Sentenza 3 febbraio 2017
Massime • 1
È illegittimo l'arresto facoltativo in flagranza eseguito per un reato perseguibile a querela, qualora quest'ultima non sia stata proposta dalla persona offesa all'ufficiale o all'agente di polizia giudiziaria presente nel luogo, come richiesto dall'art. 381, comma terzo, cod. proc. pen., non rilevando che essa sia stata sporta altrove nella stessa giornata.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. II, sentenza 03/02/2017, n. 12309 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 12309 |
| Data del deposito : | 3 febbraio 2017 |
Testo completo
12309-1 7 REPUBBLICA ITALIANA In nome del Popolo Italiano LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SECONDA SEZIONE PENALE Composta da: Sent. n. sez. 289 Dott. Giacomo Fumu - Presidente - Dott. Domenico Gallo CC 3/2/2017- Dott. Geppino Rago R.G.N. 47930/2016 Dott. Giovanna Verga -Relatore - Dott. TO Pazzi ha pronunciato la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Vicenza nel procedimento
contro
DA RO TO, nato a [...] in data [...]; avverso l' ordinanza n. 7331/2016 R.G.G.I.P. in data 11.11.2016 del G.I.P. del Tribunale di Vicenza;
visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal consigliere TO Pazzi;
udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale Fulvio Baldi, che ha concluso per l'inammissibilità; RITENUTO IN FATTO 1. Il G.I.P. presso il Tribunale di Vicenza, con ordinanza in data 11.11.2016, non ha convalidato l' arresto operato il 9.11.2016 nei confronti di TO DA RO, respingendo nel contempo la richiesta di applicazione di misura cautelare nei confronti del prevenuto, sia perchè il fatto descritto nell' imputazione provvisoria integrava un mero tentativo di truffa, sia in ragione della mancata proposizione al momento dell' arresto della querela da parte della persona offesa, che era stata presentata altrove in un momento successivo. Совичей 2. Ha proposto ricorso per cassazione avverso la predetta ordinanza il Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Vicenza lamentando con i seguenti motivi di doglianza, così riassunti entro i limiti previsti dall'art. 173 disp. att. cod. proc. pen.: 2.1. ai sensi dell'art. 606, comma 1, lett. b), c.p.p. l' inosservanza di norme penali sostanziali relative alla qualificazione giuridica del reato contestato, in quanto il passaggio di mano dalla vittima all' indagato dell' orologio oggetto della truffa contrattuale e la contestuale consegna dell' assegno consentivano di ipotizzare l' avvenuta consumazione del delitto di truffa;
2.2. ai sensi dell'art. 606, comma 1, lett. c), c.p.p., la violazione dell' art. 381, comma 3, c.p.p., che in realtà non imporrebbe la preventiva presentazione della querela da parte della persona offesa ai fini di procedere all' arresto ma si limiterebbe a rendere possibile, in caso di arresto per un reato procedibile a querela, la presentazione della stessa in via orale, senza escludere le ordinarie forme di manifestazione della volontà punitiva della persona offesa. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. L'art. 381, comma 3, c.p.p. prevede espressamente che in caso di delitto perseguibile a querela l'arresto in flagranza possa essere eseguito "se la querela viene proposta, anche con dichiarazione resa oralmente all' ufficiale o all' agente di polizia giudiziaria presente nel luogo". Il contenuto letterale della norma impone una condizione e prevede una facilitazione correlata alla peculiarità della situazione. La condizione consiste nella verifica che la querela sia proposta ad opera della persona offesa. La ratio di una simile disposizione è infatti quella che l' ufficiale o l' agente di P.G. che provvede all' arresto verifichi se la condizione di procedibilità esista in quel frangente, perché altrimenti verrebbe a mancare uno dei presupposti giustificativi della limitazione della libertà personale, la quale in tanto può avvenire tramite l' arresto in quanto sussista già il necessario presupposto per l' esercizio dell' azione penale. La facilitazione consiste invece nella deroga alle normali forme di presentazione della querela, che nell' ipotesi in esame, stanti le contingenze del caso e la necessità di provvedere nell' immediatezza, può essere presentata tramite una manifestazione orale della volontà punitiva da parte della persona offesa. L'esistenza di questa forma agevolata di presentazione della querela rende evidente che la verifica della condizione di procedibilità deve essere fatta al momento, in quanto, se bastasse la presentazione in qualsiasi tempo della 2 Okan querela, non sarebbe necessaria alcuna facilitazione perché la parte offesa esprima la sua volontà punitiva. Il che equivale a dire che non è possibile procedere all' arresto nell' attesa che la persona offesa valuti in seguito se presentare o meno la querela nei confronti dell' arrestato. Ne consegue che la verifica dell'esistenza delle condizioni richieste dalla norma de qua deve avere riguardo al momento in cui l'arresto viene materialmente eseguito e non al differente frangente in cui il relativo verbale viene redatto. In conclusione l'arresto può essere eseguito solo nel caso in cui la querela sia stata contestualmente presentata dalla persona offesa ("È illegittimo l'arresto facoltativo in flagranza eseguito per un reato perseguibile a querela, qualora quest'ultima non sia stata proposta dalla persona offesa all'ufficiale o all'agente di polizia giudiziaria presente nel luogo, come richiesto dall'art. 381, comma terzo, cod. proc. pen., non rilevando che essa sia stata sporta altrove nella stessa giornata (nella specie: presso il presidio ospedaliero" Sez. 3, n. 16385 del 28/03/2012 dep. 03/05/2012, Preziosi, Rv. 25238101).- Un' eventuale querela presentata al di fuori del luogo e del tempo dell' arresto ovviamente non pregiudica il successivo esercizio dell' azione penale, ma non incide sulla legittimità dell' atto, non essendo possibile la successiva sanatoria della mancanza della condizione di procedibilità esistente al momento dell' arresto;
allo stesso modo nel caso di specie non assume alcuna rilevanza la richiesta di intervento presentata ai militari operanti prima che la condotta delittuosa fosse posta in essere, sia perché la stessa non comportava l' espressione di una volontà punitiva, sia, soprattutto, perché tale manifestazione di volontà doveva essere espressa una volta che, avvenuto il reato, la parte offesa fosse in grado di apprezzare lo stesso e valutare compiutamente il proprio interesse all'avvio del procedimento nei confronti del reo.
2. La questione appena affrontata ha carattere assorbente ed esime questa Corte dall' esaminare l' altro motivo di ricorso.
3. Per le considerazioni or ora esposte, dunque, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile. DEPOSITATO IN CANCELLERIA
P.Q.M.
SECONDA SEZIONE PENALE 14 MAR 2017 IL MA DI 11 Cancelliere Dichiara inammissibile il ricorso. Così deciso in Roma il 3 febbraio 2017. O N E Z Il Consigliere estensore Il Presidente Funzionario Giudiziario TO Pazzi Giacomo Fumu TO Parri Angelo Maria CANGEMI u 3