Sentenza 17 novembre 2011
Massime • 2
L'istituto della confisca di prevenzione non è in contrasto con quanto disposto dall'art. 1 del Protocollo n.1 alla Convenzione Europea dei Diritti dell'Uomo.
In tema di misure di prevenzione, l'esercizio da parte del proposto del diritto allo svolgimento del procedimento applicativo in udienza pubblica, così come riconosciuto dalla Corte Costituzionale con sentenza n. 93 del 2010, non comporta, qualora la relativa richiesta sia stata proposta dopo la fissazione dell'udienza camerale, l'obbligo di rinnovare la citazione con le modalità del rito dibattimentale, ma soltanto quello di rendere pubblica l'udienza già fissata.
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. V, sentenza 17/11/2011, n. 7800 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 7800 |
| Data del deposito : | 17 novembre 2011 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Camera di consiglio
Dott. FERRUA Giuliana - Presidente - del 17/11/2011
Dott. OLDI Paolo - Consigliere - SENTENZA
Dott. SAVANI Piero - rel. Consigliere - N. 1612
Dott. VESSICHELLI Maria - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. LAPALORCIA Grazia - Consigliere - N. 2671/2010
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
1) CC AN N. IL 06/02/1952;
2) UE ON N. IL 01/01/1948;
3) UE PP N. IL 03/07/1969;
avverso il decreto n. 2/2009 CORTE APPELLO SEZ. DIST. di TARANTO, del 18/06/2009;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. PIERO SAVANI;
lette le conclusioni del PG Dott. G. Izzo.
IN FATTO E DIRITTO
Con decreto del 12 dicembre 2006 il Tribunale di Taranto, sezione misure di prevenzione aveva sottoposto i coniugi UE LE e CC IA - in quanto considerati pericolosi per la sicurezza pubblica perché abitualmente dediti al delitto di usura e comunque traenti in tutto o in parte i mezzi di vita da tale tipologia di delitto - alla misura di prevenzione personale della sorveglianza speciale di p.s. con obbligo di soggiorno nel comune di Taranto, per tre anni, quanto al primo, e per due anni, quanto alla seconda;
aveva inoltre loro imposto il versamento di una cauzione di Euro 5.000,00= ciascuno ed aveva ordinato la confisca dei beni intestati a loro, nonché ai figli UE IL e UE TE.
Tale provvedimento era stato annullato con decreto emesso l'11 gennaio 2008 dalla Corte d'appello di Lecce, Sezione distaccata di Taranto, che aveva anche disposto la restituzione dei beni ai ricorrenti.
Su ricorso del Procuratore Generale presso la Corte d'appello, con sentenza del 9 gennaio 2009, la sezione di questa Corte ha annullato, il decreto della Corte d'appello rilevando omissione di motivazione in merito alla posizione della CC, con mancanza di un qualsiasi riferimento alla sentenza con la quale la medesima aveva patteggiato la pena proprio per il delitto di usura in relazione a fatti recenti, e, quanto al UE, osservando che il decreto della Corte di merito si era basato sull'erroneo presupposto che la valutazione di pericolosità si dovesse fondare soltanto su sentenze penali recenti di condanna, omettendo di considerare comportamenti precedenti, risultanti anche da sentenze di proscioglimento e persino del tenore di vita, in contrasto con la previsione della L. n. 1423 del 1956, art. 1, n.
2. Rinviato il procedimento alla Corte territoriale, la medesima, nel corso del procedimento su richiesta del Procuratore generale, aveva il 18 giugno 2009 adottato un provvedimento con il quale, considerato l'annullamento disposto dalla cassazione del decreto emesso dal giudice d'appello e ritenuto caducato correlativamente l'ordine di restituzione dei beni con reviviscenza del precedente provvedimento di sequestro, effettuava una ricognizione dei beni già sottoposti a sequestro e ne disponeva l'ulteriore sequestro.
Con decreto del successivo 16 luglio 2009 la Corte d'appello in sede di rinvio ha confermato il decreto del Tribunale in relazione ai proposti ed a UE IL, terzo interessato, dopo aver stralciato la posizione di UE TE.
Ha dato atto la Corte territoriale che, avendone fatto richiesta gli appellanti, e facendo applicazione dei principi elaborati dalla giurisprudenza della CEDU in relazione alla pubblicità delle udienze nei procedimenti di applicazione delle misure di prevenzione personali e patrimoniali, aveva disposto che l'udienza si tenesse in forma pubblica, con pronuncia immediata del dispositivo della decisione.
Nel merito aveva ritenuto affidabile l'analisi patrimoniale svolta dai primi giudici, che avrebbe dimostrato l'esistenza di una disponibilità, in capo al nucleo familiare UE-CC nel periodo (1978-2003) oggetto di indagine, di fonti di reddito (sia con riferimento ai cespiti immobiliari, sia con riguardo alle movimentazioni dei conti correnti bancari) che non trovavano giustificazione alcuna in attività lecite e che apparivano nettamente al di sopra delle loro lecite possibilità economiche. Ha ritenuto che una tale situazione reddituale e di tenore di vita fosse elemento altamente sintomatico di una provenienza illecita, e, in considerazione della natura delle disponibilità, l'ha collegata ad un'attività usuraria svolta dai predetti nel corso degli anni. Ha poi evidenziato elementi tratti da diverse vicende processuali sulla base dei quali poter affermare che i proposti avevano gestito attività usuraria per molti anni e fino ad epoca recente, ritenendo anche che la pericolosità sociale dei proposti era attuale, con riferimento a situazioni definitesi nell'ambito del periodo oggetto del procedimento.
Sono stati proposti ricorsi per cassazione da parte dei prevenuti che hanno dato origine a due procedimenti differenti che sono poi stati riuniti.
Con i primi due ricorsi per saltum i ricorrenti hanno dedotto l'abnormità del provvedimento di nuovo sequestro dei beni emesso dalla Corte di merito il 18 giugno 2009 nel corso del procedimento senza che fosse stato possibile interloquire sul punto ed illegittimamente in quanto, essendo intervenuto annullamento con rinvio del decreto con cui era stato pronunciato l'annullamento del primo decreto con correlativa restituzione dei beni, non sarebbe stato possibile considerare caducato anche un tale ordine e ritenere la reviviscenza del precedente sequestro. In ordine al decreto 16 luglio 2009 emesso dalla Corte d'appello sull'impugnazione del decreto del Tribunale hanno proposti distinti ricorsi, da un lato, la CC e dall'altro UE LE, nonché il figlio IL, terzo interessato.
Entrambi i ricorsi propongono in primo luogo una doglianza di natura processuale. Lamentano in sostanza i ricorrenti che la Corte d'appello, dopo aver ritenuto che il procedimento dovesse essere trattato in udienza pubblica, non aveva accolto la loro domanda di rinvio dell'udienza per una nuova fissazione, con i tempi, i modi e gli avvisi dell'udienza pubblica, ma aveva proseguito l'udienza in corso in forma pubblica, dando lettura del dispositivo all'esito. Con ciò sarebbe stato violato il diritto di difesa degli appellanti, posto che non sarebbe stato loro concesso il più ampio termine a comparire, e ad interloquire, della pubblica udienza, non sarebbero stati avvertiti della possibile pronuncia dell'ordinanza di contumacia, avviso cui avrebbero avuto diritto per esercitare il proprio diritto di presenziare o meno all'udienza. Nel merito entrambi i ricorsi, sia pure con diverse articolazioni, deducono mancanza o illogicità della motivazione del decreto del giudice d'appello in sede di rinvio, posto che, invece di individuare gli elementi che potessero qualificare i proposti come persone pericolose ai sensi della L. n. 1423 del 1956, art. 1, si era diffuso ad esaminare le condizioni economico patrimoniali dei medesimi, finendo per desumere dalla relativa agiatezza del nucleo famigliare la conclusione che i componenti erano dediti ad attività illecite e che quindi si trattava di persone pericolose. Si contesta anche l'affermazione di pericolosità sulla base di elementi quali provvedimenti di assoluzione o di archiviazione di cui aveva beneficiato il UE.
Si deduce poi mancanza di motivazione in merito alla ritenuta congruità del periodo di sottoposizione alla misura fissato in tre anni per il UE nonché per l'imposizione dell'obbligo di soggiorno.
I ricorrenti deducono poi violazione di legge e mancanza o illogicità della motivazione con riferimento alla misura patrimoniale che aveva colpito anche immobili acquistati in epoca anteriore al 1996, quando il legislatore aveva reso confiscabili in sede di prevenzione anche i beni provenienti da reimpiego di proventi di usura;
la disposizione in esame non sarebbe applicabile ad acquisti verificatisi in epoca anteriore al momento in cui il legislatore aveva ritenuto di comprendere il delitto di usura fra i delitti che consentivano l'applicazione della confisca di prevenzione. Inoltre, quanto all'immobile di proprietà del figlio IL, acquistato prima che costui iniziasse l'attività lavorativa, si deduce vizio di motivazione per non aver considerato la Corte di merito che ben era plausibile che questi avesse restituito al padre quanto ricevuto in anticipo per l'acquisto immobiliare verificatosi appena prima che iniziasse un'attività lavorativa fonte di regolare reddito.
Il Procuratore generale in Sede ha chiesto il rigetto dei ricorsi riuniti, osservando che il provvedimento di sequestro per le sue caratteristiche di provvedimento interinale non era soggetto ad impugnazione ne' poteva ritenersi abnorme in quanto emesso nell'ambito dei poteri del giudice di merito in tema di procedimento di prevenzione e non determinante una stasi irrimediabile del procedimento, in quanto semplicemente preliminare al provvedimento ablatorio definitivo emesso con il decreto 16 luglio 2009. Con riferimento a tale provvedimento il Procuratore generale rileva la correttezza del procedimento adottato dalla Corte rispettoso dei dettami della giurisprudenza Europea e tale da consentire il dibattito pubblico sulla proposta di adozione delle misure personali e patrimoniali. Osserva poi che la motivazione del decreto appare completa sotto tutti i profili avendo esaminato correttamente tutte le questioni degli impugnanti sul ricorrere dei presupposti di applicazione delle diverse misure richieste posti a fondamento del decreto del Tribunale. Ha depositato memoria P8 novembre 2011 il difensore di UE LE e CC IA deducendo illegalità della confisca per mancata verifica di responsabilità con sentenza di condanna. Evidenzia come la confisca per la sua natura sanzionatoria non potrebbe prescindere da un'affermazione di penale responsabilità con sentenza definitiva. Ed in tal senso si sarebbe odentata la giurisprudenza comunitaria.
Nel caso, in assenza di una condanna dei ricorrenti per i delitti in origine loro ascritti o per fitti-zia interposizione non sarebbe giustificato alcun provvedimento di confisca. I ricorsi non possono essere accolti.
Ritiene il Collegio che sia manifestamente infondata la questione posta avverso il provvedimento del 18 giugno 2009 della Corte d'appello di Lecce.
Invero come ritenuto dalla costante giurisprudenza al proposito (Sez. 1, sent. n. 3814/1999, ric.:Di Lernia;
Sez. 6, sent. n. 42707/2008, ric: De Rito ed altri), in tema di sequestro di beni nella disponibilità di indiziati dell'appartenenza ad associazioni di tipo mafioso, così come in tema di proroga del termine di efficacia del sequestro in caso di indagini complesse, ai sensi della L. n. 575 del 1965, art. 2 ter, comma 3, non è consentita l'autonoma ed immediata impugnazione del relativo decreto, in considerazione: a) del principio generale di tassatività delle impugnazioni;
b) della natura meramente strumentale del provvedimento;
c) delle caratteristiche sommarie della fase procedimentale, connotata da incisive decadenze.
Nè può ritenersi l'abnormità di un provvedimento che, promanando dal giudice del procedimento di merito, che ha il potere di emanarlo, non si pone al di fuori del sistema organico della legge processuale, e non determina la stasi del procedimento e l'impossibilità di proseguirlo. Quanto ai ricorsi avverso il decreto 16 luglio 2009 della Corte d'appello, rileva il collegio che non è fondata la doglianza processuale relativa al procedimento in concreto adottato dalla Corte d'appello.
Le sentenze della C.E.D.U. (13 novembre 2007, Bocellari-Rizza; 8 luglio 2008, Pierre ed altri;
sentenza 5 gennaio 2010, Bongiorno) e quella della Corte Costituzionale 12 marzo 2010, n. 93 - dichiarativa dell'illegittimità costituzionale della L. 27 dicembre 1956, n.1423, art. 4 e della L. 31 maggio 1965, n. 575, art. 2 ter, nella parte in cui non consentono che, su istanza degli interessati, il procedimento per l'applicazione delle misure di prevenzione si svolga, davanti al Tribunale e alla Corte d'appello, nelle forme dell'udienza pubblica - hanno fatto un esclusivo riferimento alla pubblicità dell'udienza, nel senso della partecipazione del pubblico al dibattito intorno all'adozione di provvedimenti tanto incisivi sulle condizioni personali e patrimoniali dei proposti. La sentenza Bocellari-Rizza espressamente si riferisce all'accesso alla sala d'udienza quale getto della propria valutazione, rilevando che eccezioni possono esser giustificate a tutela di particolari interessi, ma che la norma procedimentale in via generale deve poter consentire la richista della tenuta di dibattimenti pubblici, potendo esserle tuttavia opposte sporte chiuse, a fronte di circostanze della causa e per i motivi eccezionali richiamati anche in altra sentenza della Corte (Martinie
contro
Francia).
E nello stesso senso la Corte Costituzionale è intervenuta con la declaratoria di illegittimità costituzionale delle norme relative in quanto, in violazione, in parte qua, dell'art. 117 Cost.,, comma 1, non realizzavano lo scopo dell'art. 6, paragrafo 1, della CEDU, per il quale essenziale è che le persone soggette a giurisdizione coinvolte in un procedimento di applicazione delle misure di prevenzione si vedano almeno offrire la possibilità di sollecitare una pubblica udienza davanti alle sezioni specializzate dei Tribunali e delle Corti d'appello.
E se ciò è vero, è altrettanto vero che la declaratoria di illegittimità costituzionale non incide sulla natura del procedimento, quale disciplinato dalle norme in materia, che prevedono un procedimento in camera di consiglio con eventuale pubblicità a richiesta dell'udienza; proprio la facoltatività della pubblicità dell'udienza da ragione della previsione dell'introduzione della stessa con i tempi e le scansioni dell'udienza camerale, con l'applicazione del disposto dell'art. 127 c.p.p. I.n conclusione, una volta presentata la richiesta da parte degli interessati, dopo la fissazione dell'udienza in applicazione del rito camerale, il giudice di merito non è tenuto a rinnovare una citazione con le modalità del dibattimento, ma solo a procedere, secondo quanto evidenziato dalla giurisprudenza Europea, a porte aperte.
Esattamente quel che ha fatto la Corte di merito nel caso in questione sulla richiesta degli interessati.
I restanti motivi di ricorso, che introducono questioni concernenti la motivazione del provvedimento impugnato, non sono ammissibili per i limiti intrinseci al giudizio di legittimità in materia, non essendo possibile sostenere nel caso di specie che il provvedimento della Corte d'appello sia privo di motivazione.
Invero il decreto ha indicato tutti gli elementi da cui trarre la conclusione che il complessivo nucleo famigliare viveva abitualmente, almeno dal 1974 al 2003, con i proventi dell'attività illecita riferibile al delitto di usura.
Ha esaminato la situazione patrimoniale e le condizioni di vita dei proposti, deducendone motivatamente la sproporzione con le attività formalmente da loro esercitate e quindi traendone, giustificatamente, la conclusione che essi avessero abituali fonti di reddito del tutto avulse da quelle lecitamente loro riferibili;
ha così qualificato sia il tenore di vita dei proposti, sia la riferibilità loro dei numerosi acquisti immobiliari e di beni di valore, quali reimpieghi di proventi illeciti, confermando di conseguenza la legittimità e correttezza dell'applicazione della misura patrimoniale. La Corte di merito, facendo applicazione dei consolidati principi in materia, ha individuato, anche secondo le indicazioni della sentenza di annullamento di questa S.C., gli elementi che rendevano evidente la gestione, da parte dei coniugi UE-COLUCCI, di un'attività di usura protrattasi nel tempo fino all'epoca interessata dagli accertamenti, ed ha poi correttamente considerato confiscabili, come ritiene la giurisprudenza in proposito (Sent. n. 13039 dell'11/3/2005, Rv. 231598; conf. ASN 199503391, Rv. 203314; ASN 199603655, Rv. 207140; ASN 199903717, Rv. 213941), in quanto riferibili all'illecita attività anche beni acquisiti in epoca anteriore all'entrata in vigore delle disposizioni che hanno esteso la confiscabilità dei beni acquisiti con i proventi del delitto per cui si procede.
In relazione alla posizione di UE IL, la Corte di merito ha correttamente motivato con riferimento a concreti dati di fatto, quali la gestione dell'appartamento da parte del padre LE e l'assenza di attività lavorativa del giovane al momento dell'acquisto, la riferibilità al genitore di quell'investimento, a cui il ricorso, nell'ipotizzare una restituzione non dimostrata - come rileva la Corte di merito - dei fondi ottenuti dal figlio per l'acquisto immobiliare, oppone circostanze manifestamente irrilevanti ed in ogni caso inammissibili riferendosi ad una motivazione adeguata e sufficiente.
Infine la Corte non ritiene fondata la questione proposta dalla memoria difensiva prodotta dalla difesa sull'addotta violazione dell'art. 1 del protocollo n. 1 della Convenzione Europea, per l'intervenuta confisca senza previa affermazione con sentenza di penale responsabilità. L'art. 1 del Protocollo n. 1, nelle parti pertinenti, dispone: "Ogni persona fisica o giuridica ha diritto al rispetto dei propri beni. Nessuno può essere privato della proprietà se non per causa di pubblica utilità e alle condizioni previste dalla legge e dai principi generali del diritto internazionale.
Le disposizioni precedenti non portano pregiudizio al diritto degli Stati di porre in vigore le leggi da essi ritenute necessarie per disciplinare l'uso dei beni in modo conforme ali 'interesse generale o per assicurare il pagamento delle imposte o di altri contributi o delle ammende." In tema di applicazione di tali disposizioni e con riferimento alla materia della confisca di prevenzione la giurisprudenza in proposito della CEDU (Provvedimenti del 26/7/2011, 2^ Sez.: ric. n. 55743/08, Pozzi
contro
Italia;
ric. 55772/08, Paleari
contro
Italia;
provv. del 17/5/2011 2^ Sez.: ric. n. 24920/07, Capitani e Campanella
contro
Italia) ha rilevato che la confisca di beni fondata sulla L. del 1965, art. 2 ter e' volta ad impedire un uso illecito e pericoloso per la società di beni di cui non sia stata dimostrata la provenienza lecita, così che, il fine di una tale ingerenza coincide con l'interesse generale (v. anche:
Arcuri ed altri tre c. Italia, n. 52024/99; Riela ed altri C. Italia, n, 52439/99, del 4 settembre 2001).
E, quanto alla proporzionalità dell'ingerenza, la Corte ha osservato che, per decidere l'applicazione delle misure di prevenzione, i giudici nazionali non possono basarsi su semplici sospetti, dovendo accertare e valutare oggettivamente i fatti esposti dal ricorrente, così che il corretto procedimento di prevenzione, laddove le argomentazioni del ricorrente vengano esaminate dai giudici interni secondo il procedimento in contraddittorio, è tale da offrire all'interessato T occasione adeguata per esporre la sua causa alle autorità competenti.
Con la conseguenza che, secondo la CEDU, in considerazione del margine di apprezzamento degli Stati nel regolamentare "l'uso dei beni in modo conforme all'interesse generale", in particolare nell'ambito di una politica di contrasto al fenomeno della grande criminalità, l'ingerenza nel diritto del ricorrente al rispetto dei beni costituita dalla confisca di prevenzione, a seguito di un corretto procedimento in contraddittorio secondo le norme del diritto nazionale, non è sproporzionata rispetto al fine legittimo perseguito.
Il rilievo della correttezza del procedimento adottato nel caso di specie rende ragione della correttezza e legittimità, anche con riferimento alle disposizioni della CEDU, dell'incidenza del provvedimento sui beni sottoposti a confisca.
Al rigetto dei ricorsi consegue la condanna di ciascun ricorrente al pagamento delle spese processuali.
P.Q.M.
La Corte rigetta i ricorsi e condanna i ricorrenti singolarmente al pagamento delle spese processuali.
Così deciso in Roma, il 17 novembre 2011.
Depositato in Cancelleria il 28 febbraio 2012