Sentenza 26 gennaio 2000
Massime • 1
Il reato previsto dall'art. 236 Legge Fallimentare punisce, con la dizione "attribuzione di attività inesistenti e simulazione di crediti in tutto o in parte inesistenti", anche l'omessa indicazione di debiti e la sopravvalutazione di immobili, e, dunque, la simulazione o la dissimulazione, anche parziali, dell'attivo o del passivo.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. V, sentenza 26/01/2000, n. 3736 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 3736 |
| Data del deposito : | 26 gennaio 2000 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Udienza pubblica
Dott. Pasquale Lacanna Presidente del 26.1.2000
1. Dott. Pasquale Perrone Consigliere SENTENZA
2. Dott. Nunzio Cicchetti Consigliere N.199
3. Dott. Alfonso Amato Consigliere REGISTRO GENERALE
4. Dott. Maurizio Fumo Consigliere N.31496/99
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
sul ricorso proposto da EL LG, nato il [...] a [...]
avverso la sentenza 17.5.1999 della Corte di Appello di Ancona Sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. Pasquale Perrone, Sentito il sostituto procuratore generale presso la Corte Suprema di Cassazione, nella persona del Dott. Vincenzo Verderosa che ha chiesto l'annullamento senza rinvio della sentenza impugnata, Sentito il difensore, avv. Marcello Cecchini che ha chiesto l'accoglimento del ricorso;
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
EL LG, socio della CO.I.M. s.n.c., dichiarata fallita con sentenza del 21 ottobre 1992, venne condannato, tra l'altro, per il reato previsto dall'art. 236 Legge fallimentare, per "aver simulato attività inesistenti al fine di essere ammesso alla procedura di concodato preventivo".
La Corte di Appello, prosciolto l'imputato dalla bancarotta documentale, ha confermato la condanna in ordine all'ulteriore reato per la dissimulazione di debiti pregressi, anche relativi a contributi previdenziali e assistenziali, e per la sopravvalutazione di immobili sociali.
L'imputato ricorre e denunzia la violazione dell'art. 606, lett. b) c.p.p., sostenendo la non configurabilità del reato nella dissimulazione di debiti e nella sopravvalutazione di beni, non equiparabili, per il principio di legalità e il divieto di interpretazione analogica, alla condotta, specificamente incriminata, di esposizione di attività o crediti inesistenti (Cass. 13/9/91, rv. 188188). MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso non è fondato.
Il reato previsto dall'art. 236 Legge fallimentare punisce, con la dizione "attribuzione di attività inesistenti e simulazione di crediti in tutto o in parte inesistenti", anche l'omessa indicazione di debiti e la sopravvalutazione di immobili, e, in definitiva, la simulazione o la dissimulazione, anche parziali, dell'attivo o del passivo, operazioni che, alterando il risultato finale della denunzia della situazione patrimoniale dell'impresa al momento della proposta di concordato, comportano, implicitamente ed esplicitamente, una automatica attribuzione di attivo, ideologicamente falsa. Viene in considerazione, infatti, un falso ideologico punibile a titolo di dolo specifico, reato di pericolo che prescinde dalla realizzazione della finalità e da un evento di danno, che sono fuori della struttura oggettiva. Reato a condotta libera, che può essere commesso in qualsiasi forma e con qualsiasi mezzo, attraverso operazioni contabili e atti artificiosi, implicanti, nella sostanza, la falsa attribuzione dell'entità dell'attiva, quale condotta di sintesi, risultante del computo di elementi positivi e negativi- dolosa omissione o esagerazione di voci attive e passive, di beni circolanti o di immobilizzazioni, titoli di credito e denaro esistenti in cassa, scorte di merci in magazzino, crediti e debiti, partecipazioni, riservato dominio, prestiti, leasing, diritti di brevetto e di marchio, beni immobili, rapporti giuridici economicamente valutabili-. Condotta di sintesi che è il risultato dell'obbligo di presentare, ex art. 161, 171, 172 della Legge, allegati alla domanda, "le scritture contabili, uno stato analitico ed estimativo delle attività" e "l'elenco dei creditori e dei debitori", necessari per la formazione dell'inventario del patrimonio dell'imprenditore. Obbligo previsto sia come condizione di ammissibilità formale della proposta di concordato, sia quale condizione di merito, finalizzata alla rappresentazione della verità dei riferiti dati contabili e di stima e, quindi, della convenienza economica della proposta. La norma incriminatrice richiama, in sostanza, quali disposizioni integrative, le predette norme e anche gli artt. 173, 186 e 138 della Legge, con la conseguenza che dal combinato disposto di esse si ricava il principio che l'immutatio veri in ordine alla situazione patrimoniale dell'azienda, per aver "l'imprenditore occultato o dissimulato parte dell'attivo, o omesso di denunziare uno o più crediti, esposto passività insussistenti o commesso altri atti di frode", già civilmente sanzionata con la trasformazione della procedura alternativa in dichiarazione di fallimento e, intervenuta l'omologazione, con l'annullamento del concordato, è la medesima fattispecie incriminata anche in sede penale come falso ideologico, e consente nell'identità della condotta di occultamento, simulazione e dissimulazione pur se espressa con la formulazione riassuntiva e generica di cui al citato art. 236.
Non può seriamente ritenersi che il legislatore abbia voluto limitare l'incriminazione a determinati atti fraudolenti, escludendone altri, pur sanzionati civilmente, non riportandoli nella dizione della norma incriminatrice. Per i principi esposti, tale assunto è del tutto incoerente con la natura del reato e la ratio della norma incriminatrice, la struttura e la finalità del concordato preventivo, che invece, giustificano la diversa interpretazione.
Il delitto de quo, infatti, è, plurioffensivo, contro l'amministrazione della giustizia e contro il patrimonio dei creditori. Tutela, da una parte, la regolarità e la legalità della procedura, diretta e controllata dall'autorità giudiziaria che deve verificare la legittimità formale e di merito e, quindi, la convenienza economica della proposta di concordato che postula la verità della situazione patrimoniale riportata nella prescritta documentazione. Tutela, dall'altra parte, l'interesse dei creditori a non essere tratti in inganno da atti di frode e determinati dall'errore indotto all'approvazione della proposta che, intervenuta a maggioranza all'interno dell'adunanza di essi, che opera, ex art. 177 della Legge, come organo intermedio della procedura, è momento strumentale e necessario rispetto alla successiva fase di omologazione - artt. 174/181 - Si osserva, in merito, che il contrasto sorto nell'elaborazione interpretativa dell'art. 236 della Legge, circa la locuzione, ritenuta impropria e generica, di "simulazione di crediti", ripetitiva di quella contenuta nell'art. 161, deve essere risolto nel senso che il termine di specificazione è usato nel significato promiscuo di credito-debito, di crediti vantati da terzi nel confronti dell'imprenditore e di crediti vantati da questi verso terzi debitori. Tale interpretazione è conforme all'obbligo, dell'imprenditore di presentare anche l'elenco dei crediti e debiti, con conseguente necessaria verifica di essi, ex artt. 161 e 171, e di esporli con verità, ex art. 186 e 138. Consegue che il reato è ipotizzabile per la condotta di falsa denunzia, diretta ad influire sulla formazione della maggioranza nell'adunanza di cui all'art. 174 o sul giudizio di convenienza economica del concordato;
sia per l'esposizione di inesistenti o maggiorati debiti dell'impresa, perché il falso si risolve in un artificioso aumento dell'entità dei crediti o del numero dei creditori, non tutti legittimati a partecipare all'adunanza e ad ottenere il pagamento della percentuale di un credito inesistente o maggiorato;
sia per l'occultamento di debiti sociali, operazione che riduce fittiziamente il numero dei creditori legittimati e si traduce, in definitiva, per il conseguenziale calcolo del deficit, in una surrettizia maggiorazione dell'attivo; sia, infine, per la simulazione o maggiorazione di crediti vantati dall'imprenditore verso terzi, che sono, in sostanza, strumenti per una surrettizia attribuzione di attività inesistenti in assoluto o nella entità denunziata.
L'interpretazione è conforme, inoltre, alla natura dall'istituto e alla finalità da esso perseguita. Il concordato preventivo, infatti, quale beneficio concesso all'imprenditore insolvente che può evitare il fallimento con la procedura alternativa e con il pagamento di una percentuale dei crediti chirografari, attuabile anche con una cessione di beni, postula la verità della situazione patrimoniale, risultante dalla documentazione prodotta, che si articola in attività passività e deficit, risultanti dalla prescritta documentazione. Consegue che la falsità ideologica, relativa ad uno di questi elementi, altera tutta la procedura e il giudizio di convenienza economica del concordato, per la simulazione o dissimulazione di elementi positivi e negativi, anche sub specie di sopravvalutazione degli immobili che, peraltro, in conseguenza dello "stato estimativo" dolosamente maggiorato, risulterebbero insufficienti a coprire la garanzia prestata e il pagamento della prescritta percentuale, anche nell'ipotesi di cessione pro solvendo. Passando all'esame della fattispecie, quindi, e limitando l'indagine alle questioni specificamente dedotte, è corretta la statuizione delle sentenze di primo e secondo grado che, integrandosi vicendevolmente, hanno ravvisato l'esistenza del reato anche nell'occultamento di debiti, effettivamente presistenti per lire 1.545.000.000 e denunziati soltanto nella misura di 906.000.000, con conseguente esclusione dalla procedura di molti creditori, e nella sopravvalutazione del patrimonio immobiliare, esistente per lire 661.000.00 e maggiorato a lire 1.225.000.000. A fronte di una situazione patrimoniale reale, caratterizzata da un passivo superiore ad un miliardo, era stato dichiarato un saldo attivo di lire 300 milioni, con denunzia ideologicamente falsa, funzionale ad una decisione di approvazione e omologazione del concordato preventivo.
P. Q. M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese del procedimento.
Così deciso in Roma, all'udienza pubblica, il 26 gennaio 2000. Depositato in Cancelleria il 23 marzo 2000