzione fraudolenta, dall’altro, in via subordinata, la riqualificazione dei fatti contestati nel meno grave reato di bancarotta semplice. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Il ricorso è fondato. 2. Va opportunamente premesso che il vaglio di ammissibilità dell’appello attiene alla sola verifica dei suoi contenuti formali, rappresentati dalla direzione specifica delle critiche (commisurata alle argomentazioni esposte nella decisione impugnata) e dalla esposizione dei motivi in diritto e in fatto che sostengono la prospettazione difensiva (Sez. 1, n. 40681 del 04/07/2023). Cosicché, se l'atto individua il punto che intende devolvere alla cognizione del giudice di appello, enucleandolo con specifico riferimento alla motivazione della sentenza impugnata e precisando tanto i motivi di dissenso dalla decisione appellata che l'oggetto della diversa deliberazione sollecitata presso il giudice del gravame, il giudice dell’impugnazione, deve necessariamente valutare l’impugnazione nel merito, non potendosi fermare, in limine litis, alla mera valutazione d’inammissibilità (Sez. 5, n. 34504 del 25/05/2018, Cricca, Rv. 273778), non potendosi estendere il sindacato sull’ammissibilità dell’impugnazione - a differenza di quanto accade nel giudizio di legittimità e nell'appello civile - alla valutazione della manifesta infondatezza dei motivi stessi (Sez. U, n. 8825 del 27/10/2016, dep. 22/02/2017, Galtelli, Rv. 268823). 3. Ciò considerato, la Corte territoriale ha dichiarato l’inammissibilità dell’appello perché la difesa non si sarebbe confrontata con le argomentazioni offerte in primo grado. E, in linea di principio, alla luce di quanto in precedenza osservato, la decisione è corretta: il requisito, previsto a pena di inammissibilità, dell'enunciazione specifica dei motivi dell’impugnazione ha una dimensione intrinseca (puntuale e autonoma individuazione delle ragioni di censura, 3 desumibile dal contenuto argomentativo del motivo stesso) e una dimensione estrinseca, la necessaria correlazione alle ragioni poste a fondamento del provvedimento impugnato. Sicché l'appello, al pari del ricorso per cassazione, è inammissibile per difetto di specificità dei motivi non solo quando non risultano esplicitamente enunciati e argomentati i rilievi critici rispetto alle ragioni di fatto o di diritto poste a fondamento della decisione impugnata, ma anche quando i motivi d’impugnazione non si confrontano con le argomentazioni offerte nella decisione impugnata. Ma, in concreto, contrariamente a quanto ritenuto dalla Corte territoriale, l’appello indica chiaramente i punti censurati della sentenza impugnata (la ritenuta condotta di sottrazione della documentazione contabile e, parallelamente, la conseguente qualificazione dei fatti) e le ragioni sottese alla prospettazione difensiva (la presentazione di una denuncia di furto, le dichiarazioni rese al curatore, la mancanza di prova in ordine alla pregressa tenuta della contabilità). A fronte di tale prospettazione, ribadire l’inattendibilità della denuncia di furto e l’esistenza di una complessiva condotta volontaria di occultamento (come ritenuto dalla Corte territoriale a giustificazione del provvedimento d’inammissibilità) significa, in realtà, non fermarsi alla valutazione dei contenuti formali dell’atto d’impugnazione (direzione specifica delle critiche ed esposizione dei motivi in diritto e in fatto), ma valutare la fondatezza dei motivi stessi. E tanto, per come si è detto, è estraneo alle attribuzioni proprie della Corte d’appello. 4. Il ricorso, pertanto, deve essere accolto e l’ordinanza impugnata annullata, senza rinvio, con conseguente trasmissione degli atti alla Corte d’appello di Bologna per l’ulteriore corso.
P.Q.M.
Annulla senza rinvio il provvedimento impugnato e dispone trasmettersi gli atti alla Corte d’appello di Bologna per il giudizio. Così deciso il 2 aprile 2026 Il Consigliere estensore Il Presidente IC OC AZ OS AN OL
visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
sentita la relazione svolta dal consigliere IC OC;
letta la memoria del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale, ZI PO, che ha chiesto dichiararsi l’inammissibilità del ricorso;
RITENUTO IN FATTO 1. La Corte d’appello di Bologna, con l’ordinanza impugnata, ha dichiarato inammissibile l’appello proposto dal ricorrente ritenendo che, con l’impugnazione Penale Sent. Sez. 5 Num. 19964 Anno 2026 Presidente: MICCOLI GRAZIA ROSA ANNA Relatore: CUOCO MICHELE Data Udienza: 02/04/2026 2 proposta, l’imputato non si fosse confrontato con le ragioni addotte dal Tribunale a sostegno della sua decisione. 2. Ricorre per cassazione l’imputato deducendo, sotto il profilo della violazione di legge, che la Corte avrebbe pretermesso ogni valutazione in ordine alle specifiche censure sollevate con l’atto d’appello, con il quale, contrariamente a quanto ritenuto dalla Corte territoriale, era stato specificamente dedotto, da un canto, l’illogicità di una condotta di sottrazione della documentazione contabile a fronte di una regolare denuncia di furto e, con essa, la mancanza di un’intenzione fraudolenta, dall’altro, in via subordinata, la riqualificazione dei fatti contestati nel meno grave reato di bancarotta semplice. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Il ricorso è fondato. 2. Va opportunamente premesso che il vaglio di ammissibilità dell’appello attiene alla sola verifica dei suoi contenuti formali, rappresentati dalla direzione specifica delle critiche (commisurata alle argomentazioni esposte nella decisione impugnata) e dalla esposizione dei motivi in diritto e in fatto che sostengono la prospettazione difensiva (Sez. 1, n. 40681 del 04/07/2023). Cosicché, se l'atto individua il punto che intende devolvere alla cognizione del giudice di appello, enucleandolo con specifico riferimento alla motivazione della sentenza impugnata e precisando tanto i motivi di dissenso dalla decisione appellata che l'oggetto della diversa deliberazione sollecitata presso il giudice del gravame, il giudice dell’impugnazione, deve necessariamente valutare l’impugnazione nel merito, non potendosi fermare, in limine litis, alla mera valutazione d’inammissibilità (Sez. 5, n. 34504 del 25/05/2018, Cricca, Rv. 273778), non potendosi estendere il sindacato sull’ammissibilità dell’impugnazione - a differenza di quanto accade nel giudizio di legittimità e nell'appello civile - alla valutazione della manifesta infondatezza dei motivi stessi (Sez. U, n. 8825 del 27/10/2016, dep. 22/02/2017, Galtelli, Rv. 268823). 3. Ciò considerato, la Corte territoriale ha dichiarato l’inammissibilità dell’appello perché la difesa non si sarebbe confrontata con le argomentazioni offerte in primo grado. E, in linea di principio, alla luce di quanto in precedenza osservato, la decisione è corretta: il requisito, previsto a pena di inammissibilità, dell'enunciazione specifica dei motivi dell’impugnazione ha una dimensione intrinseca (puntuale e autonoma individuazione delle ragioni di censura, 3 desumibile dal contenuto argomentativo del motivo stesso) e una dimensione estrinseca, la necessaria correlazione alle ragioni poste a fondamento del provvedimento impugnato. Sicché l'appello, al pari del ricorso per cassazione, è inammissibile per difetto di specificità dei motivi non solo quando non risultano esplicitamente enunciati e argomentati i rilievi critici rispetto alle ragioni di fatto o di diritto poste a fondamento della decisione impugnata, ma anche quando i motivi d’impugnazione non si confrontano con le argomentazioni offerte nella decisione impugnata. Ma, in concreto, contrariamente a quanto ritenuto dalla Corte territoriale, l’appello indica chiaramente i punti censurati della sentenza impugnata (la ritenuta condotta di sottrazione della documentazione contabile e, parallelamente, la conseguente qualificazione dei fatti) e le ragioni sottese alla prospettazione difensiva (la presentazione di una denuncia di furto, le dichiarazioni rese al curatore, la mancanza di prova in ordine alla pregressa tenuta della contabilità). A fronte di tale prospettazione, ribadire l’inattendibilità della denuncia di furto e l’esistenza di una complessiva condotta volontaria di occultamento (come ritenuto dalla Corte territoriale a giustificazione del provvedimento d’inammissibilità) significa, in realtà, non fermarsi alla valutazione dei contenuti formali dell’atto d’impugnazione (direzione specifica delle critiche ed esposizione dei motivi in diritto e in fatto), ma valutare la fondatezza dei motivi stessi. E tanto, per come si è detto, è estraneo alle attribuzioni proprie della Corte d’appello. 4. Il ricorso, pertanto, deve essere accolto e l’ordinanza impugnata annullata, senza rinvio, con conseguente trasmissione degli atti alla Corte d’appello di Bologna per l’ulteriore corso.
P.Q.M.
Annulla senza rinvio il provvedimento impugnato e dispone trasmettersi gli atti alla Corte d’appello di Bologna per il giudizio. Così deciso il 2 aprile 2026 Il Consigliere estensore Il Presidente IC OC AZ OS AN OL