Sentenza 21 maggio 2002
Massime • 2
Il lavoro a domicilio realizza una forma di decentramento produttivo, in cui l'oggetto della prestazione del lavoratore assume rilievo non già come risultato, ma come estrinsecazione di energie lavorative, resa in maniera continuativa all'esterno dell'azienda, e però organizzata ed utilizzata in funzione complementare o sostitutiva del lavoro eseguito all'interno di essa, e, correlativamente, il vincolo di subordinazione viene a configurarsi come inserimento dell'attività del lavoratore nel ciclo produttivo aziendale, del quale la prestazione lavorativa da lui resa (pur se in ambienti esterni all'azienda, con mezzi ed attrezzature anche propri del lavoratore stesso, ed eventualmente anche con l'ausilio dei suoi familiari, purché conviventi e a carico) diventa elemento integrativo.
In tema di qualificazione di un rapporto di lavoro come autonomo o subordinato, è sindacabile in Cassazione la sola individuazione dei criteri generali ed astratti che presiedono alla differenziazione delle contrapposte figure, mentre è questione di fatto, come tale rimessa al giudice di merito e incensurabile in sede di legittimità se immune di vizi e giuridici, l'accertamento in concreto dell'effettiva natura del rapporto.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 21/05/2002, n. 7469 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 7469 |
| Data del deposito : | 21 maggio 2002 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. PAOLINO DELL'ANNO - Presidente -
Dott. PASQUALE PICOAE - Consigliere -
Dott. PAOLO STILE - Consigliere -
Dott. GRAZIA CATALDI - rel. Consigliere -
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
sul ricorso proposto da:
PREMEC IMMOBILIARE SRL già PPEMEC S.p.A, IN AN, in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliati in ROMA VIA CARONCINI 27, presso lo studio dell'avvocato MARINA WONGHER, che li rappresenta e difende unitamente all'avvocato ITALO MELCHIORI, giusta delega in atti;
- ricorrente -
contro
INPS ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA SOCIALE, in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA VIA DELLA FREZZA 17, presso l'Avvocatura Centrale dell'Istituto, rappresentato e difeso dagli avvocati DOMENICO PONTURO, FABIO FONZO, giusta procura speciale atto notar FRANCO LUPO di ROMA del 17.12.1999, Rep. N: 32251;
- resistente con procura -
avverso la sentenza n. 807/99 del Tribunale di TREVISO, depositata il 28/06/99 - R.G.N. 50/99;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 13/02/02 dal Consigliere Dott. Grazia CATALDI;
udito l'Avvocato WONGHER;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Elisabetta Maria CESQUI che ha concluso per il rigetto del ricorso. SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Il Pretore di Treviso, con sentenza del 13 ottobre 1998, rigettava il ricorso con il quale la EM Immobiliare s.r.l. e il sig. ND AL si opponevano all'ordinanza-ingiunzione di pagamento della somma di L. 3.060.000, emessa dal dirigente della sede INPS di Treviso a titolo di sanzione amministrativa fondata sul verbale ispettivo del 31 ottobre 1995 con il quale era stata accertata la natura subordinata del rapporto di lavoro domiciliare intrattenuto dalla società con i signori RU OM e AM LL, e chiedevano che venisse accertata la natura non subordinata di tale rapporto.
Avverso la decisione di primo grado gli opponenti proponevano appello al Tribunale di Treviso che lo rigettava dichiarando preliminarmente la carenza di legittimazione attiva in capo alla società appellante in quanto l'ordinanza ingiunzione, sebbene le violazioni contributive fossero state contestate alla società (di cui il sig. AL era legale rappresentante), era stata messa nei confronti del solo AL in proprio, per la responsabilità di carattere personale che grava sul legale rappresentante in relazione alla sanzione amministrativa. Nel merito, dopo aver messo in evidenza il peculiare atteggiarsi della subordinazione nel lavoro a domicilio, che si estrinseca non già nella costante sottoposizione al potere di controllo, di indirizzo e disciplinare del datore di lavoro bensì nell'inserimento dell'attività del prestatore di lavoro nel ciclo produttivo aziendale e nella sottoposizione a precise direttive da parte del datore di lavoro, il Tribunale osservava che, se è vero che nella qualificazione del rapporto di lavoro come autonomo ovvero subordinato il giudice non può prescindere dall'elemento volontaristico, ossia dalla qualificazione che le parti concordemente, hanno inteso assegnare allo stesso, è altresì vero che l'interpretazione non può arrestarsi al dato, a volte meramente formale, del nomen iuris adottato dalle partì, dovendosi la volontà delle stesse interpretare anche attraverso i loro comportamenti. Riteneva il Tribunale, dopo aver analizzato le risultanze probatorie, che esse confermavano l'attività domiciliare subordinata svolta non solo dal lavoratore OM, con cui la società aveva intrattenuto rapporti diretti, ma anche con la moglie AM LL che aveva collaborato con lui nell'esecuzione del lavoro.
Per la cassazione della sentenza del Tribunale la società EM Immobiliare ed il AL propongono ricorso fondandolo su due motivi.
L'INPS si è costituito depositando procura.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con il primo motivo di ricorso, denunciando omessa, insufficiente o contraddittoria motivazione ex art. 360 n. 5 c.p.c. circa un punto decisivo della controversia i ricorrenti censurano la sentenza impugnata: A) per aver il Tribunale omesso qualsiasi considerazione sul dato contabile del volume di affari annuali conseguito dalla ditta OM molto superiore alle capacità lavorative di un singolo lavoratore;
B) per avere trascurato o non valutato globalmente gli elementi emersi nel corso del giudizio che, se singolarmente considerati non avevano di per sè valore decisivo nella qualificazione del rapporto come autonomo, assumevano un diverso significato se valutati sulla base di una lettura congiunta di essi, rapportata alla volontà delle parti;
C) per avere affermato l'esattezza della quantificazione degli addebiti operati dall'INPS in quanto calcolati sulla base delle fatture emesse dal OM, non considerando che l'imputare ai coniugi OM e LL (insieme) lo svolgimento di un'attività. lavorativa, non equivale a considerare lo svolgimento della stessa attività da parte di un solo lavoratore.
Il motivo è infondato.
Deve premettersi che, secondo costante giurisprudenza di questa Corte in tema di lavoro a domicilio, per applicare le norme sul lavoro subordinato non occorre accertare se sussistono i caratteri propri di questo, essendo, invece, necessario e sufficiente che ricorrono i requisiti indicati nell'art. 1 della legge n. 877 del 1973, come modificato dall'art. 2 della legge 958 del 1980, e cioè: a) che il lavoratore esegua il lavoro nel proprio domicilio e in locale di cui abbia la disponibilità; b) che il lavoro sia eseguito dal lavoratore personalmente o anche con l'aiuto accessorio di membri della sua famiglia conviventi e a carico, ma con esclusione di manodopera salariata o di apprendisti;
e) che il lavoratore sia tenuto ad osservare le direttive dell'imprenditore circa le modalità di esecuzione, le caratteristiche e i requisiti del lavoro da svolgere, nella esecuzione parziale, nel completamento o nell'intera lavorazione di prodotti oggetto dell'attività del committente. Nel quadro di tale disciplina legislativa, il lavoro a domicilio realizza una forma di decentramento produttivo in cui l'oggetto della prestazione del lavoratore assume rilievo non già come risultato, ma come estrinsecazione di energie lavorative, resa in maniera continuativa all'esterno dell'azienda, e però organizzata ed utilizzata in funzione complementare o sostitutiva del lavoro eseguito all'interno di essa, e, correlativamente, il vincolo di subordinazione viene a configurarsi come inserimento dell'attività del lavoratore nel cielo produttivo aziendale, del quale la prestazione lavorativa da lui resa, pur se in ambienti esterni all'azienda e con mezzi e attrezzature anche propri del lavoratore stesso, ed eventualmente anche con l'ausilio del familiare purché conviventi e a carico, diventa elemento integrativo (v. tra le ultime Cass. 16 giugno 2000 n. 8221; 24 aprile 1999 n. 4144; 18 giugno 1999 n. 6150; 23 settembre 1998 n. 9516). Coerente con questi principi si è sviluppata la motivazione della sentenza impugnata la quale ha, in particolare, posto in evidenza sia il carattere semplice e ripetitivo delle operazioni eseguite dai due lavoratori a domicilio sia la sottoposizione degli stessi al potere di direttiva e di sorveglianza della committente così come del rischio d'impresa, pervenendo così ad affermare del tutto correttamente la natura subordinata del lavoro intercorso tra i coniugi RU OM ed AM LL e la società EM immobiliare di cui il sig. AL è legale rappresentante. Non decisive sono in proposito le censure dei ricorrenti per la mancata considerazione del fatturato annuo ritenuto dai ricorrenti molto superiore alla capacità lavorativa del singolo: va anzitutto rilevato che gli importi indicati in ricorso riguardano non una sola persona ma due lavoratori a domicilio e che i compensi globali, così come indicati non sono stati gravati da ritenute previdenziali e fiscalì. Va inoltre considerato che i lavoratori a domicilio, possono svolgere il loro lavoro nei tempi e nei modi a loro più favorevoli lungo una giornata lavorativa non limitata da ristretti vincoli di orario e dal tempo occorrente per raggiungere il posto di lavoro: sicché un maggior guadagno rispetto ai lavoratori che svolgono la loro attività in azienda non è indice rivelatore della natura autonoma del rapporto.
Inconsistente è pure la censura di cui al punto B) con la quale i ricorrenti ripropongono, inammissibilmente, una serie di elementi fattuali superati dall'indagine complessiva operata dal Tribunale che ha indicato, con argomentazioni che non consentono censure di insufficienza o incoerenza, gli elementi sui quali ha fondato il proprio convincimento. In tema di qualificazione del rapporto di lavoro come subordinato o autonomo è sindacabile in cassazione la sola individuazione dei criteri generali ed astratti che presiedono alla differenziazione delle contrapposte figure, mentre è questione di fatto, come tale rimessa al giudice di merito e incensurabile in sede di legittimità, se immune da vizi logici o giuridici, l'accertamento in concreto dell'effettiva natura del rapporto. Riguardo alla censura di cui al punto C) il Tribunale non ha affatto considerato equivalente l'imputare ai coniugi OM (insieme) lo svolgimento dell'attività lavorativa piuttosto che considerare lo svolgimento della stessa attività svolta da uno solo, ma si è limitato a dire che la somma complessiva dovuta dalla società all'INPS poteva essere calcolata sulla base delle fatture emesse dal sig. OM (che riguardavano il lavoro complessivo effettuato da entrambi i coniugi).
L'opposizione all'ordinanza-ingiunzione con la quale veniva imposto al sig. AL il pagamento di sanzioni amministrative va, quindi rigettata. Nel caso in esame non trova, infatti i applicazione lo ius superveniens rappresentato dall'art. 116 comma 12 della legge 22 dicembre 2000 n. 388 che ha abolito "tutte le sanzioni amministrative relative a violazioni in materia di previdenza ed assistenza obbligatorie consistenti nell'omissione totale o parziale del versamento di contributi o premi...", in quanto il nuovo regime "liberatorio", non potendo travolgere le sanzioni oggetto del presente giudizio, comminate nella vigenza della legge che ne riconosceva il potere, non incide sulla decisione della presente causa.
Con il secondo motivo i ricorrenti denunciano violazione di legge ex art. 360 n. 3 c.p.c. ed omessa, insufficiente, contraddittoria motivazione, ex art. 360 n. 5 c.p.c. con riferimento alla erronea dichiarazione del difetto di legittimazione attiva di EM Immobiliare s.r.l. basata sul presupposto che il giudizio avesse ad oggetto esclusivamente l'opposizione avverso l'ordinanza ingiunzione n. 199/96 la quale, come sanzione amministrativa ad personam, grava solo sul legale rappresentante della società legittimando solo quest'ultimo all'impugnazione. In realtà, sostengono i ricorrenti, la presente controversia ha un oggetto più ampio di quello individuato dal Tribunale in quanto, sia nel ricorso introduttivo del giudizio che nell'atto di appello, era stato chiesto, oltre alla revoca dell'ordinanza ingiunzione, che venisse dichiarato che il lavoro svolto dai signori OM e LL, nel periodo indicato nell'ordinanza ingiunzione dal maggio 1990 all'ottobre 1993, era di natura autonoma, senza vincolo di subordinazione nei confronti della EM s.p.a. ora EM Immobiliare s.r.l. e che, di conseguenza I nulla era dovuto all'INPS: domanda in cui va ravvisata la legittimazione ad agire della società quale presunta titolare, dal lato attivo, di un rapporto di lavoro subordinato di cui chiede l'accertamento negativo, ed un preciso interesse ad agire per quanto concerne l'accertamento dell'inesistenza di qualsivoglia obbligazione contributiva dal lato passivo.
Il motivo è fondato.
Dalle "conclusioni" dei ricorrenti contenute nella sentenza impugnata si rileva che gli stessi avevano chiesto, non solo la revoca dell'ordinanza-ingiunzione opposta emessa nei confronti del AL, come ritenuto dal Tribunale, ma anche che venisse dichiarato che il lavoro svolto dai sigg. RU OM e AM LL, nel periodo dal maggio 1990 all'ottobre 1993 era di natura autonoma, senza vincolo di subordinazione nei confronti della EM Immobiliare s.r.l. e che di conseguenza nulla era dovuto all'INPS a tale titolo. Si tratta, dunque di un cumulo oggettivo di due domande ed in relazione alla seconda di esse vi è un evidente interesse della società EM, a cui erano state contestate le violazioni contributive, all'accertamento dell'inesistenza del rapporto di lavoro.
In accoglimento del secondo motivo di ricorso, quindi, la sentenza impugnata deve essere, cassata nei confronti della società EM Immobiliare s.r.l., con rinvio della causa, anche per le spese, alla Corte di Appello di Venezia. Il ricorso di AL ND in proprio va, invece, rigettato. Sussistono giusti motivi per impugnazione, nei confronti di questo, le spese del giudizio.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso di AL ND in proprio nei confronti della società EM Immobiliare s.r.l., accoglie il secondo motivo di ricorso;
cassa la sentenza impugnata nei confronti della società EM Immobiliare s.r.l. in relazione al motivo accolto e rinvia, anche per le spese alla Corte di Appello di Venezia;
Compensa le spese del presente giudizio nei confronti del AL. Così deciso in Roma, il 13 febbraio 2002.
Depositato in Cancelleria il 21 maggio 2002