Cass. pen., sez. V, sentenza 11/11/2010, n. 1468
CASS
Sentenza 11 novembre 2010

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Non integra il reato di falsità materiale commessa dal privato in certificati o autorizzazioni amministrative (art. 477 e 482 cod. pen.), la condotta di colui che circoli con autoveicolo dotato di targa originale ma coperta parzialmente in modo da evitare di essere identificato, in quanto gli atti di falsificazione, di manomissione o di alterazione della targa originaria postulano, come ogni condotta di falso documentale, una modificazione durevole del documento, e non soltanto un ostacolo provvisorio alla lettura dello stesso.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. pen., sez. V, sentenza 11/11/2010, n. 1468
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 1468
    Data del deposito : 11 novembre 2010

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