Sentenza 20 giugno 2002
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 20/06/2002, n. 9003 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 9003 |
| Data del deposito : | 20 giugno 2002 |
Testo completo
Aula 'B' LA COR0 9 00 3 / 0 2 REPUBBLICA ITALIANA SUPREMA DI CASSAZIONE Oggetto SEZIONE LAVORO Lavoro Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Dott. Salvatore SENESE - Presidente R.G.N. 18557/99 Dott. Natale CAPITANIO Consigliere Cron.·24510 Dott. Federico ROSELLI Consigliere Rep. Rel. Consigliere Ud. 18/02/02 Dott. Raffaele FOGLIA Dott. Giuseppe CELLERINO Consigliere ha pronunciato la seguente S ENT ENZA -- sul ricorso proposto da: DI IG CI, elettivamente domiciliato in ROMA -- VIA FRANCESCO DE SANCTIS, N. 4 SC/A, presso lo studio - dell'avvocato GIAMPAOLO PETTI, che lo rappresenta e difende, giusta delega in atti;
ricorrente -
contro
INPS ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA SOCIALE, in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA VIA DELLA FREZZA 17, l'Avvocatura Centrale dell'Istituto, presso rappresentato e difeso dagli avvocati 2002 VINCENZO MORIELLI, ANTONIO TODARO, IG CANTARINI, PATRIZIA 730 -1- TADRIS, giusta delega in calce alla copia notificata del ricorso;
resistente con mandato avverso la sentenza n. 9306/99 del Tribunale di ROMA, depositata il 21/05/99 R.G. N. 46947/94; udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 18/02/02 dal Consigliere Dott. Raffaele FOGLIA;
udito l'Avvocato DI LULLO per delega TODARO;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Federico SORRENTINO che ha concluso per il rigetto del ricorso. -2- SVOLGIMENTO DEL PROCESSO Con ricorso del 15.6.1994 al Tribunale di Roma, l'Inps impugnava la sentenza del Pretore della stessa città la quale aveva dichiarato il diritto di IA Di UI a percepire l'assegno di invalidità a decorrere dal 1.12.1991, con interessi legali sui ratei arretrati. Secondo l'Istituto, era stata sopravvalutata l'incidenza invalidante delle patologie riscontrate a carico dell'assicurato. Costituitosi il contraddittorio, ed espletata nuova indagine medico legale, il Tribunale di Roma, con sentenza del 21.5.1999 riformava la sentenza di primo grado, respingendo la domanda dell'assicurato. Osservava il Tribunale che dall'esame complessivo delle infermità denunziate dall' appellato, nessuna delle quali di rilevante entità, non potevano trarsi le condizioni per l'insorgenza del suo diritto all'assegno di invalidità ai sensi dell'art. 1 della legge n. 222 del 1984. Per la cassazione di detta sentenza il Di UI ha proposto ricorso affidato ad unico motivo. L'Istituto intimato ha depositato procura. MOTIVI DELLA DECISIONE Deducendo la violazione e falsa applicazione dell'art. 1 della legge n. 222 del 1984, nonché erronea e contraddittoria motivazione su un punto decisivo della controversia, lamenta il ricorrente che il Tribunale si è limitato a confermare “immotivatamente" (valore dalla consulenza di secondo grado, trascurando, in particolare, l'esistenza, a carico dell'assicurato, di una zoppia dovuta ad un'affezione degenerativa di natura artrosica. Il ricorso non può essere accolto essendo tutto incentrato esclusivamente su una critica nel merito delle valutazioni medico legali poste dal Tribunale a fondamento della propria decisione la quale non si limita ad una pedissequa riproduzione delle argomentazioni esposte nella consulenza d'ufficio, ma si 3 sofferma analiticamente e compiutamente su ciascuna delle affezioni riscontrate, tutte valutate di modesta entità. Ricorrono i presupposti di legge (art. 152 disp.att. c.p.c.) per l'esonero dalle spese del presente giudizio a favore del ricorrente, ancorchè soccombente.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso. Nulla per le spese Così deciso in Roma, il 18 febbraio 2002 Il Presidente Il Consigliere estensore рекре IL CANCELLIERE Depositato moltoria 2981V. 2003 IL CANCELLIERE ESENTE DA IMPOSTA DI BOLLO, DI REGISTRO, E DA OGNI SPESA, TASSA O DIRITTO AI SENSI DELL'ART. 10 DELLA LEGGE 11-0-73 N. 533 4