Cass. pen., sez. VI, sentenza 17/04/1998, n. 1396
CASS
Sentenza 17 aprile 1998

Fai una domanda sul provvedimento

Sintesi tramite sistema IA Doctrine

Massime1

Anche se il sequestro probatorio del "corpus delicti" non richiede la prova della sua necessità in funzione dell'accertamento dei fatti, in quanto l'esigenza probatoria che esso è diretta a realizzare è "in re ipsa", risulta comunque applicabile, per il corpo del reato, l'art. 262 cod. proc. pen., secondo il quale tutte le cose sequestrate devono essere restituite all'avente diritto quando non è più necessario mantenerne il sequestro ai fini probatori.

Commentari0

    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. pen., sez. VI, sentenza 17/04/1998, n. 1396
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 1396
    Data del deposito : 17 aprile 1998

    Testo completo