Cass. civ., sez. I, sentenza 25/07/2001, n. 10118
CASS
Sentenza 25 luglio 2001

Fai una domanda sul provvedimento

Sintesi tramite sistema IA Doctrine

Massime1

In tema di rifiuti speciali, l'esonero dall'obbligo della tenuta del registro di carico e scarico, in virtù del richiamo, operato dall'art. 12 del D.Lgs. n. 22 del 1997, all'art. 11 dello stesso decreto,che esclude i piccoli imprenditori artigiani di cui all'art. 2083 cod. civ. che non hanno più di tre dipendenti limitatamente alla produzione di rifiuti non pericolosi, dall'obbligo di comunicazione di cui allo stesso articolo, deve ritenersi esteso agli stessi soggetti. (Nella specie, la S.C. ha confermato la decisione pretorile che aveva dichiarato illegittima la ordinanza con la quale il Presidente della Provincia di Siracusa aveva irrogato la sanzione amministrativa di cui all'art. 12 del D.Lgs. n. 22 del 1997 per mancata tenuta del registro di carico e scarico dei rifiuti speciali a carico della titolare di una friggitoria con tre dipendenti, in relazione agli oli prodotti, da qualificare non pericolosi, ai sensi dell'allegato D al citato decreto,in quanto commestibili.)

Commentari0

    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. civ., sez. I, sentenza 25/07/2001, n. 10118
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 10118
    Data del deposito : 25 luglio 2001

    Testo completo