Sentenza 12 maggio 2003
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. II, sentenza 12/05/2003, n. 7265 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 7265 |
| Data del deposito : | 12 maggio 2003 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE Oggetto SEZIONE SECONDA CIVILE Usucapione Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: 5 SPADONE Dott. Mario Presidente R.G. N. 11967/00 6 2 Consigle Dott. Vincenzo COLAUS 14271/00 7 Cron. 16122 Rel Consigliere Dott. Olindo HETTI NO 0 Rep. 1903 Dott. Lucio ZZIOTTI DI CELSO Consigliere Ud.17/12/02 Consigliere Dott. Francesco Paolo FIORE ha pronunciato la seguente SE NTENZA sul ricorso proposto da: ME AR, AN AR, elettivamente domiciliati in ROMA VIA AURELIA 424, presso lo studio dell'avvocato CESARE CIAFFI, che li difende unitamente all'avvocato ADOLFO LARUSSA, giusta delega in atti;
- ricorrenti-
contro
US NN, MA LOREDANA, elettivamente domiciliati in ROMA VIA CASETTA MATTEI 69, presso lo DOLCETTI, difesi dell'avvocato LUCIO studio dall'avvocato GIOVANNI OZZOLA, giusta delega in atti;
2002 - controricorrenti 1663 - -1- nonchè
contro
CH BIANCA;
- intimata e sul 2° ricorso n° 14271/00 proposto da: CH BIANCA, elettivamente domiciliata in ROMA VIA LOCATELLI 9, presso lo studio dell'avvocatoANTONIO GIUSEPPE MARCHESE, che la difende unitamente all'avvocato MASSIMO PROSPERO, giusta delega in atti;
- controricorrente e ricorrente incidentale --
contro
ME AR, AN AR, elettivamente domiciliati in ROMA VIA AURELIA 424, presso lo studio dell'avvocato CESARE CIAFFI, che li difende unitamente all'avvocato ADOLFO LARUSSA, giusta delega in atti;
controricorrenti al ricorso incidentale nonchè
contro
US NN, MA LOREDANA;
- intimati -
avverso la sentenza n. 1633/99 della Corte d'Appello di ROMA, depositata il 26/05/99; udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 17/12/02 dal Consigliere Dott. Olindo SCHETTINO;
udito 1'Avvocato LARUSSA Adolfo e CIAFFI Cesare difensore delle ricorrenti che ha chiesto accoglimento -2- ricorso principale e rigetto ricorso incidentale;
udito 1'Avvocato MARCHESE Giuseppe difensore del resistente CH, che ha chiesto rigetto del ricorso principale ed accoglimento del ricorso incidentale;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Raffaele CENICCOLA che ha concluso per accoglimento ricorso principale, inammissibilità del ricorso incidentale. -3- R.G.N.11967+14271/00 Oggetto: Usucapione. SVOLGIMENTO DEL PROCESSO Con sentenza del 25-9-1996, il tribunale di Roma respingeva la domanda di usucapione dei terreni in NI (Roma), distinti in catasto al foglio 1125, alleg.293, p.lle 2151, 2152, 544/B, 2150/B, proposta da TI AZ e LA ME nei confronti dei coniugi EN RU e NA OM, acquirenti degli immobili da BI UE in RO in virtù di rogito del 21-3-1983. I convenuti avevano chiamato in giudizio, in garanzia, la UE, la quale, costituitasi, aveva -pén riconvenzionale, che fossechiesto, in via abbreviata a favore dei dichiarata l'usucapione convenuti stessi;
ma anche tale domanda era stata respinta. Proposto appello principale dalle attrici e appelli incidentali dalla UE e dai coniugi RU e OM, la corte di appello di Roma, con sentenza depositata il 26 maggio 1999, ha rigettato il primo e dichiarato assorbiti i secondi, condannando gli appellanti principali alle spese del grado a favore 2 degh appellanti incidentali. Il giudice di appello ha così deciso, in quanto ha ritenuto che le attrici non hanno fornito la prova "1di avere sempre posseduto e di possedere in forma continuativa, pacifica ed ininterrotta, facendone propri tutti i prodotti, il terreno....."; essendo, d'altra parte, la prova testimoniale da loxo dedotta generica e volta ad ottenere dai testi giudizi, piuttosto che il riferimento a circostanze di fatto significative ed utili alla qualificazione dell'esercizio del possesso, idoneo all'usucapione, da parte delle attrici medesime. cassazione della sentenza Ricorrono per la ME LA e AZ TI, deducendo due motivi di gravame. Resistono con separati controricorsi RU EN e OM NA, da una parte, e UE BI, dall'altra, la quale ultima propone anche ricorso incidentale, affidandolo ad un unico motivo. I ricorrenti principali replicano con controricorso La UE ha depositato memoria. MOTIVI DELLA DECISIONE Denunciano le ricorrenti: 1) violazione ed errata applicazione degli 3 artt.244, 253 e 356 c.p.c., in relazione all'art.360 n. 3 c.p.c., per avere, la corte di appello, non ammesso la prova testimoniale dedotta nel giudizio di primo grado (capitoli nn. 1 e 2 formulati nell'atto introduttivo) per pretesa genericità della stessa e perché i testi sarebbero stati chiamati a formulare giudizi, piuttosto che a riferire su fatti, mentre dalla formulazione dei capitoli di prova risulta che essi avrebbero dovuto deporre su circostanze idonee a dimostrare, ai fini dell'usucapione, proprio il possesso, da parte delle attrici, del terreno in contestazione. 2) Omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione sul punto decisivo della causa ex c.p.c., in relazione alla mancata art.360 n.5 ammissione della prova testimoniale. La ricorrente incidentale denuncia a sua volta: Art. 360 n. 5 c.p.c.:omessa motivazione circa un punto decisivo della controversia, con riferimento al mancato accoglimento della domanda della UE di accertamento del suo diritto di proprietà e del suo possesso dell'immobile al momento della vendita e, in via subordinata, dell'avvenuta usucapione abbreviata da parte degli acquirenti. 4 Va disposta preliminarmente la riunione dei ricorsi. Il ricorso principale è fondato. I due motivi, siccome strettamente connessi, si prestano ad essere esaminati congiuntamente. La corte di appello ha rigettato la richiesta di ammissione della prova per testi formulata dalle appellanti ME e AZ con l'atto con la motivazione che introduttivo del giudizio, " la stessa è generica ed è volta ad ottenere dai testi piuttosto giudizi che non il riferimento a circostanze di fatto dalle quali possano desumersi elementi utili a confermare.............. l'idoneità degli a qualificare l'esercizio del possesso, stessi a usucapire". utile Ma, per la verità, nei capitoli di prova per testi riportati nel ricorso, perfettamente corrispondenti а quelli formulati nell'atto introduttivo del giudizio, sono indicati fatti e comportamenti del dante causa delle attrici, e delle stesse ME e AZ, nonché circostanze relative al fondo oggetto della domanda di usucapione, da cui sarebbe lecito desumere, nel caso di esito della prova, così come dedotta e formulata, favorevole all'assunto di cui all'atto di citazione, 5 l'effettivo possesso del fondo medesimo da parte delle attrici, con le modalità e per il tempo utili all'usucapione ai sensi dell'art.1158 C.C. (ved., tra le altre, sent. n.4436/96). Il ricorso principale deve, pertanto, essere accolto, con rinvio ad altra sezione della corte di appello di Roma. Quanto al ricorso incidentale di BI UE, esso è inammissibile, vuoi per la mancata esposizione sommaria dei fatti è scritto testualmente nel ricorso: si abbiano qui riportati i fatti così come esposti dalla sentenza n.13688/96 del tribunale di Roma") e per la mancata indicazione della sentenza impugnata (art.371, comma 3, in Aly relazione all'art.366 c.p.c.; ved. sent.SS.UU. 13- 2-1998 n.1513 ed altre conformi), vuoi per la mancanza di specificità dell'unico motivo di evidenziato il punto gravame, non risultando decisivo della controversia in relazione al quale sarebbe stata omessa la motivazione, e, quindi, per mancanza di interesse della ricorrente con riguardo al decisum, vuoi, infine, per la novità delle questioni dedotte con il gravame (accertamento del suo diritto di proprietà e di possesso sull'immobile al momento della vendita). 6 Ne va dichiarato, pertanto, l'inammissibilità.
P.Q.M.
Corte riunisce i ricorsi, accoglie quelloLa dichiara inammissibile quello principale, cassa la sentenza impugnata e rinvia, incidentale, anche per le spese, ad altra sezione della corte di appello di Roma. Così deciso in Roma, il 17 dicembre 2002 Il consigliere est. Il presidente (Dr.Mario Spadone) (Dr. Olindo Schettino) thing tha IL CANCE RE C1 Francesco Catania DEPOSITATO IN CANSELLERIA 12 MAR 2003 Roma IL CANCELLIERE C1 7