Sentenza 16 maggio 2002
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. III, sentenza 16/05/2002, n. 7187 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 7187 |
| Data del deposito : | 16 maggio 2002 |
Testo completo
e E l a N n O I , e I Z L 1 p 9 A L 8 8 a R O 9 6 T UBBLICA ITALIANA B m 1 S - I e t 1 G s 1 E l - a R № 2 4 'IN MONE DEL POPOLO ITALIANO l 2 A a D . e E h c T ORTE SUPREMA DICASSAZION i 3 f N Oggetto i 2 E d S . o E T m R Sanzioni amministrative. SEZIONE TERZA CIVILE A Pagamento in misura ri- dotta. Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Dott. Angelo GIULIANO Presidente R.G. N. 2244/98 Dott. Luigi Francesco DI NANNI Consigliere 20128 Cron. Dott. Giovanni Battista PETTI Consigliere Dott. Antonio SEGRETO Consigliere Rep. Ud. 05/10/01 TALEVI Rel. ConsigliereDott. Alberto ha pronunciato la seguente SE N TENZA sul ricorso proposto da: EF NE E EF RT IN PROPRIO E N.Q. DI LEGALI RAPPRESENTANTI DELLA CENTROLATTE LUCCA S.R.L., elettivamente domiciliati in ROMAcon sede in LU, LUNGOTEVERE MICHELANGELO 9, presso 10 studio FILIPPO BIAMONTI, che li difende, giusta dell'avvocato delega in atti;
ricorrenti -
contro
REGIONE TOSCANA, in persona del Predidente pro tempore della Giunta Regionale, elettivamente domiciliata in 2001 VIMINALE 43, presso lo studio ROMA VIA DEL 1702 1 dell'avvocato FABIO LORENZONI, che la difende anche disgiuntamente insieme all'avvocato MARY ROSA CIOFI, giusta delega in atti;
controricorrente avverso la sentenza n. 31/97 del Pretore di PISTOIA, 1'01/02/97 (R.G.emessa il 05/12/96 e depositata 249/96); udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 05/10/01 dal Consigliere Dott. Alberto TALEVI;
udito l'Avvocato Simona NAPOLITANI (per delega Avv. F. BIAMONTI); udito l'Avvocato Mario LORIA (per delega Avv. F. LORENZONI); udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Domenico IANNELLI che ha concluso per il rigetto del ricorso. 2 SVOLGIMENTO DEL PROCESSO Con ricorso ex art. 22 L. 689/81 depositato il 22.02.1996, la TE LU s.r.l. in persona dei legali rappresentanti TE ST ed ER e gli stessi in proprio ricorrevano, innanzi al Pretore di Pistoia, per ottenere l'annullamento delle ordinanze della Regione Toscana Giunta Regionale - Dipartimento della Programmazione delle Risorse Finanziarie e Patrimoniali - nn. 11867 e 11868 emesse nei loro confronti in data 15.01.1996 con le quali era stato ingiunto ad essi TE nella qualità predetta “in solido insieme al trasgressore” il pagamento della somma di £ 306.100, in relazione al verbale di contestazione n. 821/94 del 11.08.1994 elevato dal Servizio Igiene Pubblica e del Territorio ex U.S.L. n. 8 di Pistoia per pretesa violazione dell'art. 43 D.P.R. n. 327/80 sanzionata ai sensi dell'art. 17 L. 283/62. La TE LU s.r.l., a sostegno della propria opposizione, esponeva quanto segue: in data 11.08.1994 personale dell'Unità Operativa Igiene Pubblica e Territorio - presente in Serravalle Pistoiese loc. Casalguidi aveva redatto il verbale n. 821/94 a carico di TE ER, nella sua qualità di amministratore della società ricorrente, con invito a pagare - al medesimo quale "trasgressore” in solido con la stessa società “responsabile in solido"- la somma di £ 500.000 per delle abrasioni ed ossidazioni riscontrate su un camion frigorifero della ricorrente;
- in data 02.09.1994 con bollettino n. 0073 di versamento postale sul c/c n. 25228503 intestato alla Regione Toscana -Tesoreria Regionale, la TE LU s.r.l. aveva provveduto allo spontaneo pagamento della somma di £ 8.000 "a definizione e saldo della effettiva sanzione irrogabile"; con memoria ex art. 18 L. 689/81 lo TE aveva fatto presente 3 all'Amministratore della U.S.L. n. 8 i motivi per i quali aveva provveduto al pagamento della somma di £ 8.000 precisando che la violazione di cui all'art. 43 D.P.R. 327/80, sanzionata dall'art. 17 della L. 283/1962, prevedeva l'ammenda nella misura massima di £ 1.500.000, senza l'indicazione di alcun minimo edittale;
che pertanto valeva e vale in tal caso il riferimento al minimo generale dell' art. 26 cod. pen. secondo cui "la pena dell'ammenda consiste nel pagamento allo Stato di una somma non inferiore a £ 4.000"; che tale norma, letta in combinato disposto con l'art. 16 della L. 689/81, il quale dispone il pagamento in misura corrispondente "alla terza parte del massimo della sanzione prevista per la violazione commessa o, se più favorevole, al doppio del minimo della sanzione edittale" (che abbiamo appena visto essere £ 4.000), comportava che la sanzione in effetti applicabile alla fattispecie fosse di £8.000; -con lettera successiva la TE LU s.r.l. era stata invitata al pagamento della somma di £ 492.000 (£500.000 - £8.000 versate), dal momento che l'art. 7 della Legge Regionale n. 85 del 12.11.1993 dispone che “quando in una norma che prevede una sanzione amministrativa non è indicato il minimo edittale, il pagamento ་ ་ ་ ་ ་ ་ ་ ་ ་ ་ ་ ་ ་ ་ ་ ་ ་ ་ in misura ridotta deve essere pari alla terza parte del massimo"; - successivamente erano state notificate le ordinanze ingiunzioni opposte. La Regione Toscana depositava in data 12.04.1996 gli atti relativi all'opposizione de qua e scritti difensivi. Il Pretore di Pistoia, con sentenza 5.12.1996 - 1.2.1997, rigettava il ricorso esponendo tra l'altro le seguenti argomentazioni. L'art. 7 della Legge Regionale n. 85 del 12.11.1993 entrata in vigore il 04.12.1993 prevede espressamente che, quando in una norma che prevede una sanzione amministrativa non sia indicato il minimo edittale, il pagamento in misura ridotta deve essere pari alla terza parte del 4 massimo edittale stabilito per la violazione. Tale norma va applicata anche nel caso di specie. L'interpretazione della Corte Costituzionale resa con la sentenza n. 152 del 04-08.05.1995, essendo relativa ad altra disposizione di legge della Regione Abruzzo esclusivamente dettata per la materia sanitaria, non pare poter essere estesa analogicamente al più generale art. 7 L.R. 85/93. Del pari, non pare meritevole di rilevanza la proposta questione di legittimità costituzionale del suddetto articolo in relazione all'art. 117 Costituzione. Contro questa decisione hanno proposto ricorso per cassazione, con due motivi illustrati anche con memoria, TE ST e TE ER, nella qualità di legali rappresentanti della CENTROLATTE LUCCA s.r.l., ed in proprio. La Regione Toscana ha resistito con controricorso. Con ordinanza in data 4.6 - 15.10.1999 questa Corte ha dichiarato non manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 7 della legge regione Toscana n. 85/93 in relazione all'art. 117 Cost. ed all'art. 16 L. 689/81.. Con ordinanza 23 - 28.5.2001 n. 166/2001 la Corte Costituzionale, rilevato tra l'altro che l'art. 16 della legge n. 689 del 1981 è stato modificato dall'art. 52 del decreto legislativo 24 giugno 1998 n. 213, ha dichiarato la manifesta inammissibilità di detta questione di legittimità costituzionale. Sia TE ST e ER, sia la Regione Toscana hanno depositato memoria. MOTIVI DELLA DECISIONE Con il primo motivo i ricorrenti denunciano omessa pronuncia sui soggetti cui doveva intendersi riferita la sanzione portata dalle ordinanze impugnate (art. 360 n. 5 CPC in relazione all'art. 112 CPC) esponendo le seguenti argomentazioni. 5 Il modulo burocratico basato sul verbale n. 821/94 elevato dai Vigili della U.S.L. n. 8 Area Pistoiese indicava come "trasgressore" il sig. TE ER in qualità di "Amministratore ditta", con "responsabile in solido" la TE LU e con ulteriore "corresponsabile nell'illecito" il sig. TE ST. Con le ordinanze veniva indicato in modo contraddittorio il soggetto passivo delle stesse che, per la n. 11867, era il sig. ST TE e, per la n. 11868, il sig. ER TE, ciascuno nella veste di legale responsabile della TE LU s.r.l., come risultava dalla intestazione delle ordinanze medesime, mentre la stessa ditta figurava "obbligata in solido insieme al trasgressore". Nella parte finale dell'ordinanza, l'ordine di pagamento viene pronunciato a carico rispettivamente dei sigg.ri TE ST e TE ER, non più nella qualità di legali rappresentanti, ma personalmente senza altre precisazioni. E' di tutta evidenza che non si versa in alcun caso di solidarietà tra privati e ditta, bensì di un unico soggetto, quale appunto la TE LU s.r.l., proprietaria del mezzo oggetto della contravvenzione (v. art. 6 Legge 689/1981 che disciplina i casi di solidarietà). Il Pretore non si è minimamente pronunciato sul punto. Premesso che nella specie non sussistono violazione di norme processuali rilevabili d'ufficio, si osserva che il motivo, così come strutturato, deve ritenersi inammissibile, in quanto in quanto nuovo, dovendo escludersi che le doglianze sopra riassunte fossero state ritualmente esposte nel ricorso al Pretore. Infatti in quest'ultimo atto le circostanze in questione, anche quando sono state citate nella parte indicata come "MOTIVI”, non risultano comunque esser state mai considerate come oggetto di specifiche e rituali doglianze (e tanto meno di doglianze articolate nei termini indicati nel motivo di ricorso per cassazione in esame); ma appaiono invece riportate come mere precisazioni di fatto esposte 6 semplicemente per meglio chiarire lo svolgersi degli evento ovvero (v. a pag. 4) per spiegare le ragione (tuziorismo) per cui ST ed ER TE avevano ritenuto di costituirsi anche in proprio. Con il secondo motivo i ricorrenti denunciano violazione e falsa applicazione di legge per aver ritenuto la violazione contestata materia riservata alla disciplina regionale e comunque per aver ritenuto che l'art. 7 della Legge Regione Toscana n. 85/93 possa violare principi di diritto posti da norme statali quali l'art. 26 Cod. Pen. e l'art. 16 L. 689/81 (Art. 360 n. 3 Cod. Proc. Civ.), nonché omessa o insufficiente motivazione su un punto decisivo della controversia (Art. 360 n. 5 Cod. Proc. Civ. in relazione all'art. 112 Cod. Proc. Civ.), esponendo le seguenti doglianze. Il Pretore di Pistoia viola principi di logica e di diritto, poiché crea confusione tra norme relative a piani e settori diversi dell'attività amministrativa, e viola gravemente la legge, sia ritenendo che la materia sanitaria di cui alla violazione contestata ex art. 43 dei D.P.R. n. 327/80 faccia parte delle competenze regionali, sia, comunque, totalmente ignorando il problema della gerarchia delle fonti normative, di per sé sufficiente a porre nel nulla la previsione dell'art. 7 della Legge Regionale n. 85/93. A quest'ultimo proposito la decisione del Pretore pecca ancora una volta per violazione dell'art. 212 C.P.C., in quanto ha omesso qualsiasi motivazione su questo punto decisivo della controversia. Orbene, né direttamente, né indirettamente il D.P.R. 24.7.1977 n. 616 pare avere trasferito alle Regioni alcuna competenza in questa materia, ma anche se si volesse ritenere attraverso discutibili "salti logici" e/o analogie che trasferimento vi sia stato, su un piano completamente diverso si pone la verifica dei poteri delle Regioni di violare diritti generali dei cittadini posti da norme dell'ordinamento statale in materia di sanzioni economiche. Un conto è infatti reputare che una certa materia rientri nella competenza assegnata alle Regioni o che 7 queste possano irrogare sanzioni per funzioni comunque ad esse delegate, e ben altro conto è dedurre da questo (erroneo nella fattispecie) convincimento che la Regione possa porre di fatto nel nulla, con proprie norme di contenuto sanzionatorio, altre norme di generale applicazione nell'ordinamento statale che costituiscono addirittura non violabili principi generali di diritto, quali li ha ritenuti la stessa Corte Costituzionale (Sentenza n. 152 dell'8 maggio 1995) nel decidere su questione identica a quella che ci occupa e nella quale era in esame appunto l'art. 5 (rectius 6) della Legge della Regione Abruzzo n. 47 del 19.7.1984. Non motivato, o comunque insufficientemente motivato, addirittura illogico, appare quindi il rifiuto dei Pretore di tener conto della sentenza costituzionale citata e dei principi di gerarchia dei soggetti statali e non statali e delle norme relative che la ispirano, negando perfino la chiesta trasmissione degli atti alla Corte Costituzionale. Il motivo non può essere accolto. La questione di legittimità costituzionale che è stata oggetto della sopra citata ordinanza 4.6 - 15.10.1999 deve ritenersi superata sulla base del mutamento giurisprudenziale operato da questa Corte Suprema con riferimento all'interpretazione dell'art. 16 della legge 689/1981, allorquando (Cass. 10128 del 02/08/2000) ha enunciato il seguente principio di diritto: "In relazione alle disposizioni sanzionatorie amministrative che non contengono la previsione del minimo della sanzione irrogabile, deve ritenersi che il pagamento ridotto con effetto solutorio previsto dall'art. 16 legge n. 689 del 1981 sia possibile solo nella misura di un terzo del massimo, dovendosi percio' escludere (al fine di evitare di svuotare di efficacia dissuasiva la sanzione attraverso pagamenti ridotti in misura meramente simbolica) che sia consentito il piu' favorevole pagamento nella misura del doppio del minimo, individuato questo nella somma di lire quattromila indicata in via generale quale minimo irrogabile 8 per le sanzioni amministrative dall'articolo 10 legge n. 689 cit.". Tale principio di diritto (condiviso dal Collegio), concernendo la sopra citata norma statale (L. 24.11.81 n. 689, art. 16 "Pagamento in misura ridotta") risolve le problematiche in esame "a monte” rispetto alle questioni concernenti l'art. 7 della Legge Regionale n. 85/93 e di conseguenza a prescindere dall'applicabilità (e quindi dalla legittimità costituzionale) di detto art. 7; e le risolve (è opportuno precisarlo) a prescindere anche dall'art. 52 del D.L. 24.6.1998 n. 213, in quanto questo è chiaramente inapplicabile nella fattispecie, disciplinata invece dalla legislazione previgente (detto art. 52 rileva, quale ulteriore elemento di convincimento, solo ai fini dell'interpretazione - nel senso sopra esposto - dell'art. 16 cit.). In conclusione, dato che i ricorrenti fondano la loro tesi essenzialmente sull'applicabilità dell'art. 16 cit. e non dell'art. 7 della Legge Regione Toscana n. 85/93, e dato che tale art. 16, se rettamente interpretato, comporta (con riferimento alla fattispecie in questione) conseguenze giuridiche conformi a quelle derivanti dall'art. 7 della legge regionale cit., deve concludersi che la tesi dei ricorrenti medesimi viene a trovarsi priva di valida base. Tale rilievo deve ritenersi assorbente rispetto alle ulteriori doglianze. Sulla base di quanto sopra esposto il ricorso va respinto. I L L O Sussistono giusti motivi per compensare tra le parti le spese del giudizio di B 9 8 E 6 E . N le N IO cassazione. na , Z 1 A e 8 R p T 9 a IS 1
P.Q.M.
- istem G 1 E 1 R - Rigetta il ricorso e compensa le spese del giudizio di cassazione. 4 s A 2 l D . a E L e T h N 3 ific E 2 Così deciso a Roma il 5.10.2001. S . E d T o R m A IL CONSIGLIERE ESTENSORE IL PRESIDENTE Autofilin Depositata in Cancelleria Oggi, 16.05.09 IL CANCELLERIE 01IL CANCE Dott.ssa Maria Avello