Sentenza 30 novembre 2005
Massime • 1
In tema di diffamazione a mezzo stampa, l'esercizio del diritto di critica pur assumendo necessariamente connotazioni soggettive ed opinabili, in particolare quando, come nella specie, abbia per oggetto lo svolgimento di pubbliche attività di cui si censurino le modalità di esercizio e le disfunzioni e si suggeriscano i provvedimenti da adottare, richiede - unitamente al rispetto del limite della rilevanza sociale e della correttezza delle espressioni usate - che, comunque, le critiche trovino riscontro in una corretta e veritiera riproduzione della realtà fattuale e che, pertanto, esse non si concretino in una ricostruzione volontariamente distorta della realtà, preordinata esclusivamente ad attirare l'attenzione negativa dei lettori sulla persona criticata. (In applicazione di questo principio la S.C. ha ritenuto incensurabile la decisione con cui il giudice di merito ha escluso l'operatività dell'esimente del diritto di critica nei confronti di una giornalista, la quale aveva pubblicato svariati articoli con i quali accusava il presidente di un ente regionale di una "cattiva e allegra gestione", insinuando la sussistenza di illeciti senza che vi fosse la minima prova degli stessi).
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. V, sentenza 30/11/2005, n. 9373 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 9373 |
| Data del deposito : | 30 novembre 2005 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Udienza pubblica
Dott. CALABRESE Renato Luigi - Presidente - del 30/11/2005
Dott. SICA Giuseppe - Consigliere - SENTENZA
Dott. AMATO Alfonso - Consigliere - N. 2350
Dott. FUMO Maurizio - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. BRUNO Paolo NT - Consigliere - N. 037664/2004
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
1) BO IO N. IL 19/07/1964;
avverso SENTENZA del 02/02/2004 CORTE APPELLO di ROMA;
visti gli atti, la sentenza ed il procedimento;
udita in PUBBLICA UDIENZA la relazione fatta dal Consigliere Dott. SICA GIUSEPPE;
Udito il Procuratore Generale in persona del Dott. Izzo Giacchino, che ha concluso per a.c.r. limitatamente alla quantificazione del danno e rigetto nel resto;
Udito, per la parte civile, l'Avv. Sprocea Angelo;
Udito il difensore Avv. Grimaldi C..
RITENUTO IN FATTO
Con sentenza in data 15/11/2001, il tribunale di Cassino assolveva BO IO, dal reato di cui all'artt. 81 cpv c.p., art. 595 c.p., comma 1, 2, 3 e art. 57 bis c.p. e L. n. 47 del 1948, art. 13, per avere quale direttore responsabile del quotidiano "Nuovo Molise" ed autore di numerosi articoli apparsi sul predetto giornale, relativi alle vicende dell'ERSAM, Ente Regionale Sviluppo Agricolo Molisano, offeso ripetutamente la reputazione di EN NT presidente del predetto Ente, perché il fatto non sussiste, in quanto era stato esercitato il diritto di critica, per cui le espressioni obiettivamente lesive della reputazione della persona offesa, dovevano considerarsi scriminate ai sensi dell'art. 51 c.p.. La Corte di Appello di Roma, con la sentenza impugnata del 2/2/2004, in riforma della decisione di primo grado, dichiarava l'imputato responsabile del reato ascrittogli e con le circostanze attenuanti generiche ritenute prevalenti, condannava l'imputato alla pena di Euro 600,00 di multa. Spese di entrambi i gradi di giudizio. Pubblicazione. Risarcimento dei danni liquidati in complessivi Euro 10.000,00.
Ricorre per Cassazione il difensore dell'imputato, prospettando un triplice motivo di annullamento.
Con il primo, lamenta mancanza di motivazione, in quanto la Corte aveva limitato il suo esame alla valutazione all'atto di appello presentato dalla parte civile, prescindendo dall'attività istruttoria svolta.
Secondo il ricorrente era stata omessa qualsiasi valutazione delle vicende dell'ERSAM relativa alla sussistenza dell'opportunità di informare l'opinione pubblica, nonché, di fronte alla vicende dell'Ente, sulla necessità di esprimere delle valutazioni. Risultava, poi, smentito dagli atti, il contenuto della decisione con la quale si affermava che erano stati riferiti fatti non veri, poiché, come ritenuto dal Giudice di primo grado, le espressioni addebitate al giornalista, risultavano sempre ancorate a dati di fatto veri, provati documentalmente. La Corte, invece, aveva ritenuto che la prospettazione delle vicende dell'ente non fosse veritiera e risultasse superato il limite della continenza. Secondo il ricorrente non era possibile estendere i principi espressi in tema di esercizio del diritto di cronaca all'esercizio del diritto di critica, che si concretizza in una manifestazione di un'opinione, che non sempre può essere obiettiva. Infatti, la critica non può che essere fondata su una rappresentazione soggettiva dei fatti, per cui non è possibile riscontrare la loro rispondenza al vero, quanto la correttezza delle espressioni usate. E, nella specie, erano apparse le notizie con preciso riferimento al dibattito politico in corso e relative al commissariamento dell'ente e alla possibilità di finanziario a fronte delle passività.
Nel valutare la ricorrenza o meno dell'esimente non si poteva, perciò, prescindere dal completo discorso svolto dal quotidiano, atteso il rilievo sociale e la correttezza delle espressioni usate. Il limite della continenza non era stato superato, essendosi limitato a rappresentare l'accaduto, per cui se le vicende riferite incidevano sulla reputazione del EN, l'offensività della notizia, non poteva essere addebitata al BO.
Infine, il ricorrente contesta mancanza di motivazione con riguardo alla determinazione del danno morale cagionato alla parte civile. Il difensore di parte civile presentava memoria difensiva con la quale, richiamati i fatti, instava per il rigetto del ricorso e la conferma della condanna del BO.
CONSIDERATO IN DIRITTO
Il ricorso solo parzialmente risulta fondato.
La Corte Territoriale, diversamente da quanto affermato dal ricorrente, è pervenuta a ritenere la piena responsabilità dell'imputato, proprio sulla base delle risultanze dibattimentali e dall'attenta analisi del materiale probatorio acquisito. Infatti, lo stesso Giudice di prime cure, pur avendo ritenuto che quanto scritto negli articoli fosse vero ed avendo applicato la scriminante dell'art. 51 c.p. (peraltro, nemmeno richiesta dall'imputato), aveva, tuttavia, ritenuto che, dall'esame degli articoli censurati emergeva che gli scritti "sia dal punto di vista descrittivo che valutativo" arrecavano un chiaro pregiudizio al EN, in quanto senz'altro lesivi della sua reputazione, intesa come l'opinione e la stima che un individuo gode in seno alla società in cui vive.
La Corte, invece, rilevato che vi era stata un vera e propria campagna di stampa sistematica e dai contenuti pesanti, affermava che non vi era la minima prova dei fatti dei quali il BO accusava il EN o dei quali fosse l'ispiratore.
Infatti, affermare che la parte civile aveva svolto "una cattiva e allegra gestione" dell'ERSAM, da lui presieduto, lasciava intendere ai lettori la presenza di illeciti nella sua gestione, insinuandosi che l'attività dell'Ente non fosse finalizzata solo ad erogare finanziamenti alle aziende, ma ad altri illeciti fini. Inoltre, nemmeno l'affermazione che il ricorso al Tar fosse una sceneggiata intercorsa tra Regione ed Ersam, per fini istituzionali, aveva trovato alcuna conferma, tanto meno documentale.
Inoltre, le espressioni usate dal giornalista, la personalizzazione della polemica contro il EN, effettuata attraverso l'attacco sistematico, l'uso di parole normalmente usate per qualificare persone dedite al "malaffare" amministrativo, i suggestivi accostamenti tra fotografie e testo scritto, comportavano il sicuro superamento del limite della continenza. Peraltro, il EN veniva accusato di fatti attinenti il commissariamento dell'ERSAM, sul quale (come riconosciuto dallo stesso imputato) egli non aveva alcun potere di intervento.
Il diritto di cronaca, aspetto essenziale del più ampio diritto di libertà di manifestazione del pensiero garantito dalla Costituzione, secondo i principi dettati da questa Corte, in relazione al delitto di diffamazione a mezzo stampa, si atteggia a causa di giustificazione, quando viene esercitato nei limiti della verità del fatto narrato, dell'interesse pubblico alla sua conoscenza (pertinenza) e della correttezza (continenza) con cui il fatto viene riferito (Cass. Sez. V, 27/2/1997, Liguori). Inoltre, per l'operatività della causa di giustificazione di cui all'art. 51 c.p., anche in termini di putatività, occorre che l'esercizio di tale diritto, sia stato corrispondente alla verità obiettiva dei fatti riferiti, con particolare riferimento alla fonte e all'attualità del riferimento storico e tale verità non abbia subito immutazioni, alterazioni o modificazioni dei dati che ne costituiscono la sostanza, in maniera tale da rappresentarti come sostanzialmente diversi. Quindi, per non incorrere in deformazioni sostanziali della notizia e per evitare che assumano una valenza lesiva della reputazione della persona alla quale sono rivolti, l'autore non deve introdurre elementi aggiuntivi e deve esaminare, verificare e controllare, in termini di adeguata serietà professionale, la consistenza della relativa fonte di informazione (Cass. Sez. V, 23/10/1995, Mennella). C.). Pertanto, ai fini dell'applicabilità della causa di giustificazione del diritto di cronaca, sussiste sempre la necessità che vi sia correlazione tra narrato e accaduto, nella sua obiettiva realtà e, quindi, un assoluto rispetto della verità di quanto riferito, mentre privi di rilievo risultano eventuali valori sostitutivi di essa e, cioè il richiamo alla veridicità o verosimiglianza dei fatti narrati. Inoltre, anche le notizie che si assume di avere acquisite da altre fonti informative, debbono essere sottoposte ad un puntuale controllo, non derivando la loro attendibilità da un supposto credito reciproco (Cass. Sez. 5^, 15/7/1997, Garbesi;
Sez. 5^, 23VM997, Montanelli).
Infatti, nei confronti di tali accadimenti, il giornalista si pone come semplice intermediario tra il fatto e l'opinione pubblica: da un lato il diritto - dovere del giornalista di informare e, dall'altro, il diritto dei cittadini ad essere correttamente informati. Ora, nella specie, con motivazione adeguata e corretta che ha contestato puntualmente quella del tribunale, la Corte di merito ha, invece, accertato che i fatti riferiti (come sopra indicato), non erano veri e che il EN, nella sua veste di Presidente dell'Ente, non aveva alcuna possibilità di intervento sulle censure sollevate dall'imputato con gli articoli e che, inoltre, le espressioni utilizzate erano obiettivamente diffamatorie e basate su illazioni.
Pertanto, ai fini dell'applicabilità della causa di giustificazione del diritto di cronaca, sussiste sempre la necessità che vi sia correlazione tra narrato e accaduto, nella sua obiettiva realtà e, quindi, un assoluto rispetto della verità di quanto riferito, mentre privi di rilievo risultano eventuali valori sostitutivi di essa e, cioè il richiamo alla veridicità o verosimiglianza dei fatti narrati. Inoltre, anche le notizie che si assume di avere acquisite da altre fonti informative, debbono essere sottoposte ad un puntuale controllo, non derivando la loro attendibilità da un supposto credito reciproco (Cass. Sez. 5^, 15/7/1997, Garbesi;
Sez. 5^, 23/1/1997, Montanelli). Invero, correttamente e con motivazione incensurabile, in quanto corrispondente ai principi giurisprudenziali in materia, la Corte Territoriale ha ritenuto che il diritto di cronaca non era stato legittimamente esercitato, avendo l'articolista riferito e sottolineato, circostanze non corrispondenti al vero e che avevano costituito il presupposto per censurare, poi, criticamente il EN.
Trattasi di alterazione della verità dei fatti, grave e preordinata, in quanto funzionale ai successivi reiterati giudizi negativi espressi nei confronti del predetto.
Quindi, è innegabile che il senso degli articoli non era quello legittimo di esercitare il diritto di cronaca, ma attraverso una descrizione non vera e con il supporto di espressioni suggestive e distorte, quello di spostare l'attenzione dei lettori sul comportamento del Presidente dell'ERSAM.
La notizia della quale doveva essere informato il pubblico erano, invece, le difficoltà dell'Ente.
Non sussiste nemmeno il diritto di critica.
Infatti, fermo restando che il diritto di critica non si concretizza nella semplice narrazione di fatti, ma in un giudizio o nella manifestazione di una opinione, per cui i limiti scriminanti sono più ampi che nel diritto di cronaca, purtuttavia anch'essi soggiacciono al limite della rilevanza sociale e della correttezza delle espressioni usate (Cass. Sez. 5^, 1/10/2001, Rodriguez;
idem, 23/9/1997, Cantonetti.) Ne consegue che la volontà diffamatoria può essere tratta dalla stessa obiettiva attitudine offensiva delle espressioni usate ovvero dal modo in cui le espressioni vengono utilizzate. Invero, se ai fini della sussistenza dell'elemento soggettivo del reato di diffamazione è sufficiente il solo dolo generico e, cioè, la consapevolezza di ledere l'onore o la reputazione di un altro soggetto, quando il carattere diffamatorio delle espressioni rivolte, assuma una consistenza offensiva intrinseca, essa non può sfuggire all'agente, il quale - anzi - le ha usate proprio per dare maggiore efficacia al suo dictum, per cui nessuna particolare indagine sulla ricorrenza o meno dell'elemento psicologico del reato si presenta necessaria.
Ed è ciò che è avvenuto nel caso in esame.
Per l'operatività della causa di giustificazione di cui all'art. 51 c.p., anche in termini di putatività, la critica "quando si rivolge all'attività pubblica svolta, come nella specie, quando si censurano le modalità di esercizio delle sue funzioni, quando si ritiene di suggerire anche il modo di procedere ovvero provvedimenti da assumere e che si ritengono utili e necessari ovvero si indicano i problemi esistenti, si evidenziano disfunzioni oppure si criticano le soluzioni adottate" assume necessariamente connotazioni soggettive ed opinabili.
Ma le critiche debbono trovare corrispondenza in una corretta e veritiera riproduzione della realtà fattuale e non in una cronaca volontariamente distorta, in quanto funzionale non ad una critica legittima, ma a concentrare l'attenzione negativa dei lettori sulla persona oggetto delle critiche. Viceversa, risulta fondato l'ultimo motivo di ricorso, con il quale il ricorrente censura la decisione con la quale la Corte di Appello ha determinato apoditticamente in Euro 10.000,00 l'entità del danno morale da liquidare. Invero, i, Giudice de, l'impugnazione si è limitato ad una quantificazione senza indicare alcun elemento che portasse a ritenere corretta la somma La Corte ha provveduto a liquidare il danno in via equitativa, criterio applicabile anche al danno non patrimoniale ma senza indicare quali siano state le sofferenze, i patemi d'animo, i turbamenti psichici le ansie ovvero, più in generale il tipo e l'entita del dolore patito dalla parte offesa in conseguenza dell'illecita condotta del BO.
P.Q.M.
Annulla la sentenza impugnata, limitatamente alla quantificazione del danno morale, con rinvio a, Giudice civile competente in grado di appello.
Rigetta nel resto il ricorso.
Condanna il ricorrente alla rifusione delle spese sostenute dalla parte civile liquidate, in Euro 700,00, per onorari di avvocato. Così deciso in Roma, il 30 novembre 2005.
Depositato in Cancelleria il 17 marzo 2006