Sentenza 17 ottobre 2002
Massime • 1
Gli art. 26 e 30 del Regolamento per i trattamenti pensionistici dei dipendenti dell'Associazione Nazionale per il Controllo della Combustione - nel concedere ai lavoratori la possibilità di ottenere, all'atto della cessazione dal servizio, una anticipazione della pensione complessiva loro dovuta, con conseguente decurtazione dei ratei della relativa prestazione nella misura della "medesima quota percentuale già liquidata in capitale" - prevedono una "capitalizzazione" di tale quota percentuale, per tale comunemente intendendosi la determinazione di una somma corrispondente a quella che dovrebbe essere invece pagata periodicamente, derivandone che la pensione ancora spettante deve essere corrisposta senza la quota percentuale corrispondente alla parte capitalizzata, in relazione alla quale il debito è stato già estinto a seguito dell'avvenuto versamento "una tantum".
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 17/10/2002, n. 14733 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 14733 |
| Data del deposito : | 17 ottobre 2002 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. SALVATORE SENESE - Presidente -
Dott. PAOLINO DELL'ANNO - Consigliere -
Dott. ALBERTO SPANÒ - Consigliere -
Dott. CORRADO GUGLIELMUCCI - Consigliere -
Dott. CAMILLO FILADORO - Consigliere -
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
sul ricorso proposto da
AV NT, elettivamente domiciliato in Roma in via Quattro Fontane 149 presso lo studio dell'avvocato Domenico Marrazzo, che lo rappresenta e difende giusta delega a margine del ricorso;
contro l'Istituto Nazionale della Previdenza Sociale, in persona del suo legale rappresentante, elettivamente domiciliato in Roma in via della Frezza 17 presso la propria Avvocatura centrale, rappresentato e difeso, giusta delega in calce al controricorso, dagli avvocati Vincenzo Morielli, NT Todaro, Luigi Cantarini e Patrizia Tadris;
e nei confronti del Ministero del tesoro, domiciliato in Roma in Via dei Portoghesi 12 presso la Avvocatura generale dello Stato che lo rappresenta e difende, controricorrente;
per l'annullamento della sentenza del Tribunale di Napoli del 27 novembre 1998, depositata in data 8 febbraio 1999, numero 618, r.g. 43841/97;
Udita la relazione svolta nell'udienza del 15 maggio 2002 dal Consigliere Dott. Paolino Dell'Anno;
Udito l'avvocato Marrazzo;
Udito il Pubblico Ministero in persona del sostituto procuratore generale Dottor Umberto De Augustinis, che ha concluso per il rigetto del ricorso;
Svolgimento del processo:
Con ricorso del 29 gennaio 1994 al pretore di Napoli, AV NT, espose che:
a) quale dipendente della Associazione Nazionale per il controllo della Combustione, aveva usufruito del regime pensionistico di cui al Regolamento approvato con decreto interministeriale del 7 ottobre 1970, prevedente la corresponsione di una pensione integrativa di quella ordinaria a carico della Assicurazione Generale obbligatoria;
b) al momento della cessazione dal servizio aveva esercitato la opzione di cui all'articolo 26 del Regolamento, ricevendo quindi, in conto capitale, una quota della pensione complessiva con conseguente decurtazione del relativo trattamento;
c) a decorrere dal 1^ aprile 1991 l'Istituto Nazionale della Previdenza Sociale, subentrato al Ministero del tesoro nella gestione dei fondi integrativi di previdenza della disciolta Associazione, aveva provveduto a porre in detrazione dal trattamento pensionistico, in luogo della somma fissa mensile come originariamente stabilita e come fino a tale data si era fatto, un importo pari a una quota percentuale sulla pensione complessiva, e ciò in violazione dell'articolo 30 del Regolamento.
Tanto premesso, il AV convenne in giudizio l'Istituto Nazionale della Previdenza sociale e il Ministero del tesoro, chiedendo che fosse accertato il proprio diritto a che la ritenuta operata fosse effettuata nella misura fissa originaria e che l'ente previdenziale venisse condannato a restituirgli le somme indebitamente trattenute pari a lire 454.787 mensili.
Con pronuncia del 28 giugno 1996, il pretore rigettò la domanda. L'appello proposto dal AV è stato respinto dal tribunale di Napoli con la sentenza indicata in epigrafe. Il giudice di secondo grado, dopo avere rilevato che l'impugnazione nei confronti del Ministero del tesoro era infondata per non essersi censurate in alcun modo le argomentazioni addotte dal pretore a sostegno della raggiunta conclusione di mancanza della legittimazione passiva dello stesso, ha osservato che all'accoglimento della domanda del AV ostavano la formulazione letterale degli articoli 26 e 30 del Regolamento facendo, il primo, riferimento alla possibilità di una liquidazione anticipata di "un'aliquota, non superiore al 20%, del trattamento complessivo di pensione" e, prescrivendo il secondo che per il caso di modificazioni della misura del trattamento pensionistico, "la pensione diretta a carico del Fondo viene riliquidata prendendo a base la nuova pensione i complessiva diminuita della medesima quota percentuale già liquidata in capitale". D'altra parte, con l'esercizio della facoltà di opzione, il pensionato, avendo ricevuto la percentuale in conto capitale, vede necessariamente ridotto il rateo di pensione all'intero decurtato della misura già riscossa e, nella ipotesi di incremento della retribuzione pensionabile, l'ente previdenziale correttamente opera riliquidando l'importo totale della pensione in corrispondenza degli aumenti delle retribuzioni pensionabili dei dipendenti in servizio e detraendo quindi dalla nuova pensione l'aliquota pari all'acconto ricevuto a suo tempo dal pensionato. Infondata era inoltre, per assenza di prova sui presupposti sulla quale era stata fondata, la domanda subordinata di annullamento per vizio della volontà a causa di errore essenziale e di falsa presupposizione.
Della decisione viene chiesta la cassazione dal AV con ricorso sostenuto da tre motivi e illustrato con memoria. L'ente previdenziale e il Ministero del tesoro resistono con controricorsi. Motivi della decisione:
Deve in primo luogo rilevarsi la inammissibilità della impugnazione nei confronti del ministero, e ciò in quanto il ricorrente non ha svolto alcuna censura avverso la parte della motivazione della sentenza con la quale si è dato conto delle ragioni che hanno indotto il tribunale a rigettare l'appello proposto contro la pronuncia di primo grado che aveva concluso per la assenza di legittimazione passiva dello stesso.
Con il primo motivo - denunciando violazione e falsa applicazione degli articoli 26 e 30 del Regolamento sul trattamento pensionistico dei dipendenti della Associazione Nazionale per il Controllo della Combustione approvato con decreto interministeriale del 7 ottobre 1970, e 38 della Costituzione - il ricorrente deduce che la interpretazione adottata dal tribunale, della disposizione dettata dall'articolo 30 del Regolamento, appare pregiudizievole per gli interessi dei pensionati. Se è vero, infatti che la espressione "medesima quota percentuale già liquidata in conto capitale" potrebbe ipoteticamente fare riferimento al "mero rapporto o alla somma fissa", considerazioni di carattere letterale, ma ancora di più logico debbono far propendere per la seconda soluzione, e ciò in quanto la immodificabilità della trattenuta, non incidendo sull'aspetto aleatorio del rapporto, consente di conoscere sin dall'inizio i termini di tale rapporto. Dal punto di vista letterale, poi, l'uso dei termini "medesima" e "già" è indicativo del fatto che si intese avere riguardo alla quota originariamente determinata in adesione ai principi che regolano il sistema previdenziale. La diversa interpretazione appare del resto in contrasto con l'articolo 38 della Costituzione consentendo modificazioni peggiorative del trattamento pensionistico.
Con il secondo motivo, il ricorrente lamenta violazione e falsa applicazione degli articoli 1321, 1322, 1324, 1362, 1366, 1368 e 1372 del codice civile, oltre che vizi della motivazione. A questo proposito rileva la erroneità e artificiosità della interpretazione adottata dal tribunale nella parte in cui lo stesso ha ritenuto che, con l'esercizio della facoltà di opzione, il diritto del pensionato si sarebbe ridotto al residuo 80% della pensione complessiva capitalizzata. Si è trascurato infatti di considerare che l'opzione era stata formulata sulla base della interpretazione della norma fornita a suo tempo dalla stessa Amministrazione. Il ricorrente sostiene che in una tale situazione il giudice avrebbe dovuto fare ricorso ai criteri interpretativi validi per i negozi giuridici piuttosto che a quelli vigenti per le leggi.
Con il terzo motivo. si denuncia violazione e falsa applicazione degli articoli 1428, 1429 e 1431 del codice civile in relazione alla domanda subordinata, apparendo evidente l'errore di diritto e cioè "la falsa rappresentazione del contenuto e della portata normativa della disposizione in parola, errore certamente essenziale e riconoscibile".
I primi due motivi, che vanno esaminati congiuntamente in considerazione del loro comune oggetto, sono infondati, non ravvisandosi nella motivazione della sentenza impugnata alcuno dei vizi denunciati, apparendo corretta, sia sotto il profilo giuridico che logico, la interpretazione delle clausole regolamentari adottata dal giudice del merito.
E invero, come già questa Corte ha avuto modo di osservare nel decidere su un ricorso vertente su analoga fattispecie (Cass., n. 310 del 2001), gli articoli 26 e 30 del Regolamento per i trattamenti pensionistici dei dipendenti della Associazione Nazionale per il Controllo della Combustione - nel concedere ai lavoratori la possibilità di ottenere, all'atto della cessazione dal servizio, una anticipazione della pensione complessiva loro dovuta, con conseguente decurtazione dei ratei della relativa prestazione nella misura della "medesima quota percentuale già liquidata in capitale", altro non fanno che prevedere una "capitalizzazione" di tale quota percentuale, per tale comunemente intendendosi la determinazione di una somma corrispondente a quella che dovrebbe essere invece pagata periodicamente, derivandone che il pagamento della somma capitalizzata estingue il debito per la parte corrispondente alla quota percentuale. Evidentemente, quindi, in una tale situazione, non può farsi richiamo, come pretende il ricorrente, ai concetti di "ritenuta" e di "alea", e ciò in quanto la pensione ancora spettante deve essere corrisposta nella misura ancora dovuta, senza, cioè, la quota percentuale corrispondente alla parte capitalizzata, in relazione alla quale il debito è stato già estinto a seguito del suo avvenuto versamento una tantum.
Del resto, una previsione specifica in tale senso sarebbe stata da considerarsi superflua, non apparendo contestabile che, nella ipotesi di avvenuta capitalizzazione di una quota percentuale della pensione, gli aumenti successivi che possano intervenire sull'ammontare di questa non potrebbero che riguardare la quota percentuale ancora spettante, dovendo cioè essi calcolarsi sul 100% della pensione detratta della stessa quota percentuale già capitalizzata. Nè, in considerazione della inequivocabile formulazione letterale del testo della clausola - che consente di immediatamente individuare la comune intenzione delle parti - appare conferente il richiamo alla applicazione di essa fatta dai precedenti gestori del fondo previdenziale.
Inammissibile è il terzo motivo della impugnazione, riproponendosi con esso in questa sede, in maniera totalmente assertoria, la domanda subordinata che si era fondata su un presunto errore di diritto, respinta dal giudice di merito per la assenza di qualsiasi prova circa la pretesa incidenza della asserita e indimostrata prassi nella formazione della volontà del ricorrente, motivazione che, per questa parte, non viene in alcun modo censurata.
Del ricorso nei confronti dell'ente si impone pertanto il rigetto. In applicazione dell'articolo 152 delle disposizioni di attuazione del codice di rito, non deve emettersi statuizione sulle spese del giudizio.
P.Q.M.
La Corte dichiara inammissibile il ricorso nei confronti del Ministero del tesoro e rigetta quello nei confronti dell'istituto Nazionale della Previdenza Sociale;
nulla per le spese. Così deciso in Roma, il 15 maggio 2002.
Depositato in Cancelleria il 17 ottobre 2002