Sentenza 25 luglio 2001
Massime • 1
In tema di rifiuti speciali, l'esonero dall'obbligo della tenuta del registro di carico e scarico, in virtù del richiamo, operato dall'art. 12 del D.Lgs. n. 22 del 1997, all'art. 11 dello stesso decreto,che esclude i piccoli imprenditori artigiani di cui all'art. 2083 cod. civ. che non hanno più di tre dipendenti limitatamente alla produzione di rifiuti non pericolosi, dall'obbligo di comunicazione di cui allo stesso articolo, deve ritenersi esteso agli stessi soggetti. (Nella specie, la S.C. ha confermato la decisione pretorile che aveva dichiarato illegittima la ordinanza con la quale il Presidente della Provincia di Siracusa aveva irrogato la sanzione amministrativa di cui all'art. 12 del D.Lgs. n. 22 del 1997 per mancata tenuta del registro di carico e scarico dei rifiuti speciali a carico della titolare di una friggitoria con tre dipendenti, in relazione agli oli prodotti, da qualificare non pericolosi, ai sensi dell'allegato D al citato decreto,in quanto commestibili.)
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. I, sentenza 25/07/2001, n. 10118 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 10118 |
| Data del deposito : | 25 luglio 2001 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. ALFREDO ROCCHI - Presidente -
Dott. PASQUALE REALE - Consigliere -
Dott. UGO RICCARDO PANEBIANCO - rel. Consigliere -
Dott. GIUSEPPE SALMÈ - Consigliere -
Dott. FABRIZIO FORTE - Consigliere -
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
sul ricorso proposto da:
PROVINCIA REGIONALE DI SIRACUSA, in persona del Presidente della Giunta Provinciale pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA VIA BOCCA DI LEONE 78, presso l'avvocato GIAN PAOLO ZANCHINI, rappresentata e difesa dall'avvocato ROMANO PIETRO, giusta procura a margine del ricorso;
- ricorrente -
contro
IB IN;
- intimata -
avverso la sentenza n. 56/98 della Pretura di SIRACUSA, Sezione distaccata di AUGUSTA, depositata il 23/07/98;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 13/02/2001 dal Consigliere Dott. Ugo Riccardo PANEBIANCO;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Aurelio GOLIA che ha concluso per il rigetto del ricorso. SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso del 17.12.1997 ZA IL proponeva opposizione avanti al Pretore di Siracusa - sezione distaccata di Augusta - avverso l'ordinanza n. 22/38217 notificatale il 17.11.1997 con cui il Presidente della Provincia Regionale di Siracusa le aveva ingiunto il pagamento della somma di L.
5.000.000 a titolo di sanzione amministrativa per violazione dell'art. 12 comma 1^ del D.lgs.
5.2.1997 n. 22. Sosteneva l'illegittimità della sanzione sia perché
non era obbligata a tenere il registro di carico e scarico dei rifiuti speciali e sia perché in buona fede nonché, in ogni caso, l'omessa notifica dell'ordinanza nel termine.
Chiedeva quindi l'annullamento dell'ordinanza-ingiunzione ed, in subordine, la riduzione della sanzione.
Si costituiva l'Amministrazione che chiedeva il rigetto dell'opposizione, sostenendo che l'obbligo di tenere il registro grava su tutti i soggetti indicati nell'art. 11 della Legge, che l'eccezione prevista per i piccoli imprenditori è inapplicabile, attesa la natura di rifiuti speciali degli oli prodotti dall'attività dell'opponente e che la notifica è rituale. All'esito del giudizio il Pretore con sentenza del 6/23.7.1998 dichiarava illegittima l'ordinanza e compensava le spese. Rilevava che, richiamando l'art. 12 della stessa legge, ai fini dell'individuazione dei soggetti esonerati dall'obbligo della tenuta del registro, il precedente art. 11 che esclude i piccoli imprenditori artigiani di cui all'art. 2083 che non hanno più di tre dipendenti "limitatamente alla produzione di rifiuti non pericolosi", svolgendo la IL attività di friggitoria con tre dipendenti e non rientrando infine i rifiuti prodotti (oli vegetali e grassi animali) fra quelli pericolosi, doveva escludersi l'esistenza dell'obbligo in questione nei confronti dell'opponente, con la conseguente illegittimità dell'ordinanza-ingiunzione. Avverso tale sentenza propone ricorso per cassazione la Provincia Regionale di Siracusa, deducendo due motivi di censura. La controparte non ha svolto alcuna attività difensiva. MOTIVI DELLA DECISIONE
Con il primo motivo di ricorso la Provincia Regionale di Siracusa denuncia falsa applicazione degli artt. 11 comma 3 e 12 comma 1 del D.Lgs. 22/97 in relazione all'art. 360 n. 3 C.P.C., deducendo che il rinvio all'art. 11 comma 3 è disposto dall'art. 12 unicamente per individuare i soggetti che hanno l'obbligo della tenuta dei registri e non anche per estendere i casi di esonero previsti da detto art. 11, da ritenersi limitati alla diversa ipotesi di comunicazione regolata da tale ultima norma.
La censura è infondata.
Il richiamo operato dall'art. 12 comma 1^ del D.Lgs.
3.2.1997 n. 22 al precedente art. 11 comma 3 ai fini dell'individuazione dei soggetti obbligati alla tenuta dei registri di carico e scarico non può che essere considerato nella sua interezza in mancanza di specifiche deroghe, con la conseguenza che deve ritenersi recepita anche la previsione relativa all'indicazione dei soggetti esonerati. Del resto è evidente la propedeuticità della seconda disposizione rispetto alla prima, prevedendo espressamente l'art. 12 che le informazioni relative alle caratteristiche qualitative e quantitative dei rifiuti da annotare nei registri sono funzionali alla comunicazione cui fa riferimento l'art. 11. Pertanto, mancando l'obbligo della comunicazione deve escludersi anche quello della tenuta dei registri che all'osservanza dei primo è finalizzato. Correttamente quindi il Pretore, avendo accertato che la IL esercente attività di friggitoria rientra nella categoria dei piccoli imprenditori (circostanza questa sulla quale nessuna censura è stata dedotta), ha ritenuto applicabile nei suoi confronti il previsto esonero, non senza aver verificato che i rifiuti da lei - prodotti non possono essere classificati pericolosi, come specificamente sarà esaminato in relazione al successivo motivo. Con il secondo motivo la ricorrente denuncia violazione della stessa norma, lamentando che non abbia considerato pericolosi i rifiuti prodotti dalla IL, nonostante rientrino fra quelli indicati nell'allegato D alla legge in esame, alla voce "altri rifiuti non specificamente indicati" contraddistinta dal codice CER 1306. Anche tale censura è infondata.
Nell'allegato D al D.Lgs.
5.2.1997 n. 22 richiamato dalla ricorrente e contenente l'elenco dei rifiuti pericolosi è prevista, in corrispondenza del n. 13 del Codice CER, la voce "oli esauriti" con espressa esclusione di quelli "commestibili". Segue poi una lunga serie di oli rientranti in tale genere, fra cui, da ultimo, è indicata in corrispondenza del n. 1306 richiamato in ricorso la voce "altrì rifiuti oleosi non specificati altrimenti". Orbene, in tale contesto normativo caratterizzato da una previsione tanto generica, da cui risultano comunque esclusi gli oli commestibili, non è certamente consentito ricomprendervi quelli derivanti dall'attività di friggitoria.
Pertanto, non potendosi considerare i rifiuti prodotti dall'esercizio in esame fra quelli pericolosi e non ricorrendo gli estremi dell'ipotesi in deroga alla generale esclusione dell'obbligo di tenuta dei registri di carico e scarico prevista per i piccoli imprenditori artigiani, deve trovare conferma la statuizione del Pretore sull'inapplicabilità della normativa contestata. Nulla deve essere disposto in ordine alle spese, non essendosi la controparte costituita.
P.Q.M.
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE Rigetta il ricorso.
Così deciso in Roma, il 13 febbraio 2001.
Depositato in Cancelleria il 25 luglio 2001