Sentenza 2 gennaio 2002
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 02/01/2002, n. 7 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 7 |
| Data del deposito : | 2 gennaio 2002 |
Testo completo
Aula A 0 0 0 07/02 EPUB BLICA I TALIANA In nome del Popolo Italiano LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SEZIONE LAVORO Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: ogg.lavoro Dott. Vincenzo Mileo Presidente R.G.3640/99 11 Bruno D'Angelo Consigliere " Mario Putaturo Donati V. Rep. " Cron. 7 " Natale Capitanio " Aldo De TT " Ud.25/10/2001 ha pronunciato la seguente SENTENZA Sul ricorso proposto da LA LL, elett.dom.in Roma, via Pezzana n.80, presso lo studio DELL'AVV.Mario Porcelli che, unitamente agli avv. Vittorio Lauro, Marina Paparo, la rappresenta e difende, per procura speciale a margine del ricorso;
RICORRENTE 4092
CONTRO
S.p.a. FINMECCANICA, ramo di Azienda EN Aerospazio, Divisione Aeronautica,in persona del procuratore Roma, via Aurilio, elett.dom.inspeciale, dott. IC Lungotevere Michelangelo n.9, presso lo studio dell'avv. Enzo Morrico che lo 1 rappresenta e difende, per procura speciale a margine del controricorso;
CONTRORICORRENTE per l'annullamento della sentenza del Tribunale di Nola in data 22 gennaio 1998, n.96 (R.G.N.154/1995); udita, nella pubblica udienza tenutasi il giorno 25/10/2001,la relazione della causa svolta dal Cons.Dr.Mario Putaturo Donati Viscido;
uditi gli avv.Mario Porcelli e Enzo Morrico;
udito il Pubblico Ministero, nella persona del Sost. Proc. Gen. Dr.Giovanni Giacalone che ha concluso per il rigetto del ricorso. SVOLGIMENTO DEL PROCESSO IC OT conveniva davanti al Pretore del lavoro di FI, ramo di Azienda EN, di cui eraNola la s.p.a. cassa integrazionedipendente, e, deducendo che, collocata in guadagni straordinaria dal 9 luglio 1992, era stato avviato a corsi di formazione e di riqualificazione nel maggio del 1993 nonostante avesse diritto alla ripresa del lavoro nell'agosto o al più nel dicembre di quell'anno, in base all'accordo sul punto intercorso il precedente 24 marzo tra l'EN e le OO.SS.,ne chiedeva la condanna al risarcimento dei danni subiti, previa declaratoria di illegittimità del provvedimento adottato di sospensione dal lavoro. 2 fli Nella resistenza della convenuta, il Pretore,con sentenza del 1995, in accoglimento del ricorso, dichiaravamaggio 4 l'illegittimità della sospensione in cassa integrazione guadagni straordinaria del OT dal 1° agosto 1993,ordinava l'immediata sua reintegra nel posto di lavoro, condannava la datrice al pagamento in favore dello stesso della somma di lire 25.974.054 a titolo di risarcimento del danno arrecatogli, oltre rivalutazione e interessi. del - la quale assumeva che ilLa decisione, su gravame la società dipendente non aveva alcun diritto alla ripresa del lavoro,alle scadenze indicate, in base all'accordo del 24 marzo 1993 - veniva riformata dal Tribunale locale che, con sentenza del 22 gennaio 1998, rigettava la domanda. Il OT ha proposto ricorso per cassazione con cinque motivi cui ha resistito con controricorso la s.p.a. FI. Entrambe le parti hanno depositato memoria. MOTIVI DELLA DECISIONE Preliminarmente va esaminata l'eccezione di inammissibilità del ricorso per cassazione per invalidità della procura e della sottoscrizione. La difesa della controricorrente ha, infatti, dedotto che la procura speciale era stata rilasciata dal D'Onofrio congiuntamente a tre difensori tra cui due - gli avvocati Vittorio all'albo speciale dei Lauro e Marina Paparo - non iscritti Cassazionisti. L'eccezione va rigettata perché infondata. 3 In primo luogo deve escludersi che nella specie vi sia stato rilascio di procura in forma congiunta da parte del ricorrente poiché detta procura,in quanto conferita ai tre difensori, aveva attribuito a ciascuno di essi, disgiuntamente, la piena rappresentanza processuale e, quindi, anche il potere di sottoscrizione del ricorso (vedi Cass., 16 maggio 1997, n.4368; Cass.,16 giugno 1997, n.5389).Ne discende l'ammissibilità del ricorso per cassazione poiché la procura speciale a margine e lo stesso ricorso fu sottoscritto dall'avv.Mario Porcelli, difensore iscritto all'albo dei Cassazionisti. Con il primo motivo, denunciandosi violazione dell'art.360 nn.3 e 4 c.p.c. in relazione agli artt.83,75 e 442 c.p.c.,si deduce la nullità della sentenza impugnata per nullità dell'atto di fattoappello poiché l'impugnativa proposta aveva riferimento, ai fini della valida costituzione del rapporto processuale,al mandato apposto per il giudizio di primo grado in calce alla copia notificata del ricorso introduttivo il quale era però nullo in quanto all'espressione "delego gli avvocati Enzo Moricco e Giulia Parretta a rappresentarmi e difendermi........." era seguita la firma del direttore generale dell'EN, azienda Nannetti). Sennonchè la qualifica di FI (Giorgio direttore generale non equivale a quella di amministratore per cui il potere del signor Nannetti di rappresentanza della società doveva essere dimostrato attraverso il richiamo о di una norma statutaria, estensiva del potere che compete soltanto al legale 4 rappresentante, o quanto meno di una specifica procura che lo avesse legittimato a stare in giudizio per conto della società. Il motivo va rigettato perché infondato. Deve anzitutto rilevarsi che sulla regolarità e validità della costituzione in giudizio in primo grado della convenuta EN si è formato il giudicato implicito per l'assoluta mancanza sul punto di censure da parte dell'appellato nella memoria di costituzione e difesa depositata in secondo grado.Ne discende la validità della costituzione in appello della società per l'espresso riferimento nella procura rilasciata ai difensori al mandato di primo grado la cui validità non più essere discussa. Con il secondo motivo, denunciandosi violazione dell'art.360 ss, 1375 C.C nn.3 e 5 c.p.c., in relazione agli artt. 1362 . e del patto n.3 sotto il titolo CIGS alle pagine 16 e 17 dell'accordo sindacale del 24 marzo-27 aprile 1993, con particolare riguardo alla norma transitoria, nonché mancata pronuncia su un punto decisivo della controversia, carenza e difetto di motivazione, si censura l'impugnata sentenza per avere ritenuto errata l'interpretazione effettuata dal giudice di primo grado della norma contenuta a pagina 17 dell'accordo, stipulato il 24 marzo 1993 dalle 00.SS. e da varie società del gruppo FI, tra cui l'EN, sul rilievo che tale giudice non aveva esattamente applicato i canoni ermeneutici. Al contrario,il Tribunale, invece di dare rilievo sul piano ermeneutico alla chiarezza ed univocità delle dichiarazioni delle parti, aveva finito con l'attribuire valore di norma transitoria anche a quella di cui a pag.25 5 non giustificata attività di dell'accordo mediante una diverse. In altro verso il compattamento di clausole Tribunale, oltre a caducare di ogni valenza la norma, con ciò violando il principio di conservazione della clausola, aveva anche offerto una interpretazione della clausola contraria al disposto dell'art.1363 c.c. ammettendo che il termine "ruoteranno" andava inteso come obbligo di rientro, nel caso in cui il soggetto di riferimento fosse sospeso dalla prestazione lavorativa, ovvero come obbligo di sospensione, nel caso questi fosse inserito nella struttura produttiva. In conclusione l'impugnata sentenza, anche se era pervenuta formalmente a conclusioni opposte a quelle del giudice di primo grado, aveva confermato la valenza del suo giudizio interpretativo. In ogni caso i parametri di riferimento avevano riguardato tutte le imprese del gruppo per cui l'azienda era gravata dell'onere di provare la non ascrivibilità del ricorrente tra i lavoratori da riassorbire. Con il terzo motivo, denunciandosi violazione dell'art.360 nn.3 e 5 c.p.c., in relazione agli artt. 1362 SS. C.C. e degli accordi 1992 e 1993 nonché contraddittorietà della motivazione ed omesso esame di un punto decisivo della controversia, si deduce che il Tribunale aveva svuotato di ogni valore pattizio la clausola de qua esaminando la norma transitoria unitamente alla norma finale cui aveva riconosciuto parimenti natura transitoria e non nel ww contesto dell'intero accordo. In tale modo l'impugnata sentenza aveva violato i principi di ermeneutica omettendo l'esame di punti decisivi della controversia. Costituiva, invero,circostanza pacifica 6 Ku che un rilevante gruppo di lavoratori, nel rispetto dell'accordo del 1992, fosse stato posto in cassa integrazione con diritto di rientro al lavoro 0 dopo 12 mesi O dopo 18 mesi. Intervenuto un nuovo assetto l'accordo del 1993, le parti sociali aveva dato alla sospensione dal lavoro per un certo numero di dipendenti prevedendo che sarebbero stati posti in cassa integrazione 3520 unità, di cui il tetto massimo da inviare ai corsi di formazione non doveva superare le 1070 unità (pagine 14 e 16 particolare, che l'azienda, ladell'accordo). Avevano convenuto, in quale avrebbe operato la messa in cassa integrazione nel periodo di tempo compreso tra aprile, giugno e settembre del 1993, aveva anche facoltà di inviare ai corsi 1420 unità, di cui 458 destinate al rientro nel 1994.E' evidente che tale scelta non avrebbe potuto riguardare quei lavoratori già in cassa integrazione in attuazione dell'accordo del 1992 e, in ogni caso, anche a voler condividere il giudizio del Tribunale, sarebbe rimasta avallata la conclusione neppure ipotizzata dalle parti sociali che il tetto massimo delle unità avviande ai corsi professionali sarebbe stato di 1420 dipendenti,oltre i lavoratori già in cassa integrazione in virtù del precedente accordo. I due motivi, da esaminarsi congiuntamente per connessione nel profilo logico e giuridico delle censure esposte, vanno rigettati perché infondati. L'interpretazione dei contratti offerta da parte del giudice del merito è censurabile in sede di legittimità solo sotto il profilo della mancata osservanza dei criteri di ermeneutica 7 bu contrattuale о della insufficienza о contraddittorietà della motivazione, restando escluso che possa ritenersi ammissibile la mera contrapposizione tra l'interpretazione offerta dal ricorrente e quella accolta nella sentenza impugnata (vedi Cass., 6 ottobre 2000,n. 13304; Cass.,29 gennaio 2000, n. 1045; Cass., 29 novembre 1999, n.13354,in tema di interpretazione di contratti collettivi). D'altro canto Dall'altra si ricorda che, in tema di interpretazione del contratto, è necessario procedere al coordinamento delle varie clausole contrattuali,prescritto dall'art.1363 c.c., anche quando l'interpretazione possa essere compiuta sulla base del senso delle parole, senza residui di incertezza (Cass., 4 letterale 1999, n.6176;Cass.,20 novembre 1999, n. 12280;Cass., 19 giugno novembre 1997, n.11574,sul riferimento al senso letterale delle espressioni usate come strumento di interpretazione fondamentale e prioritario)- poiché l'espressione "senso letterale delle parole" deve intendersi come riferita all'intera formulazione letterale della dichiarazione negoziale "in ogni sua parte ed in ogni parola che la compone, e non già limitata ad una parte soltanto,qual'è la singola clausola di un contratto composto di più clausole dovendo il giudice collegare e raffrontare tra loro frasi e parole al fine (fra le tante, Cass. .18 apriledi chiarirne il significato 1980, n.2554). Nel caso in esame era in discussione il diritto del D'Onofrio - il quale era stato collocato in CIGS in applicazione dell'accordo stipulato nel 1992 tra l'EN e le 00.SS. - alla non protrazione di tale regime oltre il luglio del 1993 e alla 8 ki fruizione della rotazione prevista dal successivo accordo 24 marzo 1993.Questi patti contenevano una norma transitoria che aveva previsto che: "in relazione alle circa 800 unità già in CIGS alla data odierna ed ai regimi di rotazione definiti col presente accordo, che varranno,1, nel futuro, anche per le suddette unità, si conviene che,in relazione alle rotazioni già effettuate ed alla presenza nell'ambito di tali sospesi di circa 200 interessati da mobilità per scivolo,circa 180 ruoteranno alla fine del mese di luglio e circa 180 alla fine del mese di novembre 1993".La clausola, chiaramente volta a coordinare le situazioni già disciplinate dal precedente accordo del 1992, stante la ricognizione numerica dei dipendenti già in CIGS,era stata interpretata dal Pretore, in base al criterio ermeneutico letterale, nel senso che i regimi di rotazione fissati dall'accordo del 1993 sarebbero stati applicati ai lavoratori già sospesi alla data del 24 marzo 1993 soltanto per il futuro. Il giudizio espresso era sorretto da un duplice argomento di ordine logico, facente capo alla natura transitoria della norma, con la conseguenza che necessariamente la disciplina fissata era derogatoria di quella generale contenuta nell'accordo e,dall'altro, al necessario esercizio da parte del datore di lavoro di un nuovo potere di sospensione, fondato sull'accordo del 1993 e sulla causa integrabile ivi individuata.In altri termini i lavoratori, già posti in CIGS, avrebbero dovuto necessariamente rientrare, secondo le "rotazioni" fissate dalla norma poiché il regime in esame non aveva previsto alcuno strumento alternativo al rientro, salvo 9 Alli l'esercizio successivo del nuovo potere sospensivo identificato stesso accordo. Orbene ildallo Tribunale ha immediatamente dell'applicazione dei canoni sul piano rilevato l'errore ermeneutici - in cui era incorsa l'impugnata sentenza che, nella interpretazione della clausola in oggetto, non aveva tenuto conto del contenuto di altra clausola con cui le parti avevano previsto che "il presente accordo annulla e sostituisce precedenti intese in ordine alle medesime materie".Il giudice d'appello ha quindi esaminato insieme le due norme, nell'ambito dell'intero accordo con cui era stato nuovamente procedimentalizzato l'esercizio del potere datoriale di sospensione del rapporto di lavoro per la c.d. causa integrabile individuata, e, dopo avere coordinato tali clausole con la disciplina pregressa del 1992, in applicazione del canone ermeneutivo prioritario ai fini della identificazione della comune intenzione dei contraenti, ha accertato sempre sul piano della interpretazione sistematica che con l'accordo del 1993 era - venuto meno, con norma parimenti di natura transitoria, volta a coordinare la sovrapposizione dei regimi di immissione in CIGS,. il potere di sospensione previsto nel precedente accordo del 1992, con conseguente carenza di ogni giustificazione della protrazione ulteriore di tale regime;
era stato quindi regolato il rientro non immediato, ma fissato a date specifiche successive alla vigenza attuale della nuova disciplina che non aveva ricompreso nel numero dei soggetti aventi diritto al rientro i lavoratori già in CIGS;
tale rientro era, infatti, escluso poiché il totale delle unità indicate nella disposizione, determinato eliminando i 200 10 lavoratori "interessati da mobilità per scivolo", aveva individuato un numero di circa 600 dipendenti quando, al contrario, soltanto 360 erano destinatari della "rotazione"; l'espressione usata -con riguardo al regime futuro - doveva essere perciò intesa come ricognizione della efficacia delle norme pattizie necessariamente disponenti per il futuro,e non come necessità di un nuovo sospensione;
il termine esercizio successivo del potere di "ruoteranno", utilizzato dalla clausola, doveva perciò essere inteso come "rientreranno" perché riferito ai soggetti in sospensione;
dei lavoratori, che si trovavano in CIGS al momento della stipula del nuovo accordo, 360 avrebbero dovuto "ruotare",:, in quanto non interessati da alcuno strumento alternativo, e circa 240 e cioè la differenza fra i circa 800,i 200 interessati della mobilità e i 360 in rientro alle scadenze indicate sarebbero stati utilizzati nella formazione professionale ovvero nella eventuale :.;l'appellato, già sospeso dal lavoro sinrioccupazione esterna ecc. dal 9 luglio 1992, avviato al corso di formazione a partire dall'ottobre 1993 - prima della scadenza del novembre 1993 - non poteva perciò considerarsi nelprevista per la rotazione novero di coloro ai quali la norma transitoria aveva garantito la partecipazione alla rotazione semestrale. Trattasi di giudizio, esente da errori e congruamente motivato incensurabile in questanel profilo logico-giuridico, come tale sede. Oltretutto il Tribunale, a conferma della validità del convincimento espresso, ha posto in luce l'illogicità della interpretazione del giudice di primo grado che non aveva spiegato 11 le ragioni per le quali i lavoratori - una volta consumata la l'annullamento e sostituzione dell'accordo causa integrabile con pregresso avrebbe avuto diritto al rientro nei mesi di luglio e - di novembre del 1993 invece che a quello immediato.D'altro canto le censure formulate, proprio perché non hanno colto il significato dell'operazione ermeneutica nel suo complesso compiuta dal giudice d'appello - che, ai fini interpretativi, ha coordinato la disciplina di cui alla clausola de qua con le disposizioni degli accordi del - finiscono con il contrapporre apoditticamente 1992 e del 1993 una diversa e inammissibile interpretazione dei patti. Né è condivisibile la doglianza relativa all'identificato valore transitorio della norma che aveva annullato e sostituito precedenti intese in ordine alle medesime materie per trarne argomenti sulla a norme di diritto della rispondenza interpretazione fornita. Il Tribunale ha, infatti, ampiamente motivato il suo giudizio sulla natura della disposizione volta a coordinare la sovrapposizione di due regimi di immissione in CIGS e, in ogni caso, ha dato atto del contenuto sostanziale della normativa e della necessità del suo esame contestuale con l'altra clausola. violazione dell'art.360Con il quarto motivo, denunciandosi nn.3 e 5 c.p.c., in relazione all'art.2697 C.C. e alla norma transitoria sottoscritta a pagina 17 dell'accordo sindacale del 24 marzo 1993, nonché difetto di motivazione, si censura l'impugnata sentenza per avere ritenuto che la Spiezia non aveva offerto la prova dell'ascrizione tra i 180 lavoratori aventi diritto al 12 rientro nel luglio 1993, senza considerare che di tale dimostrazione si doveva fare carico l'EN che aveva addotto tale tesi difensiva. In ogni caso il Tribunale -a parte l'apoditticità sul punto delle relative affermazioni - aveva preso in esame come momento iniziale dell'avvio ai corsi di formazione professionale la data di stipula dell'accordo (24 marzo 1993),e non anche quella del reale avviamento al corso di formazione professionale (ottobre 1993), che era antecedente alla scadenza del novembre 1993 prevista per la rotazione. Il motivo va rigettato perché infondato. Esattamente il Tribunale ha rilevato che spettava al ricorrente, che aveva fatto valere un suo preteso diritto al rientro e non alla EN dimostrare di essere compreso tra i - - 180 lavoratori aventi diritto al rientro nel luglio del 1993.Tale prova non era stata però offerta. Alla stregua delle considerazioni svolte, il ricorso deve perciò rigettato. Sussistono giusti motivi per compensare tra le parti le spese del presente giudizio.
P.Q.M.
La Corte, rigetta il ricorso;
compensa le spese. Roma, 25 ottobre 2001 L D celleria A , S O S L A Il Presidente 0 ✓ Consigliere est L Con T 1 O . in Vincenzo Miles A . B A T to I S ita R E D IL CANCELLIEREver P A ' Depos S м е A L I T L S N E O E . D N P C I M 3 S A I - 2 GEN. 2002 7 D N - A E 8 E S - D . 1 Anan fear alo I oggi. 1 O E A T R IL CANCELLIERE E T N O S G I E T G S G T E E I E L R P I A 13 L L A