Cass. pen., sez. V, sentenza 12/11/2004, n. 49025
CASS
Sentenza 12 novembre 2004

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Massime1

Integra il reato di falso ideologico in atto pubblico (art. 479 cod. pen.), la condotta del dipendente comunale che, in qualità di tecnico municipale, attesti falsamente la corrispondenza delle opere eseguite da una società a quelle previste dalla delibera di giunta nonché la regolare esecuzione rispetto alle prescrizioni contenute nel computo metrico estimativo, in quanto detta attestazione costituisce atto pubblico, attesoché è redatta dal pubblico ufficiale nell'esercizio delle sue funzioni, si forma a seguito del controllo personale di quest'ultimo sulle opere consegnate, è diretta a provare l'esecuzione di tali opere ed è, come tale, fonte di diritti per i privati e di obblighi per la P.A.; né si tratta di mero atto valutativo, caratterizzato da discrezionalità, in quanto la valutazione, pur sussistente, presuppone un'inevitabile attività di constatazione.

Commentario1

  • 1Falso ideologico e dichiarazioni ai medici del Pronto Soccorso: La Cassazione esclude la rilevanza penale
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Sul provvedimento

Citazione :
Cass. pen., sez. V, sentenza 12/11/2004, n. 49025
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 49025
Data del deposito : 12 novembre 2004

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