Sentenza 11 novembre 2010
Massime • 1
Non integra il reato di falsità materiale commessa dal privato in certificati o autorizzazioni amministrative (art. 477 e 482 cod. pen.), la condotta di colui che circoli con autoveicolo dotato di targa originale ma coperta parzialmente in modo da evitare di essere identificato, in quanto gli atti di falsificazione, di manomissione o di alterazione della targa originaria postulano, come ogni condotta di falso documentale, una modificazione durevole del documento, e non soltanto un ostacolo provvisorio alla lettura dello stesso.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. V, sentenza 11/11/2010, n. 1468 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 1468 |
| Data del deposito : | 11 novembre 2010 |
Testo completo
1468 / 1 1 REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
Quinta Sezione penale
Pubblica Udienza dell'11 novembre 2010
composta dagli Ill.mi Signori:
Dr. Renato Luigi Calabrese, Presidente N. Registro Generale " 2541Dr. Mario Rotella, Consigliere 13552/10 Sent Dr. Vito Scalera, Consigliere
Dr. Gian Giacomo Sandrelli, Consigliere
D.ssa Uliana Armano, Consigliere
ha pronunciato la seguente Sentenza nel ricorso presentato da AO ES, nato il [...], avverso la sentenza della Corte d'Appello di Firenze del 20.11.2009
All'odierna udienza il PG. (nella persona del cons. Aurelio Galasso) ha chiesto annullarsi senza rinvio perché il fatto non è previsto dalla legge come reato.
E' presente l'avv. Mauro Botti del Foro di Roma, in sostituzione dell'avv. Bevivino, come da nomina che deposita, in difesa del ricorrente, che chiede l'accoglimento del ricorso.
In fatto.
Il ricorso, interposto dalla difesa di AO ES avverso la sentenza della
Corte d'Appello di Firenze, si duole della condanna inflitta dal Tribunale del capoluogo toscano (riformando l'originaria qualificazione ai sensi degli art. 482/477 c.p., anziché 490 c.p.), per avere ritenuto di rilievo penale l'apposizione di un elastico nero sulla parte inferiore della targa del motoveicolo a mezzo del quale il ricorrente aveva superato i limiti di velocità imposti in centro urbano.
Il ricorrente eccepisce
- l'erronea applicazione della legge penale, rammentando il precedente in terminis di questa Sezione (Cass, Sez. V, 18.2.2003, Razzano, CED Cass. 224072) che ha escluso rilevanza penale alla condotta, che, al contrario integra la violazione amministrativa prevista dal comma 11 dell'art. 100 del Cod. Strada (vigente all'epoca), rappresentando un modo per non rendere facilmente ispezionabile la targa;
l'assenza di elementi sufficienti per ritenere identificato il ricorrente nell'autore della condotta censurata.
In diritto.
Se è inammissibile, perché attiene a profilo di fatto, il secondo motivo che intende censurare il percorso argomentativo tramite cui i giudici del merito hanno ritenuto che il guidatore del motociclo si identificasse nell'odierno ricorrente, al riguardo la motivazione
Il Collegio ritiene di attenersi al precedente di questa sezione: la condotta di colui che circola con targa originale, ma coperta parzialmente, così da non poter essere identificato, non integra ne' il reato previsto dall'art. 100 comma 12, ne' quello previsto dall'art. 100 comma 14 D. Lgs. 285/1990, né - infine - la fattispecie contestata. L'azione censurata, invero, non è in grado di realizzare la fattispecie incriminatrice poiché gli atti di falsificazione, di manomissione o di alterazione della targa originaria postulano, come ogni condotta di falso documentale una modificazione durevole del documento, e non soltanto un ostacolo provvisorio alla lettura dello stesso.
PQM
Annulla senza rinvio la sentenza impugnata perché il fatto non previsto dalla legge come reato
Così deciso in Roma 1'11 novembre 2010
e Il Preside
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4 Il cons. est. 4/
Depositata in Cancelleria C
Coma, li 19 GEN 2011 T alario
Carmela Z I O ayor 4802 N E
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