Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 30/07/2001, n. 10375
CASS
Sentenza 30 luglio 2001

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I contratti collettivi non aventi efficacia "erga omnes" costituiscono atti aventi natura negoziale e privatistica, applicabili esclusivamente ai rapporti individuali intercorrenti tra soggetti iscritti alle associazioni stipulanti o che, in mancanza di tale condizione, abbiano espressamente aderito ai patti collettivi o li abbiano implicitamente recepiti. Ne consegue che, ove una delle parti faccia riferimento, per la decisione della causa, ad una clausola di un determinato contratto collettivo di lavoro, non efficace "erga omnes", il giudice del merito ha il compito di valutare in concreto il comportamento posto in essere dal datore di lavoro e dal lavoratore, allo scopo di accertare, pur in difetto della iscrizione alle associazioni sindacali stipulanti, se dagli atti siano desumibili elementi tali da indurre a ritenere ugualmente sussistente la vincolatività della contrattazione collettiva invocata. In tale prospettiva, l'attribuzione al dipendente, operata con esplicito riferimento alla disciplina dettata dalla contrattazione collettiva, di un inquadramento professionale di livello inferiore rispetto a quello cui il lavoratore avrebbe avuto diritto, alla stregua della stessa contrattazione collettiva, in relazione alle mansioni in concreto espletate, integra non già una manifestazione di volontà di segno contrario all'adesione a detta disciplina, bensì una sua erronea applicazione.

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  • 1Disdetta del datore di lavoro dall’iscrizione all’associazione nazionale di rappresentanza ed effetti della disapplicazione del contratto integrativo…
    Gabriele Aprile · https://www.salvisjuribus.it/category/civile/

    La Corte di Cassazione – con ordinanza n. 42095 del 31.12.2021 – ha avuto modo di ritornare sulla questione relativa agli effetti della disapplicazione del contratto integrativo interaziendale conseguente alla disdetta del datore di lavoro della propria iscrizione all'associazione nazionale di rappresentanza. L'occasione è sorta nell'ambito di una procedura di opposizione a decreto ingiuntivo avente ad oggetto il pagamento della parte variabile del premio di partecipazione previsti da un contratto integrativo interaziendale, sulla cui applicabilità era sorta controversia tra le parti. Ebbene, la Corte di Appello di Roma (sentenza n. 4715/2017) – riformando la pronuncia del Tribunale di …

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Sul provvedimento

Citazione :
Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 30/07/2001, n. 10375
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 10375
Data del deposito : 30 luglio 2001

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