Sentenza 17 aprile 1998
Massime • 1
Anche se il sequestro probatorio del "corpus delicti" non richiede la prova della sua necessità in funzione dell'accertamento dei fatti, in quanto l'esigenza probatoria che esso è diretta a realizzare è "in re ipsa", risulta comunque applicabile, per il corpo del reato, l'art. 262 cod. proc. pen., secondo il quale tutte le cose sequestrate devono essere restituite all'avente diritto quando non è più necessario mantenerne il sequestro ai fini probatori.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. VI, sentenza 17/04/1998, n. 1396 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 1396 |
| Data del deposito : | 17 aprile 1998 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.: Camera di Consiglio
Dott. Fortunato Pisanti Presidente del 17.4.1998
1. Dott. Francesco Trifone Consigliere SENTENZA
2. " SE La Greca " N. 1396
3. " Arturo Cortese " REGISTRO GENERALE
4. " Stefano Bielli " N. 44125/98
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
sul ricorso proposto dal Procuratore della Repubblica presso il tribunale di Agrigento nei confronti di FI ZI ed altri avverso l'ordinanza del GIP del Tribunale di Agrigento in data 14 ottobre 1997 Sentita la relazione fatta dal Consigliere dott. F. Trifone;
letta la richiesta del Pubblico Ministero nella persona del S.P.G. dott. Martusciello che ha concluso per il rigetto del ricorso;
Letta la memoria difensiva presentata nell'interesse di SE NT dal suo difensore Avv. A. Angelucci;
Osserva in
Fatto e diritto
Nel corso di indagini dirette ad accertare eventuali responsabilità penali del Soprintendente ai Beni Culturali ed Ambientali di Agrigento nonché del legale rappresentante e dei soci della s.r.l. Pantur in relazione alla realizzazione di un complesso immobiliare a carattere turistico ed alberghiero, il P.M. con decreto del 24 gennaio 1996 disponeva il sequestro probatorio dell'immobile in quanto esso costituiva corpo di reato ed il sequestro medesimo era necessario per l'accertamento dei fatti.
Con successivo decreto in data 19 luglio 1997 il P.M., provvedendo sulla istanza degli interessati di revoca del sequestro, rigettava la richiesta.
A seguito di opposizione ex art. 263, 5^ comma, cpp, il giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Agrigento, con ordinanza deliberata il 14 ottobre 1997 e depositata il 20 ottobre 1997, revocava il disposto sequestro ed ordinava la restituzione del complesso immobiliare agli aventi diritto, a riguardo considerando che le lunghe indagini svolte, ed in particolare la consulenza tecnica fondata anche sulla aereofotogrammetria e l'acquisizione di documenti, rendevano allo stato degli atti non più necessario il disposto sequestro ai fini della prova, in quanto le eventuali modifiche che agli immobili fossero state apportate a seguito della restituzione non avrebbero potuto alterare le conoscenze scientifiche e di fatto nel frattempo acquisite e che formavano l'oggetto principale del procedimento delle indagini in corso. Avverso la ordinanza ha proposto ricorso per cassazione il Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Agrigento, il quale denuncia l'impugnato provvedimento sotto il profilo della violazione di legge e della carenza e manifesta illogicità della motivazione, in proposito assumendo che, costituendo i beni in sequestro il corpo di reato, il provvedimento ablativo doveva essere mantenuto per tutta la durata del procedimento indipendentemente dalla valutazione della necessità ai fini probatorio e che, comunque, il giudice di merito aveva omesso di esaminare le ragioni esposte a sostegno della indispensabilità del mantenimento del sequestro al fine degli ulteriori accertamenti tecnici sullo stato dei luoghi. Il P.M. ricorrente evidenziava anche - in termini asseritamente incidentali - che il sequestro obbligatorio del complesso immobiliare, quale corpo di reato, era necessario a sottrarre agli indagati il prodotto dei reati di abuso, che avevano consentito la edificazione.
Il ricorso, giusta richiesta del P.G. presso questa Corte suprema, non è fondato e deve, perciò, essere rigettato. Contrariamente a quanto assume il P.M. ricorrente - secondo cui il sequestro probatorio del corpo di reato, data la natura del bene sul quale incide, deve essere mantenuto per tutta la durata del procedimento, onde sarebbe vietata la restituzione del bene medesimo - questo giudice di legittimità, in tema di sequestro ex art. 253 c.p.p., ha chiarito (Cass. pen., Sez. Un. 15 marzo 1994, n. 2, ric.
P.M. in proc. Carella ed altri, n. CED 196.261) che, ancorché il sequestro probatorio del "corpus delicti" non richieda la dimostrazione della sua necessità in funzione dell'accertamento dei fatti dato che la esigenza probatoria che esso è diretto a realizzare è "in re ipsa", per ciò che attiene al corpo di reato risulta comunque applicabile il disposto dell'art. 262 c.p.p., secondo il quale tutte le cose sequestrate vanno restituite all'avente diritto quando non è più necessario mantenere il sequestro ai fini di prova.
Ne consegue che, nel caso di specie - poiché il complesso immobiliare costituiva l'oggetto soltanto di un sequestro probatorio, non essendo stato per esso prevista ne' la misura cautelare del sequestro conservativo ex art. 316 c.p.p. ne' quella del sequestro preventivo ex art. 321 c.p.p., onde la inapplicabilità del divieto di restituzione quale previsto dalle disposizioni del 2^ e del 3^ comma dell'art. 262 steso codice - non sussista la denunciata violazione della legge penale, avendo il giudice di merito precisato le ragioni per le quali non era più necessario mantenere il disposto sequestro ai fini di prova (conf. SU 14.12.1994 Adelio). Con il secondo motivo di impugnazione il P.M. ricorrente denuncia il vizio di motivazione della ordinanza del tribunale, che non avrebbe preso in considerazione le ragioni esposte a sostegno della indispensabilità del mantenimento del sequestro, quali indicate nel decreto di rigetto del 19 luglio 1997.
Anche detto motivo è infondato, in quanto, escluso che dovesse il tribunale motivare in ordine a profili diversi da quelli attinenti alla necessità di attuali, concrete ed ulteriori esigenze probatorie riferibili al corpo di reato, il provvedimento di rigetto del P.M. del 19 luglio 1997 aveva indicato in modo generico e sommario "gli accertamenti ancora necessari al completamento dell'indagine", senza precisare a quali quesiti di natura tecnico - giuridica proposti dalla difesa delle parti si dovesse dare risposta mediante consulenze sui beni in sequestro, sicché è logica, congrua e compiuta la giustificazione, che offre la impugnata ordinanza, della possibilità di esaurienti ed ulteriori accertamenti in base a tutti gli altri elementi raccolti, che rendono non più indispensabile il sequestro probatorio.
P.T.M.
Rigetta il ricorso.
Così deciso in Roma, il 17 aprile 1998.
Depositato in Cancelleria il 24 giugno 1998