Sentenza 24 aprile 2001
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 24/04/2001, n. 6052 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 6052 |
| Data del deposito : | 24 aprile 2001 |
Testo completo
Aula 'A' REPUBBLICA ITALIANA IN NOMI DEL POPO6052 01 LA CORTE SUPREMA AZIONE Oggetto SEZIONE LAVORO Lavoro Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Dott. Vincenzo TREZZA - Presidente R.G.N. 4182/99 - Cron. 13056 - Consigliere Dott. Mario PUTATURO DONATI VISCIDO Dott. Donato FIGURELLI - Consigliere- Rep. - Consigliere- Ud.02/03/01 Dott. Raffaele FOGLIA Dott. Giuseppe CELLERINO -Rel. Consigliere ha pronunciato la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: COOPERATIVA ASSEMBLEA TEATRO SRL, in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA VIA GEROLAMO BELLONI 88, presso lo studio dell'avvocato PROSPERETTI GIULIO, che la rappresenta e difende unitamente agli avvocati RUSSO CARLO, ROSSI MARIO AUGUSTO, giusta delega in atti;
- ricorrente -
contro
INPS- ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA SOCIALE, in persona del legale rappresentante pro tempore, • 2001 elettivamente domiciliato in ROMA VIA DELLA FREZZA 17, Centrale dell'Istituto, 1008 presso l'Avvocatura -1- _ こ rappresentato e difeso dagli avvocati PONTURO DOMENICO, FONZO FABIO, CORRERA FABRIZIO, giusta delega in atti;
- controricorrente avverso la sentenza n. 420/98 del Tribunale di TORINO, depositata il 06/04/98 R.G.N. 877/95; udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 02/03/01 dal Consigliere Dott. Giuseppe CELLERINO;
udito l'Avvocato PROSPERETTI;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Marco PIVETTI che ha concluso per il rigetto del ricorso. " -2- T R.G. n. 4182/99 Svolgimento del processo Revocato, in seguito ad opposizione, dal Pretore giudice del lavoro di Tori- no, il decreto ingiuntivo conseguito, per l'importo di circa L. 163 milioni, dall'Istituto nazionale della previdenza sociale nei confronti della srl Coope- rativa Assemblea Teatro a titolo di omissioni contributive, interessi e somme aggiuntive, afferenti periodi tra il 1981 e il 1987, l'Ente previdenziale impu- gnava la sentenza, ottenendo, in parziale riforma, la condanna della Coope- rativa al pagamento di L. 30.783.583, oltre accessori. Il Tribunale, da un lato, ha confermato la decisione del Pretore, secondo cui non era emersa alcuna prova che "tra i soci della cooperativa e il restante personale scritturato si fosse di fatto realizzato un rapporto di lavoro di natu- ra subordinata" e, per contro, ha ritenuto "accoglibile il motivo d'appello che fonda l'obbligo della copertura assicurativa dei soci lavoratori della coope- rativa nell'art. 2, comma 3, R.D. 1422/24.... 'Le società cooperative sono datori di lavoro anche nei riguardi dei loro soci che impiegano in lavori da esse assunti' ". Contro la sentenza del Tribunale la Società espone due motivi di ricorso per cassazione, ulteriormente illustrati con memoria. Resiste l'Inps con controricorso. Motivi della decisione Con il primo motivo di ricorso la srl Cooperativa Assemblea Teatro deduce la violazione e falsa applicazione dell'art. 2, co. 3°, r.d. n. 1422/24, in rela- zione all'art. 360, n. 3, cod.proc.civ., sostenendo che il Tribunale aveva tra- scurato di accertare l'effettivo svolgimento di una prestazione lavorativa su- bordinata da parte dei soci della Cooperativa, in ciò richiamando alcune sentenze di questa Corte, rese in analoga materia (nn. 3250/95; 1448/93; 11381/92; 1820/89). Con il secondo mezzo la Cooperativa denuncia l'omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione della sentenza, osservando che, mentre il Tribu- nale ha escluso, condividendo l'opinione del Pretore, "che tra i soci della co- operativa e il restante personale scritturato si fosse di fatto realizzato un rapporto di lavoro subordinato ", tuttavia, nel momento in cui afferma l'appli- cazione dell'art. 2, 3° comma, cit., in ordine al rapporto fra i soci e la Coope- rativa, "si dissocia completamente dalla regola della non riconducibilità delle prestazioni del socio di una cooperativa -conformi alle previsioni dei patti sociali allo schema del lavoro subordinato, allorchè, come nella fattispecie decisa dal Collegio, non sussista vincolo di subordinazione (sottolineature del ricorso) del socio verso la cooperativa.", richiamando, anche in questo caso, alcune sentenze della Corte (nn. 11328/94; 3650/94). Va premesso, in linea generale, e prima di scendere all'esame congiunto delle ricordate censure, fra loro obiettivamente connesse, che il Tribunale ha ritenuto applicabile l'art. 2, comma 3, del r.d. 28 agosto 1924 n.1422, osser- vando che, in base alla sua formulazione, vi é l'equiparazione delle coopera- tive ai datori di lavoro, rispetto ai soci impiegati in lavori dalle stesse assun- ti. Orbene, il r.d. n. 1422 del 1924, dopo aver definito, all'art. 1, che "agli ef- fetti dell'assicurazione contro l'invalidità e la vecchiaia, sono datori di lavoro coloro che impiegano persone alle proprie dipendenze, mediante retribuzio- 11 ne, assimila a questi fini coloro "che sono considerati tali ai termini degli ar- ticoli seguenti", disponendo, al successivo art. 2, comma 3, che "le società cooperative sono datori di lavoro anche nei riguardi dei loro soci che impie- gano in lavori da esse assunti". 4 M Circa l'attuale vigenza di tale norma non sorgono dubbi (v. esaustivamente Cass. 8 febbraio 2000, n. 1400 e 25 gennaio 2000, n. 835). Alla stregua di questa cornice normativa, é stato ripetutamente affermato (v., ex plurimis, Cass., 28 aprile 2000, n. 5450; 25 febbraio 2000, n. 2175; 12 giugno 1998, n.9815; 10 febbraio 1998, n.1364) che il legislatore, in questo modo, ha inteso estendere, in via eccezionale, ai soci delle società coopera- tive, che non sono lavoratori dipendenti, il sistema assicurativo generale previsto a tutela dei rapporti di lavoro subordinato. D'altra parte, i suggestivi richiami, nel primo motivo di ricorso, a talune sentenze di questa Corte, dove si fa riferimento a prestazioni di lavoro (subordinato o autonomo) da parte di lavoratori dello spettacolo (sentenza n. 1820/89), o viene in evidenza l'attività di soci di cooperative (in relazione a vicende interne al patto sociale: sentenze nn. 11381/92, 1448/93 e 3250/95), non possono costituire precedenti idonei alla soluzione di questo caso, per- ché gli aspetti specifici di questo secondo gruppo tendono a riconoscere, in ultima analisi, "che la qualità di socio non esclude la possibile esistenza, in capo alla stessa persona, di un rapporto di lavoro subordinato, non già che il socio che svolga attività lavorativa per la cooperativa debba essere conside- rato, per ciò solo e sempre, prestatore di lavoro subordinato"(v. sentenza da ultimo cit.). Parimenti, ininfluenti si prospettano le sentenze citate nel secondo motivo di ricorso, in cui si dibatte (sentenza n. 3650/94) del rapporto di lavoro fra so- cio e società (non cooperativa, a quanto risulta dalla massima) e, comunque, si ribadisce, nei rapporti interni fra socio e cooperativa, l'inesistenza di un rapporto di lavoro subordinato (sentenza n. 11328/94). Ciò premesso, l'analisi della sentenza impugnata non consente di ritenere fondati i motivi di ricorso, perché, a prescindere da imprecisioni sintattiche del testo (laddove si esclude, condividendo il giudizio del Pretore, che "tra i soci della cooperativa e il restante personale scritturato si fosse di fatto rea- lizzato un rapporto di natura subordinata", non dibattendosi, nella vicenda, un rapporto interpersonale fra soci e "personale scritturato" esterno, ma la posizione, nei confronti della cooperativa, dei soci, da una parte, e degli scritturati esterni, dall'altra), o giuridiche (laddove la sentenza argomenta in modo involuto circa il soggetto -Istituto previdenziale o ente cooperativo- onerato della prova e dell'efficacia dimostrativa dei fatti dedotti a corredo della natura subordinata del rapporto con riferimento al "personale scrittura- to"), il contenzioso che residua in questa sede, sulla base dei motivi di ricor- so, é limitato alla sola questione "dell'obbligo della copertura assicurativa dei soci lavoratori della cooperativa" (v. pag. 6, ultimo periodo, sentenza), non tanto sotto il profilo dell'espletamento di un lavoro di natura subordinata o meno, quanto in considerazione dello svolgimento di un'attività prestata quale espressione del contesto cooperativo previsto dal patto sociale in cui si e innestate svolta in conformità alle finalità istituzionali della società (v. Cass., 25 febbraio 2000, n. 2175, cit.).' Orbene, costituisce principio giuridico, che afferma la generale applicabilità dell'articolo in discorso ai soci lavoratori, come diffusamente esplicitato nella sentenza di questa Sezione 10 febbraio 1998, n. 1364, dal quale non v'è motivo per discostarsi, quello secondo cui, in base a una generale fictio juris propria della legislazione previdenziale: "Nell'ipotesi di attività lavora- tivasvolta dal socio di una cooperativa in conformità con le previsioni del patto sociale e in corrispondenza con le finalità istituzionali della società - integrante, come tale, l'esecuzione del contratto societario per l'esercizio in 6 lu comune dell'impresa - l'obbligazione contributiva previdenziale deve essere adempiuta in base alla disposizione di cui all'art. 2, terzo comma, r.d. 28 agosto 1924 n. 1422...", risultando altrimenti i soci lavoratori ingiustifica- tamente privi di copertura assicurativa previdenziale. Nè merita di essere assecondato quel filone giurisprudenziale, peraltro asso- lutamente minoritario e comunque piuttosto frutto di una disattenta lettura delle decisioni (v., nella sentenza da ultimo citata, una compiuta disamina al riguardo), che sostiene l'applicazione di tale disposizione limitatamente ai soci impiegati in lavori per conto terzi (in tale ultima classificazione va ri- compresa, peraltro ingiustificatamente, tenuto conto della motivazione, an- che la massimazione della sentenza di questa Sezione della Corte, 11 gen- lu naio 2000, n. 227, riferita dal patrocinio della Cooperativa, della motivazio- ; v., altresì, in motivazione, Cass. 29 maggio 2000, n.7094). Ribadito, quindi, che, in base alla complessiva esposizione della sem impugnata, (non impugnata per questa parte, i soci della Cooperative semblea Teatro svolsero un'attività conforme alle previsioni statutarie pretesa dell'Inps, cristallizzata, in relazione ad essa, nella sentenza d bunale territoriale sulla base dell'art. 2, terzo comma, del r.d. n. 14, merita conferma, stante l'infondatezza del ricorso per cassazione. Motivi d'equità inducono a compensare fra le parti le spese di questo i zio di legittimità.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso. Compensa fra le parti le spese di questo giudizio di legittimità. Così deciso in Roma il 2 marzo 2001 Il Consigliere estWilllin Il Presidente Vincenzo Vesse 7 IL CANCELLIERE Depositato in Cancelleria 24 APR 2001 oggi, IL CANCELLJE T R O C