Sentenza 30 luglio 2001
Massime • 1
I contratti collettivi non aventi efficacia "erga omnes" costituiscono atti aventi natura negoziale e privatistica, applicabili esclusivamente ai rapporti individuali intercorrenti tra soggetti iscritti alle associazioni stipulanti o che, in mancanza di tale condizione, abbiano espressamente aderito ai patti collettivi o li abbiano implicitamente recepiti. Ne consegue che, ove una delle parti faccia riferimento, per la decisione della causa, ad una clausola di un determinato contratto collettivo di lavoro, non efficace "erga omnes", il giudice del merito ha il compito di valutare in concreto il comportamento posto in essere dal datore di lavoro e dal lavoratore, allo scopo di accertare, pur in difetto della iscrizione alle associazioni sindacali stipulanti, se dagli atti siano desumibili elementi tali da indurre a ritenere ugualmente sussistente la vincolatività della contrattazione collettiva invocata. In tale prospettiva, l'attribuzione al dipendente, operata con esplicito riferimento alla disciplina dettata dalla contrattazione collettiva, di un inquadramento professionale di livello inferiore rispetto a quello cui il lavoratore avrebbe avuto diritto, alla stregua della stessa contrattazione collettiva, in relazione alle mansioni in concreto espletate, integra non già una manifestazione di volontà di segno contrario all'adesione a detta disciplina, bensì una sua erronea applicazione.
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- 1. Disdetta del datore di lavoro dall’iscrizione all’associazione nazionale di rappresentanza ed effetti della disapplicazione del contratto integrativo…Gabriele Aprile · https://www.salvisjuribus.it/category/civile/
La Corte di Cassazione – con ordinanza n. 42095 del 31.12.2021 – ha avuto modo di ritornare sulla questione relativa agli effetti della disapplicazione del contratto integrativo interaziendale conseguente alla disdetta del datore di lavoro della propria iscrizione all'associazione nazionale di rappresentanza. L'occasione è sorta nell'ambito di una procedura di opposizione a decreto ingiuntivo avente ad oggetto il pagamento della parte variabile del premio di partecipazione previsti da un contratto integrativo interaziendale, sulla cui applicabilità era sorta controversia tra le parti. Ebbene, la Corte di Appello di Roma (sentenza n. 4715/2017) – riformando la pronuncia del Tribunale di …
Leggi di più… - 2. Sentenza Cassazione Civile n. 73 del 04https://www.laleggepertutti.it/
Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 30/07/2001, n. 10375 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 10375 |
| Data del deposito : | 30 luglio 2001 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. GUGLIELMO SCIARELLI - Presidente -
Dott. VINCENZO MILEO - Consigliere -
Dott. ANTONIO LAMORGESE - rel. Consigliere -
Dott. RAFFAELE FOGLIA - Consigliere -
Dott. GIUSEPPE CELLERINO - Consigliere -
ha pronunciato la seguente:
S E N T E N Z A
sul ricorso proposto da:
PA PE, elettivamente domiciliato in Roma, via Domenico Barone n. 31, presso l'avv. Enrico Bottai, che lo rappresenta e difende giusta delega in atti;
- ricorrente -
contro
ROMAGNOLA SHOES s.a.s., in persona del legale rappresentante Francesco Grillo, elettivamente domiciliata in Roma, via Ennio Quirino Visconti n. 20, presso l'avv. Mario Antonini, e rappresentato e difeso dall'avv. Francesco Andronico giusta delega in atti;
- controricorrente -
avverso la sentenza n. 98 del Tribunale di Catania depositata il 13 giugno 1998 (R.G. n. 4218/94). Udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 13 marzo 2001 dal Relatore Cons. Dott. Antonio Lamorgese;
Udito l'avv. Enrico Bottai;
Udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Orazio Frazzini, che ha concluso per l'accoglimento del secondo e del terzo motivo di ricorso, e per il rigetto del primo motivo. SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con sentenza del 31 maggio 1994 il Pretore di Catania rigettava la domanda proposta da PE IA nei confronti della Romagnola Shoes s.a.s., sua ex datrice di lavoro, diretta ad ottenere il pagamento di talune differenze retributive.
L'attore aveva sostenuto di avere lavorato alle dipendenze della società nel periodo 26 gennaio 1980/5 marzo 1990, in qualità di calzolaio addetto alla fresatura delle suole, di aver ricevuto una retribuzione notevolmente inferiore a quella del quarto livello professionale del ccnl per l'industria calzaturiera, in cui erano riconducibili le mansioni da lui svolte, di non avere ottenuto l'applicazione degli scatti biennali di anzianità secondo l'art. 39 del contratto. La convenuta. pur non contestando l'esistenza e la durata del rapporto di lavoro, ne' le mansioni svolte dal lavoratore, aveva resistito alle pretese di costui, sostenendo la sufficienza delle retribuzioni versate, in quanto adeguate al lavoro effettivamente prestato dal IA - l'attività produttiva nel corso dell'anno subiva ripetute sospensioni - e corrispondenti al terzo livello previsto dalla contrattazione collettiva, a cui le mansioni espletate potevano essere riferite.
Accogliendo parzialmente l'appello del lavoratore, il Tribunale della stessa sede, con sentenza del 26 maggio/13 giugno 1998, ha riconosciuto allo stesso differenze salariali per lire 6.780.865, ivi comprese la rivalutazione monetaria e gli interessi legali, ma aggiungendo l'ulteriore rivalutazione ed interessi sino al soddisfo. Il giudice del gravame ha affermato che durante i periodi di sospensione dell'attività lavorativa non era dovuto al lavoratore alcun corrispettivo, in quanto le sospensioni rientravano nella normalità del rapporto ed erano imposte da ragioni strutturali;
che le mansioni svolte dal IA dovevano essere inquadrate nel quarto livello del ccnl del settore, ma che i minimi retributivi previsti in detto contratto potevano essere utilizzati soltanto come parametro ai fini di determinare la retribuzione ex art. 36 Cost., in mancanza di iscrizione delle parti alle organizzazioni sindacali stipulanti e di adesione da parte del datore di lavoro a tale contrattazione;
che per l'inapplicabilità del ccnl non potevano essere riconosciuti gli invocati scatti di anzianità. Avverso questa sentenza PE IA ha proposto ricorso per cassazione, formulando tre motivi.
L'altra parte ha resistito con controricorso.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con il primo motivo il ricorrente denuncia violazione e/o falsa applicazione degli artt. 1321, 1362 e 2069 e ss. cod. civ., 112 e ss. cod. proc. civ., nonché vizio di motivazione. Censura la sentenza impugnata per avere escluso l'applicabilità del ccnl per gli addetti all'industria calzaturiera. Il datore di lavoro, ancorché non iscritto alle organizzazioni sindacali di categoria stipulanti, aveva mostrato con comportamento concludente di aderire a quella contrattazione collettiva per la regolamentazione del rapporto. Infatti, come era risultato dalle buste paga allegate, l'azienda aveva inquadrato esso ricorrente quale operaio di terzo livello, determinato la retribuzione calcolando i minimi contributivi previsti per detto livello dal ccnl e corrisposto la tredicesima mensilità;
aveva, inoltre, all'atto della risoluzione del rapporto di lavoro, comunicato il preavviso, facendo specifico riferimento alla clausola della contrattazione collettiva che lo prevedeva. L'applicazione di fatto di clausole significative del contratto collettivo, quali quelle concernenti la parte normativa, vincola il datore di lavoro all'applicazione del contratto nella sua interezza. Il ricorrente critica ancora la sentenza impugnata per non avere indicato da quali elementi abbia tratto il convincimento della prevalenza, ai fini del recepimento del contratto, delle clausole a contenuto economico su quelle a carattere normativo e lamenta l'illogicità dell'affermazione secondo cui la disapplicazione di alcuni istituti retributivi unilateralmente disposta dal datore di lavoro è condizione sufficiente ad escludere l'adesione al contratto collettivo.
La censura è fondata nei limiti come appresso precisati. Secondo il principio costantemente affermato da questa Corte, tanto da costituire ormai ius receptum, i contratti collettivi di diritto comune, in quanto atti aventi natura negoziale e privatistica, hanno efficacia vincolante limitatamente agli iscritti alle associazioni sindacali stipulanti e a coloro che, esplicitamente o implicitamente, abbiano prestato adesione al contratto. Si è inoltre precisato (v. fra le più recenti Cass. 3 agosto 2000 n. 10213) che, ove una delle parti faccia riferimento, per la decisione della causa, ad una clausola di un determinato contratto collettivo di lavoro, non efficace erga omnes, in base al rilievo che a tale contratto entrambe le parti si siano sempre ispirate per la disciplina del loro rapporto, il giudice del merito ha il compito di valutare in concreto il comportamento posto in essere dal datore di lavoro e dal lavoratore, allo scopo di accertare, pur in difetto della iscrizione alle associazioni sindacali stipulanti, se dagli atti siano desumibili elementi tali da indurre a ritenere ugualmente sussistente la vincolatività della contrattazione collettiva invocata. Nella specie il Tribunale dopo aver evidenziato che il lavoratore, per le incontroverse mansioni svolte, proprie del calzolaio addetto alla fresatura delle suole, doveva essere inquadrato nel quarto livello retributivo, di cui all'art. 25 ccnl per i lavoratori addetti all'industria delle calzature e non già nel terzo, come sostenuto da parte datoriale (v. pag. 3 della sentenza impugnata), ha però ritenuto che per determinare le differenze retributive dovute al IA non si poteva fare riferimento al ccnl invocato, in quanto non era provata l'iscrizione delle parti alle organizzazioni sindacali stipulanti e che neppure si poteva ritenere un'adesione (implicita) alla medesima contrattazione collettiva, non valendo a tanto il semplice richiamo ad essa contenuto nella lettera di licenziamento inviata dall'azienda al dipendente, e ciò a maggior ragione a fronte di una costante e generale inapplicazione di quel contratto, risultante dalle buste paga in atti.
Questo ragionamento non è pero condivisibile. Si deve infatti rilevare che l'attribuzione da parte del datore di lavoro di un inquadramento professionale con esplicito riferimento alla disciplina dettata dalla contrattazione collettiva, ma di livello inferiore rispetto alle mansioni in concreto espletate dal lavoratore, le quali secondo il medesimo contratto collettivo avrebbero dato al prestatore di lavoro diritto ad un inquadramento superiore, integra una erronea applicazione di quella disciplina contrattuale e non una manifestazione di volontà di segno contrario all'applicazione di detta disciplina convenzionale.
Va inoltre rilevata l'insufficienza dell'argomentazione in ordine alla costante e generale inapplicazione del contratto collettivo soltanto in base all'esame delle buste paga, essendosi la sentenza impugnata limitata ad una generica enunciazione sul punto, senza spiegare se i compensi là riportati fossero o meno corrispondenti ai livelli retributivi contrattuali inerenti alla qualificazione professionale, a cui il datore di lavoro aveva pure fatto riferimento, secondo quanto specificato dal giudice del gravame.
A nulla rileva invece, ai fini dell'applicazione del contratto collettivo, la corresponsione della tredicesima mensilità, in quanto, atteso il carattere generalizzato di tale istituto, essa rientra nel concetto quantitativo di retribuzione sufficiente e proporzionale al lavoro prestato (Cass. 8 agosto 2000 n. 10465, Cass. 18 marzo 1992 n. 3362). L'accoglimento del primo mezzo di annullamento determina l'assorbimento degli altri due, con i quali il ricorrente, denunciando, unitamente al vizio di motivazione, violazione e/o falsa applicazione degli artt. 36 Cost., 2099 cod. civ., 112 e ss. cod. proc. civ. (secondo motivo), e violazione e/o falsa applicazione degli artt. 1321, 1362 e 2069 e ss. cod. civ., e ancora una volta degli artt. 36 Cost. e 112 e ss. cod. proc. civ. (terzo motivo), si duole rispettivamente a) dell'adeguamento della retribuzione percepita da esso ricorrente e risultante dalle buste paga in atti, effettuato dal Tribunale sulla base dei minimi retributivi contrattuali, ma con una riduzione per le modeste dimensioni della ditta datoriale e il costo del lavoro mediamente sopportato nel locale mercato in casi analoghi, elementi che il ricorrente afferma estranei al processo, per i quali erano mancati qualsiasi accertamento e spiegazione in ordine alla loro sussistenza e alla loro incidenza, ed essendo detti criteri di riduzione illegittimi secondo costante giurisprudenza;
b) della mancata attribuzione degli scatti di anzianità, dovendosi invece, ad avviso di esso ricorrente, tenere conto di essi in applicazione dei principi costituzionali di sufficienza e adeguatezza della retribuzione.
Cassata la sentenza impugnata, la causa deve essere rinviata ad altro giudice di appello, designato come in dispositivo, il quale nel procedere a nuovo esame della controversia, si atterrà ai principi innanzi esposti e provvederà anche alla regolamentazione delle spese del presente giudizio.
P.Q.M.
La Corte accoglie il primo motivo di ricorso e dichiara assorbiti gli altri;
cassa la sentenza impugnata e rinvia, anche per le spese del giudizio di cassazione, alla Corte di appello di Catania.
Così deciso in Roma, il 13 marzo 2001.
Depositato in Cancelleria il 30 luglio 2001