Sentenza 17 ottobre 2002
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 17/10/2002, n. 14742 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 14742 |
| Data del deposito : | 17 ottobre 2002 |
Testo completo
Aula 'B' REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Dott. Salva 4 7 42 /02 LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE Oggetto SEZIONE LAVORO Lavoro 1 47 Composta dagli Ill Sigg.ri M istr i: Presidente R.G.N. 3578/00 34386Consigliere Cron. Dott. Paolino DELL'ANNO Dott. Giovanni PRESTIPINO Consigliere- Rep. Dott. Francesco Antonio MAIORANO Consigliere Ud.13/05/02 D'AGOSTINO -Rel. Consigliere Dott. Giancarlo ha pronunciato la seguente SEN TENZA sul ricorso proposto da: MINISTERO DELL'INTERNO, in persona del Ministro pro tempore, domiciliato in ROMA VIA DEI PORTOGHESI 12, presso 1'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che lo rappresenta e difende ope legis;
ricorrente
contro
DI ST;
- intimato avverso la sentenza n. 284/99 del Tribunale di BOLOGNA, depositata il 29/09/99 R.G.N. 1643/97; udita la relazione della causa svolta nella pubblica 2002 udienza del 13/05/02 dal Consigliere Dott. Giancarlo 2085 -1- D'AGOSTINO; udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Federico SORRENTINO che ha concluso per l'inammissibilità ed in subordine il rigetto del primo rigetto per gli altri motivi del e secondo motivo;
ricorso. -2- 3578/00 Svolgimento del processo Il Pretore di Piacenza con sentenza depositata il 29.3.1996 rigettava la domanda con la quale TA ED aveva chiesto la condanna del Ministero dell'Interno alla corresponsione in favore dell'indennità di accompagnamento a decorre dalla suo domanda amministrativa, presentata il 4.6.1992. Il Tribunale di Bologna, a seguito di impugnazione della nuova consulenza tecnica medico disposta una soccombente, legale, con sentenza del 29 settembre 1999, in totale riforma della decisione di primo grado, condannava il Ministero alla corresponsione dell'indennità alla ED a decorrere dal 1.2.1997 oltre interessi sui ratei arretrati. osservava che leA sostegno della decisione il Tribunale Daš parti, condividendo le conclusioni del CTU nominato in secondo grado, avevano concordemente concluso nel senso del riconoscimento del diritto dell'appellante alla prestazione febbraio 1997 e che tali richiesta a decorrere dal conclusioni erano condivisibili sulla scorta degli accertamenti medico legali effettuati dal perito d'ufficio. Avverso tale sentenza il Ministero dell'Interno ha proposto ricorso per cassazione con quattro motivi. L'intimata non si è costituita. Motivi della decisione Con Ministero denunciail primo motivo di ricorso il violazione dell'art. 1 della legge n. 18 del 1980 e vizi di motivazione e sostiene che il CTU di secondo grado non ha evidenziato alcuna impossibilità di deambulazione legata al deficit funzionale delle articolazioni della periziata e che invece tale impossibilità è da mettere in relazione alla riscontrata sindrome cerebrale senile caratterizzata da perdita della memoria, stato confusionale con disorientamento temporo- spaziale e decadimento della sfera intellettiva ed affettiva. Secondo il ricorrente il Tribunale non avrebbe considerato che nella diagnosi effettuata un anno prima dalla Commissione Medica di Prima Istanza non vi era traccia di tale sindrome cerebrale, sicchè appare poco plausibile non solo l'esordio della patologia nel 1994, ma ancor più la cronicizzazione e la successiva ulteriore degenerazione verso la fase acuta nel volgere di pochi anni. Rileva ancora il Ministero che il Tribunale non ha considerato che la ricorrente, ultra novantenne, si trovava nella c.d. fascia di età senile avanzata e che l'art. 6 del d.lgs. n. 509 del 1988 ha introdotto in via interpretativa una nuova definizione di invalidità civile per gli invalidi ultra 65enni rimarcando l'importanza, in sede di valutazione dello stato invalidante delle persone anziane, di tener conto delle "difficoltà persistenti a svolgere i compiti e le funzioni proprie della fascia di età considerata"; solo sul presupposto di tale esame il Tribunale avrebbe potuto valutare se la situazione di impossibilità al compimento degli atti quotidiani della vita о della deambulazione fossero da considerare non naturali con riferimento alla fascia di età dell'appellante. Infatti, con riferimento alle fasce estreme di età, avuto riguardo alla particolare situazione evolutiva tipica della senilità avanzata, non può ritenersi automaticamente la sussistenza di uno stato invalidante pur nella impossibilità della richiedente a compiere alcuni atti. Con il secondo motivo il Ministero denuncia violazione degli artt.75 e 83 c.p.c., nonché vizi di motivazione, e deduce la 3 nullità della sentenza e dell'intero procedimento in quanto la ED, affetta da demenza senile, non aveva la capacità giuridica necessaria per agire personalmente in giudizio ma aveva bisogno di un rappresentante legale. Con il terzo motivo il Ministero denuncia violazione degli articoli 34 e 295 c.p.c. nonché vizi di motivazione e deduce la nullità del procedimento in quanto il riconoscimento di una (2 patologia psichica tale da richiedere l'attribuzione alla ED (1) рад risolversi accompagnatore non poteva nonMaiorano di un implicitamente in un accertamento di status di incapacità assoluta, che avrebbe dovuto formare oggetto in via pregiudiziale di apposito accertamento in sede camerale ai sensi degli articoli 712 e segg. c.p.c. denuncia violazione Dhan Con il quarto motivo il Ministero dell'art. 429 c.p.c. e vizi di motivazione e deduce che sarebbe erronea la statuizione di condanna al pagamento degli interessi essendosi provveduto al legali sui ratei arretrati poiché dei relativi benefici riconoscimento in corso di causa economici con decorrenza dal 1.2.1997, laddove il ricorso introduttivo del giudizio era stato depositato il 19.7.1994 e notificato il 30.7.1994, alcuna mora per ritardato pagamento era nella specie configurabile a carico dell'Amministrazione. Il secondo ed il terzo motivo, che vanno esaminati per primi ponendo questioni pregiudiziali, sono infondati. Infatti, come più volte rilevato (cfr. Cass. n. 10425 del 1994, Cass. n. 5152 del 1999, Cass. n. 15071 del 2001), l'art. 75 c.p.c., nell'escludere la capacità processuale delle persone che non hanno il libero esercizio dei propri diritti, si riferisce solo a quelle che siano state legalmente private della capacità di agire con una sentenza di interdizione o di inabilitazione o con provvedimento di nomina di un tutore o un curatore provvisorio, e non alle persone colpite da incapacità naturale. Va rilevato altresì che la sentenza che accerta il diritto alla prestazione assistenziale in favore di invalido civile non implica alcun riconoscimento di "status", fungendo la verifica della sussistenza delle condizioni sanitarie richieste dalla legge da mero presupposto per il riconoscimento del beneficio, con la conseguenza che, ove venga fatta valere una patologia psichica, la relativa verifica ben può essere effettuata in via incidentale, non essendo richiesto apposito accertamento mediante il procedimento camerale previsto dagli articoli 712 e segg. c.p.c. per l'interdizione e l'inabilitazione (cfr. Cass. Dym n. 15071 del 2001). Parimenti infondato è il primo motivo di ricorso. Nonostante il formale richiamo a violazioni di legge, meramente enunciate e non svolte, le doglianze del ricorrente si risolvono nel contestare al Tribunale l'adesione alle conclusioni del consulente tecnico d'ufficio di secondo grado, e quindi nel prospettare un difetto di motivazione della sentenza. In tema di accertamento di invalidità comportante incapacità lavorativa ovvero l'incapacità di deambulare e di attendere agli atti quotidiani della vita, questa Corte ha avuto più volte modo di affermare che la valutazione espressa dal giudice di merito in ordine alla obbiettiva esistenza delle infermità, alla loro natura ed entità, alla loro insorgenza, nonché alla incidenza delle stesse sulla predetta capacità costituisce tipico accertamento di fatto che è incensurabile in sede di legittimità, quando è sorretto da motivazione congrua ed immune da vizi logici e giuridici. E' stato inoltre ritenuto che, nel giudizio in materia di prestazioni assistenziali, ove il giudice del merito si basi sulle conclusioni del consulente tecnico d'ufficio, il difetto di motivazione della sentenza denunciabile in cassazione deve consistere nella indicazione delle carenze e deficenze diagnostiche riscontrabili nella perizia, o nella precisazione delle affermazioni illogiche o scientificamente errate in essa contenute, о nella individuazione della omissione degli accertamenti strumentali dai quali, secondo le predette nozioni, non può prescindersi per la formulazione di una corretta diagnosi, non essendo sufficiente la mera Dopř prospettazione di una semplice difformità tra le valutazioni del consulente circa l'entità e l'incidenza del dato patologico e quella della parte;
al di fuori di tale ambito, infatti, la censura di difetto di motivazione costituisce un mero dissenso diagnostico non attinente a vizi del processo logico che si traduce in una inammissibile richiesta di revisione nel merito del convincimento del giudice (cfr. tra le tante Cass. n. 3519 del 2001, Cass. n. 225 del 2000, Cass. n. 530 del 1998, Cass. n. 12630 del 1995). Nella specie il Tribunale ha riassunto nella sua sentenza il giudizio espresso dal consulente tecnico d'ufficio nel giudizio (1) for 6 Se combo (1) di primo grado, rilevando che il perito ha espletato il mandato affidatogli procedendo ad accertamenti ed indagini completi sia sotto il profilo anamnestico che strumentale ed ha fornito esauriente relazione, corredata dalla necessaria documentazione medica, pervenendo a conclusioni coerenti con le risultanze di tali accertamenti. Va infatti ricordato che l'indennità di accompagnamento, ai sensi dell'art. 1 della legge n. 18 del 1980 e dell'art. 1 della legge n. 508 del 1988, spetta anche al soggetto affetto da malattia psichica, se alla totale inabilità al lavoro per effetto della malattia si aggiunga anche l'impossibilità di deambulare senza l'aiuto permanente di un accompagnatore, ovvero se il soggetto abbisogna di un'assistenza continua per gli atti quotidiani della vita, non occorrendo la sussistenza di entrambe le condizioni (cfr. Cass. n. 5152 del 1999). Per contro, le censure che il ricorrente muove alla sentenza impugnata, nella parte in cui recepisce e fa proprie le conclusioni del consulente tecnico d'ufficio, si risolvono in una generica doglianza avverso il giudizio di impossibilità di Odjesi deambulazione della periziata;
le valutazioni del consulente tecnico non formano oggetto di alcuna critica sul piano medico- legale e tecnico-scientifico, vengono evidenziatiné contraddizioni e vizi logici nell'iter argomentativo della sentenza, sicchè le censure si risolvono in una inammissibile richiesta di revisione della decisione del giudice di merito. Va altresì rilevato che l'interpretazione data dal ricorrente del disposto dell'art. 6 del d.lgs. n. 509 del 1988 (che ha introdotto l'attuale comma terzo dell'art. 2 della legge n. 118 del 1971) è del tutto contraria alla lettera ed allo spirito della norma, che ha inteso invece agevolare la concessione dei benefici assistenziali alle persone ultrasessantacinquenni che a cagione dell'età avanzata presentino difficoltà a gestirsi autonomamente. Il quarto motivo inammissibile poiché con esso viene sollevata per la prima volta in sede di legittimità una questione non trattata nel giudizio di appello, on l'amministrazione lea saltants divests the dilly diverse decorenja si tenesse couts aficiайтий delle spese pra G 7 Per tutte le considerazioni sopra svolte il ricorso, dunque, deve essere respinto. In mancanza di rituale attività difensiva dell'intimata non si deve provvedere alla liquidazione delle spese di questo giudizio di legittimità.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso. Nulla per le spese del giudizio di cassazione. Così deciso in Roma il 13 maggio 2002 Il Presidente Il Cons. estensore Jahte Рожать Дерпіні IL CANCELLIERE Depositato in Cancelleria 17.011.2002T. 2002/ oggi, CANCELLIERE Quick