Sentenza 12 novembre 2004
Massime • 1
Integra il reato di falso ideologico in atto pubblico (art. 479 cod. pen.), la condotta del dipendente comunale che, in qualità di tecnico municipale, attesti falsamente la corrispondenza delle opere eseguite da una società a quelle previste dalla delibera di giunta nonché la regolare esecuzione rispetto alle prescrizioni contenute nel computo metrico estimativo, in quanto detta attestazione costituisce atto pubblico, attesoché è redatta dal pubblico ufficiale nell'esercizio delle sue funzioni, si forma a seguito del controllo personale di quest'ultimo sulle opere consegnate, è diretta a provare l'esecuzione di tali opere ed è, come tale, fonte di diritti per i privati e di obblighi per la P.A.; né si tratta di mero atto valutativo, caratterizzato da discrezionalità, in quanto la valutazione, pur sussistente, presuppone un'inevitabile attività di constatazione.
Commentario • 1
- 1. Falso ideologico e dichiarazioni ai medici del Pronto Soccorso: La Cassazione esclude la rilevanza penalehttps://www.avvocatodelgiudice.com/ricerca-contenuti-articoli
Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. V, sentenza 12/11/2004, n. 49025 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 49025 |
| Data del deposito : | 12 novembre 2004 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Udienza pubblica
Dott. FOSCARINI Bruno - Presidente - del 12/11/2004
Dott. FERRUA Giuliana - Consigliere - SENTENZA
Dott. ROTELLA Mario - Consigliere - N. 1722
Dott. MARASCA Gennaro - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. FUMO Maurizio - Consigliere - N. 016627/2004
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA/ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
1) NO CA, N. IL 22/03/1947;
avverso SENTENZA del 28/01/2004 CORTE APPELLO di TORINO;
visti gli atti, la sentenza ed il procedimento;
udita in PUBBLICA UDIENZA la relazione fatta dal Consigliere Dott. FUMO MAURIZIO;
udito il P.G. nella persona del sost. Proc. Gen. Dr. V. Meloni, il quale ha concluso chiedendo dichiararsi inammissibile il ricorso;
udito ilo difensore avv.to G.G. Dopino, il quale, illustrando i motivi del ricorso, ne ha chiesto l'accoglimento;
OSSERVA
GA CA è stato condannato in primo grado alla pena di anni due di reclusione, con concessione di attenuanti generiche e con la riduzione derivante dalla adozione del rito abbreviato, perché riconosciuto colpevole dei delitti di abuso di ufficio e falso ideologico commesso da pubblico ufficiale. La Corte di appello di Torino ha confermato la dichiarazione di colpevolezza, rideterminando in melius il trattamento sanzionatorio.
L'imputato è accusato di avere, nella qualità di tecnico comunale- geometra del comune di Scurzolengo, attestato falsamente la corrispondenza delle opere eseguite dalla RE SR a quelle previste dalla delibera di giunta 53/91, nonché la loro regolare esecuzione, rispetto alle prescrizioni contenute nel computo metrico estimativo. La condotta appena descritta, per altro, secondo la ipotesi di accusa, condivisa dai giudicanti, fu connotata dal fatto che il GA aveva omesso di astenersi, essendo egli socio della predetta SR, cui era stato arrecato un indebito vantaggio economico, consistente, principalmente, nella perdita di efficacia della fideiussione bancaria rilasciata a garanzia della corretta esecuzione dei lavori.
Ricorre per Cassazione il difensore del GA (depositando poi, in data 29.9.2004, memoria difensiva aggiuntiva).
Deduce violazione di legge, assumendo, innanzitutto che quella rilasciata dal GA deve qualificarsi come certificazione amministrativa (come si deduce dalla stessa lettera del capo di imputazione) e non come atto pubblico (atteso che l'atto compiuto dall'imputato riproduceva attestazioni già documentate - essendo intervenuta dopo il collaudo da parte del direttore dei lavori - e si limitava a confermare e riprodurre gli effetti di atti preesistenti), con la conseguenza che, a tutto voler concedere, a lui avrebbe dovuto essere contestato il delitto ex art. 480 e non quello ex art. 479 c.p., in secondo luogo, che al GA era richiesto di esprimere una valutazione di conformità e dunque un giudizio discrezionale, caratterizzato dalla libertà del criterio valutativo, con conseguente impossibilità - per consolidata giurisprudenza - di ipotizzare qualsiasi delitto di falso, in terzo luogo, che l'ipotizzato falso era del tutto inidoneo a ledere l'interesse tutelato dalla genuinità del documento, anche perché le numerose perizie e consulenze tecniche, eseguite nel corso del procedimento, stanno ampiamente a provare la correttezza dell'operato del ricorrente e la insussistenza del danno per il comune di Scurzolengo, atteso che la RE ha finito per eseguire opere per un valore superiore a quello degli interventi che le erano stati affidati. La PC (Comune di Scurzolengo) ha depositato il 27.10.2004 memoria con la quale assume che il proposto ricorso sia "inaccoglibile". Tanto premesso, il Collegio rileva:
A) la prima censura è manifestamente infondata. Secondo quanto accertato dai giudici del merito, il GA svolse, come gli era richiesto, una vera e propria attività di ricognizione, essendo egli chiamato a costatare de visu che i lavori commessi alla SR RE fossero stati eseguiti in conformità con le direttive contenute nella delibera di giunta 53/1991.
Orbene è noto (ASN 198301742-RV 157646) che è certificato amministrativo l'attestazione di verità (o di scienza) del PU che non rientri nella documentazione di attività da lui effettuata o di fatti avvenuti in sua presenza, ovvero da lui direttamente percepiti;
insomma, deve trattarsi di quelle attestazioni che siano frutto di nozioni anteriormente acquisite o di consultazioni di atti pubblici preesistenti.
Tale non è il caso in esame, posto che il GA, nella sua qualità di dipendente municipale di ruolo tecnico, fu delegato ad accertare materialmente la conformità dei lavori eseguiti con quelli previsti nella ricordata delibera;
e se tale attività, da un lato, certamente presupponeva lo studio di documenti da altri redatti, dall'altro, implicava la verifica "sul terreno" di quanto realizzato. La sua attestazione, che doveva essere formulata dopo il controllo personale delle opere consegnate dalla SR RE, non può che essere qualificata atto pubblico, in quanto, non solo redatto da un PU nello esercizio delle sue funzioni, ma anche perché da esso derivarono diritti per i privati (svincolo della fideiussione) ed obblighi per la PA (versamento del corrispettivo). L'attestazione, inoltre, era evidentemente diretta a provare - come si è detto - il compimento di attività compiute direttamente dal GA.
Dunque le caratteristiche dell'atto pubblico erano tutte presenti (produttività di effetti costitutivi e/o traslativi, modificativi, estintivi di situazioni giuridiche soggettive e documentazione di attività compiuta dal PU o di fatti da lui direttamente percepiti:
cfr. ASN 199010414-RV 184921). GA, in sintesi, non rilasciò dichiarazione-attestazione in relazione a fatti dei quali era già stata accertata l'esistenza, ma affermò egli in prima persona tale esistenza (corrispondenza tra prescritto e realizzato). B) la seconda censura è paramenti manifestamente infondata. L'attività delegata al ricorrente si articolava indubbiamente anche in un momento valutativo (dovendo egli comparare quanto i suoi sensi gli permettevano di apprendere con quanto in astratto era stato prescritto alla RE di realizzare), ma presupposto di tale valutazione era, inevitabilmente, una attività di constatazione. Ed allora del tutto pertinente appare il rilievo formulato dal giudice di merito il quale osserva che "non avere realizzato anche una sola opera di quelle concordate aveva prodotto un danno ingiusto per il Comune e che, in ogni caso, la attestazione inveritiera aveva prodotto la conseguenza dannosa della perdita di efficacia della fideiussione bancaria". Si rileva dalla lettura della sentenza impugnata che gli accertamenti condotti in fase di indagini avevano, tra l'altro, consentito di verificare che non erano state costruite le banchine, che i pozzetti dell'acquedotto non erano stati realizzati sulla sede stradale, che fondazione stradale era stata effettuata con materiale di minor pregio rispetto a quello pattuito. Di ciò l'attestazione proveniente dall'imputato non dava atto, anzi essa concludeva nel senso della rispondenza delle opere realizzate a quanto richiesto con la delibera comunale.
Per quanto sopra detto, dunque, GA rilasciò la sua attestazione con riferimento a fatti e situazioni di fatto caduti sotto la sua diretta e personale percezione. Non di una semplice manifestazione di giudizio dunque si trattò (come tale, effettivamente, non rientrante nella ipotesi delittuosa a lui contestata: cfr, tra le tante,: ASN 199206018-RV 190482), ma di una attestazione alla cui base era una attività che egli assumeva essere stata posta in essere da lui stesso nella qualità di PU, vale a dire dalla stessa persona che aveva poi proceduto alla formazione dell'atto pubblico. C) la terza censura è inammissibile, sia perché manifestamente infondata, sia perché, comunque affidata a valutazioni di merito. Non si comprende come possa essere affermata la inidoneità del falso a ledere interesse tutelato dalla genuinità della attestazione. È infatti inidoneo il falso che non sia in grado di conseguire uno scopo antigiuridico (ASN 199803134-RV 210187); ma, nel caso in scrutinio, l'attestazione rilasciata dal GA, per quanto si è visto, era rilevante e costitutiva di obblighi per la PA e di diritti per i terzi, vale a dire per quella stessa SR della quale il PU era socio e nel cui interesse - secondo la ricostruzione operata dai giudici del merito, che in essa hanno rinvenuto anche il sintomo della presenza del dolo - egli aveva scorrettamente agito. Quanto al fatto che la RE avrebbe consegnato al comune opere per un valore complessivo superiore a quello pattuito, trattasi, da un lato, di affermazione apodittica, in quanto frontalmente (ma immotivatamente) contrastante con la tesi di accusa, sintetizzata nel capo di imputazione e sposata dai giudici di primo e secondo grado, dall'altro, di circostanza non rilevante, in quanto il giudice di merito ha ritenuto che in ogni caso la attestazione proveniente dal GA si discostava dalla verità e che grazie a tale attestazione la RE SR conseguì un immeritato vantaggio economico, consistente, quantomeno, nella perdita di efficacia della fideiussione. Conclusivamente il ricorso è inammissibile ed il ricorrente va condannato al pagamento delle spese del procedimento e al versamento di somma a favore della Cassa ammende, che equitativamente si fissa in euro 500.
P.Q.M.
la Corte dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese del procedimento ed al versamento della somma di cinquecento euro a favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, il 12 novembre 2004.
Depositato in Cancelleria il 22 dicembre 2004